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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/10/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 107/2025 promossa da:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_1 C.F._1
ROCCO
ATTORE contro
, P.I. con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI Controparte_1 P.IVA_1
OL
CONVENUTO
CONCLUSIONI Parte_1
Preliminarmente:
1) stante l'assoluta illegittimità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei requisiti posti a base dello stesso alla luce di quanto esposto nel suesteso atto di opposizione, negarsi - ove richiesta – la concessione del rimedio della provvisoria esecuzione;
Nel merito:
2) Accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è nullo e/o illegittimo nonché improduttivo di giuridici effetti poiché infondato in fatto e in diritto, nonché per insussistenza del credito azionato e, conseguentemente, revocarlo previa dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in fatto e diritto;
pagina 1 di 9 3) In via subordinata nella denegata ipotesi di mancata revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, accogliere l'eccezione formulata dall'attrice relativamente alla non debenza della somma intimata rideterminandola alla luce delle gradate eccezioni;
4) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario 15%, c.p.a. ed i.v.a. (giusta D.M. n. 55/14) in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.
CONCLUSIONI Controparte_1
In via principale nel merito
- respingere l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1789/2024 pronunciato dal Tribunale di Pavia in data 11.11.2024 perché del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso
- condannare l'opponente a rifondere compensi professionali e spese diritti del presente giudizio come da nota spese che si deposita
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria, premesso di essere creditrice nei confronti di Controparte_1
della somma complessiva di euro 75.691,34, oltre interessi come da Parte_1 domanda, come portata dalle fatture nn. n. 094137V1/23 del 22/08/2023, n. 095036V1/23 del 31/08/2023, n. 095037V1/23 del 31/08/2023, n. 095038V1/23 del 31/08/2023, n.
095039V1/23 del 31/08/2023, n. 095199V1/23 del 31/08/2023, n. 095200V1/23 del
31/08/2023, n. 095201V1/23 del 31/08/2023, n. 095202V1/23 del 31/08/2023 n.
095203V1/23 del 31/08/2023, n. 096384V1/23 del 28/09/2023, n. 096385V1/23 del
28/09/2023, n. 096386V1/23 del 28/09/2023, n. 96387V1/23 del 28/09/2023, n.
096519V1/23 del 28/09/2023, n. 096520V1/23 del 28/09/2023, n. 096521V1/23 del
28/09/2023, n. 096522V1/23 del 28/09/2023, n. 097272V1/23 del 29/09/2023, n.
098391V1/23 del 25/10/2023, n. 098392V1/23 del 25/10/2023, n. 098395V1/23 del
25/10/2023, n. 098396V1/23 del 25/10/2023, n. 098397V1/23 del 25/10/2023, n.
098400V1/23 del 25/10/2023,n. 098401V1/23 del 25/10/2023, n. 098402V1/23 del
25/10/2023, n. 098405V1/23 del 25/10/2023, n. 098406V1/23 del 25/10/2023, n.
pagina 2 di 9 098771V1/23 del 30/10/2023, n. 099043V1/23 del 31/10/2023, n. 100346V1/23 del
27/11/2023, n. 100347V1/23 del 27/11/2023, n. 100348V1/23 del 27/11/2023, n.
100350V1/23 del 27/11/2023, n. 100351V1/23 del 27/11/2023, n.100356V1/23 del
27/11/2023, n.100357V1/23 del 27/11/2023, n. 100361V1/23 del 27/11/2023, n.
100900V1/23 del 30/11/2023, n. 101550V1/23 del 13/12/2023, n. 101573V1/23 del
13/12/2023, n. 101597V1/23 del 13/12/2023, n. 101599V1/23 del 13/12/2023, n.
101625V1/23 del 13/12/2023, n. 102137V1/23 del 19/12/2023, n. 102164V1/23 del
19/12/2023, n. 102976V1/23 del 27/12/2023, n. 102978V1/23 del 27/12/2023, n.
