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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 317/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Ciarrocchi, come da
[...] Parte_9 procura in atti appellanti
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv. Giuliano Montaretto Marullo, Gianfranco Montaretto Marullo, Cristiano Marco Severini Iacolucci, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8182/2021 pubblicata l'8.10.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.4.2019 e ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , esponevano: di essere dipendenti della
[...] Parte_9 Parte_10 Controparte_1 dalle date indicate in ricorso;
di avere azionato giudizi davanti al Tribunale di Roma volti ad
[...] accertare il diritto al superiore inquadramento nella qualifica di operaio specializzato 4° livello
1 CCNL applicato Multiservizi;
che per la Corte di Appello di Roma aveva respinto Parte_5
l'appello proposto dalla;
di avere continuato a svolgere, anche dopo le Controparte_2 sentenze emesse, le medesime mansioni di addetti alla preparazione dei pasti presso gli asili nido ove la società convenuta aveva continuato a gestire il servizio di mensa per gli asili nido;
che, in data 30.7.2018, era stato sottoscritto tra le OOSS e Parte_11 un verbale di Accordo con il quale si dava atto che la si era impegnata a fare CP_1 formazione al personale dei nidi per far acquisire la qualifica di cuoco;
che la retribuzione percepita dai ricorrenti non era adeguata e proporzionata ai compiti svolti in ragione della non previsione nel
CCNL applicato dal datore di lavoro dei compiti dagli stessi svolti e che, pertanto, il livello loro riconosciuto non era in linea con le mansioni di cuoco;
che, invece, il CCNL Pubblici Esercizi prevedeva al 2°livello i compiti di “Capo cuoco addetto alla ristorazione collettiva”.
Ciò premesso, chiedevano al Tribunale di accertare il diritto a percepire la retribuzione prevista dal
2° livello CCNL Pubblici Esercizi e la condanna della società datrice di lavoro al pagamento in proprio favore delle somme indicate nelle conclusioni del ricorso, per differenze retributive maturate nell'ultimo quinquennio, come da contagio sindacale allegato, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità delle domande per intervenuto giudicato, essendo gli stessi i fatti posti a fondamento del ricorso e quelli posti a fondamento dei precedenti giudizi;
eccependo, altresì,
l'inammissibilità delle domande per abuso del processo e parcellizzazione del credito;
in subordine, chiedendo il rigetto delle domande perché la società non applicava il CCNL Pubblici Esercizi e perché i ricorrenti non avevano dimostrato il requisito soggettivo previsto dal 2°livello del CCNL
P.E. e cioè le “particolari competenze professionali”, essendo routinaria e di scarsa autonomia la prestazione lavorativa svolta, in ragione della pedissequa osservanza dei menù predisposti dalle dietiste del Comune. Deduceva, infine, che la retribuzione prevista per il 4° livello del CCNL P.E., che annovera compiti di “dispensiere” e “banconiere tavola calda”, era superiore a quella percepita dalle parti ricorrenti e che i conteggi elaborati erano errati perché non tenevano conto dell'orario part-time svolto, pari all'87,5%, essendo stato effettuato il conteggio avversario sulla base di un orario full time.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso e compensava le spese di lite. In particolare, il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla società resistente, in assenza di documentato passaggio in giudicato delle sentenze emesse tra le parti, riteneva che: “il fatto prospettato come nuovo col ricorso per cui è giudizio e cioè l'impegno della società convenuta a fare formazione ai propri dipendenti al fine di acquisire la qualifica di cuoco è rimasto tuttavia meramente programmatico per il periodo successivo al 30 luglio 2018 e non ha
2 pertanto comportato una modifica sostanziale alle posizioni dei ricorrenti già esaminate dal
Tribunale e dalla Corte di Appello di Roma. Ne consegue che allo stato l'applicazione del diverso
CCNL invocato è rimasta non ancorata a riconosciuta professionalità di cuoco in capo ai ricorrenti da parte della società convenuta ed anzi implicitamente non ammessa dalle OOSS dei lavoratori, in ragione della necessità di procedere per i ricorrenti alla formazione richiesta”.
Hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , con Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 esclusione di per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_10
1) non fondatezza del ragionamento posto a base della decisione impugnata – Professionalità di cuoco in capo ai ricorrenti.
Ha sostenuto parte appellante che la circostanza che si sia impegnata - mediante Controparte_1 la sottoscrizione del verbale di Accordo del 31.7.2018 - a fare formazione al personale addetto ai nidi al fine di far acquisire al medesimo la qualifica di “cuoco” non sarebbe meramente
“programmatico”, come si assume nella decisione impugnata, ma rappresenterebbe la fase finale e definitiva di un percorso fattuale durato anni, che avrebbe effettivamente comportato, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, “una modifica sostanziale alle posizioni dei ricorrenti”; e che
“la riconosciuta professionalità di cuoco in capo ai ricorrenti da parte della società convenuta”, si sarebbe avuta nel momento stesso in cui la si è formalmente impegnata - Controparte_1 attraverso i Verbali di accordo del 31.07.2019 e del 15.02.2019 - a far acquisire ai lavoratori la qualifica di cuoco;
che un impegno in tal senso, da parte della società, altro non sarebbe se non un riconoscimento di una qualifica di fatto esistente da diverso tempo, cioè quella di cuoco in capo ai lavoratori. Ed infatti, gli appellanti hanno svolto per molti anni e senza soluzione di continuità in concreto le mansioni di cuochi responsabili della cucina, come accertato giudizialmente dalle plurime sentenze del Tribunale di Roma e dalla Corte di Appello di Roma,
2) Necessità di applicazione del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi.
Hanno sostenuto gli appellanti che la conseguenza del ragionamento di cui al primo motivo di appello sarebbe il diritto dei lavoratori a essere retribuiti con applicazione del diverso CCNL, avendo costoro svolto una identica mansione rispetto ad altri lavoratori inquadrati in un diverso
CCNL, percependo una retribuzione inferiore, non adeguata.
Hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via principale e nel merito, in riforma della impugnata sentenza n. 8182/2021 - emessa dal
Tribunale di Roma Sezione Lavoro Giudice Dott.ssa Palmieri nel giudizio n.r.g. 12652/2019 in data
8.10.2021 non notificata - accogliere le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente in primo
3 grado in virtù dei motivi testé dedotti, da intendersi di seguito integralmente riportati, confermati e trascritti, e per l'effetto: accertare e dichiarare la illegittimità del trattamento salariale percepito in base alle tabelle di cui all'art.10 del CCNL Multiservizi Servizi di pulizia settore terziario e servizi nella parte relativa alla quantificazione della attuale retribuzione delle ricorrenti e per l'effetto, in applicazione dell'art. 36
Cost., accertare il diritto delle medesime ricorrenti a percepire un trattamento salariale mensile minimo non inferiore a quello previsto dal 2° Livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi pari ad euro
1.165,37, oltre ad euro 531,59 di contingenza e dunque nella seguente misura mensile:
[...]
: euro 1.841,56, : euro 1.841,56, : euro 1.841,56, Pt_6 Parte_10 Parte_3 Pt_1
: euro 1.913,86, : euro 1.877,71, : euro 1.841,56,
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_5
: euro 1.841,56, : euro 1.805,41, : euro 1.913,86,
[...] Parte_7 Parte_8 Pt_9
: euro 1.913,86, ovvero quello ritenuto applicabile dal Giudice anche in via equitativa;
[...] ancora in via principale e nel merito, conseguentemente accertare e dichiarare - anche in via equitativa - dovute le differenze retributive per gli ultimi cinque anni parametrate sul 2° Livello del
CCNL Turismo Pubblici Esercizi, ovvero su quello ritenuto applicabile al caso di specie, come da allegati conteggi e pertanto condannare la parte resistente al pagamento delle seguenti somme:
euro 19.109,07, euro 18.541,34, euro 10.109,07, Parte_6 Parte_10 Parte_3
euro 25.407,41, euro 19.904,64, euro 19.399,58, Parte_1 Parte_4 Parte_2
euro 18.538,53, euro 17.796,91, euro Parte_5 Parte_7 Parte_8
21.247,95, euro 21.821,54, ovvero altre ritenute equitativamente liquidabili, oltre a Parte_9 rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi;
sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla qualifica di "cuoca responsabile di cucina" ed alla definitiva assegnazione a tale attività”.
Si è costituita in giudizio la eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 delle conclusioni rassegnate nel ricorso in appello con riferimento a non avendo Parte_10 costei proposto gravame;
in generale, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello perché: documentalmente promosso in violazione del divieto di bis in idem sostanziale e processuale;
comunque, promosso in violazione del divieto di abuso del diritto e del processo e di parcellizzazione del credito;
le deduzioni avversarie sarebbero già state oggetto di pronunce rese inter partes che hanno già giudicato sul dedotto e comunque sul deducibile;
in ogni caso, come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza di primo grado, nel ricorso promosso gli appellanti hanno descritto il disimpegno di mansioni, con valore confessorio, che escludono ex se l'applicazione, anche in via analogica ex art. 36 della Costituzione, del livello II del CCNL Pubblici esercizi.
4 Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite nonché al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96, comma
3, c.p.c., in considerazione della evidente temerarietà della lite ex adverso promossa,
All'udienza del 23.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere rilevato che non ha proposto appello, con la Parte_10 conseguenza che nei suoi confronti la sentenza di primo grado è passata in giudicato.
2. Osserva il Collegio che, come documentato in atti attraverso l'acquisizione della certificazione della Cancelleria dell'11.7.025, le sentenze n. 9186/2018 ( ), n. 9185/2018 ( Parte_9 [...]
), n. 9191/2018 ( ), n. 6038/2016 ( ), n. 9189/2018 ( Pt_6 Parte_8 Parte_5 Pt_1
, n. 9195/2018 ( , n. 9190/2018 ( ), n. 9188/2018 (
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
), n. 9194/2018 ( , che hanno accertato che gli attuali appellanti hanno
[...] Parte_7 svolto in favore della le mansioni proprie del 4° livello del CCNL Controparte_1
Servizi di pulizia settore terziario (e non quelle proprie del 2° livello del medesimo CP_1
CCNL), con condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive, sono passate in giudicato.
Con il presente giudizio gli odierni appellanti hanno chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del trattamento salariale percepito in base alle tabelle di cui all'art. 10 del CCNL Multiservizi -
Servizi di pulizia settore terziario, nella parte relativa alla quantificazione dell'attuale retribuzione e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost., di accertare il loro diritto a percepire un trattamento salariale mensile minimo non inferiore a quello previsto dal 2° livello del CCNL Turismo Pubblici
Esercizi e di condannare la società al pagamento delle somme indicate nelle conclusioni del ricorso, per differenze retributive maturate nell'ultimo quinquennio (ossia dal 9.4.2014 alla data del deposito del ricorso, 9.4.2019), come da contagio sindacale allegato, oltre accessori.
2.1. Ciò premesso, è fondata l'eccezione di giudicato proposta dalla società odierna appellata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito). Con la conseguenza che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica
5 o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Tanto significa che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, pertanto, che la causa precedente
e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione” (ex multis.: Cass. n. 32547/2024; n. 15817/2021; n. 5486/2019).
Ed ancora: “qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato (Cass. 15 maggio
2018, n. 11754; Cass. 10 maggio 2018, n. 11314; Cass. 9 dicembre 2016, n. 25269; Cass. 5 marzo
2013, n. 5478; Cass. 16 giugno 2006, n. 13916) o secondo cui, ancora, «costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti» (Cass. 28 novembre 2017, n. 28415)” (Cass. n.
5409/2020).
Inoltre, secondo Cass. n. 37269/2021 “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (vedi anche in senso conforme, Cass.
n.15493/2015).
2.2. Alla luce dei principi giurisprudenziale sopra riportati, deve ritenersi precluso nel presente giudizio il riesame delle stesse questioni accertate dal Tribunale di Roma con le predette sentenze passate in giudicato, e ciò anche se il presente giudizio ha una finalità diversa, ossia quella di accertare l'illegittimità del trattamento salariale percepito (corrispondente al 4° livello del CCNL
6 e di dichiarare il diritto degli odierni appellanti di percepire un trattamento salariale CP_1 mensile minimo non inferiore a quello previsto dal 2° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi.
Inoltre, come correttamente rilevato da parte appellata, a nulla rileva il fatto che gli appellanti, nel presente giudizio, abbiano azionato le pretese in un periodo successivo a quello di cui alle sentenze sopra indicate, passate in giudicato, sia perché le differenze retributive richieste per il quinquennio antecedente al deposito del ricorso, in parte coincidono con il periodo oggetto dei precedenti giudizi, sia perché, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla nuova decisione di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo posteriore alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
Sopravvenienza che, nel caso di specie, non sussiste in quanto, per stessa ammissione di parte appellante “tutte le ricorrenti, ivi compresa oggi – anche dopo le sentenze Parte_5 medesime – continuano a svolgere mansioni di “cuoco responsabile di cucina”, come in precedenza” (cfr. punto 8 del ricorso di primo grado).
3. L'appello deve essere, pertanto, respinto.
4. Deve essere respinta anche la richiesta della società appellata di condanna degli appellanti al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
Tale domanda presuppone una condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo": si tratta di una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente, ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, e quindi consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente.
Integra siffatta condotta la proposizione di un'impugnazione fondata su motivi palesemente inammissibili, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata. Tale abuso rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie (vedi Cass. n.
22208/2021).
Può costituire abuso del diritto di impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato su un fatto manifestamente insussistente (arg. da Cass. n. 5725/2019).
7 Nella specie, il Collegio non ravvisa elementi in tal senso, né tali elementi sono stati individuati dalla parte appellata istante.
4. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Si deve, infine, dare atto che per gli appellanti sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
-respinge l'appello;
-respinge la domanda proposta dalla società appellata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società appellata, delle spese di lite del grado, che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA
e CPA come per legge;
- dà atto che per gli appellanti sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 23.9.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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