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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/07/2024, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 321/2024
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Mariani del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, Via di Vesta n. 26
RICORRENTE Nei confronti di
, C.F. , nata ad [...] [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Roberta Alessandrini e dall'Avv. Margherita Pierantozzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandrini sito in San Benedetto del Tronto (AP), Piazza Cesare Battisti n. 5 RESISTENTE
con l'intervento del P.M. che in data 09/07/2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/02/2024, chiedeva che fosse pronunciata Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
Appignano del Tronto (AP) in data 06/07/1996 alle condizioni indicate nel ricorso. Con decreto del 04/03/2024 il Presidente del Tribunale designava, quale Giudice relatore, la Dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 04/07/2024. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza venivano notificati, a cura del ricorrente, alla Sig.ra in data 02/04/2024. CP_1
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva che fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte nel ricorso. All'udienza del 04/07/2024 il G.I., sentite le parti, rideterminava l'assegno di mantenimento per la figlia minore, revocava quello per il figlio maggiorenne indipendente economicamente e disponeva procedersi a CTU sull'immobile adibito a casa coniugale, confermando per il resto le statuizioni della separazione. Nella medesima udienza il Giudice Istruttore rimetteva inoltre la causa al Collegio per la decisione sullo status all'esito della discussione orale sul punto. Osserva il Collegio che la domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita. La regolamentazione delle spese di lite viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Non definitivamente pronunciando nella causa introdotta da nato ad Parte_1
Ascoli Piceno il 15.11.1968 nei confronti di , nata ad [...] CP_1
24.03.1972, così provvede: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
unitisi in matrimonio in data 06/07/1996 in Appignano del Tronto CP_1
(AP);
- dispone che la cancelleria, quando questa sentenza sia divenuta definitiva, ne trasmetta copia autentica all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Appignano del Tronto (AP) per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di stato civile del Comune di Appignano del Tronto con il n. 2 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 1996;
- dispone in merito alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
- Spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 23/7/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 321/2024
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Mariani del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, Via di Vesta n. 26
RICORRENTE Nei confronti di
, C.F. , nata ad [...] [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Roberta Alessandrini e dall'Avv. Margherita Pierantozzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandrini sito in San Benedetto del Tronto (AP), Piazza Cesare Battisti n. 5 RESISTENTE
con l'intervento del P.M. che in data 09/07/2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/02/2024, chiedeva che fosse pronunciata Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
Appignano del Tronto (AP) in data 06/07/1996 alle condizioni indicate nel ricorso. Con decreto del 04/03/2024 il Presidente del Tribunale designava, quale Giudice relatore, la Dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 04/07/2024. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza venivano notificati, a cura del ricorrente, alla Sig.ra in data 02/04/2024. CP_1
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva che fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte nel ricorso. All'udienza del 04/07/2024 il G.I., sentite le parti, rideterminava l'assegno di mantenimento per la figlia minore, revocava quello per il figlio maggiorenne indipendente economicamente e disponeva procedersi a CTU sull'immobile adibito a casa coniugale, confermando per il resto le statuizioni della separazione. Nella medesima udienza il Giudice Istruttore rimetteva inoltre la causa al Collegio per la decisione sullo status all'esito della discussione orale sul punto. Osserva il Collegio che la domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita. La regolamentazione delle spese di lite viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Non definitivamente pronunciando nella causa introdotta da nato ad Parte_1
Ascoli Piceno il 15.11.1968 nei confronti di , nata ad [...] CP_1
24.03.1972, così provvede: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
unitisi in matrimonio in data 06/07/1996 in Appignano del Tronto CP_1
(AP);
- dispone che la cancelleria, quando questa sentenza sia divenuta definitiva, ne trasmetta copia autentica all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Appignano del Tronto (AP) per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di stato civile del Comune di Appignano del Tronto con il n. 2 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 1996;
- dispone in merito alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
- Spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 23/7/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo