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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9964/21 del Ruolo Generale posta in deliberazione alla udienza del 6.6.24
TRA
(cod. fisc.: ), difeso dall' avv. Mauro Longo Parte_1 C.F._1
ATTORE E
quale titolare della RCB ELETTROIMPIANTI Controparte_1 CodiceFiscale_2
DI GG UD, difeso da avv. Fiammetta Fagioli
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base pagina 1 di 3 della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, parte attrice lamenta che, in relazione ad un contratto di appalto sottoscritto con il convenuto per la effettuazione del nuovo impianto elettrico di un locale sito in Roma, Parte da adibire a quest'ultimo abbia abbandonato il cantiere, non effettuando le ultime lavorazioni;
chiede quindi la risoluzione del contratto, la restituzione di euro 25.080,00 pagati in acconto e il risarcimento del danno, pari ad euro 10.000,00, vista la spesa per il completamento dei lavori e la mancata apertura della attività ricettiva. Si è costituito contestando che vi sia stato abbandono del cantiere e lamentando che CP_1 sia stato il committente a recedere dal contratto, dopo aver introdotto numerose variazioni contrattuali prive di un valido e necessario aggiornamento progettuale;
chiede, quindi, in via riconvenzionale il pagamento di euro 10.000,00, a titolo di corrispettivo per le ulteriori lavorazioni svolte ed euro 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno per ingiustificato recesso.
Durante l'istruttoria è stata svolta una CTU sulla effettuazione dei lavori ed il loro completamento, nonché sono stati escussi alcuni testimoni.
Le risultanze della consulenza vengono fatte proprie da questo giudice in quanto tecnicamente ben esposte;
inoltre, il consulente ha rispettato il contraddittorio, prendendo posizione e rispondendo compiutamente alle osservazioni dei CTP di parte.
Il CTU ha, in primo luogo, rilevato che il contratto tra le parti presenti la criticità della assenza di un progetto esecutivo, nonostante la sua stipulazione “a corpo”; tale criticità ha comportato la difficoltà di stabilire se tutte le lavorazioni contrattuali fossero state svolte e di quantificare le opere extra contratto di cui si è accertato lo svolgimento da parte di CP_1
Nonostante queste difficoltà, con motivazioni condivisibili, il CTU ha quantificato in euro 46.802,94 il valore delle opere svolte sulla base delle previsioni contrattuali e determinato in euro 3.898,23, il valore complessivo delle opere svolte in aggiunta alle previsioni contrattuali;
il consulente ha, poi, elencato analiticamente quali lavorazioni siano state completate, quali quelle rimaste da completare e quali non siano state svolte.
Ne deriva che, essendo emerso con certezza che le lavorazioni non siano state portate a termine, possa accogliersi la domanda di risoluzione del contratto formulata da parte attrice;
infatti, a fronte della lamentata interruzione dei lavori da parte di la parte convenuta Pt_1 nulla ha dimostrato circa il reale motivo del mancato svolgimento di alcune delle lavorazioni, essendo rimasto privo di prova l'assunto secondo il quale avesse richiesto la CP_1 redazione di un progetto per le varianti effettuate e da effettuare.
Non potrà accogliersi, invece, la domanda di restituzione della somma versata da parte attrice, che risulta inferiore rispetto alle opere realizzate, come quantificate dal CTU, le quali dovranno imputarsi all'intervento di parte attrice non ha dimostrato, infatti, la CP_1 pagina 2 di 3 circostanza di aver commissionato ad altri soggetti il compimento di alcune delle lavorazioni in questione;
nessun capitolo di prova orale è stato articolato sul punto, né sono state depositate prove documentali.
Del tutto generica e priva di supporto, è poi la domanda di risarcimento del danno per mancata apertura della attività commerciale.
Infine, non può accogliersi la domanda di pagamento dei lavori aggiuntivi svolta da parte convenuta, avendo la stessa parte ammesso di essere stata pagata euro 10.000,00 per tali lavori, quantificati in modo notevolmente inferiore dal CTU.
Inoltre, considerato che alcune lavorazioni non sono state completate ed altre sono state del tutto omesse, mancando un progetto specifico delle lavorazioni, non può risalirsi con certezza a quale sia il corrispettivo definitivo che spetti a rispetto al preventivo del 2019, CP_1 previsto a corpo.
Pertanto, salva la dichiarazione di risoluzione del contratto, le altre domande delle parti saranno tutte rigettate, le spese saranno compensate, stante la quasi totale soccombenza reciproca e il compenso del CTU come liquidato nel corso del giudizio sarà ripartito solidalmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto tra le parti;
2) rigetta le altre domande di parte attrice;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
4) compensa le spese di lite tra le parti;
5) pone a carico delle parti, in solido, il pagamento del compenso del CTU, come liquidato nel corso del giudizio.
Roma, 13.1.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 3 di 3
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9964/21 del Ruolo Generale posta in deliberazione alla udienza del 6.6.24
TRA
(cod. fisc.: ), difeso dall' avv. Mauro Longo Parte_1 C.F._1
ATTORE E
quale titolare della RCB ELETTROIMPIANTI Controparte_1 CodiceFiscale_2
DI GG UD, difeso da avv. Fiammetta Fagioli
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base pagina 1 di 3 della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, parte attrice lamenta che, in relazione ad un contratto di appalto sottoscritto con il convenuto per la effettuazione del nuovo impianto elettrico di un locale sito in Roma, Parte da adibire a quest'ultimo abbia abbandonato il cantiere, non effettuando le ultime lavorazioni;
chiede quindi la risoluzione del contratto, la restituzione di euro 25.080,00 pagati in acconto e il risarcimento del danno, pari ad euro 10.000,00, vista la spesa per il completamento dei lavori e la mancata apertura della attività ricettiva. Si è costituito contestando che vi sia stato abbandono del cantiere e lamentando che CP_1 sia stato il committente a recedere dal contratto, dopo aver introdotto numerose variazioni contrattuali prive di un valido e necessario aggiornamento progettuale;
chiede, quindi, in via riconvenzionale il pagamento di euro 10.000,00, a titolo di corrispettivo per le ulteriori lavorazioni svolte ed euro 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno per ingiustificato recesso.
Durante l'istruttoria è stata svolta una CTU sulla effettuazione dei lavori ed il loro completamento, nonché sono stati escussi alcuni testimoni.
Le risultanze della consulenza vengono fatte proprie da questo giudice in quanto tecnicamente ben esposte;
inoltre, il consulente ha rispettato il contraddittorio, prendendo posizione e rispondendo compiutamente alle osservazioni dei CTP di parte.
Il CTU ha, in primo luogo, rilevato che il contratto tra le parti presenti la criticità della assenza di un progetto esecutivo, nonostante la sua stipulazione “a corpo”; tale criticità ha comportato la difficoltà di stabilire se tutte le lavorazioni contrattuali fossero state svolte e di quantificare le opere extra contratto di cui si è accertato lo svolgimento da parte di CP_1
Nonostante queste difficoltà, con motivazioni condivisibili, il CTU ha quantificato in euro 46.802,94 il valore delle opere svolte sulla base delle previsioni contrattuali e determinato in euro 3.898,23, il valore complessivo delle opere svolte in aggiunta alle previsioni contrattuali;
il consulente ha, poi, elencato analiticamente quali lavorazioni siano state completate, quali quelle rimaste da completare e quali non siano state svolte.
Ne deriva che, essendo emerso con certezza che le lavorazioni non siano state portate a termine, possa accogliersi la domanda di risoluzione del contratto formulata da parte attrice;
infatti, a fronte della lamentata interruzione dei lavori da parte di la parte convenuta Pt_1 nulla ha dimostrato circa il reale motivo del mancato svolgimento di alcune delle lavorazioni, essendo rimasto privo di prova l'assunto secondo il quale avesse richiesto la CP_1 redazione di un progetto per le varianti effettuate e da effettuare.
Non potrà accogliersi, invece, la domanda di restituzione della somma versata da parte attrice, che risulta inferiore rispetto alle opere realizzate, come quantificate dal CTU, le quali dovranno imputarsi all'intervento di parte attrice non ha dimostrato, infatti, la CP_1 pagina 2 di 3 circostanza di aver commissionato ad altri soggetti il compimento di alcune delle lavorazioni in questione;
nessun capitolo di prova orale è stato articolato sul punto, né sono state depositate prove documentali.
Del tutto generica e priva di supporto, è poi la domanda di risarcimento del danno per mancata apertura della attività commerciale.
Infine, non può accogliersi la domanda di pagamento dei lavori aggiuntivi svolta da parte convenuta, avendo la stessa parte ammesso di essere stata pagata euro 10.000,00 per tali lavori, quantificati in modo notevolmente inferiore dal CTU.
Inoltre, considerato che alcune lavorazioni non sono state completate ed altre sono state del tutto omesse, mancando un progetto specifico delle lavorazioni, non può risalirsi con certezza a quale sia il corrispettivo definitivo che spetti a rispetto al preventivo del 2019, CP_1 previsto a corpo.
Pertanto, salva la dichiarazione di risoluzione del contratto, le altre domande delle parti saranno tutte rigettate, le spese saranno compensate, stante la quasi totale soccombenza reciproca e il compenso del CTU come liquidato nel corso del giudizio sarà ripartito solidalmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto tra le parti;
2) rigetta le altre domande di parte attrice;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
4) compensa le spese di lite tra le parti;
5) pone a carico delle parti, in solido, il pagamento del compenso del CTU, come liquidato nel corso del giudizio.
Roma, 13.1.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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