103774V1/24 del 22/01/2024, n. 103775V1/24 del 22/01/2024, n. 103782V1/24 del
22/01/2024, n. 103784V1/24 del 22/01/2024, n. 103787V1/24 del 22/01/2024, n.
104224V1/24 del 30/01/2024, n. 104466V1/24 del 31/01/2024, n. 105190V1/24 del
09/02/2024, n. 105230V1/24 del 09/02/2024, n. 105431V1/24 del 19/02/2024, n.
105574V1/24 del 19/02/2024, n. 106052V1/24 del 26/02/2024, n. 106965V1/24 del
08/03/2024, n. 107546V1/24 del 21/03/2024, n. 107594V1/24 del 21/03/2024, n.
107619V1/24 del 21/03/2024, n. 107752V1/24 del 27/03/2024, n. 107754V1/24 del
27/03/2024, n. 109050V1/24 del 22/04/2024 allegate al ricorso e aventi ad oggetto la fornitura di prodotti alimentari come ivi specificati;
che tali fatture sono rimaste insolute, insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento.
Avverso detto decreto, emanato in data 11.11.2024 con n. 1789/2024, propone opposizione la ingiunta deducendo: che la parte in ricorso si è limitata alla produzione delle sole fatture senza allegare documentazione ulteriore a riprova della avvenuta consegna delle merci stante che non vi è alcun contratto di fornitura fra le parti;
che le fatture nel giudizio di cognizione non assumono il valore di piena prova e sono inidonee a fungere da prove rappresentative di un rapporto contrattuale o di qualsivoglia tipo di obbligazione da cui discenderebbe la corrispettiva obbligazione pecuniaria a carico della opponente quando il rapporto sia oggetto di contestazione;
pagina 3 di 9 che in sede di giudizio di opposizione spetta all'attore in senso sostanziale dimostrare la sussistenza e l'entità del diritto di credito fatto valere in sede monitoria non essendo sufficiente a tal fine la sola produzione delle fatture;
che non sussistono rapporti di tipo contrattuale con la società CP_2 che non è stata fornita prova circa l'effettiva avvenuta fornitura del materiale indicato nelle fatture e di cui si richiede il pagamento, e per cui ne discende la insussistenza del credito azionato.
Nel giudizio così incardinato si costituiva la convenuta contestando la opposizione avversaria e chiedendone la reiezione e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della sua provvisoria esecuzione.
Deduce che:
- non vi è una specifica e dettagliata contestazione circa la avvenuta fornitura/consegna dei prodotti indicati nelle fatture azionate così come sostenuto nel ricorso monitorio e per cui ai sensi dell'art. 115 c.p.c. devono ritenersi pacifici e posti a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati;
- quanto dedotto in ordine al valore della fattura nel giudizio di opposizione costituiva giurisprudenza costante;
- in ogni caso la fattura è titolo per la emanazione di decreto ingiuntivo, come previsto dal codice;
- dal gennaio 2019 è in uso la fatturazione elettronica con l'uso del sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate che ha un percorso standardizzato ed obbligato in forza del quale chi emette la fattura la invia al destinatario tramite il Sistema di Interscambio ed è fatto divieto ai destinatari, diversi dalle PA, di rifiutare il ricevimento di una fattura elettronica pur se contestata;
- in caso di contestazione di una fattura elettronica, il destinatario ha l'onere di provvedere immediatamente alla sua contestazione sia con l'invio di una pec all'emittente con la quale si contesta la fattura e si intima il suo storno con emissione di nota di variazione a credito, sia con l'annotazione nelle scritture contabili di tale contestazione;
pagina 4 di 9 - tutte le fatture azionate risultano correttamente emesse ed elaborate dal sistema, consegnate al destinatario ed annotate nelle sue scritture contabili;
nessuna di esse risulta essere stata oggetto di contestazione da parte del destinatario ricevente;
- in assenza di contestazione, vige il principio di diritto affermato dalla recente Cassazione che attribuisce rilevanza alle fatture commerciali e, nello specifico, all'annotazione contabile delle stesse da parte del destinatario, riconoscendole carattere “confessorio”, in tale circostanza, l'annotazione contabile della fattura costituisce atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante che, in quanto tale, ha natura confessoria, in forza dell'art. 2720 c.c; che, in ogni caso, vi era da tempo sussistenza di rapporti contrattuali fra le parti che si concretizzavano mediante contratti conclusi con la ricezione di un ordine, la conferma d'ordine ricevuto da parte del venditore e la consegna dei prodotti ordinati da parte dello stesso venditore;
allegava altresì documentazione, in specie documenti di trasporto relativi a tutte le fatture e diversi ordini ricevuti e relative conferme d'ordine, a comprova della attività prestata di cui alle fatture azionate.
