Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
O L L O B E 4 7 ) E 3 E N . 1 O C I , Z A 1 A P 9 R I 7 1 T - D IS 1 G 1 E - E C 1 I R 2 D A . L U D REPUBBLICA ITALIANA I E 9 G T 3 N € E E S N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I T S I ( Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sentenza di SEZIONE TERZA CIVILE 0 1-1 99 /03 equità giudice Compcata dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pace R.G.N.15256/01 Dott. Vincenzo Dott. Pablo Consigliere ITTORIA 2593 Cron. Consigliere LUPO Dott. Ernesto Consigliere Rep. Dot . Luigi Francesco CI NANNI Dctt, Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore C.C. 05/11/02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IA, elettivamente domiciliata in Roma, via Muzio Clementi, presso l'avv. Pierluigi Tiberio, difesa dall'avv. Antonino Corsaro, giusza delega in at- ti ricorrente
contro
R.A.S. S.p.a., agenzia generale di Enna, nella persona del suo agente procuratore Camiolo PP, elettiva- mente domiciliato in Roma, via Di Porta Pinciana n.
6. presso l'avv, Emanuela Pisante, difeso dall'avv. Dante 7 Tranchida, nonché dall'avv. Gaspare Agnello, giusta de- - lega in atti;
n. J controricorrente 202/00 del giudice di pace di avverso la sentenza n. Enna de 19 27 novembre 2000 (R.G. 202/2000). - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 13 giugno 2000 TA IA ha propo- sto opposizione avverso il decreto 4 aprile 2000 con il quale il giudice di pace di Enna le aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 259.000 in favore di CA- MI PP, agente procuratore della Riunione Adriatica di Sicurtà, agenzia generale di Enna, per il mancato pagamento del premio assicurativo scaduto il 28 dicembre 1999 e attinente alla polizza RCT 04165953 del 21 marzo 1997. Eccepiva la TA l'incompetenza del giudice competente il giudice di pace di adito, per eggere Troina, nonché la inammissibilità dell'azione sia per difetto di poteri in capo al CAMI sia per difetto di interesse della RAS. Chiedeva, infine la TA, da 2 07 lato, fosse zigettata ogni avversa pretesa, dall' altro, fosse dichiarato invalido il contratto inter partes per difetto dei requisiti di legge. Costituitosi in giudizio il CAMI resisteva alla proposta opposizione, di cui deduceva la assoluta in- fondatezza. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice con sentenza 18 - 27 novembre 2000 rigettava la opposi- zione. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, affidato a 4 motivi la TA. controricorso la RAS 9.p.a., agenzia Resiste con generale di Enna. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con tutti e quattro i motivi la ricorrente, sotto diversi, concorrenti profili, censura la sentenza nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto la propria competenza per territorio a conoscere della contraver- sia, senza considerare che sussisteva, in materia _a competenza inderogabile del giudice di pace Troina. Il proposto ricorso è manifestamente infondato. Infatti: - in alcun modo pertinente, al fine del decidere, si appalesa il richiamo all'art. 12, d. lgs. 15 gennaio 1992, п. 50: é sufficiente, al riguardo, considerare ] l'art. 3, comma 1, lett. c) di tale decreto legislati- vo: «sono esclusi dall'applicazione del presente de- i contratti di assicurazione». Controverten- creto dosi, tra le parti, di un contratto di assicurazione è di palmare evidenza La inapplicabilità, alla presente fattispecie, della richiamata disposizione;
quanto, ancora, all'art. 1469 bis comma 3 a. 19 C.C. je in forza del quale, in particolare, «ai presu mono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di .stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore>>] malamente lo stesso è invocato a sostegno dell'assunto che qui si critica, attesa la pacifica lettura che dello stesso da questa Corte regolatrice;
deve, in particolare, al riguardo, ulteriormente, ribadirsi che l'art. 1469 bis, comma 3, n. 19, C.C.. introdotto con l'art. 25 1. 6 febbraio 1996 n. 52, поп fissa - а differenza di quanto altrove espressamente stabilito dal legislatore (art. 12 d. lgs. 1. 50 del 1992; art. 10 d. lgs. n. 427 del 1998) un foro esclu- sivo per il consumatore, ma si limita a presumere ves- satoria, fino a prova contraria, la clausola con cui si stabilisca come sede del foro competente sulla
contro
- versia una località diversa da quella di residenza o di 4 domicilio elettivo del consumatore. Deriva, da quanto precede, pertanto, che, stante l'inefficacia di detta clausola e l'efficacia per il resto del contratto (ex art. 1469 quinquies c.c.), divengono pienamente opera- tiv: i fori generali, di cui agli art. 18 e 19 c.p.c., ed il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, di cui all'art. 20 c.p.c. (Case. 21 10066) Basendosi il giudice di pace luglio 2001, n. attenuto a tale insegnamento è palese, la manifesta in- fondatezza della deduzione, nella parte de qua;
incomprensibile pare il riferimento alla «norma comunitaria», che si assume violata dal giudice di pace per avere disatteso le conclusioni della attuale ricor- rente. Pacifico, infatti, che l'Italia ha dato attua- zione alla direttiva Cee 93/13 Con l'introduzione S dell'art. 1469-bis c.c. e non controverso, altresì, che detta ultima disposizione non prevede affatto come in- derogabile il foro di residenza del consumatore è di palmare evidenza che malamente è invocata, in questa sede la pretesa violazione della ricordata direttiva da parte del giudice del merito;
non sussiste in alcun modo, ancora, la assoluta carenza di motivazione, dedotta dalla ricorrente, aven- do correttamente, come dimostrato sopra, affermato il giudice a quo la propria competenza per territorio a Conoscere della controversia ai sensi dell'art. 20 c.p.c. 白 considerato che l'art. 1469 bis comma 3. 11. -9 C.C. non ha in alcun modo inciso sulla operatività degli artt. 18 e ss. c.p.c.; deve escludersi, infine, da ultimo, che la sen- tenza gravata abbia, in qualche modo, leso il diritto costituzionale alla difesa della TA atteso, da un lato, che il principio che questa invoca, e che vor- rebbe la competenza esclusiva del giudice del luogo di residenza del consumatore, non esiste, nel nostro ordi- namento, dall'altro, che comunque, nella specie è stata affermata la competenza del giudice di pace di ПП (anziché di Troina) non in applicazione di una clausola veasatoria contenuta nel contratto di assicurazione, ma in applicazione delle norme generali dell'ordinamento in tema di competenza per territorio (cfr. artt. 18 ss. c.p.c.). Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ri- corrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento questo giudizio di legittimità, liquidate cltre € 150,00 per onorari. Cosi deciso in Roma, nella camera di la terza sezione civile della Corte di giorno 5 novembre 2002. 11 Consigliere relatore est. fren Mex il Presidente IL CANCELLIERE C1 Innocence Battista 7 delle spese di . in € 12,00/ consiglio del- Cassazione, il DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 GEN 2003. IL CANCELLIERE C1 Ingaceng Battista