Articolo 2 della Legge 4 agosto 1955, n. 730
Articolo 1Articolo 3
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4 settembre 1955
Art. 2.
L'anzidetta spesa gravera' per lire 300 milioni sui fondi inseriti al capitolo n. 153 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1954-55 e per le rimanenti lire 6.700.000.000 sara' iscritta nei corrispondenti capitoli del bilancio del Ministero predetto in ragione di lire 1.400.000.000 nell'esercizio 1955-56, di lire 1.800.000.000 in ciascuno degli esercizi 1956-57 e 1957-58 e di lire 1.700.000.000 nell'esercizio 1958-59.
Le somme stanziate e non impegnate in un esercizio saranno utilizzabili negli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 4 settembre 1955