TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/05/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 330/2024
avente ad oggetto: usucapione promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti Sabrina Moschen e Massimo Cocchia attore contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
P.Iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
convenuti posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 15 aprile 2025
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
-accertare e dichiarare che il signor ha avuto l'esclusivo ininterrotto ed Parte_1
indisturbato possesso, per oltre 30 anni, della striscia di terreno a prato di mq. 96, individuata con la neoformata p.ed. 3950 in C.C. Levico nel frazionamento redatto dalla geom n. 2644/2024 approvato in data 19.06.2024 (da intavolarsi Controparte_4 unitamente alla sentenza), già facente parte della p.ed. 3691 in C.C. Levico di tavolare proprietà dei signori e e, conseguentemente, ai sensi e CP_2 Controparte_1
per gli effetti del disposto di cui all'art. 1158 c.c, è divenuto proprietario per l'intero della neoformata 3950 in C.C. Levico libera da ogni aggravio ed in particolare dall'aggravio costituito dall'ipoteca iscritta sub g.n. 117 dd. 10.01.2008, g.n. 1494 dd.
04/06/2008 e g.n. 448 dd. 23.02.2015 in P.T.3755 c.c. Levico.
Voglia disporre perché la emananda sentenza sia trascritta al competente Ufficio
Tavolare unitamente al succitato frazionamento rinnovato in atti ed emettere ogni altro decreto consequenziale con liberazione dall'aggravio di cui all'ipoteca iscritta.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio solo in caso di opposizione.
Con ogni riserva sia di merito che istruttoria.”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 10 febbraio 2024, il IG. ha agito Parte_1
nei confronti , nonché della al Controparte_1 CP_2 Controparte_3 fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il signor
ha avuto l'esclusivo ininterrotto ed indisturbato possesso, per oltre 30 Parte_1
anni, della striscia di terreno a prato di mq. 96, individuata con la neoformata p.ed. 3950 in C.C. Levico nel frazionamento redatto dalla geom n. 2644/2024 Controparte_4
approvato in data 19.06.2024 (da intavolarsi unitamente alla sentenza), già facente parte della p.ed. 3691 in C.C. Levico di tavolare proprietà dei signori e CP_2
e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. Controparte_1
1158 c.c, è divenuto proprietario per l'intero della neoformata 3950 in C.C. Levico libera da ogni aggravio ed in particolare dall'aggravio costituito dall'ipoteca iscritta sub g.n.
117 dd. 10.01.2008, g.n. 1494 dd. 04/06/2008 e g.n. 448 dd. 23.02.2015 in P.T.3755 c.c.
Levico. Voglia disporre perché la emananda sentenza sia trascritta al competente Ufficio
Tavolare unitamente al succitato frazionamento rinnovato in atti ed emettere ogni altro decreto consequenziale con liberazione dall'aggravio di cui all'ipoteca iscritta.”.
L'attore ha dedotto di esercitare, da oltre trent'anni, il possesso uti dominus di una striscia di terreno a prato di mq. 96 della p.ed. 3691 in C.C. Levico – ora divenuta oggetto di nuovo tipo di frazionamento n. 3199/202, di data 21 luglio 2021, con creazione della neoformata p.ed. 3950 – in modo pacifico e pubblico, esclusivo, continuo e ininterrotto.
Lo stesso ha rappresentato di essere proprietario della p.ed. 3962 (già p.f. 6465/17) in
C.C. Levico, confinante con la p.ed. 3961 di tavolare proprietà, per la quota della metà ciascuno, di e . Controparte_1 CP_2
L'attore ha dedotto che il sig. , precedente proprietario per l'intero della CP_2
p.ed. 3691, aveva eretto lungo il lato confinante con la p.f. 6465/17 (ora p.ed. 3962) un muro al fine di delimitarne la proprietà, lasciando esclusa da detta delimitazione la striscia di terreno di mq. 96 della predetta p.ed. 3691, da quel momento divenuta oggetto di possesso pacifico, pubblico, esclusivo, continuo e ininterrotto del IG. Parte_1
e, pertanto, diventando parte integrante della proprietà di quest'ultimo. L'attore ha rappresentato, altresì, che provvede a sfalciare l'erba del terreno oggetto di causa, che vi coltiva piante ed erbe aromatiche e vi ha collocato il deposito dei propri attrezzi agricoli.
