Sentenza 2 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 209/2022 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 209/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del
22.1.2024 e vertente TRA
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore;
p. IVA: P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata in Messina, Via Acqua del Conte nr. 2 – Isolato 198/B, presso lo studio dell'Avv. Antonio LO PRESTI del foro di Messina che la rappresenta e difende in virtù di procura in foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
(già ,: Controparte_1 Controparte_2 parte rappresentata e difesa in virtù di procura generale, dagli avv.ti Josephine ROMANO e
Cesare Giovanni GRASSINI del Foro di Milano nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberto ALESSIO, sito in Messina Piazza Antonello - Galleria Vittorio Emanuele 3 98122
(ME); pec: ; Email_2 pec: ; Email_3
APPELLATA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
“… in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza nr. 99/2022 emessa/pubblicata in data 01.02.2022 dal Tribunale di Barcellona P. G. (GOT Dott. MONTERA) per i motivi dedotti nel presente atto d'appello ricorrendo validi presupposti di Legge e di opportunità; - in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado nr. 99/2022 emessa/pubblicata in data 01.02.2022 dal Tribunale di Barcellona
nei confronti della oggetto dell'ingiunzione di pagamento nr. 163/2018 emessa dal Tribunale
[...] Parte_1 di Barcellona P.G. in data 26.04.2018 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di qualsivoglia effetto e valenza giuridica l'ingiunzione di pagamento nr. 163/2018 emessa in data 26.04.2018 dal Presidente del Tribunale di Barcellona PG;
- in via gradata, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado nr. 99/2022 emessa/pubblicata in data 01.02.2022 dal Tribunale di Barcellona PG, in accoglimento delle argomentazioni difensive indicate nel motivo d'appello nr. 2, ritenere e dichiarare l'erronea quantificazione del credito rivendicato in sede di giudio monitorio e, per l'effetto, rideterminare l'importo del credito sia con riguardo all'an e sia con riguardo al quantum; - con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario spese generali nonché IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio … la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per deposito di memorie conclusionali e repliche …”.
Per parte appellata:
“… riportandosi ai propri atti difensivi, chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 C.P.C. e precisa le conclusioni come rassegnate in atti e che, per completezza, si riportano di seguito: -in via preliminare: accertata la carenza dei presupposti di cui all'art. 348 C.P.C. dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto;
- nel merito in via principale: respingere l'appello proposto dalla Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare integralmente
[...] l'impugnata sentenza …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 23.3.2022 ed iscritto a ruolo in pari data, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore (sig. , conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questa Corte la (già , di Controparte_1 Controparte_2 qui in avanti per brevità riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal CP_2
Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 99 emessa in data 19.2.2020 nel procedimento già iscritto al n. 1087/2018 RGAC.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione regolarmente notificato, la società odierna appellante proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 163 emesso in data 26.4.2018 dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto, a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 12.656,95, oltre interessi dal dovuto al saldo Controparte_2 nonché le liquidate spese di procedura, a titolo di debito impagato dovuto per la fornitura di energia elettrica somministratale presso l'utenza identificata dal codice POD IT 001E964911665.
L'opponente, n.q. di gestore del servizio di biglietteria navale presso l'Isola di Filicudi–Lipari, premetteva di essere titolare dell'utenza di energia elettrica sita in Contrada Filicudi 39, Lipari ed intestataria del contatore n. 964911665.
Nello specifico contestava il credito rivendicato ex adverso (con fattura n. 83038001010252), eccependo l'infondatezza e/o insussistenza dell'asserito credito rivendicato sia con riferimento all'an e sia con riferimento al quantum debeatur. A sostegno di quanto sopra detto, esponeva che:
- a seguito di una verifica tecnica sul contatore avvenuta in data 19.7.2011, il personale di
[...] accertava la manomissione del circuito amperometrico del misuratore Parte_2 che aveva causato un errore di registrazione in negativo – 53% sull'energia prelevata (verbale di verifica nr. 115/2011);
- comunicato l'esito del suddetto accertamento, con informativa del 4.8.2011 resa ex art. 331 C.P.P. ed indirizzata alla Procura della Repubblica TERRITORIALE nonché all'
[...]
di Messina ed all veniva denunciata Controparte_3 Controparte_2 un'asserita situazione di prelevamento irregolare di energia elettrica quantificabile in 71.511 Kwh riferibile al periodo 20.7.2006-19.7.2011 (ovvero, gli ultimi 5 anni precedenti la data di verifica non potendosi determinare l'esatta data di inizio dell'irregolarità);
- la Procura della Repubblica contestava al (n.q. sopra spiegata) Parte_1
l'ipotesi di reato di furto aggravato di energia elettrica;
- il giudizio penale portante il n. 2456/2011 RGNR era definito con sentenza assolutoria n. 628/2016, nell'assenza di CP_2
- in sede penale, il tecnico testimone dell'accusa (tal ) chiariva che: Tes_1
la verifica era stata eseguita con strumento (Zera MT 310 – matricola 012770), che non rilasciava documento cartaceo attestante il risultato della misurazione ma lo forniva solo visivamente su display digitale, e che pertanto i valori riportati sul verbale erano quelli prima letti dagli accertatori e poi trascritti sul verbale d'accertamento, con ovvia ed evidente possibilità di errore sia in fase di lettura dei valori indicati sul display dello strumento impiegato e sia in fase di loro trascrizione dovuta anche a semplice svista;
nulla poteva dire circa la correttezza della taratura e la sussistenza o meno di certificazione di omologazione dello strumento di verifica utilizzato nell'occorso;
- la sentenza assolutoria aveva evidenziato che:
“... l'istruttoria non ha consentito né dal punto di vista della produzione documentale, tantomeno le testimonianze CP_ hanno contribuito, di comprendere quale fosse materialmente la manomissione avendo l' fatto affidamento alle risultanze, peraltro non consacrate in un documento analogico di durata tale da favorire la memoria e l'inoppugnabilità del risultato fornito di un dispositivo elettronico di cui non è stata data prova della taratura corretta e della sua omologazione”;
per poi puntualizzare che:
“… Perfino il contatore manomesso è risultato, quale corpo del reato, non messo a disposizione dell'autorità e della sua eventuale manomissione … non è stata data prova attraverso documenti ufficialmente dotati del crisma di ufficialità e di data certa …”;
- l di Messina, in ragione della medesima informativa di Parte_3 denuncia, emetteva nei confronti della verbale del 13.1.2016-prot. 855 del 15.1.2016 Pt_1 contestando all'odierna opponente l'evasione dell'accisa sull'energia elettrica per € 1.659,05 seguentemente all'asserito irregolare prelevamento di energia per Kwh 71.511 accertato con verbale del 19.7.2011. Al verbale di contestazione faceva quindi seguito l'atto di irrogazione della sanzione n.
98100–266–2016 prot. 13677 del 6.7.2016 notificato alla s.n.c. in data 25.7.2016 con il quale era disposta a carico di quest'ultima la sanzione amministrativa di € 3.318,10. Nel contempo, l'Agenzia comunicava il ricorso nelle more inoltrato in reclamo dalla società alla Direzione Reg. per la Sicilia–Area Legale, la quale rendeva noto l'avvenuto accoglimento dell'istanza di reclamo “… per il basso grado di sostenibilità della pretesa …” e, richiamando i profili motivazionali resi dal Giudice penale, avvisava che:
“… non essendo stata raggiunta la prova che il contatore intestato alla società sia stato manomesso né che tale eventuale manomissione sia stata materialmente posta in essere dal sig. si ritiene che nel caso di Parte_1 specie non debba trovare applicazione la sanzione prevista ex art. 59 comma 1 TUA …”.
In ragione di ciò, l con provvedimento del 31.3.2017 Parte_3 notificato a mezzo pec in pari data di seguito annullava in autotutela l'atto di irrogazione della sanzione.
Dette circostanze, a parere dell'opponente, avrebbero potuto e dovuto costituire rilevante deterrente a che la controparte instasse in sede monitoria pretendo il pagamento d'un corrispettivo per una somministrazione d'entità e valore rimasti indeterminabili. In particolare:
“… gli esiti dell'istruttoria dibattimentale espletata in sede penale avrebbero evidenziato, al di là di ogni dubbio, che le risultanze riportate nel verbale di verifica redatto in data 19.07.2011 dagli operatori sono da Parte_2 ritenersi inattendibili perché privi dei necessari requisiti di ufficialità e certezza …”.
Ancora, l'Ente erogatore non aveva tenuto conto del fatto che:
- nell'anno 2008 il contatore era stato sostituito, come dalla fattura n. 830380010102528 del 5.8.2008, in cui era stata inserita l'annotazione relativa alle letture effettuate ed era stato dato atto della lettura alla data del 7.4.2008 (pari a 38376) e della lettura al 28.6.2008 (lettura finale effettiva del contatore sostituito, pari a 41342);
- non poteva quindi assolutamente ritenersi corretta né la ricostruzione degli asseriti prelevamenti irregolari di energia, addirittura retrodatati al 2006, né la conseguente quantificazione economica dell'importo asseritamente dovuto (per il periodo 2006–2011).
L'opponente concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o insussistenza e/o infondatezza del credito di € 12.656,95 portato nella fattura nr. 83038001010252A del 3.8.2016 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
*
Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando le pretese articolate da parte attrice CP_2
e rilevando la legittimità della propria pretesa creditoria, rappresentando che:
- il verbale di verifica -contestato- veniva redatto alla presenza del legale rappresentante, sig.
, il quale provvedeva alla sottoscrizione dello stesso sine glossa; Parte_1
- strumentale appariva la tesi attorea, in quanto fondata sulla mera eventualità di un errore di trascrizione (da parte del tecnico della ) della visura in quel frangente Parte_2 effettuata;
e deducendo che:
“… i consumi sono stati ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica, in base alla portata dell'interruttore amperometrico trovato in sede di verifica. Co In alcun modo, pertanto, può essere messo in discussione l'operato contabile di che, sulla base delle comunicazioni del distributore ha emesso la fattura azionata ed in particolare quella relativa ai prelievi irregolari. In merito alla asserita infondatezza della pretesa creditoria poiché frutto dell'esame nel giudizio penale, l'opposta ne ha sottolineato l'erroneità rilevando che la debenza della somma portata dalla fattura non è stata oggetto di indagine né di analisi. Né è stato contestato che la opposta abbia fornito energia elettrica
o provato dalla che nel periodo in cui lo stesso dispositivo era interessato da detto Parte_1 malfunzionamento ne ha beneficiato corrispondendo un importo inferiore rispetto a quello dovuto … qualsiasi riferimento al giudizio penale RGNR 2456/2011 risulta inconferente posto che lo stesso ha ad oggetto l'accertamento di un reato, che ha presupposti, finalità ed elementi costitutivi ben diversi rispetto all'accertamento richiesto in sede civilistica …”.
In subordine, evidenziava che avrebbe comunque diritto ad essere indennizzata ai sensi dell'art. 2041 C.C. delle somme delle quali parte opponente si ERA ingiustificatamente arricchita, a fronte del proprio depauperamento.
Ed ancora rilevava che:
“La ricostruzione dei consumi è stata effettuata sulla base dell'errore di registrazione in negativo -53% sull'energia prelevata, così come indicato nel verbale di verifica. Circa poi il criterio adottato da E-Distribuzione per il calcolo dei consumi lo stesso non è “presunto”, bensì disciplinato espressamente dai “Criteri di ricostruzione e di stima dei dati di misura dell'energia elettrica” di cui alla normativa ARERA …”;
concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo o in subordine per la condanna di controparte ex art. 2041 C.C.
*
All'esito del giudizio di prime cure, il Tribunale adito, con sentenza emessa in data 1.2.2022. così provvedeva:
“… 1. Rigetta la opposizione e conferma il decreto opposto n. reg. 163/2018 emesso da questo
Tribunale, in data 26.04.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Compensa le spese in ragione della motivazione addotta …”.
*
Con la citazione donde l'odierna iscrizione, parte appellante (reiterando i due motivi di opposizione già disattesi) lamentava che l'impugnata sentenza:
1. in punto d'an debeatur, aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto nonostante la manifesta assenza di qualsivoglia prova circa l'effettiva esistenza e fondatezza del credito rivendicato; ed invero, in spregio al paradigma proprio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui parte opposta avrebbe dovuto dare piena prova dell'esistenza e della fondatezza del credito rivendicato in sede di giudizio monitorio, in quanto contestato dal preteso debitore, il primo Giudice aveva ritenuto di esonerare da detto onere, là dove aveva CP_2 affermato che “… la Società opponente avrebbe basato le proprie tesi unicamente sulla sentenza penale sopra citata senza fornire prova della irregolarità dei consumi confrontabili con quelli rilevati nei periodi successivi e precedenti né di avere custodito l'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore …”; sebbene:
- parte opponente avesse compiutamente eccepito l'inattendibilità degli elementi posti a suo fondamento, richiamando gli esiti del giudizio penale assolutorio decorso a favore del;
Parte_1
- quanto accertato in sede di giudizio penale avrebbe potuto e dovuto indurre il Giudice del primo grado ad accogliere l'opposizione, una volta constatato che: la fattura azionata a fondamento dell'ingiunzione di pagamento avrebbe ad oggetto consumi di energia elettrica non contabilizzati in ragione d'una solo asserita e non dimostrata sottrazione furtiva che sarebbe stata perpetrata mediante manomissione del misuratore;
la mancata prova della sottrazione furtiva – già contestata al , ma abortita Parte_1 nell'assoluzione del predetto – travolgerebbe la presunzione semplice di veridicità che assiste la rilevazione dei consumi mediante contatore e renderebbe ulteriormente non dimostrato il credito rivendicato;
2. in punto di quantum, il Giudice a quo avrebbe trascurato altresì di considerare che:
2.1. parte opponente aveva dimostrato con produzione documentale che nell'anno 2008 era stato sostituito il misuratore dell'utenza elettrica della Pt_1
2.2. gli operatori che avevano eseguito la verifica in successiva data (il Parte_2
19.7.2011), ovviamente ispezionando il contatore installato nell'anno 2008, avrebbero dovuto riferire la manomissione asseritamente riscontrata solo a quest'ultimo contatore e non anche al precedente;
2.3. l'eventuale sottrazione illecita di energia elettrica non pagata – perché non misurata – potrebbe essere riferita solo al periodo successivo alla sostituzione del contatore
(anno 2008) e sino a quella della verifica (19.7.2011), di certo non al precedente;
donde la manifesta erroneità della liquidazione riconosciuta fondata, in quanto riferita al periodo luglio 2006–luglio 2011;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
L'appellata società si costituiva nel corrente grado di giudizio, con atto depositato in data 13.12.2022 e deducendo ex adverso:
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione del paradigma di cui all'art. 348 C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1., che:
“… L'accertamento della responsabilità penale, nel caso di specie, non rileva ai fini della legittimità dell'addebito di somme. Bene ha fatto il Giudice di prime cure a valutare autonomamente gli elementi di prova che sono stati assunti nel processo penale, posto che in data 19.7.2011 è stato accertato dal distributore territorialmente competente (ora che sul gruppo di misura di titolarità Parte_2 Parte_2 dell'appellante è stata posta in essere una manomissione del contatore, che ha determinato un prelievo irregolare di energia elettrica, che si è protratto da luglio 2006 al luglio 2011, così come da documentazione inviata dal Distributore competente. Pertanto, il sig. , quale legale rappresentante della , era ben a conoscenza Parte_1 Parte_1 dell'intervento tecnico del 19.7.2011 in quanto presente alla verifica e sottoscrivendo il verbale. Il giudice di prime cure ha adeguatamente tenuto conto del valore probatorio del verbale di verifica attestante il prelievo abusivo e la conseguente ricostruzione”;
ed ancora rammentando:
- che il verbale di accertamento, come quello redatto dai verificatori, farebbe piena prova, fino a querela di falso, di quanto in esso attestato;
nonché sub 2.:
- di aver ampiamente soddisfatto l'onere probatorio su di sé gravante, avendo fornito adeguata prova dei consumi avvenuti attraverso documenti provenienti da una parte terza, il distributore, e quindi dotati di elevata e specifica attendibilità;
concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e la conferma integrale l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del grado.
*
Il procedimento era differito dall'udienza collegiale di prima comparizione del 16.12.2022, da celebrarsi secondo il rito della cd. “trattazione scritta”, a quella del 22.1.2024 previa surroga del consigliere relatore originariamente designato.
All'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni, senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 15.4.2024).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 18- 19/1.2024, le parti insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei petita tutti ut supra richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: entrambe le parti s'avvalevano delle facoltà di cui all'art. 190 C.P.C. (con atti depositati in modalità telematica rispettivamente: nelle date del 21.3.2024 e 9.4.2024, la difesa dell'appellante; nelle date del 22.3.2024 ed 11.4.2024, quella dell'appellata) insistendo nelle già spiegate deduzioni e difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene questa Corte che l'appello sia parzialmente fondato e meriti, pertanto, nei sensi e limiti che appresso si specificheranno, parziale accoglimento.
*
Premesso in rito, in punto di pretesa inammissibilità dell'appello per asserita violazione del paradigma di cui all'art. 348 bis C.P.C., che la Corte si è già pronunciata sulla questione con ordinanza del 16.12.2022 e, tanto rilevato, che l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva (e ne esclude, per quanto più avanti si rileverà) la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …»;
di qui è doveroso il rigetto per infondatezza di detta eccezione.
Venendo ora al merito di lite, il rapporto dedotto in giudizio tra le parti è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione.
Non è quindi revocabile in dubbio – trattandosi di controversia attinente al pagamento del corrispettivo d'un servizio (quello di fornitura d'energia elettrica) in tal fattispecie rientrante – che vengano qui in rilievo diritti soggettivi ed obblighi reciproci (in tal senso, si veda già la remota ma ancora fondata Cass., SS.UU. n. 5613/1978).
Nella specie, le doglianze dell'appellante in punto d'an debeatur devono essere disattese.
Le censure articolate quanto alla relevatio dell'onus probandi – di cui il primo Giudice si sarebbe reso protagonista – si fondano, come già ampiamente sintetizzato sub 1., sull'assunto che
[...] non avrebbe fornito la prova del corretto funzionamento del contatore, visto che la sua CP_2 manomissione è stata messa in dubbio dal Giudice che in sede penale ha assolto il . Parte_1
In ragione di tale deduzione, parte appellante sostiene che il Giudice civile a quo avrebbe errato a confermare il decreto ingiuntivo opposto nonostante la manifesta assenza di qualsivoglia dimostrazione dell'effettiva esistenza e fondatezza del credito rivendicato (che parte opposta avrebbe dovuto fornire). In realtà e a ben vedere, in sede penale non è stata affermata la mancata manomissione del contatore de quo, discettandosi, piuttosto, nelle pp.
3-4 della motivazione, circa:
- l'effettiva idoneità tecnica dello strumento a rilevarne l'avvenimento, asseritamente, in difetto d'elementi di conferma della sua piena funzionalità ed efficienza a tal fine;
ma l'assunto: è stato formulato in termini astratti, dato che il tecnico che ne fece utilizzo nulla ebbe a riferire – per quanto si coglie nella motivazione della decisione in questione – da cui potesse inferirsi dubbio al riguardo;
stride, peraltro, rispetto al dato di fatto emerso dalla testimonianza del medesimo operatore, per cui detta anomalia (da manomissione del circuito amperometrico) fu invece ben rilevata dal dispositivo in argomento (circostanza che, se lo strumento non fosse stato efficiente, non avrebbe potuto emergere);
- la agevole alterabilità del contatore, in quanto posto in un contenitore privo di chiusura e accessibile da chiunque nella pubblica via.
L'istruttoria ivi compiuta ha quindi determinato l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2
C.P.C. dell'imputato perché non si è raggiunta la prova di sua colpevolezza sul fatto Parte_1 oggetto di imputazione, ovvero che abbia personalmente agito lui il reato previsto e punito dagli artt. 624 e 625 n. 2 C.P. (contestatogli nella seguente modalità: “… perché nella qualità di intestatario del contratto n. 964 911 666 al fine di trarne profitto e con violenza sulle cose consistita nella manomissione del circuito amperometrico, con conseguente registrazione in negativo -53% dei consumi di energia, si impossessava dell'energia medesima sottraendola alla società – in … accertato il 19.7.2011 …”). CP_2 Pt_1
Tuttavia, proprio il fatto che l'ubicazione del contatore fosse in spazio esterno alla proprietà privata dell'intestatario, e che il medesimo contatore fosse sì racchiuso in un contenitore ma non sottoposto a cautele di chiusura di sorta (come serrature, lucchetti o altro) e liberamente quindi accessibile da chiunque su una pubblica via (in particolare, il luogo di installazione dello stesso contatore risultava transitato ed accessibile da chiunque, considerando che per arrivare ad uno sportello pubblico bancomat insistente in adiacenza o quasi del sito dove si trovava il contatore manomesso occorreva passare proprio dinnanzi al luogo di installazione dello stesso contatore), ossia in sostanza fosse violabile da parte di chiunque (anche se, comunque, non presentava segni di effrazione) costituiva e costituisce il fondamento della responsabilità civile (contrattuale) per l'occorso addebitabile alla società odierna appellante. Ed invero: risponde al comune buon senso che chi ha il possesso di un appartamento d'abitazione o un locale commerciale debba controllare – con ragionevole periodicità – non solo l'efficienza dei servizi di cui esso è dotato (tra cui quello di fornitura dell'energia elettrica), ma anche la loro regolare tenuta in ragione dell'utenza di cui abbia ricevuto erogazione, che lo costituisce peraltro anche custode depositario del relativo contatore di misura. Ed in questi termini da lungi in sede di legittimità (così fin da Cass. Sez. III, sentenza n. 7679 del 13/4/2005) è stato riconosciuto un chiaro onere a carico del somministrato, nel senso che:
«… la parte che prende possesso di un appartamento di civile abitazione , quale acquirente o conduttore, è tenuta a verificare non solo l'efficienza delle utenze delle quali l'immobile è dotato, ma anche la regolare tenuta delle stesse da parte dei precedenti possessori, ed in mancanza può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall'azienda somministratrice a causa delle manomissioni dei contatori effettuate dai precedenti possessori (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile il nuovo occupante di un appartamento nei confronti dell'ente erogatore dell'energia elettrica per non aver controllato che il relativo misuratore era stato alterato, impedendo in tal modo che l'ente si potesse rivalere tempestivamente nei confronti dei precedenti fruitori dello stesso servizio) …».
Se la società appellante avesse usato gli ordinari – e minimi – criteri di diligenza nella conduzione della detenzione del contatore (ossia: assicurarsi della non libera accessibilità da parte di chiunque al vano in cui il contatore era collocato e, quindi, della agevole possibilità di sua manomissione anche da parte di intranei e non solo estranei alla sua compagine):
- non solo avrebbe potuto evitare di trovarsi nella situazione accertata dai dipendenti delegati di (e, quindi, di doversi difendere – come contestato al suo legale rappresentante pro CP_2 tempore – da un'accusa di furto); - ma avrebbe fatto sì che l'ente erogatore ne svolgesse a tempo debito la verifica tecnica, qualora vi fosse stata emersione (di cui non avrebbe potuto non avvedersi, in base al corso delle fatturazioni in itinere) di consumi “fuori media” in costanza di rapporto di fornitura.
[.. Ed infatti, durante l'indagine tecnica, effettuata peraltro da soggetti terzi (dipendenti di
) rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, non vi è stata alcuna CP_5 contestazione da parte del , il quale si è limitato a sottoscrivere il verbale, di cui Parte_1 solo in sede penale ha disconosciuto il contenuto.
Incontestabile, dunque, la circostanza della manomissione relativa all'utenza della società, quest'ultima non ha fornito adeguata dimostrazione delle cautele adottate al fine di neutralizzare eventuali condotte di terzi (o di proprio personale) e, certamente, la volontaria collocazione del contatore al di fuori della propria sfera di immediato controllo militava semmai per un innalzamento delle cautele esigibili dal titolare dell'utenza.
Il mancato accertamento della responsabilità penale del legale rappresentante della società
nel caso di specie, non rileva quindi quale esimente rispetto alla diligenza ex contractu Pt_1 pretendibile da parte del somministrato.
Ed in difetto della prova di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore, l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore collocato da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza.
Non vi è stato quindi alcun errore da parte del primo Giudice sulla ripartizione dell'onere probatorio, gravando sulla somministrata:
«… l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi
…» (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 23699 del 22/11/2016, in motivazione).
A tal riguardo è appena il caso di puntualizzare che è principio giurisprudenziale pacifico che, in tema di giudizio di appello, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come del principio del tantum devolutum quantum appellatum, il
Giudice che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni anche solo in parte diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal medesimo (tra le tante, v. Cass. Civ. nn. 513/2019; 20652/2009).
Fondata in fatto è invece la censura sub 2., in punto di quantum, il Giudice del primo grado non avendo tenuto nel debito conto l'eccepita e dimostrata erroneità della quantificazione del credito rivendicato da parte opposta nel giudizio monitorio, in ragione dell'emersa circostanza per cui “… nell'anno 2008 è stato sostituito il contatore della circostanza quest'ultima Parte_1 di cui si dà atto nella fattura nr. 830380010102528 del 5.8.2008 (allegato 13) …”. Nello specifico, nell'anzidetta fatturazione era stata inserita l'annotazione relativa alle letture effettuate ed era stato dato atto della lettura alla data del 7.4.2008 (38376) e della lettura al 28.6.2008 finale effettiva del contatore sostituito (41342).
Di qui, la ragionevolezza dell'assunto per cui almeno a tale data (ripetesi, al 28.6.2008) la presunzione di efficienza del misuratore non potesse esser contestata, donde la necessità che la manomissione poi accertata nel 2011 sia stata successiva a tale sostituzione (per il periodo precedente, nulla constando circa l'eventuale esistenza d'una manomissione anche nel contatore che così fu sostituito).
L'appellante ha dedotto ulteriormente che anche i criteri di liquidazione del consumo stimato da E-Distribuzione per la liquidazione dell'effettivo debito della società somministrata sarebbero stati inesattamente utilizzati, sebbene congruenti ai “Criteri di ricostruzione e di stima dei dati di misura dell'energia elettrica” di cui alla normativa ARERA del tempo.
In realtà, l'art. 10 della suddetta disciplina prevede che:
“… La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo …”.
Né dalla documentazione in atti risulta che le parti non si siano attenute alla disciplina medesima ( non ha contestato la modalità di ricostruzione dei consumi né ha presentato Pt_1 osservazioni nei trenta giorni successivi all'occorso come previsto dall'art. 11.3. della Delibera 200/1999).
Sicché tale profilo di censura appare infondato.
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, andrà dunque riconosciuta la tenutezza della società appellante al pagamento in favore di parte appellata delle somme per i consumi che risulteranno – in applicazione dei criteri retro indicati e, pertanto, della delibera ARERA di riferimento per il dì dell'accertamento de quo – con decorrenza dal 29.6.2008 al 19.7.2011, con condanna al pagamento dell'importo relativo (ancorché non determinato allo stato, in quanto determinabile) nonché d'interessi moratori come da contratto sul superiore importo.
Nel superiore epilogo processuale, in cui è confermata la soccombenza di (seppur con Pt_1 ridimensionamento del decidendum rispetto al petitum di cui al monitorio): per un verso, non va fatto luogo alla revisione del regolamento delle spese di lite di prime cure, essendo le stesse state compensate e non avendo chiesto con appello incidentale che CP_6 le stesse seguissero la soccombenza;
per altro verso, va disposta la condanna di parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che è di giustizia compensare nella misura di ⅓, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza
…»;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 871,35 totale € 6.680,35 totale ridotto per la compensazione (-⅓) € 4.456,90
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente non dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della rilevanza oggettiva della qualità della lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 23.3.2022 ed iscritto a ruolo in pari data avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto emessa in data 1.2.2022 nel procedimento già iscritto al n. 1087/18 RGAC;
appello proposto da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore; nei confronti di: (già , e per essa Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_7 così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore con atto di citazione
[...] notificato in data 15.6.2018 nel procedimento iscritto al n. 1087/2018 RGAC davanti al Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore:
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo nr. 163/2018 emesso in data 26.04.2018 dal Presidente del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto all'esito del giudizio monitorio RG 451/2018;
- dichiara la tenutezza di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore e per l'effetto condanna la medesima al pagamento in favore di controparte, per la fornitura avvenuta sull'utenza sita in Confilicudi 39, Lipari identificata dal codice POD IT 001E964911665, dell'importo per sorte capitale che sarà determinato con riferimento al periodo decorso dal 29.6.2008 al 19.7.2011 in applicazione della delibera ARERA vigente ratione temporis oltre interessi moratori ex contractu dal 16.10.2017 all'effettivo soddisfo;
1.2) conferma nel resto l'impugnata pronuncia;
2) condanna ancora la parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida, previa loro compensazione nella misura di ⅓, in complessivi euro 4.456,90 per onorario, oltre in ⅔ degli esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 13.12.2024
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa ROTOLO Ottavia.
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)