Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02210/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01365/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2023, proposto da RR UZ DI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caponago, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Alessandra Bazzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Visconti di Modrone, n. 12;
nei confronti
Regione Lombardia, Ignazio Bignami, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- in parte qua, della Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 21.11.2022, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 23 del 7.6.2023, avente ad oggetto “Controdeduzioni alle osservazioni e adeguamento ai pareri, approvazione definitiva degli atti costituenti la variante generale del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n° 12/2005 e s.m.i.”;
- della Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 8.2.2022, avente ad oggetto “Adozione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. della Variante Generale del Piano Governo del Territorio.”;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso.
Con espressa riserva di presentare domanda di risarcimento del danno in separato giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caponago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. RR UZ DI S.r.l (di seguito solo “RR UZ”) espone di essere proprietaria di alcune aree nel Comune di Caponago, individuate al catasto terreni al fg. 17 mapp. 556, 559, 560, 213, 214, 219, 220, che il previgente strumento urbanistico risalente al 2012 aveva inserito all’interno dell’ambito di trasformazione a vocazione residenziale denominato “T4”, cui era attribuito un potenziale edificatorio (It) pari a 0,35 mq/ mq. L’ambito in questione ricomprendeva allora – e ricomprende tuttora – aree facenti capo sia alla società ricorrente, sia agli odierni controinteressati, ed è soggetto ad attuazione unitaria tramite approvazione di apposito Programma Integrato di Intervento (di seguito anche solo “P.I.I.”).
2. Data l’indisponibilità dei controinteressati allo sviluppo dell’ambito, in data 30.07.2018 la ricorrente presentava all’amministrazione comunale gli elaborati progettuali per una variante del P.I.I., avente ad oggetto il frazionamento dell’ambito T4 in due distinti lotti di intervento coincidenti con le due proprietà.
3. L’amministrazione dava corso al procedimento di P.I.I. in variante e avviava la verifica di assoggettabilità alla VAS del predetto piano. In tale sede, tuttavia, la Provincia di Monza e della Brianza rilevava profili di contrasto tra la proposta della ricorrente e il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (“P.T.C.P.”), essendo l’ambito in questione “ quasi totalmente compreso in rete verde di ricomposizione paesaggistica, in RER (elemento di II livello) nonché nell’ambito vallivo del torrente OL ”, con la sola eccezione della porzione a ovest della Cascina Nuova. Pertanto, con nota prot. 15865/2019 del 16.04.2019 l’ente esprimeva parere negativo e prescriveva che “ qualora vengano elaborate ulteriori proposte, le stesse non potranno che essere estese all’intero ambito T.4, al fine della verifica di compatibilità con il Ptcp ” (cfr. doc. 2 del Comune).
4. Alla luce del parere negativo della Provincia di Monza e della Brianza, con provvedimento prot. 11678 del 30.12.2019, l’amministrazione comunale concludeva il procedimento in corso con una determinazione finale negativa, ribadendo la necessità di una proposta progettuale unitaria estesa all’intero ambito T4.
5. Successivamente, con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 8.02.2022 il Comune di Caponago adottava la Variante Generale al P.G.T., che riperimetrava “ il nuovo Ambito di Trasformazione AT1 stralciando parte dell’ex T4 e individuando sulle aree stralciate un Ambito di Compensazione da destinare a verde pubblico per il completamento del progetto strategico del Parco lineare del OL ” (cfr. doc. 4 del Comune), assegnando all’ambito, a fronte di tale previsione, un “ incremento dell’It base pari a 0,15 mq/mq ”.
5.1 La ricorrente presentava quindi rituali osservazioni, chiedendo inter alia di approvare la configurazione di due ambiti di trasformazione autonomi – ovvero quello di sua proprietà e quello dei controinteressati –, di ridurre l’ambito di compensazione “AC1” e di suddividerlo equamente tra le due proprietà del nuovo Ambito AT-1 ivi costituito, nonché di elevare l’indice di compensazione sulla restante porzione dell’ambito da 0,15 mq/mq almeno a 0,25 mq/mq.
6. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 21.11.2022 l’amministrazione respingeva per tali profili le osservazioni della ricorrente, ribadendo la necessità di prevedere un unico ambito di trasformazione per ragioni di compatibilità con la disciplina del nuovo P.T.C.P., e approvava la Variante Generale al P.G.T.
7. Con il presente ricorso RR UZ impugna il succitato provvedimento, articolando a sostegno del gravame le seguenti censure:
“ 1) Violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/90 - eccesso di potere per sviamento, travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – carenza di istruttoria – abnorme illogicità - violazione dei principi di buona fede e del buon andamento ex art 97 Cost ”;
“ 2) Sotto distinto profilo: violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/90 - eccesso di potere per sviamento, travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – carenza di istruttoria – abnorme illogicità - violazione dei principi di buona fede e del buon andamento ex art 97 Cost. – disparità di trattamento ”;
“ 3) Violazione dell’art. 3 del d.m. 1444/1968, difetto di istruttoria, arbitrarietà, irragionevolezza ed eccesso di potere ”;
8. Si è costituito in giudizio il Comune di Caponago per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto perché infondato.
9. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi a sostegno delle proprie posizioni e, alla pubblica udienza del 29.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato, nei termini di seguito illustrati.
2. Con il primo mezzo, RR UZ denuncia l’incoerenza che avrebbe governato l’istruttoria dell’impugnata variante e la correlata illogicità del nuovo strumento urbanistico approvato. Il motivo si articola in plurimi profili di doglianza, attinenti ad aspetti diversi, che verranno di seguito partitamente esaminati.
3. La ricorrente contesta innanzitutto la scelta dell’amministrazione di mantenere il comparto inalterato e di assoggettarlo a uno sviluppo unitario, lamentando che il Comune avrebbe già positivamente valutato la proposta di frazionare l’ex ambito “T4” in due sotto-aree in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS relativa al progetto di P.I.I. dalla stessa presentato nel 2018, ritenendola compatibile con i contenuti del P.T.C.P. e con il Piano di Governo del Territorio. Da ciò deriverebbe l’incoerenza e l’illogicità della nuova disciplina introdotta dalla Variante Generale, che ha opposti contenuti.
La censura è infondata.
3.1 La prospettazione della ricorrente, difatti, muove dalla valorizzazione dei contenuti del documento denominato Rapporto Preliminare di Verifica di assoggettabilità alla VAS del novembre 2018, elaborato nell’ambito della valutazione del P.I.I. presentato per la suddivisione dell’ambito in due distinte sotto-aree attuabili autonomamente dai rispettivi proprietari, che ritiene la riperimetrazione dell’ambito nei termini predetti “ coerente con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con il Piano di Governo del Territorio ”, oltre che “ con la vocazione specifica dell’area di intervento individuata ” (cfr. doc. 10 della ricorrente, pag.33).
3.2 L’operazione interpretativa propugnata da RR UZ, tuttavia, assume a fondamento un documento a valore meramente interlocutorio e la cui correttezza, tanto sul piano della metodologia dell’indagine, quanto rispetto alle conclusioni cui l’amministrazione è pervenuta, risulta smentita dal successivo parere della Provincia di Monza e della Brianza del 16.04.20219 (cfr. doc. 2 del Comune) e dal provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione del Piano Integrato di Intervento, che ha invero respinto la relativa proposta.
3.3 Non è irrilevante sottolineare che la posizione negativa assunta dalle amministrazioni si basa, in sostanza, sulla non conformità del P.I.I. rispetto ai contenuti prescrittivi del P.T.C.P. con riferimento ai medesimi profili oggi in contestazione, vale a dire la presenza, nella porzione ovest dell’area, dell’ambito vallivo del Torrente OL delimitato da un orlo di terrazzo, con conseguente divieto di nuove edificazioni nelle relative aree, l’inserimento dell’ambito nella Rete verde di ricomposizione paesaggistica – che “fa salve” le sole previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del P.T.C.P. e dunque la perimetrazione dell’intero ambito – e nella Rete Ecologica Regionale (RER) per l’intera estensione (ad eccezione della Cascina Nuova).
3.4 Così anche il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione del P.I.I., nel respingere la proposta richiamando i contenuti del parere provinciale, conclude sottolineando che “ l’intervento sull’area complessiva di trasformazione T.4 dovrà rivestire il carattere dell’UNITARIETA’, attraverso la messa in atto di una progettazione che permetta di ottenere un comparto morfologicamente e tipologicamente identificabile come un unico intervento ” (cfr. doc. 11 della ricorrente).
3.5 A prescindere dalla circostanza che tali provvedimenti erano ben noti alla ricorrente e non sono stati per tempo impugnati, rileva il Collegio che le affermazioni espresse nel Rapporto Preliminare – peraltro ritenuto dalla Provincia incompleto e carente con riferimento alla valutazione della compatibilità con il P.T.C.P. e con i suoi contenuti prevalenti – non valgono a dimostrare la bontà delle osservazioni presentate dalla ricorrente nel procedimento di approvazione della Variante Generale impugnata, né per contro l’illegittimità della soluzione adottata dall’amministrazione, trattandosi di valutazioni istruttorie non confermate (e anzi smentite) da successivi provvedimenti.