Previa conversione del rito in semplificato, espletati gli incombenti di rito, acquisita la documentazione prodotta e concessa la provvisoria esecutorietà al decreto, all'udienza cartolare del 21.10.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa, ne discendono i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova,
pagina 5 di 9 incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, il credito di €. 75.691,34, oltre interessi, oggetto del decreto ingiuntivo opposto è relativo al mancato pagamento delle n. 68 fatture elettroniche aventi ad oggetto le forniture di prodotti alimentari eseguite dalla in favore di nel CP_1 Parte_1 corso dell'anno 2023 e del 2024.
Tali fatture sono stata precedute dai rispettivi n. 68 DDT sottoscritti da parte del legale rappresentante e da autorizzati al ritiro merci e trovano fondamento nei relativi ordinativi di merci trasmessi da e recepiti dal venditore con le corrispondenti ricevute Parte_1
d'ordine.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n.
22244 del 14/07/2022).
pagina 6 di 9 Con riguardo alla fattispecie in esame, la società opposta ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto commerciale tra le parti mediante la produzione degli ordinativi provenienti dall'opponente e delle corrispondenti ricevute d'ordine emesse dalla delle fatture CP_1 elettroniche debitamente emesse e trasmesse al destinatario tramite il Sistema di
Interscambio della Agenzia delle Entrate e dei documenti di trasporto contenenti l'indicazione del tipo, della quantità dei prodotti forniti e recanti la sottoscrizione dell'opponente o di un suo rappresentante.
L'opponente, da parte sua, ha sollevato contestazioni meramente generiche in ordine alla mancata sottoscrizione di talune bolle di consegna di merce, nonché alla mancata dimostrazione dell'effettiva fornitura della merce.
In merito alla valenza delle fatture commerciali questo Tribunale intende aderire al più recente orientamento sancito dalla Cassazione, come richiamato anche da parte opposta, e secondo il quale “la fattura ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che né oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c” (Cass. n. 3581/2024).
Nel caso di specie, da tutta la documentazione in atti è emerso che tutte le n. 68 fatture elettroniche azionate in via monitoria sono state regolarmente emesse ed inviate al destinatario tramite il Sistema di Interscambio della Agenzia delle Entrate, sono giunte al destinatario e sono state registrate nelle sue scritture contabili;
nessuna di tali fatture è stata oggetto di tempestiva contestazione stragiudiziale.
Con riguardo al disconoscimento di talune sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto da parte dell'opponente, lo stesso è stato formulato tardivamente solo nella memoria 171 ter pagina 7 di 9 c.p.c. sebbene i documenti in questione siano stati allegati sin dalla comparsa di costituzione e risposta della opposta ed è stato formulato in termini generici.
In particolare, a norma dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo.
In altre parole, la parte è tenuta a negare formalmente la sottoscrizione del documento e il disconoscimento, a pena di inefficacia, deve essere circostanziato in modo chiaro e preciso, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, sicchè “la contestazione generica, frammista alle altre difese, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e dell'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo” (cfr. Cass. n. 17313 del 17.6.2021, Cass.
n. 12448/2012).