L'attore ha, inoltre, esposto che a carico dell'intera p.ed. 3691 risulta tavolarmente annotato il diritto di ipoteca della Banca di Trento e Bolzano spa ora Controparte_3
.
[...]
Radicatosi validamente il contraddittorio, nessuno si è costituito in giudizio per la parte convenuta, di cui è stata dichiarata la contumacia all'udienza di data 10 luglio 2024.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova orale per testimoni e interrogatorio formale.
Esaurita l'istruttoria, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo all'attore termine per depositare note conclusive.
All'udienza del 15 aprile 2025 la parte attrice ha discusso oralmente la causa e il Giudice si è riservato ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato
e non interrotto per venti anni”. Al riguardo, va osservato che l'acquisto della proprietà
a titolo di usucapione si fonda su una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario sulla res e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa (possesso) da parte di chi si sostituisce al proprietario nel godimento di essa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) in modo continuo, pubblico ed pacifico per oltre venti anni, accompagnato dall'animus possidendi, elemento quest'ultimo che può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa (cfr. tra le molte Cass. 15446/2007).
Ed invero, ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia assolto l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda di accertamento del diritto di proprietà a titolo di usucapione, ex art. 1158 c.c., ossia il possesso pacifico e pubblico protrattosi in modo continuato e ininterrotto per oltre trent'anni della porzione di terreno corrispondente a 96mq della p.ed. 3691, ora parte della neocostituita p.ed. 3950, con la volontà di possederla uti dominus.
Tale prova è data dalle dichiarazioni rese dai testimoni , Testimone_1 Testimone_2
e escussi all'udienza del 4 dicembre 2024, della cui attendibilità non vi Testimone_3
è ragione di dubitare attesa la concordanza delle dichiarazioni rese e data la conoscenza diretta dei luoghi (per abitarvi nelle vicinanze) e delle circostanze oggetto della pretesa attorea (per aver personalmente assistito ai fatti).
Tutti i testi, infatti, hanno dato atto che l'attore, da oltre trent'anni, ha esercitato il possesso del fondo oggetto di domanda, confermando che egli utilizza il terreno che insiste sulla p.ed. 3691 in C.C. Levico come deposito per i propri attrezzi, provvedendo a sfalciare l'erba, e coltivandovi piante di erbe aromatiche.
In particolare, il IG. ha affermato di conoscere i fatti oggetto di causa in Testimone_1
quanto si reca presso la dimora del IG. da circa il 1982, per andare “a trovare Parte_1
l'attore a casa sua più volte alla settimana” (cfr. cap. 1 di cui alla seconda Memoria di parte attrice, depositata in data in data 19 giugno 2024), specificato che proprio sulla predetta particella edilizia si trova “il materiale, lui era carpentiere, c'era anche il suo furgone lì dentro” (cfr. cap. 3 di cui alla seconda Memoria di parte attrice, depositata in data in data 19 giugno 2024). Allo stesso modo, il teste IG. ha Testimone_2 dichiarato di conoscere “l'attore dal 1984/1985 (…) perché io ho iniziato ad andare lì che ero un ragazzino e più o meno due volte al mese andavo lì, tagliavo l'erba, andavamo io e l'attore assieme. Io vado lì ancora adesso, io e l'attore siamo amici e ci frequentiamo”. Nello specifico, ha affermato di aver “sempre visto lì gli attrezzi e, come ho detto, anch'io ho tagliato l'erba di quel prato. Abbiamo anche fatto delle grigliate lì, è un posto gioioso” (cfr. cap. 1 di cui alla seconda Memoria di parte attrice, depositata in data in data 19 giugno 2024). Infine, tali circostanze sono state confermate altresì dall'ultimo teste, IG.ra la quale ha dichiarato di Testimone_4 conoscere “l'attore dal 1992 quando mi sono trasferita a Levico Terme” e di essersi recata presso i luoghi di causa “per la prima volta negli anni Novanta e io vado lì ancora adesso, siamo amici con l'attore, lì abbiamo fatto anche delle grigliate”, confermando come da oltre trent'anni la striscia di terreno oggetto di causa faccia parte del terreno dell'attore
(cfr. cap. 3 di cui alla seconda Memoria di parte attrice, depositata in data in data 19 giugno 2024).