3.6 Né si può ritenere che detto Rapporto Preliminare sia idoneo a porre in capo all’amministrazione un onere di motivazione rafforzata quanto alle scelte pianificatorie adottate, poiché, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, esso sussiste soltanto in ipotesi del tutto peculiari che non ricorrono nella presente vicenda contenziosa e che sono correlati alla presenza di situazioni chiaramente diverse da quella esaminata. Si tratta, ad esempio, di casi in cui sia maturato un affidamento qualificato del privato proprietario derivante da convenzioni di lottizzazione ovvero da accordi di diritto privato intercorsi con il Comune o da giudicati di annullamento di titoli edilizi, nonché casi in cui sia classificata come agricola un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 10.02.2022 n.963). Nella vicenda sub iudice , diversamente dalle ipotesi sopra richiamate, nessuna aspettativa giuridica qualificata si è consolidata a favore del ricorrente così da rendere necessaria una particolare e specifica illustrazione delle ragioni in ordine alla decisione del pianificatore di assoggettare a una disciplina di trasformazione unitaria l’ambito in questione, fermo restando che, come si chiarirà più avanti, la motivazione contenuta negli atti della variante impugnata è sul punto adeguata e precisa.
4. Con un ulteriore profilo di doglianza, articolato sempre nel primo mezzo, la ricorrente lamenta che la nuova Variante Generale avrebbe inserito una rilevante parte delle aree di sua proprietà nell’ambito di compensazione AC1 per cui è prevista l’acquisizione al patrimonio pubblico, mentre avrebbe mantenuto a vocazione pienamente residenziale le aree di proprietà dei controinteressati, che non avrebbero tuttavia alcun interesse allo sviluppo del comparto, con evidente illogicità della scelta compiuta dall’amministrazione.
Anche tale argomentazione censoria non può essere condivisa.
4.1 Va premesso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le scelte effettuate dall’amministrazione in sede di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità se non per profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza, ovvero nel caso di esiti abnormi o contraddittori rispetto ai presupposti di fatto (cfr., ex plurimis , Ad. plen. n. 5/2015; Cons. di Stato, Sez. IV, 2.04.2024, n. 3024; Id., 21.07.2023, n. 7147; Id., Sez. IV, 6.04.2020, 2284).
Tali decisioni, inoltre, non necessitano di comparare gli interessi pubblici perseguiti dall’ente pianificatore con quelli confliggenti dei privati, né richiedono una motivazione puntuale o specifica, salvo che in casi del tutto peculiari che non ricorrono nella presente vicenda (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 15.01.2024, n. 490; Id., Sez. II, 6.12.2021, n. 8383; Id., 18.05.2020, n. 3163; Id., Sez. II, 4.05.2020, n. 2824).
Le scelte pianificatorie, infine, non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente strumento urbanistico, “ di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla non reformatio in peius o alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente P.R.G. (Cons. Stato, Sez. II, 18 maggio 2020, n. 3163; Sez. II, 20 gennaio 2020, n. 456; Sez. IV, 24 giugno 2019, n. 4297; Sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6094; Sez. IV, 24 marzo 2017, n. 1326; Sez. IV, 11 novembre 2016, n. 4666) ” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 14.04.2025, n. 1339).
Le suesposte coordinate ermeneutiche consentono di superare le affermazioni di parte ricorrente.
4.2 La perimetrazione dei confini dell’ambito, difatti, è operazione altamente discrezionale che attiene al proprium del potere pianificatorio, con la conseguenza che non è sindacabile nel merito se non per vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza o grave travisamento dei fatti, che qui non ricorrono. Nella fattispecie, difatti, la scelta operata dall’amministrazione si appalesa tutt’altro che immotivata o illogica, essendo invero determinata dalla presenza, solo sulle aree della ricorrente e non anche su quelle di proprietà dei controinteressati, di un vincolo sovraordinato e con carattere prevalente dettato dal P.T.C.P., tale da escludere la possibilità di nuova edificazione (cfr. Tavola 9 del P.T.C.P. – Sistema geologico e idrogeologico, doc. 9 del Comune).
4.3 Il punto è chiaramente illustrato con ampia e pertinente motivazione nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate da RR UZ nel procedimento di formazione della Variante Generale, laddove è stato evidenziato che il sistema di vincoli sovraordinati del nuovo P.T.C.P. della Provincia di Monza e della Brianza “ traccia lungo le sponde del torrente OL un “Ambito vallivo”, prescrivendo per questi ambiti la non ammissibilità di nuove edificazioni (art.11 NA del PTCP). Da qui discende la scelta, proprio al fine di non limitarsi a cancellare l’edificabilità della porzione dell’ex AT4 corrispondente con il nuovo AC1, e dunque di garantire alla proprietà scrivente una quota volumetrica da compensare e perequare nell’ambito AT-1, di suddividere il vecchio comparto in due porzioni, concentrando la volumetria laddove permesso dal sistema vincolistico sovraordinato (AT-1) e garantendo altresì il trasferimento volumetrico di un indice di compensazione dall’AC1. Nei fatti questa impostazione ha garantito alla proprietà di non perdere l’edificabilità e di vincolare lo sviluppo dell’AT-1 all’AC1 ”.
4.4 E difatti, come noto alla ricorrente per essere tale questione già compiutamente emersa nel corso del procedimento avviato nel 2018 per la valutazione della proposta di P.I.I., l’art. 11, comma 4 delle Norme del Piano del P.T.C.P. contiene le “ previsioni prescrittive e prevalenti ” che si impongono, con efficacia cogente, sulle disposizioni degli strumenti urbanistici locali: tra queste, la lett. a) stabilisce che “ non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d’acqua ”, così ponendo un esplicito limite all’esercizio dell’attività costruttiva che non può essere obliterato o superato in sede di pianificazione locale. La lettera b) della medesima norma stabilisce poi che “ non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l’orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di 10 metri a partire dall’orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore ”.
4.5 Ora, non risulta che la presenza di tale vincolo e la sua portata cogente siano stati contestati dalla ricorrente né con autonome azioni giudiziarie, né tantomeno nell’ambito del presente giudizio, in cui non sono state impugnate le disposizioni del P.T.C.P. che assoggettano l’area della ricorrente a tale regime vincolistico. Poiché non è stato censurato il presupposto su cui si basano le scelte dell’amministrazione e che assume avere natura vincolante conformando le decisioni pianificatorie, la ricorrente non può dolersi della disciplina attribuita alla propria area che è frutto dell’applicazione della disciplina sovraordinata del P.T.C.P.
4.6 Né tantomeno sussiste alcun profilo di disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle aree dei controinteressati, poiché, come dimostrato ai paragrafi che precedono, queste ultime non sono assoggettate al regime vincolistico del P.T.C.P. siccome esterne all’ambito vallivo del torrente OL e non interessate dalla presenza di elementi qualificabili come “orlo di terrazzo”.
Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che, “ stante la discrezionalità dell’attività amministrativa nelle scelte pianificatorie, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile solo nel caso in cui le situazioni di fatto poste a confronto siano assolutamente identiche, tenuto conto che le scelte pianificatorie comportano necessariamente, per loro stessa natura, la differenziazione del trattamento dei suoli ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 4.04.2025, n. 2923). Ne consegue che la mancanza di omogeneità tra le aree la cui disciplina dovrebbe essere comparata priva di fondamento la censura in questione.
5. La ricorrente lamenta altresì che le decisioni pianificatorie della Variante Generale sarebbero contraddittorie poiché in contrasto anche con gli indirizzi espressi nella “ Relazione Generale – Volume 2 ” del Documento di Piano, che non potranno essere sviluppati con l’attuale previsione di un’attuazione unitaria dell’ambito, e con le “ Norme di attuazione - Schede degli Ambiti di Trasformazione ”. Da qui l’abnormità e la macroscopica contraddittorietà della scelta del Comune di Caponago di mantenere l’unitarietà del comparto di trasformazione, causandone irrimediabilmente l’inattuabilità e frustrando la possibilità di sviluppo residenziale dell’area.
Inoltre, sebbene negli atti della Variante Generale venga indicata una stima del fabbisogno abitativo per gli anni futuri nel territorio di Caponago da cui emergerebbe una palese necessità di alloggi, il soddisfacimento di tale esigenza sarebbe impedito proprio dall’illogica disciplina ivi prevista, che impedirebbe di fatto l’attuazione di uno dei tre ambiti di trasformazione, cioè l’AT-1 a vocazione residenziale e con maggiore SL e dotazioni. La nuova disciplina dell’ambito AT-1, pertanto, non risponderebbe ai canoni di razionalità che dovrebbero determinare le scelte discrezionali in sede pianificatoria.
La censura è infondata e si risolve, a ben vedere, in mere affermazioni di parte non supportate da alcun riscontro.
5.1 Non vi sono elementi dai quali desumere che la nuova disciplina contenuta nella Variante Generale impedirà lo sviluppo dell’ambito o non consentirà il raggiungimento degli obiettivi che sono stati individuati per detta area. La ricorrente ritiene, in particolare, che la scelta di non suddividere l’ambito in due sotto-aree ad attuazione separata impedirebbe di “ completare il collegamento viabilistico tra il tratto dismesso di viale Monza e la SP215 e di ampliare la dotazione di aree verdi pubbliche attrezzate, in attuazione del progetto strategico del Parco lineare del torrente OL ” (cfr. Documento di Piano, Volume 2, pag. 36 – doc. 14 della ricorrente), nonché di “ acquisire alla proprietà pubblica un’ampia area verde per il completamento del parco lineare del OL e di realizzare la connessione viabilistica locale est-ovest tra la SP215 e viale Monza ” (cfr. Norme di attuazione - Schede degli Ambiti di Trasformazione, pag. 14, doc. 15 della ricorrente).
Si tratta, tuttavia, di obiettivi programmatici relativi all’intero ambito AT-1 e che attengono al disegno pianificatorio dell’amministrazione per quel territorio, a prescindere dalla circostanza – che potrebbe anche essere meramente contingente e superabile – che gli attuali proprietari delle aree non possano o non siano interessati, nell’immediato e alle presenti condizioni, allo sviluppo del medesimo.
5.2 Per le stesse ragioni è infondata anche l’affermazione secondo cui la Variante Generale inciderà sulla realizzazione della dotazione di fabbisogno abitativo prevista nel nuovo strumento urbanistico. Come correttamente evidenziato dall’amministrazione, difatti, l’ambito AT-1 non è l’unico a vocazione residenziale, per cui il soddisfacimento di nuove costruzioni a destinazione residenziale potrà essere raggiunto “ attraverso interventi di rigenerazione della Città esistente, oltreché negli ambiti di trasformazione (AT1, AT2 e AT3) e mediante attuazione dei piani attuativi approvati o in fase di realizzazione ” (cfr., memoria del Comune del 28.03.2025, pag. 7), oltre che con il Piano di Recupero di Cascina Nuova, di proprietà della ricorrente e dalla stessa già avviato con autonomo iter.
In conclusione, il motivo è complessivamente da respingere.
6. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce i seguenti profili di doglianza:
- l’amministrazione avrebbe omesso una puntuale verifica dello stato dei luoghi circostanti l’ambito AT-1, in quanto l’introduzione dell’ambito di compensazione “AC1” sarebbe stata determinata dalla qualificazione delle relative aree come “ a bosco e a cespugli” dal P.T.C.P. della Provincia di Monza e Brianza, mentre le stesse risulterebbero nell realtà “del tutto libere ed in un contesto (nord) già urbanizzato e volto ad uso residenziale ” (cfr. ricorso, pag. 14). Peraltro, l’individuazione dell’ambito di compensazione sarebbe discriminatoria e lesiva del principio di parità di trattamento tra situazioni analoghe, poiché vi sarebbero ricomprese solo le aree della ricorrente e non anche quelle dei controinteressati;
- sarebbe illegittimo l’ulteriore limite all’edificazione delle aree site nella porzione ovest dell’ambito (a margine della Cascina Nuova) in prossimità del c.d. “orlo di terrazzo” della Valle del OL segnalato nel P.T.C.P. della Provincia di Monza e della Brianza, poiché in tutto il territorio comunale non vi sarebbero tracce di detto elemento naturale, se non per 30 metri a sud della Cascina Nuova e che il medesimo sarebbe stato eliminato dalla viabilità locale in vista della realizzazione della Tangenziale Est Esterna;
- l’asserito vincolo di inedificabilità all’interno dei 150 metri dal Torrente OL, che l’amministrazione comunale intende salvaguardare, risulterebbe essere già stato ampiamente violato, in quanto lungo tutto il tratto di territorio interessato dal torrente sarebbero già presenti e realizzate molteplici edificazioni “aggettanti” sul Torrente medesimo;
- sussisterebbe una disparità di trattamento rispetto al compendio denominato AT-3 con riferimento al profilo della classe di rischio idrogeologico. Difatti, sebbene l’ambito AT-1 abbia uno scenario di pericolosità da esondazioni rare “P1/L” (piena di riferimento con tempo di ritorno pari a 500 anni), i terreni ivi ricompresi sono stati inseriti nella categoria di rischio H3/H4 (pericolosità media), mentre per le aree interne all’ambito AT-3, che ha uno scenario di pericolosità P2/M (piena di riferimento con tempo di ritorno pari a 100 anni), la pericolosità idrogeologica è stata declassata da H3 a H2 (moderata) a seguito di uno specifico approfondimento, che ha previsto l’impiego di una recinzione di contenimento.
Il motivo è complessivamente infondato.
6.1 Sotto un primo profilo, l’affermazione di parte ricorrente trova smentita direttamente nelle controdeduzioni alle osservazioni dalla medesima presentate, laddove l’amministrazione ha chiaramente precisato che “ l’individuazione dell’Ambito di Compensazione AC1 non deriva da un vincolo di “area a bosco e cespugli ” bensì da un vincolo sovraordinato individuato dal PTCP che traccia lungo le sponde del torrente OL il suo “Ambito vallivo” e prescrive per questi ambiti la non ammissibilità di nuove edificazioni (art.11 NA del PRCP). A seguito di più confronti con la Provincia di Monza e Brianza, la variante di Piano recepisce nei suoi elaborati i vincoli sovraordinati e adegua le scelte pianificatorie ”. In detti termini, dunque, non è la presenza di aree a bosco e cespugli a impedire l’edificazione sul terreno della ricorrente, ma piuttosto la sussistenza di un vincolo di inedificabilità derivante dal P.T.C.P. e correlato alla presenza di un ambito vallivo, come già chiarito ai paragrafi precedenti cui si rimanda.
6.2 Sotto un secondo profilo, quanto alla contestazione secondo cui la rappresentazione di un “orlo di terrazzo” sull’area della ricorrente non risponderebbe alla realtà dei luoghi, essendo tale elemento geomorfologico insussistente nel territorio comunale, ritiene il Collegio che la censura sia inammissibile, poiché la ricorrente ha omesso di contestare le prescrizioni normative e cartografiche del P.T.C.P. che riportano tale formazione e ricollegano alla sua presenza apposite limitazioni all’edificabilità dell’area su cui essa insiste. Peraltro, la questione non è stata sollevata in sede di osservazioni alla Variante Generale e dunque l’amministrazione non si è espressa in merito, fermo restando che, anche sul piano processuale, la doglianza è rimasta allo stato di mera affermazione di parte del tutto sfornita di prova. In ogni caso, anche laddove fosse eliminata la presenza dell’orlo di terrazzo, la ricorrente non otterrebbe comunque il vantaggio sperato poiché l’impedimento alla costruzione e alla trasformazione edilizia dell’ambito AC1 deriva, come anzidetto, dalla presenza del diverso vincolo correlato all’ambito vallivo e dunque da una diversa e legittima motivazione.
6.3 Ritiene poi il Collegio che non sussista la pretesa disparità di trattamento rispetto all’ambito AT-3 con riferimento all’attribuzione della classe di pericolosità idrogeologica e alla correlata disciplina edilizia, né per vero risulta chiaramente emergente l’interesse alla censura. La ricorrente lamenta infatti che, sebbene l’AT-1 abbia uno scenario di pericolosità da esondazioni minore rispetto all’AT-3, per le aree ricomprese nel primo non sarebbe “ stata studiata, senza alcuna motivazione, nessuna opera per poter rientrare in un grado di pericolosità più basso e beneficiare di tutte le categorie di opere edilizie ” (cfr. ricorso pag.16).
6.3.1 In realtà, dalla Relazione Idrogeologica e Idraulica (doc. 21 della ricorrente) non emergono restrizioni all’edificazione correlate alla classe di pericolosità idrogeologica P1/L [PGRA] attribuita all’Ambito AT-1, né tantomeno sono riportate prescrizioni in tal senso nella relativa Scheda del Documento di Piano, mentre apposite limitazioni e condizioni sono previste per l’Ambito AT-3 in considerazione del maggiore rischio idrogeologico che lo caratterizza.
In particolare, dalla citata Relazione Idrogeologica e Idraulica risulta che l’istruttoria dell’amministrazione è stata completa e l’area dell’Ambito AT-1 è stata anch’essa oggetto di studio, seppure più marginalmente rispetto all’ambito AT-3 data la minore rilevanza sotto il profilo del rischio idrogeologico, in quanto “ il perimetro di edificazione sia esterno alle zone di esondazione frequenti (P3/H) e poco frequenti (P2/M) del Torrente OL. Ne deriva che l’ambito suddetto in scenario di pericolosità PGRA P1/L – esondazioni rare è ammissibile senza restrizioni sulle Norme Tecniche di Attuazione (NTA del Piano delle Regole) ”. Con riferimento all’Ambito AT-3, invece, lo studio conclude che “ ad oggi quindi non è possibile declassare il rischio R4 in tale ambito se non a seguito di realizzazione di misure di mitigazione del rischio idraulico quali ad esempio realizzazione di manufatti/sbarramenti con idoneo franco idraulico od adeguamento degli attraversamenti fluviali esistenti garantendo un franco idraulico adeguato ” (cfr. Relazione, pag. 15). Coerentemente con tale risultato, la Scheda dell’Ambito AT-3 stabilisce – diversamente che quella dell’Ambito AT-1 in cui non vi sono previsioni sul punto – che “ la fattibilità delle trasformazioni è condizionata agli interventi di mitigazione del rischio e della pericolosità in progetto sull’asta del torrente OL, con conseguente revisione delle zone di rischio idraulico e rideterminazione della relativa fattibilità geologica ” (cfr. doc. 15 della ricorrente, pag. 18).
Non vi sono dunque elementi, nella regolamentazione sopra richiamata, che avvalorino la censura ora scrutinata, trattandosi di situazioni oggettivamente diverse tra di loro che giustificano ampiamente una differente regolazione.
6.4 È parimenti insussistente l’invocata disparità di trattamento rispetto ad altri immobili che sarebbero aggettanti sul Torrente OL e, dunque, rientranti nella relativa fascia di rispetto di 150 metri. A prescindere dalla circostanza che non è nota la data di costruzione di tali edifici e, dunque, non è possibile stabilire in questa sede se gli stessi siano stati realizzati anteriormente al riconoscimento del vincolo o in epoca successiva, l’affermazione di parte ricorrente non è conducente.