Ne consegue che la contestazione contenuta nella memoria in ordine al fatto che solo taluni
DDT di consegna recherebbero la sottoscrizione attestante l'avvenuta consegna e che conseguentemente vengono disconosciuti i DDT recanti la sola sigla apocrifa nella parte in cui recano una sigla non riconoscibile e non riconducibile all'opponente o ad un suo rappresentante, senza alcuna indicazione specifica dei documenti che si intende disconoscere e della chiara indicazione degli aspetti per i quali che si assume che le sottoscrizioni apposte differiscano dagli originali, risulta priva di rilevanza.
In conclusione, la società creditrice ha prodotto, a dimostrazione del credito vantato nei confronti dell'opponente, oltre ai contratti di vendita (ordini provenienti dall'opponente e relativa ricevuta d'ordine), le fatture elettroniche e i singoli documenti di trasporto contenenti l'indicazione del tipo e della quantità di prodotti. I suddetti documenti di trasporto risultano sottoscritti dall'opponente o da un suo rappresentante.
Ne consegue che le risultanze documentali (ordini, fatture elettroniche, documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario), e la genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla effettiva consegna della merce, forniscono elementi idonei a pagina 8 di 9 ritenere dimostrato il credito relativo al corrispettivo delle forniture di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, risulta adeguatamente provata la pretesa economica azionata dalla in forza del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, in assenza dell'allegazione e dimostrazione di fatti estintivi da parte del debitore.
Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da deve Parte_1 essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1789/2024 emesso dal Tribunale di
Pavia in data 11.11.2024 e depositato in cancelleria il 12.11.2024 che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, in relazione allo scaglione di valore compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00, avuto riguardo alla natura non particolarmente complessa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1789/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data
11.11.2024 e depositato in cancelleria il 12.11.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 predetto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.307,00 per compenso professionale, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a.
(se dovuta) e c.p.a. come per legge.
Pavia, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Simona Caterbi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 107/2025 promossa da:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_1 C.F._1
ROCCO
ATTORE contro
, P.I. con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI Controparte_1 P.IVA_1
OL
CONVENUTO
CONCLUSIONI Parte_1
Preliminarmente:
1) stante l'assoluta illegittimità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei requisiti posti a base dello stesso alla luce di quanto esposto nel suesteso atto di opposizione, negarsi - ove richiesta – la concessione del rimedio della provvisoria esecuzione;
Nel merito:
2) Accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è nullo e/o illegittimo nonché improduttivo di giuridici effetti poiché infondato in fatto e in diritto, nonché per insussistenza del credito azionato e, conseguentemente, revocarlo previa dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in fatto e diritto;
pagina 1 di 9 3) In via subordinata nella denegata ipotesi di mancata revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, accogliere l'eccezione formulata dall'attrice relativamente alla non debenza della somma intimata rideterminandola alla luce delle gradate eccezioni;
4) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario 15%, c.p.a. ed i.v.a. (giusta D.M. n. 55/14) in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.
CONCLUSIONI Controparte_1
In via principale nel merito
- respingere l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1789/2024 pronunciato dal Tribunale di Pavia in data 11.11.2024 perché del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso
- condannare l'opponente a rifondere compensi professionali e spese diritti del presente giudizio come da nota spese che si deposita
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria, premesso di essere creditrice nei confronti di Controparte_1
della somma complessiva di euro 75.691,34, oltre interessi come da Parte_1 domanda, come portata dalle fatture nn. n. 094137V1/23 del 22/08/2023, n. 095036V1/23 del 31/08/2023, n. 095037V1/23 del 31/08/2023, n. 095038V1/23 del 31/08/2023, n.
095039V1/23 del 31/08/2023, n. 095199V1/23 del 31/08/2023, n. 095200V1/23 del
31/08/2023, n. 095201V1/23 del 31/08/2023, n. 095202V1/23 del 31/08/2023 n.
