CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 706/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58513-2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1008/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento IMU n. 58513/2020 emesso dal Comune di Genova per l'anno d'imposta 2020.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-Il 23 aprile 2009 il ricorrente e la coniuge hanno presentato congiuntamente davanti al Tribunale di
Genova ricorso per separazione consensuale;
-il relativo decreto con omologa porta il cronologico n.5974/2009 dell'1 dicembre 2009;
-con l'avvenuto scioglimento del matrimonio la ex coniuge signora Nominativo_1, unitamente ai due figli venuti alla luce nel corso dell'unione familiare, ha avuto in assegnazione la casa coniugale in Genova, Indirizzo_1 interno 2A, di proprietà del ricorrente, dove ancora ella risiede quale
“prima casa”;
-il 28 marzo 2025 è stato notificato al ricorrente l'avviso di accertamento impugnato con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.861,00 per imposta IMU, interessi, sanzioni ed accessori per il periodo d'imposta 2020;
-l'avviso impugnato è assolutamente privo di motivazione, in violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nello Statuto dei Diritti del Contribuente (principio di chiarezza e di motivazione degli atti – art. 7 legge n. 212 del 27 luglio 2000) e della legge 7 agosto 1990 n. 291;
-è evidente che l'immobile in questione, assegnato con provvedimento giudiziale, rappresenta per l'ex coniuge la sua abitazione principale, la sua “prima casa”, esentata dall'IMU ai sensi di legge;
-infatti la casa che il giudice assegna alla ex moglie non deve essere intesa come una seconda casa dell'ex marito non assegnatario, con la conseguenza che l'imposta IMU sull'abitazione non può gravare sul soggetto non assegnatario anche quand'esso ne sia il proprietario;
-chiede, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese ed onorari.
Il Comune di Genova, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.
In data 30.10.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato;
-l'art. 1 c. 741 della Legge 160/2019 prevede che “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-la normativa non fa più riferimento al coniuge assegnatario dell'immobile “casa coniugale”, bensì al genitore affidatario di figli minori o disabili;
-nel caso in esame, l'immobile di Indirizzo_1, di proprietà al 100% del ricorrente, in sede di separazione è stato assegnato all'ex coniuge, la quale non risulta affidataria di figli minori o disabili, in quanto i figli della coppia Nominativo_2 nato il [...] e Nominativo 3 nato il [...] erano già maggiorenni al momento della separazione;
-conseguentemente non vi è assimilazione dell'immobile ad abitazione principale, e di conseguenza non
è prevista l' esenzione dell'IMU.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene, pertanto, non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 706/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58513-2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1008/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento IMU n. 58513/2020 emesso dal Comune di Genova per l'anno d'imposta 2020.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-Il 23 aprile 2009 il ricorrente e la coniuge hanno presentato congiuntamente davanti al Tribunale di
Genova ricorso per separazione consensuale;
-il relativo decreto con omologa porta il cronologico n.5974/2009 dell'1 dicembre 2009;
-con l'avvenuto scioglimento del matrimonio la ex coniuge signora Nominativo_1, unitamente ai due figli venuti alla luce nel corso dell'unione familiare, ha avuto in assegnazione la casa coniugale in Genova, Indirizzo_1 interno 2A, di proprietà del ricorrente, dove ancora ella risiede quale
“prima casa”;
-il 28 marzo 2025 è stato notificato al ricorrente l'avviso di accertamento impugnato con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.861,00 per imposta IMU, interessi, sanzioni ed accessori per il periodo d'imposta 2020;
-l'avviso impugnato è assolutamente privo di motivazione, in violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nello Statuto dei Diritti del Contribuente (principio di chiarezza e di motivazione degli atti – art. 7 legge n. 212 del 27 luglio 2000) e della legge 7 agosto 1990 n. 291;
-è evidente che l'immobile in questione, assegnato con provvedimento giudiziale, rappresenta per l'ex coniuge la sua abitazione principale, la sua “prima casa”, esentata dall'IMU ai sensi di legge;
-infatti la casa che il giudice assegna alla ex moglie non deve essere intesa come una seconda casa dell'ex marito non assegnatario, con la conseguenza che l'imposta IMU sull'abitazione non può gravare sul soggetto non assegnatario anche quand'esso ne sia il proprietario;
-chiede, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese ed onorari.
Il Comune di Genova, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.
In data 30.10.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato;
-l'art. 1 c. 741 della Legge 160/2019 prevede che “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-la normativa non fa più riferimento al coniuge assegnatario dell'immobile “casa coniugale”, bensì al genitore affidatario di figli minori o disabili;
-nel caso in esame, l'immobile di Indirizzo_1, di proprietà al 100% del ricorrente, in sede di separazione è stato assegnato all'ex coniuge, la quale non risulta affidataria di figli minori o disabili, in quanto i figli della coppia Nominativo_2 nato il [...] e Nominativo 3 nato il [...] erano già maggiorenni al momento della separazione;
-conseguentemente non vi è assimilazione dell'immobile ad abitazione principale, e di conseguenza non
è prevista l' esenzione dell'IMU.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene, pertanto, non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.