I testi escussi hanno anche confermato la presenza di un muro/recinzione e di una siepe a delimitazione della striscia di terreno oggetto della domanda di usucapione, come visibile nella documentazione fotografica in atti (cfr. doc. 3), circostanza che conferma ulteriormente la volontà dell'attore di possedere la striscia di terreno per cui è causa come se ne fosse proprietario, escludendone dal godimento i proprietari intavolati.
Va, infine, osservato che i convenuti e , benché Controparte_1 CP_2 ritualmente citati per l'udienza del 4 dicembre 2024 al fine di rendere l'interrogatorio formale, non sono comparsi sicché, anche in ragione del complessivo quadro probatorio come sopra descritto, vanno ritenuti come ammessi i fatti dedotti, ex art. 232 c.p.c..
Alla luce di quanto sopra la domanda di usucapione va, pertanto, accolta, risultando dimostrato che l'attore, da oltre trent'anni, ha esercitato sul bene oggetto di causa un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, senza contestazione da parte di alcuno, avendolo curato ed utilizzato per il tempo utile ad usucapire, con esclusione dal godimento dei proprietari intavolati.
Si rende però necessario, in questa sede, precisare come, sebbene l'attore sia divenuto proprietario per l'intero della neoformata p.ed. 3950 in C.C. Levico, per intervenuta usucapione, non possa considerarsi estinta l'ipoteca gravante sulla porzione di terreno originariamente afferente alla p.ed. 3691 in C.C. Levico. Invero, con recente pronuncia la Suprema Corta ha precisato che “L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente” (cfr. Cass. 565/2025).
Nulla sulle spese di lite, la cui rifusione è stata chiesta per il solo caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. accerta e dichiara l'acquisto da parte di (C.F. Parte_1
) della piena proprietà per intervenuta usucapione della C.F._1
neoformata p.ed. 3950 in C.C. Levico, come individuata nel frazionamento redatto dalla geom n. 2644/2024, approvato in data 19.06.2024, depositato in atti, Controparte_4
da intendersi parte integrante della presente sentenza.
2. nulla sulle spese.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 14 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 330/2024
avente ad oggetto: usucapione promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti Sabrina Moschen e Massimo Cocchia attore contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
P.Iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
convenuti posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 15 aprile 2025
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
-accertare e dichiarare che il signor ha avuto l'esclusivo ininterrotto ed Parte_1
indisturbato possesso, per oltre 30 anni, della striscia di terreno a prato di mq. 96, individuata con la neoformata p.ed. 3950 in C.C. Levico nel frazionamento redatto dalla geom n. 2644/2024 approvato in data 19.06.2024 (da intavolarsi Controparte_4 unitamente alla sentenza), già facente parte della p.ed. 3691 in C.C. Levico di tavolare proprietà dei signori e e, conseguentemente, ai sensi e CP_2 Controparte_1
per gli effetti del disposto di cui all'art. 1158 c.c, è divenuto proprietario per l'intero della neoformata 3950 in C.C. Levico libera da ogni aggravio ed in particolare dall'aggravio costituito dall'ipoteca iscritta sub g.n. 117 dd. 10.01.2008, g.n. 1494 dd.
04/06/2008 e g.n. 448 dd. 23.02.2015 in P.T.3755 c.c. Levico.
Voglia disporre perché la emananda sentenza sia trascritta al competente Ufficio
Tavolare unitamente al succitato frazionamento rinnovato in atti ed emettere ogni altro decreto consequenziale con liberazione dall'aggravio di cui all'ipoteca iscritta.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio solo in caso di opposizione.
Con ogni riserva sia di merito che istruttoria.”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 10 febbraio 2024, il IG. ha agito Parte_1
nei confronti , nonché della al Controparte_1 CP_2 Controparte_3 fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il signor
ha avuto l'esclusivo ininterrotto ed indisturbato possesso, per oltre 30 Parte_1
anni, della striscia di terreno a prato di mq. 96, individuata con la neoformata p.ed. 3950 in C.C. Levico nel frazionamento redatto dalla geom n. 2644/2024 Controparte_4
approvato in data 19.06.2024 (da intavolarsi unitamente alla sentenza), già facente parte della p.ed. 3691 in C.C. Levico di tavolare proprietà dei signori e CP_2
e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. Controparte_1
1158 c.c, è divenuto proprietario per l'intero della neoformata 3950 in C.C. Levico libera da ogni aggravio ed in particolare dall'aggravio costituito dall'ipoteca iscritta sub g.n.