095203V1/23 del 31/08/2023, n. 096384V1/23 del 28/09/2023, n. 096385V1/23 del
28/09/2023, n. 096386V1/23 del 28/09/2023, n. 96387V1/23 del 28/09/2023, n.
096519V1/23 del 28/09/2023, n. 096520V1/23 del 28/09/2023, n. 096521V1/23 del
28/09/2023, n. 096522V1/23 del 28/09/2023, n. 097272V1/23 del 29/09/2023, n.
098391V1/23 del 25/10/2023, n. 098392V1/23 del 25/10/2023, n. 098395V1/23 del
25/10/2023, n. 098396V1/23 del 25/10/2023, n. 098397V1/23 del 25/10/2023, n.
098400V1/23 del 25/10/2023,n. 098401V1/23 del 25/10/2023, n. 098402V1/23 del
25/10/2023, n. 098405V1/23 del 25/10/2023, n. 098406V1/23 del 25/10/2023, n.
pagina 2 di 9 098771V1/23 del 30/10/2023, n. 099043V1/23 del 31/10/2023, n. 100346V1/23 del
27/11/2023, n. 100347V1/23 del 27/11/2023, n. 100348V1/23 del 27/11/2023, n.
100350V1/23 del 27/11/2023, n. 100351V1/23 del 27/11/2023, n.100356V1/23 del
27/11/2023, n.100357V1/23 del 27/11/2023, n. 100361V1/23 del 27/11/2023, n.
100900V1/23 del 30/11/2023, n. 101550V1/23 del 13/12/2023, n. 101573V1/23 del
13/12/2023, n. 101597V1/23 del 13/12/2023, n. 101599V1/23 del 13/12/2023, n.
101625V1/23 del 13/12/2023, n. 102137V1/23 del 19/12/2023, n. 102164V1/23 del
19/12/2023, n. 102976V1/23 del 27/12/2023, n. 102978V1/23 del 27/12/2023, n.
103774V1/24 del 22/01/2024, n. 103775V1/24 del 22/01/2024, n. 103782V1/24 del
22/01/2024, n. 103784V1/24 del 22/01/2024, n. 103787V1/24 del 22/01/2024, n.
104224V1/24 del 30/01/2024, n. 104466V1/24 del 31/01/2024, n. 105190V1/24 del
09/02/2024, n. 105230V1/24 del 09/02/2024, n. 105431V1/24 del 19/02/2024, n.
105574V1/24 del 19/02/2024, n. 106052V1/24 del 26/02/2024, n. 106965V1/24 del
08/03/2024, n. 107546V1/24 del 21/03/2024, n. 107594V1/24 del 21/03/2024, n.
107619V1/24 del 21/03/2024, n. 107752V1/24 del 27/03/2024, n. 107754V1/24 del
27/03/2024, n. 109050V1/24 del 22/04/2024 allegate al ricorso e aventi ad oggetto la fornitura di prodotti alimentari come ivi specificati;
che tali fatture sono rimaste insolute, insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento.
Avverso detto decreto, emanato in data 11.11.2024 con n. 1789/2024, propone opposizione la ingiunta deducendo: che la parte in ricorso si è limitata alla produzione delle sole fatture senza allegare documentazione ulteriore a riprova della avvenuta consegna delle merci stante che non vi è alcun contratto di fornitura fra le parti;
che le fatture nel giudizio di cognizione non assumono il valore di piena prova e sono inidonee a fungere da prove rappresentative di un rapporto contrattuale o di qualsivoglia tipo di obbligazione da cui discenderebbe la corrispettiva obbligazione pecuniaria a carico della opponente quando il rapporto sia oggetto di contestazione;
pagina 3 di 9 che in sede di giudizio di opposizione spetta all'attore in senso sostanziale dimostrare la sussistenza e l'entità del diritto di credito fatto valere in sede monitoria non essendo sufficiente a tal fine la sola produzione delle fatture;
che non sussistono rapporti di tipo contrattuale con la società CP_2 che non è stata fornita prova circa l'effettiva avvenuta fornitura del materiale indicato nelle fatture e di cui si richiede il pagamento, e per cui ne discende la insussistenza del credito azionato.
Nel giudizio così incardinato si costituiva la convenuta contestando la opposizione avversaria e chiedendone la reiezione e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della sua provvisoria esecuzione.
Deduce che:
- non vi è una specifica e dettagliata contestazione circa la avvenuta fornitura/consegna dei prodotti indicati nelle fatture azionate così come sostenuto nel ricorso monitorio e per cui ai sensi dell'art. 115 c.p.c. devono ritenersi pacifici e posti a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati;
- quanto dedotto in ordine al valore della fattura nel giudizio di opposizione costituiva giurisprudenza costante;
- in ogni caso la fattura è titolo per la emanazione di decreto ingiuntivo, come previsto dal codice;
- dal gennaio 2019 è in uso la fatturazione elettronica con l'uso del sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate che ha un percorso standardizzato ed obbligato in forza del quale chi emette la fattura la invia al destinatario tramite il Sistema di Interscambio ed è fatto divieto ai destinatari, diversi dalle PA, di rifiutare il ricevimento di una fattura elettronica pur se contestata;
- in caso di contestazione di una fattura elettronica, il destinatario ha l'onere di provvedere immediatamente alla sua contestazione sia con l'invio di una pec all'emittente con la quale si contesta la fattura e si intima il suo storno con emissione di nota di variazione a credito, sia con l'annotazione nelle scritture contabili di tale contestazione;
pagina 4 di 9 - tutte le fatture azionate risultano correttamente emesse ed elaborate dal sistema, consegnate al destinatario ed annotate nelle sue scritture contabili;
nessuna di esse risulta essere stata oggetto di contestazione da parte del destinatario ricevente;
- in assenza di contestazione, vige il principio di diritto affermato dalla recente Cassazione che attribuisce rilevanza alle fatture commerciali e, nello specifico, all'annotazione contabile delle stesse da parte del destinatario, riconoscendole carattere “confessorio”, in tale circostanza, l'annotazione contabile della fattura costituisce atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante che, in quanto tale, ha natura confessoria, in forza dell'art. 2720 c.c; che, in ogni caso, vi era da tempo sussistenza di rapporti contrattuali fra le parti che si concretizzavano mediante contratti conclusi con la ricezione di un ordine, la conferma d'ordine ricevuto da parte del venditore e la consegna dei prodotti ordinati da parte dello stesso venditore;
allegava altresì documentazione, in specie documenti di trasporto relativi a tutte le fatture e diversi ordini ricevuti e relative conferme d'ordine, a comprova della attività prestata di cui alle fatture azionate.
Previa conversione del rito in semplificato, espletati gli incombenti di rito, acquisita la documentazione prodotta e concessa la provvisoria esecutorietà al decreto, all'udienza cartolare del 21.10.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa, ne discendono i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova,
pagina 5 di 9 incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, il credito di €. 75.691,34, oltre interessi, oggetto del decreto ingiuntivo opposto è relativo al mancato pagamento delle n. 68 fatture elettroniche aventi ad oggetto le forniture di prodotti alimentari eseguite dalla in favore di nel CP_1 Parte_1 corso dell'anno 2023 e del 2024.
Tali fatture sono stata precedute dai rispettivi n. 68 DDT sottoscritti da parte del legale rappresentante e da autorizzati al ritiro merci e trovano fondamento nei relativi ordinativi di merci trasmessi da e recepiti dal venditore con le corrispondenti ricevute Parte_1
d'ordine.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n.
22244 del 14/07/2022).
pagina 6 di 9 Con riguardo alla fattispecie in esame, la società opposta ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto commerciale tra le parti mediante la produzione degli ordinativi provenienti dall'opponente e delle corrispondenti ricevute d'ordine emesse dalla delle fatture CP_1 elettroniche debitamente emesse e trasmesse al destinatario tramite il Sistema di
Interscambio della Agenzia delle Entrate e dei documenti di trasporto contenenti l'indicazione del tipo, della quantità dei prodotti forniti e recanti la sottoscrizione dell'opponente o di un suo rappresentante.
L'opponente, da parte sua, ha sollevato contestazioni meramente generiche in ordine alla mancata sottoscrizione di talune bolle di consegna di merce, nonché alla mancata dimostrazione dell'effettiva fornitura della merce.
In merito alla valenza delle fatture commerciali questo Tribunale intende aderire al più recente orientamento sancito dalla Cassazione, come richiamato anche da parte opposta, e secondo il quale “la fattura ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che né oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c” (Cass. n. 3581/2024).
Nel caso di specie, da tutta la documentazione in atti è emerso che tutte le n. 68 fatture elettroniche azionate in via monitoria sono state regolarmente emesse ed inviate al destinatario tramite il Sistema di Interscambio della Agenzia delle Entrate, sono giunte al destinatario e sono state registrate nelle sue scritture contabili;
nessuna di tali fatture è stata oggetto di tempestiva contestazione stragiudiziale.
Con riguardo al disconoscimento di talune sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto da parte dell'opponente, lo stesso è stato formulato tardivamente solo nella memoria 171 ter pagina 7 di 9 c.p.c. sebbene i documenti in questione siano stati allegati sin dalla comparsa di costituzione e risposta della opposta ed è stato formulato in termini generici.
In particolare, a norma dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo.
In altre parole, la parte è tenuta a negare formalmente la sottoscrizione del documento e il disconoscimento, a pena di inefficacia, deve essere circostanziato in modo chiaro e preciso, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, sicchè “la contestazione generica, frammista alle altre difese, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e dell'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo” (cfr. Cass. n. 17313 del 17.6.2021, Cass.
n. 12448/2012).
Ne consegue che la contestazione contenuta nella memoria in ordine al fatto che solo taluni
DDT di consegna recherebbero la sottoscrizione attestante l'avvenuta consegna e che conseguentemente vengono disconosciuti i DDT recanti la sola sigla apocrifa nella parte in cui recano una sigla non riconoscibile e non riconducibile all'opponente o ad un suo rappresentante, senza alcuna indicazione specifica dei documenti che si intende disconoscere e della chiara indicazione degli aspetti per i quali che si assume che le sottoscrizioni apposte differiscano dagli originali, risulta priva di rilevanza.
In conclusione, la società creditrice ha prodotto, a dimostrazione del credito vantato nei confronti dell'opponente, oltre ai contratti di vendita (ordini provenienti dall'opponente e relativa ricevuta d'ordine), le fatture elettroniche e i singoli documenti di trasporto contenenti l'indicazione del tipo e della quantità di prodotti. I suddetti documenti di trasporto risultano sottoscritti dall'opponente o da un suo rappresentante.
Ne consegue che le risultanze documentali (ordini, fatture elettroniche, documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario), e la genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla effettiva consegna della merce, forniscono elementi idonei a pagina 8 di 9 ritenere dimostrato il credito relativo al corrispettivo delle forniture di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, risulta adeguatamente provata la pretesa economica azionata dalla in forza del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, in assenza dell'allegazione e dimostrazione di fatti estintivi da parte del debitore.
Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da deve Parte_1 essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1789/2024 emesso dal Tribunale di
Pavia in data 11.11.2024 e depositato in cancelleria il 12.11.2024 che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, in relazione allo scaglione di valore compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00, avuto riguardo alla natura non particolarmente complessa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1789/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data
11.11.2024 e depositato in cancelleria il 12.11.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 predetto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.307,00 per compenso professionale, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a.
(se dovuta) e c.p.a. come per legge.
Pavia, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Simona Caterbi
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