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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/09/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1692/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Gianfranco Vignola (C.F. e Monica Vignola ( ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Verona, Vicolo cieco Zucchetta n. 4
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, sito in Rosolina (RO), strada Sud n. 306, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso
Rossi (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._4
Rosolina (RO), 45010, via I Maggio n. 3
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare.
Conclusioni delle parti: parte ricorrente: “Voglia Ill.mo Tribunale di Rovigo, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertata la violazione dell'art. 66, comma
3, disp. att. c.c. e 1136 c.c., previa declaratoria di cessazione della materia del contendere, per comportamento attribuibile unicamente al che nelle more del giudizio, Controparte_1 prima dell'esperimento del tentativo di mediazione, ha sanato il vizio del verbale di assemblea condominiale del 21.09.2024, disporre la soccombenza quanto alle spese di giudizio. IN OGNI
CASO con vittoria di spese e competenze, oltre 15% spese generali, 4 % CPA ed IVA di legge”. parte resistente: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere essendo stata ratificata in
1 data 08.03.2025 la delibera assembleare oggetto di impugnazione e comunque respingere ogni altra richiesta poiché infondata in fatto e in diritto, con ogni altra conseguente statuizione di legge. Con vittoria di spese e compensi di causa in caso di reiterata opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso depositato il 28.10.2024, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 per chiedere l'annullamento della delibera adottata dal condominio all'assemblea del
[...]
21.09.2024, comunicatagli il 02.10.2024, per tardiva convocazione del ricorrente, avvenuta il
17.09.2024, in violazione dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., secondo cui “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo Controparte_1
l'improcedibilità per mancato svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria e conseguente decadenza dall'azione per mancato rispetto del termine di impugnazione di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c., nonché la carenza di interesse ad agire del ricorrente, che non aveva contestato nel merito le decisioni.
All'udienza di comparizione il giudice precedentemente assegnatario del procedimento concedeva a parte ricorrente termine per attivare il procedimento di mediazione obbligatoria.
Successivamente, a seguito di riassegnazione della causa al sottoscritto magistrato, le parti rappresentavano l'intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto, nelle more del procedimento di mediazione, l'assemblea condominiale era stata ritualmente riconvocata in data 08.03.2025 sugli stessi punti all'ordine del giorno, il ricorrente aveva partecipato tramite delega alla figlia e aveva ratificato integralmente la precedente delibera del 21.09.2024 qui impugnata;
esse discutevano all'udienza del 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Evidenzia il Tribunale che in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma
8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez.
2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la
2 pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica quindi quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (cfr. Cass. n.
10847/2020).
La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal Giudice anche di ufficio, costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass. Civ. n. 2567 del 06/02/2007).
Quindi, perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto, come avvenuto nel caso di specie.
3. Con riferimento alle spese di lite, esse vanno determinate considerata la soccombenza c.d.
“virtuale”; pertanto, il giudice è chiamato a valutare la fondatezza della pretesa del ricorrente, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso, senza che rilevino le vicende successive (tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/06/2025,
n. 15230).
L'interesse a impugnare la delibera condominiale, valutato al momento della presentazione del ricorso, deve essere concreto, dovendo concernere la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare, e non solo astratto, e la valutazione della relativa sussistenza
è questione di merito, potendo solo quella sull'esistenza dell'interesse in astratto configurare una questione di diritto (cfr. Tribunale Roma, Sez. V, Sentenza, 01/10/2020, n. 13272).
L'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione patrimoniale dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio (Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 10/05/2013, n. 11214).
3 Nel caso di specie, non solo tale interesse non è stato prospettato dal , ma nemmeno si Pt_2 ravvisa, come dimostra la circostanza che egli ha poi ratificato integralmente la delibera impugnata.
3.1. Pertanto, le spese seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mod. per lo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non essendosi svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna a rifondere al in persona Parte_1 Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di competenza.
Rovigo, 26.09.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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