Difatti, per pacifico principio giurisprudenziale, l’allegato vizio è configurabile soltanto nel caso di piena identità delle situazioni di fatto confrontate e di una conseguente assoluta, manifesta e irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse, presupposto che deve essere allegato e adeguatamente provato da chi eccepisce la sussistenza del vizio. Inoltre, va evidenziato che la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (cfr. ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9.01.2023, n.135), né tantomeno i soggetti incisi da un provvedimento sfavorevole possono pretendere l’applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 17.01. 2020, n. 433).
7. Con il terzo motivo di ricorso, RR UZ denuncia che la Variante approvata prevedrebbe un’incidenza delle dotazioni pubbliche in misura quasi tre volte maggiore (pro-capite di 49 mq/ab) rispetto al minimo inderogabile di mq 18 per abitante fissato dall’articolo 3 del D.M. 1444/1968, senza che tale maggiorazione sia stata però specificatamente giustificata dal Comune. In questo modo, l’area della ricorrente subirebbe una ingiustificata riduzione delle volumetrie e sarebbe gravata da un obbligo di cessione di aree a standard inutile e sproporzionato, tenuto conto che per la stessa l’amministrazione richiede una dotazione territoriale di “ 30mq/50mq di SL [R] ” pur essendo già abbondantemente dotato di servizi di interesse generale, pari a 30,4 mq/ab. La censura è ulteriormente sviluppata nella memoria di replica, laddove si evidenzia che già la dotazione minima degli standard prevista per il Piano Attuativo, ossia 30 mq di SL, sarebbe maggiore di ben 12 mq/ab rispetto al minimo previsto dalla Legge (18mq/ab, secondo il D.M. n.1444/1968), potendo toccare una punta di addirittura 32 mq/ab di standard in più rispetto al minimo richiesto, senza alcun motivo specifico relativo al sovradimensionamento degli standard previsti per l’ambito AT-1 e incrementando le dotazioni pubbliche del territorio fino a 49mq/ab.
La censura è complessivamente infondata.
7.1 Va preliminarmente rammentato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “ la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione (c.d. polverizzazione della motivazione), oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione allo strumento urbanistico generale, a meno che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni ” (cfr. ex multis , Cons. di Stato, Sez. IV, 28.02.2025, n. 1753; Id., Sez. II, 4.04. 2025, n. 2923; Id. Sez. IV, 2.01.2023, n. 21). Ora, se è vero che tra le situazioni eccezionali in cui si richiede una più pregnante indicazione delle ragioni sottese alla pianificazione del territorio viene comunemente ricompreso il superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, è tuttavia acquisizione consolidata che “ la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. 18.12.2023, n. 10965).
7.2 Ciò posto, la ricorrente non ha espressamente impugnato nel presente giudizio né la previsione di una dotazione pro capite di attrezzature pubbliche stimata in 49 mq/ab, né la richiesta di “ 30mq/50mq di SL ” quale dotazione di “ Aree e attrezzature per servizi di interesse generale ” nell’Ambito di trasformazione AT-1, a fronte di una dotazione di servizi esistenti individuata dal Piano precedente pari a circa 30,4 mq/ab e con un rapporto pari a 38,4 mq/ab se considerate anche le “previste” per servizi (cfr. Documento di Piano, pag. 23).
7.3 Nel caso di specie, sia l’obbligo di cessione che la riduzione della volumetria realizzabile di cui si duole la ricorrente imputando le stesse a un illegittimo sovradimensionamento della dotazione di standard – che, peraltro, nel limite minimo è invece sostanzialmente equivalente alla misura già esistente – dipendono dalla creazione dell’ambito di compensazione AC1, cui si è proceduto in considerazione dei vincoli di inedificabilità derivanti dal sovraordinato P.T.C.P. insistenti su parte dell’area di proprietà della ricorrente e tali da renderla comunque del tutto priva di capacità edificatoria. In questo contesto, l’amministrazione ha deciso di non limitarsi “ a cancellare l’edificabilità della porzione dell’ex AT4 corrispondente con il nuovo AC1, e dunque di garantire alla proprietà scrivente una quota volumetrica da compensare e perequare nell’ambito AT-1 ” (cfr. controdeduzioni alle osservazioni) attraverso la suddivisione del vecchio comparto in due porzioni, di cui una (AT-1) destinata a ospitare la volumetria ammessa in coerenza con il sistema vincolistico sovraordinato e garantendo altresì il trasferimento volumetrico di un indice di compensazione dall’AC1 pari a 0,15 mq/mq oltre all’ordinario indice di edificabilità. In sede di controdeduzioni, è stato poi chiarito che “ l’incremento volumetrico a 0,15 mq/mq di fatto consente all’AC1 di cedere 3.800mq di SL, che se rapportati alla dimensione dell’ambito, sono equivalenti a un indice potenziale di 0,30 mq/mq ” e, dunque, la richiesta di dotazioni relativa all’ambito è sostanzialmente corrispondente all’attuale quantità di aree a servizio prevista dal P.G.T. esistente e inferiore a quella che risulterebbe a seguito dell’incremento complessivo dei servizi (pari a 49 mq/ab). Sempre nella medesima sede è stata poi evidenziata l’impossibilità di elevare l’indice di compensazione alla misura di 0,25 come richiesto dalla ricorrente, poiché ciò comporterebbe “ un aumento di oltre 2.500 mq di SL, portando l’intervento a una densità troppo elevata rispetto al contesto e insostenibile ” tenuto conto della dimensione del comparto.
