Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/05/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
22/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabio Lofrese e dall'Avv. Alessandro De Martino
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
[...] (c.f.: P.IVA_1 ) [...]
Parte_2 (c.f.: P.IVA_2 ), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c. dall' Avv.
Marcellino BARLETTA, Funzionario
- Convenuto -
Nonché contro
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Chiara Vimborsati
Convenuto -
Con ricorso depositato in data 30/06/2021 il ricorrente, quale D.S.G.A., attualmente in servizio presso il Liceo Classico "Archita Andronico" di Pt_2 chiedeva al
Contr Tribunale di Taranto di accertare l'illegittimità del provvedimento dell di Pt_2 prot. n. 0006312 del 30.07.2018 con il quale non gli era stato riconosciuto l'effettivo punteggio spettantegli, e, per l'effetto di ordinare all'amministrazione il trasferimento del ricorrente presso 1 Controparte_4 di Pt_2
chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Si costitutiva il CP_1
soggetto risultante primo nella graduatoria a seguito del provvedimento di rettifical impugnato, nonché sostenendo l'infondatezza della pretesa.
Controparte_2 cheA seguito dell'integrazione del contraddittorio si costituiva preliminarmente rilevava la carenza di interesse ad agire, nonché la carenza della causa petendi, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La presente sentenza, viene redatta con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
"ragione più liquida", in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord.
28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). avente ad oggetto la richiesta di accertamento La domanda attorea
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Contr dell'illegittimità del provvedimento dell di Pt_2 prot. n. 0006312 del
30.07.2018 e per l'effetto il trasferimento del ricorrente presso l' Controparte_4
[...] di Pt_2 come da provvedimento prot. n. 6028 del 20.07.2018, èà
inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Come noto, l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere al momento della presentazione della domanda, configurandosi quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice.
L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, cioè valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
Con riferimento in particolare alle azioni di accertamento, le quali tendono ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio limite di ammissibilità poiché in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela.
Costituisce ius receptum l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
"l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire" (Cass. 2051/2011; Cass.
15355/2010; Cass. 27151/2009, Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012,).
Dunque, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa ad una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un'utilità effettiva in capo a chi si rivolge alla giustizia. CP_5Nella fattispecie in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell
[...] prot. n. 0006312 del 30.07.2018 a firma del dott. Per_1 avente ad oggetto la rettifica delle movimentazioni mobilità 2018/2019, eccependo la non corretta valutazione del punteggio assegnato, illegittimamente decurtato.
Costituisce circostanza pacifica, documentata dalla produzione di entrambe le parti, che il ricorrente a seguito del trasferimento avvenuto nel 2015 presso il Liceo Sciascia di Pt_2 mobilità anno 2015/216, abbia presentato la successiva
,
domanda di mobilità solo il 10.5.2018 (all. 1 fasc. ric.) indicando tra le sedi
CP_4 (al primo posto), e il liceo "preferite" oltre l'istituto superiore ginnasio "Aristosseno" (al secondo posto), anche il liceo classico "ARCHITA-
ANDRONICO" (al terzo posto), tutte site nel Comune di Pt_2 .
Costituisce circostanza documentale, pertanto, che il ricorrente al momento del deposito della domanda, prestasse servizio presso un istituto sito nel Comune di
Pt 2 , con la medesima posizione professionale, e giuridico-economica che chiedeva di assumere.
A fronte della eccezione sollevata dal convenuto CP_2 rispetto al difetto di interesse ad agire, in ragione proprio della assenza di pregiudizio, professionale, economico e giuridico, il ricorrente nulla ha dedotto e replicato, né in udienza né attraverso il deposito di note, limitandosi ad insistere nella domanda di annullamento del provvedimento di rettifica.
Orbene, alla luce dei principi di diritto enunciati in premessa non si rinviene, in assenza di specifiche deduzioni sul punto, alcun interesse alla presente statuizione giudiziale non risultando in alcun modo evidente o esplicitato il pregiudizio concretamente verificatosi in termini personali, ovvero economici, atteso che il ricorrente risulta in servizio presso il medesimo Comune richiesto, e con la conservazione della medesima qualifica e livello di inquadramento;
istituto peraltro per il quale aveva espresso una specifica preferenza.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
In relazione alle spese di lite, si deve fare applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: e, nella specie, attesa la inconfigurabilità di alcuna di tali ipotesi eccezionali, l'onere non può che ricadere sulla soccombente parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (ridotta ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. cpc., trattandosi di PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE assistita da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis cpc.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto CP_1 che liquida ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. cpc. -
,
in complessivi € 600,00 ex D.M. n° 55/14, oltre accessori se dovuti;
condanna altresì parte ricorrente al pagamento in favore del convenuto delle spese e competenze del giudizio, che liquida in Controparte_2
complessivi € 1.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14
(e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Anna Chiara Vimborsati, dichiaratasi anticipatario.
Taranto, 16/05/2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
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(dott.ssa Viviana Di Palma)