117 dd. 10.01.2008, g.n. 1494 dd. 04/06/2008 e g.n. 448 dd. 23.02.2015 in P.T.3755 c.c.
Levico. Voglia disporre perché la emananda sentenza sia trascritta al competente Ufficio
Tavolare unitamente al succitato frazionamento rinnovato in atti ed emettere ogni altro decreto consequenziale con liberazione dall'aggravio di cui all'ipoteca iscritta.”.
L'attore ha dedotto di esercitare, da oltre trent'anni, il possesso uti dominus di una striscia di terreno a prato di mq. 96 della p.ed. 3691 in C.C. Levico – ora divenuta oggetto di nuovo tipo di frazionamento n. 3199/202, di data 21 luglio 2021, con creazione della neoformata p.ed. 3950 – in modo pacifico e pubblico, esclusivo, continuo e ininterrotto.
Lo stesso ha rappresentato di essere proprietario della p.ed. 3962 (già p.f. 6465/17) in
C.C. Levico, confinante con la p.ed. 3961 di tavolare proprietà, per la quota della metà ciascuno, di e . Controparte_1 CP_2
L'attore ha dedotto che il sig. , precedente proprietario per l'intero della CP_2
p.ed. 3691, aveva eretto lungo il lato confinante con la p.f. 6465/17 (ora p.ed. 3962) un muro al fine di delimitarne la proprietà, lasciando esclusa da detta delimitazione la striscia di terreno di mq. 96 della predetta p.ed. 3691, da quel momento divenuta oggetto di possesso pacifico, pubblico, esclusivo, continuo e ininterrotto del IG. Parte_1
e, pertanto, diventando parte integrante della proprietà di quest'ultimo. L'attore ha rappresentato, altresì, che provvede a sfalciare l'erba del terreno oggetto di causa, che vi coltiva piante ed erbe aromatiche e vi ha collocato il deposito dei propri attrezzi agricoli.
L'attore ha, inoltre, esposto che a carico dell'intera p.ed. 3691 risulta tavolarmente annotato il diritto di ipoteca della Banca di Trento e Bolzano spa ora Controparte_3
.
[...]
Radicatosi validamente il contraddittorio, nessuno si è costituito in giudizio per la parte convenuta, di cui è stata dichiarata la contumacia all'udienza di data 10 luglio 2024.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova orale per testimoni e interrogatorio formale.
Esaurita l'istruttoria, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo all'attore termine per depositare note conclusive.
All'udienza del 15 aprile 2025 la parte attrice ha discusso oralmente la causa e il Giudice si è riservato ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato
e non interrotto per venti anni”. Al riguardo, va osservato che l'acquisto della proprietà
a titolo di usucapione si fonda su una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario sulla res e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa (possesso) da parte di chi si sostituisce al proprietario nel godimento di essa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) in modo continuo, pubblico ed pacifico per oltre venti anni, accompagnato dall'animus possidendi, elemento quest'ultimo che può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa (cfr. tra le molte Cass. 15446/2007).
Ed invero, ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia assolto l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda di accertamento del diritto di proprietà a titolo di usucapione, ex art. 1158 c.c., ossia il possesso pacifico e pubblico protrattosi in modo continuato e ininterrotto per oltre trent'anni della porzione di terreno corrispondente a 96mq della p.ed. 3691, ora parte della neocostituita p.ed. 3950, con la volontà di possederla uti dominus.
Tale prova è data dalle dichiarazioni rese dai testimoni , Testimone_1 Testimone_2
e escussi all'udienza del 4 dicembre 2024, della cui attendibilità non vi Testimone_3
è ragione di dubitare attesa la concordanza delle dichiarazioni rese e data la conoscenza diretta dei luoghi (per abitarvi nelle vicinanze) e delle circostanze oggetto della pretesa attorea (per aver personalmente assistito ai fatti).
Tutti i testi, infatti, hanno dato atto che l'attore, da oltre trent'anni, ha esercitato il possesso del fondo oggetto di domanda, confermando che egli utilizza il terreno che insiste sulla p.ed. 3691 in C.C. Levico come deposito per i propri attrezzi, provvedendo a sfalciare l'erba, e coltivandovi piante di erbe aromatiche.
In particolare, il IG. ha affermato di conoscere i fatti oggetto di causa in Testimone_1
quanto si reca presso la dimora del IG. da circa il 1982, per andare “a trovare Parte_1
l'attore a casa sua più volte alla settimana” (cfr. cap. 1 di cui alla seconda Memoria di parte attrice, depositata in data in data 19 giugno 2024), specificato che proprio sulla predetta particella edilizia si trova “il materiale, lui era carpentiere, c'era anche il suo furgone lì dentro” (cfr. cap. 3 di cui alla seconda Memoria di parte attrice, depositata in data in data 19 giugno 2024). Allo stesso modo, il teste IG. ha Testimone_2 dichiarato di conoscere “l'attore dal 1984/1985 (…) perché io ho iniziato ad andare lì che ero un ragazzino e più o meno due volte al mese andavo lì, tagliavo l'erba, andavamo io e l'attore assieme. Io vado lì ancora adesso, io e l'attore siamo amici e ci frequentiamo”. Nello specifico, ha affermato di aver “sempre visto lì gli attrezzi e, come ho detto, anch'io ho tagliato l'erba di quel prato. Abbiamo anche fatto delle grigliate lì, è un posto gioioso” (cfr. cap. 1 di cui alla seconda Memoria di parte attrice, depositata in data in data 19 giugno 2024). Infine, tali circostanze sono state confermate altresì dall'ultimo teste, IG.ra la quale ha dichiarato di Testimone_4 conoscere “l'attore dal 1992 quando mi sono trasferita a Levico Terme” e di essersi recata presso i luoghi di causa “per la prima volta negli anni Novanta e io vado lì ancora adesso, siamo amici con l'attore, lì abbiamo fatto anche delle grigliate”, confermando come da oltre trent'anni la striscia di terreno oggetto di causa faccia parte del terreno dell'attore
(cfr. cap. 3 di cui alla seconda Memoria di parte attrice, depositata in data in data 19 giugno 2024).
I testi escussi hanno anche confermato la presenza di un muro/recinzione e di una siepe a delimitazione della striscia di terreno oggetto della domanda di usucapione, come visibile nella documentazione fotografica in atti (cfr. doc. 3), circostanza che conferma ulteriormente la volontà dell'attore di possedere la striscia di terreno per cui è causa come se ne fosse proprietario, escludendone dal godimento i proprietari intavolati.
Va, infine, osservato che i convenuti e , benché Controparte_1 CP_2 ritualmente citati per l'udienza del 4 dicembre 2024 al fine di rendere l'interrogatorio formale, non sono comparsi sicché, anche in ragione del complessivo quadro probatorio come sopra descritto, vanno ritenuti come ammessi i fatti dedotti, ex art. 232 c.p.c..
Alla luce di quanto sopra la domanda di usucapione va, pertanto, accolta, risultando dimostrato che l'attore, da oltre trent'anni, ha esercitato sul bene oggetto di causa un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, senza contestazione da parte di alcuno, avendolo curato ed utilizzato per il tempo utile ad usucapire, con esclusione dal godimento dei proprietari intavolati.
Si rende però necessario, in questa sede, precisare come, sebbene l'attore sia divenuto proprietario per l'intero della neoformata p.ed. 3950 in C.C. Levico, per intervenuta usucapione, non possa considerarsi estinta l'ipoteca gravante sulla porzione di terreno originariamente afferente alla p.ed. 3691 in C.C. Levico. Invero, con recente pronuncia la Suprema Corta ha precisato che “L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente” (cfr. Cass. 565/2025).
Nulla sulle spese di lite, la cui rifusione è stata chiesta per il solo caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. accerta e dichiara l'acquisto da parte di (C.F. Parte_1
) della piena proprietà per intervenuta usucapione della C.F._1
neoformata p.ed. 3950 in C.C. Levico, come individuata nel frazionamento redatto dalla geom n. 2644/2024, approvato in data 19.06.2024, depositato in atti, Controparte_4
da intendersi parte integrante della presente sentenza.
2. nulla sulle spese.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 14 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini