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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5635/2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Via Mario de Sena n. 152 presso lo Parte_1
studio degli avvocati Antonia Ardolino e Carmen Coscia dai quali è rappresentato e difeso come da procura in atti
RICORRENTE
E
L' in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Roberta Troiano ed elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2024 esponeva di essere stato assunto a partire Parte_1
dal 01/01/2013 alle dipendenze della Resistente con mansioni di;
che, a seguito di Parte_2
concorso interno, veniva applicato a decorrere dal 1.4.2021 come Coordinatore Ferroviario presso l'Ufficio Gestione Turni Personale linee vesuviane. Rappresentava che, in data 9 maggio 2023, come da comunicazione prot. era risultato destinatario di una comunicazione di avvio Parte_3
di procedimento disciplinare con applicazione con effetto immediato della sanzione della sospensione preventiva dal soldo e dal servizio ai sensi dell'art. 46 dell'Allegato A del R.D. 8.1.1931, n. 148.
Indicava che, in data 17/05/2023, in sede di audizione ex art. 53 R.D n 148/1931, nel fornire le proprie discolpe, aveva richiesto, ai sensi dell'art. 46 R.D cpv, la corresponsione dell'assegno alimentare, nella misura prevista della legge, in favore della famiglia;
che la predetta richiesta veniva reiterata in Contr data 15/06/2023, come risulta da nota prot. n. 0020490/2023, alla quale il ricorrente allegava decreto di omologa della separazione personale intercorrente tra i coniugi e Parte_1 CP_3
(RG 8180/2019).
[...]
Rappresentava che, nonostante le richieste così formulate, aveva percepito l'assegno alimentare solamente a partire dal mese di luglio 2023, mentre nulla aveva percepito per il mese di maggio 2023, mentre per il mese di giugno 2023 aveva percepito l'importo in detrazione di euro 250,00 a titolo di assegno familiare.
Concludeva, chiedendo, pertanto, la corresponsione del credito assistenziale maturato per i mesi di maggio e giugno dell'anno 2023, pari alla somma di euro 2044,44, importo corrispondente alla “metà dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennità fisse”, ex art. 46 ultimo capoverso All.A R.D n. 148/1981.
Si costituiva la resistente chiedendo dichiararsi la carenza della legittimazione attiva del ricorrente, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso. Preliminarmente rappresentava che, per il mese di maggio
2023, non vi erano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno alimentare in favore del lavoratore, in quanto, l'applicazione della sanzione non aveva inciso sulla retribuzione del mese citato, avendo il ricorrente percepito una retribuzione netta di euro 1.652,33; con riferimento al mese di giugno, invece, indicava che il ricorrente aveva correttamente percepito il solo importo di euro
250,00 in detrazione e che, in ogni caso, la formale richiesta di corresponsione dell'assegno previsto dall'art. 46 R.D è da farsi risalire solamente alla nota del 15 giugno 2023; ed invero, rappresentava che solo a partire dal mese di luglio 2023 l'Azienda aveva provveduto a corrispondere al la Pt_1
somma complessiva di euro 1.101,39, pari al 50 per cento della retribuzione di riferimento.
Il Giudice con ordinanza del 9/10/2024 rigettava l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 423 c.p.c. essendovi contestazione anche sull'an della pretesa e disponeva rinviarsi per la decisione all'udienza del 12/3/2025.
Indi, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Nel merito, si osserva che l'istanza di corresponsione dell'assegno familiare prevista dall'art. 46 R.D
148/1931 può cronologicamente collocarsi al momento dell'audizione del ricorrente ex art. 53 R.D
148/1931 avvenuta in data 17/05/2023. Pertanto, si ritiene che anche per mese di maggio 2023 il ha diritto all'assegno familiare in proporzione ai giorni di sospensione dal servizio (n. 22, come Pt_1 da busta paga in atti). Invero, la circostanza indicata dalla resistente relativa all'assenza dei presupposti di bisogno per il conseguimento dell'assegno, vista la retribuzione netta percepita (euro 1.652,33), non trova fondamento, atteso che l'importo indicato tiene conto di otto giorni di lavoro effettivi a fronte di una sospensione per i restanti 22.
Considerato che l'importo dell'assegno familiare così come indicato dall'art. 46 ult. Co R.D 148/1931
è da calcolarsi nella misura corrispondente alla “metà dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennità fisse”, il ricorrente ha diritto a percepire per il mese di maggio
2023 la somma di euro 807,00, somma calcolata in proporzione ai 22 giorni di sospensione dal servizio a fronte dell'importo di euro 1.101,39 corrispondente al 50 per cento della retribuzione di riferimento.
Con riferimento al mese di giugno 2023, il ricorrente ha percepito l'importo di euro 250,00 a titolo di assegno familiare in detrazione;
sul punto si ritiene che, a fronte dei 30 giorni di sospensione dal servizio, il ricorrente ha diritto al conseguimento del restante importo di euro 851,00 da calcolarsi in relazione alla somma di euro 1.101,39 pari al 50 per cento della retribuzione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente al pagamento in favore CP_4 del ricorrente dell'importo di euro 1.658,00 oltre interessi e rivalutazione dal credito al soddisfo;
- Dichiara compensate al 50% le spese di lite e, per la restante parte, condanna l' al CP_4
pagamento delle spese di lite che liquida in euro 900,00 oltre accessori, con attribuzione.
Napoli, 12/03/2025
Il Giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
La bozza del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Renata Naso, magistrato ordinario in tirocinio