7.4 Si tratta di scelte di governo del territorio segnate da amplissima discrezionalità perché attinenti alle modalità proprie della pianificazione e non manifestamente illogiche, irragionevoli o sproporzionate, potendo l’ente locale legittimamente ricorrere anche a strumenti di compensazione coi quale assicurare il contemperamento delle esigenze pubbliche con quelle dello sviluppo della proprietà privata.
7.5 Infine, considerata la conformazione e le caratteristiche dell’ambito – sostanzialmente inedificato – il suo sviluppo dovrà avvenire a mezzo di apposito strumento attuativo, come anche nel vigore della precedente disciplina urbanistica. Pertanto, ai sensi dell’art. 12, comma 3 della L.R. 12/2005, in detta sede verranno “ fissati in via definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel documento di piano, gli indici urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso ”. Sarà dunque con l’approvazione del Piano Attuativo che verrà declinata, in concreto, la misura delle dotazioni in rapporto alla consistenza effettiva degli interventi realizzati, che, sulla scorta di quanto indicato dalla stessa amministrazione in sede di controdeduzioni alle osservazioni della ricorrente, dovrebbe ragionevolmente collocarsi al limite minimo pari a 30 mq/mq.
8. Le ragioni sopra illustrate, correlate al necessario rispetto dei vincoli di P.T.C.P. e alla conseguente attuazione unitaria dello sviluppo dell’ambito, valgono dunque a dar conto in maniera precisa e adeguata delle motivazioni sottese alla decisione dell’amministrazione di prevedere la misura di 30mq/50mq di SL quale dotazione di standard per l’ambito AT-1, dovendosi ritenere che l’amministrazione abbia adempiuto correttamente al proprio onere motivazionale. Peraltro, anche sul piano degli obiettivi di governo del territorio – e, dunque, del merito tecnico che caratterizza le scelte di pianificazione – il Comune di Caponago ha individuato, nel Documento di Piano (Relazione Generale – Volume 2), tra i “ progetti di spazio pubblico di carattere strategico ” perseguiti dall’amministrazione “ “il OL urbano” attraverso la valorizzazione e il potenziamento del parco urbano quale infrastruttura verde e blu entro una più ampia strategia di ampliamento del PLIS P.A.N.E. nel territorio comunale ”, allo scopo di completare un anello verde intorno al nucleo abitato (cfr. doc. 14 della ricorrente, pag. 8 e 16); inoltre, ha inserito tra i “ quattro progetti speciali ” che segnano l’attuazione della città pubblica anche “ il parco lineare del OL, valorizzando le dotazioni ambientali ” (cfr. Documento di Piano, pag. 49). Coerentemente con tali finalità, la Scheda dell’Ambito AT-1 prevede, quali obiettivi generali della trasformazione urbanistica dell’area, che “ l’attuazione dell’ambito consentirà di acquisire alla proprietà pubblica un’ampia area verde per il completamento del parco lineare del OL e di realizzare la connessione viabilistica locale est-ovest tra la SP215 e viale Monza ”.
7.6 Nel complesso, dunque, le ragioni indicate dall’amministrazione a sostegno delle scelte pianificatorie relative all’ambito in questione risultano sufficienti, chiare e adeguate anche ove poste a confronto con l’onere di una motivazione più stringente.
8. Infine, considerata la conformazione e le caratteristiche dell’ambito – sostanzialmente inedificato – il suo sviluppo dovrà avvenire a mezzo di apposito strumento attuativo, come anche nel vigore della precedente disciplina urbanistica. Pertanto, ai sensi dell’art. 12, comma 3 della L.R. 12/2005, in detta sede verranno “ fissati in via definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel documento di piano, gli indici urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso ”. Sarà dunque con l’approvazione del Piano Attuativo che verrà declinata, in concreto, la misura delle dotazioni in rapporto alla consistenza effettiva degli interventi realizzati, che, sulla scorta di quanto indicato dalla stessa amministrazione in sede di controdeduzioni alle osservazioni della ricorrente, dovrebbe ragionevolmente collocarsi al limite minimo pari a 30 mq/mq.
9. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere complessivamente respinto. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (cfr. ex multis, Cons. di Stato, Sez. II, 11.09.2023, n.8247).
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Caponago, che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre iva e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO