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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/06/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4164/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4164/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Longo presso lo Parte_1
studio della quale, sito in Palermo, V.le Croce Rossa n. 81, elegge domicilio, giusta procura in atti
Parte opponente
Contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
TRIGONA GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sino in Palermo, nella via Pignatelli Aragona n°7, giusta procura in atti
Parte opposta e
D'APPELLO DI PALERMO rappresentata e Controparte_2 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, (cod. fisc. ; P.IVA_1
PEC: , presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Email_1
Villareale n. 6, è ex lege domiciliata;
parte opposta
Oggetto: opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 29620199001938706/000 e le pagina 1 di 5 cartelle di pagamento n. 29620110016837355, n. 29620110016881633001 e n.
29620110022502065 avviso n. 09720229021752948/000
Conclusioni attore: dichiarare la non debenza delle somme iscritte a ruolo con le cartelle di pagamento n. 29620110016837355, n. 29620110016881633001 e n.
29620110022502065 per inesistenza del titolo esecutivo mai portato a legale conoscenza dell'opponente, con conseguente prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'intimazione di pagamento nonché, in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare l'insussistenza del credito iscritto a ruolo per l'importo complessivo di €. 29.109,44; - condannare Controparte_3
alla refusione delle spese processuali oltre al rimborso del contributo unificato.
[...]
Conclusioni ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di _4 P_
, nonché e comunque, l'assenza di qualsivoglia responsabilità riconducibile al
[...] proprio operato, nell'odierno giudizio, limitatamente ai motivi di opposizione che riguardano l'azione dell'ente impositore;
rigettare la richiesta di sospensione della presente opposizione, stante la dubbia fondatezza dei motivi di opposizione e l'assenza di motivazione addotta a sostegno della richiesta medesima, risultando insussistenti i presupposti di legge. Nel merito: ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto,
l'opposizione proposta dal sig. per tutti i motivi esposti in parte Parte_1 narrativa, e per l'effetto rigettarla;
ritenere e dichiarare la legittimità, la regolarità e la tempestività della procedura di riscossione posta in essere dalla Controparte_3
ed il credito non ancora prescritto. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre Spese
Generali, IVA e CPA come per legge.
Conclusioni Ministero : nel merito, rigettare l'avversa opposizione ex artt. Controparte_2
615, nonché la relativa domanda di sospensione, perché infondata;
in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Corte d'Appello di Palermo in relazione
a tutti i profili che investono gli atti e l'operato dell'agente della riscossione Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L.
90/2014, convertito dalla legge 114/2014
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ex art. 615 I co c.p.c. avverso l'intimazione Parte_1
di pagamento n. 29620199001938706/000 notificata il 2.12.2019 limitatamente alle cartelle n. 29620110016837355, n. 29620110016881633001 e n. 29620110022502065, tutte relative a spese processuali anno 2010, eccependo l'omessa ovvero irrituale notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione delle pretese e l'omessa ovvero carente motivazione.
Si sono costituite che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha _4 comunque nel merito contestato l'impugnazione, nonché il , che ha Controparte_2 anch'esso eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel corso del giudizio, l'opponente ha rinunciato al ricorso per la cartella nr.
29620110022502065.
Le due restanti cartelle risultano essere state notificate ai sensi dell'art. 139 cpc presso la residenza del destinatario con consegna a soggetto che si è qualificato “portiere inc. ric. atti come si disse”, il quale ha firmato l'atto per ricevuta.
Ebbene, la contestuale menzione della qualifica di portiere dello stabile di residenza del destinatario esclude che possa trovare applicazione la presunzione iuris tantum di affidamento a costui di uno specifico incarico di ricezione degli atti, ulteriore ed esulante dalle ordinarie mansioni di portiere. Come infatti affermato dalla SC in merito ai presupposti di applicabilità del II^ comma art. 139 cpc, “nell''ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 c.p.c.” (cfr. Cass. 26 ottobre 2012, n°
18492; 24 novembre 2005, n° 24798; 27 ottobre n° 14191).
Dette pronunce si richiamano a quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza 25 giugno 1999, n° 6602, la quale in parte motiva chiarisce come in capo al portiere dello stabile possano sommarsi alle ordinarie mansioni proprie del ruolo, che lo legittimano a ricevere gli atti indirizzati ai condomini, anche incarichi particolari di ricezione atti pagina 3 di 5 conferitigli da taluno di essi che, ove dichiarati in via esclusiva all'atto della notifica, si sovrappongono in senso assorbente al ruolo di portiere. Perché ciò accada è tuttavia necessario che la concomitante qualifica di portiere non sia indicata nell'atto, essendo preclusa in tal caso la cennata sovrapposizione di ruoli, ben potendo la ricezione degli atti trovare spiegazione nella qualità di portiere.
Consegue a quanto detto che nel caso di specie la notifica delle cartelle de qua, da considerarsi eseguita a norma dell'art. 139 comma IV cpc in quanto ricevuta da portiere addetto in forza delle proprie usuali mansioni alla ricezione di atti, è carente di un passaggio essenziale per il suo perfezionamento, ovvero l'invio della raccomandata di avviso al destinatario. Nessuna rilevanza probatoria può infatti ascriversi al documento
“distinte di accettazione raccomandate” allegato in atti che non è certo equiparabile alla ricevuta di spedizione - da cui appunto si può evincere la corretta indicazione del nominativo e dell'indirizzo del destinatario -.
Alla data della notifica dell'intimazione si era quindi maturata la prescrizione decennale della pretesa, termine cui è soggetto il credito maturato dallo
Stato nei confronti dell'imputato che sia stato condannato al pagamento delle spese processuali, sanzioni pecuniarie e indennità relative al processo penale e che inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo (Cass. pen. 18.2.2021, n.
4422, che richiama in motiv., Cass.pen.5.5.2014, n. 18355): nel caso di specie, dall'annotazione in calce alla sentenza penale di condanna del D'Agostino, la stessa risulta passata in giudicato il 7.5.2008.
L'opposizione va quindi accolta per le predette due cartelle: l'accoglimento del preliminare motivo di opposizione assorbe l'ulteriore motivo formulato dal . Parte_1
Considerato che per una parte l'opposizione è stata rinunciata e che, comunque, il merito della pretesa era pacifico, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 accoglie parzialmente l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
29620199001938706/000, disponendo l'annullamento delle cartelle n.
29620110016837355 e n. 29620110016881633001; dichiara cessata la materia del contendere per la cartella n. 29620110022502065; spese compensate.
Palermo, 15 giugno 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4164/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Longo presso lo Parte_1
studio della quale, sito in Palermo, V.le Croce Rossa n. 81, elegge domicilio, giusta procura in atti
Parte opponente
Contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
TRIGONA GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sino in Palermo, nella via Pignatelli Aragona n°7, giusta procura in atti
Parte opposta e
D'APPELLO DI PALERMO rappresentata e Controparte_2 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, (cod. fisc. ; P.IVA_1
PEC: , presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Email_1
Villareale n. 6, è ex lege domiciliata;
parte opposta
Oggetto: opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 29620199001938706/000 e le pagina 1 di 5 cartelle di pagamento n. 29620110016837355, n. 29620110016881633001 e n.
29620110022502065 avviso n. 09720229021752948/000
Conclusioni attore: dichiarare la non debenza delle somme iscritte a ruolo con le cartelle di pagamento n. 29620110016837355, n. 29620110016881633001 e n.
29620110022502065 per inesistenza del titolo esecutivo mai portato a legale conoscenza dell'opponente, con conseguente prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'intimazione di pagamento nonché, in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare l'insussistenza del credito iscritto a ruolo per l'importo complessivo di €. 29.109,44; - condannare Controparte_3
alla refusione delle spese processuali oltre al rimborso del contributo unificato.
[...]
Conclusioni ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di _4 P_
, nonché e comunque, l'assenza di qualsivoglia responsabilità riconducibile al
[...] proprio operato, nell'odierno giudizio, limitatamente ai motivi di opposizione che riguardano l'azione dell'ente impositore;
rigettare la richiesta di sospensione della presente opposizione, stante la dubbia fondatezza dei motivi di opposizione e l'assenza di motivazione addotta a sostegno della richiesta medesima, risultando insussistenti i presupposti di legge. Nel merito: ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto,
l'opposizione proposta dal sig. per tutti i motivi esposti in parte Parte_1 narrativa, e per l'effetto rigettarla;
ritenere e dichiarare la legittimità, la regolarità e la tempestività della procedura di riscossione posta in essere dalla Controparte_3
ed il credito non ancora prescritto. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre Spese
Generali, IVA e CPA come per legge.
Conclusioni Ministero : nel merito, rigettare l'avversa opposizione ex artt. Controparte_2
615, nonché la relativa domanda di sospensione, perché infondata;
in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Corte d'Appello di Palermo in relazione
a tutti i profili che investono gli atti e l'operato dell'agente della riscossione Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L.
90/2014, convertito dalla legge 114/2014
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ex art. 615 I co c.p.c. avverso l'intimazione Parte_1
di pagamento n. 29620199001938706/000 notificata il 2.12.2019 limitatamente alle cartelle n. 29620110016837355, n. 29620110016881633001 e n. 29620110022502065, tutte relative a spese processuali anno 2010, eccependo l'omessa ovvero irrituale notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione delle pretese e l'omessa ovvero carente motivazione.
Si sono costituite che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha _4 comunque nel merito contestato l'impugnazione, nonché il , che ha Controparte_2 anch'esso eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel corso del giudizio, l'opponente ha rinunciato al ricorso per la cartella nr.
29620110022502065.
Le due restanti cartelle risultano essere state notificate ai sensi dell'art. 139 cpc presso la residenza del destinatario con consegna a soggetto che si è qualificato “portiere inc. ric. atti come si disse”, il quale ha firmato l'atto per ricevuta.
Ebbene, la contestuale menzione della qualifica di portiere dello stabile di residenza del destinatario esclude che possa trovare applicazione la presunzione iuris tantum di affidamento a costui di uno specifico incarico di ricezione degli atti, ulteriore ed esulante dalle ordinarie mansioni di portiere. Come infatti affermato dalla SC in merito ai presupposti di applicabilità del II^ comma art. 139 cpc, “nell''ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 c.p.c.” (cfr. Cass. 26 ottobre 2012, n°
18492; 24 novembre 2005, n° 24798; 27 ottobre n° 14191).
Dette pronunce si richiamano a quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza 25 giugno 1999, n° 6602, la quale in parte motiva chiarisce come in capo al portiere dello stabile possano sommarsi alle ordinarie mansioni proprie del ruolo, che lo legittimano a ricevere gli atti indirizzati ai condomini, anche incarichi particolari di ricezione atti pagina 3 di 5 conferitigli da taluno di essi che, ove dichiarati in via esclusiva all'atto della notifica, si sovrappongono in senso assorbente al ruolo di portiere. Perché ciò accada è tuttavia necessario che la concomitante qualifica di portiere non sia indicata nell'atto, essendo preclusa in tal caso la cennata sovrapposizione di ruoli, ben potendo la ricezione degli atti trovare spiegazione nella qualità di portiere.
Consegue a quanto detto che nel caso di specie la notifica delle cartelle de qua, da considerarsi eseguita a norma dell'art. 139 comma IV cpc in quanto ricevuta da portiere addetto in forza delle proprie usuali mansioni alla ricezione di atti, è carente di un passaggio essenziale per il suo perfezionamento, ovvero l'invio della raccomandata di avviso al destinatario. Nessuna rilevanza probatoria può infatti ascriversi al documento
“distinte di accettazione raccomandate” allegato in atti che non è certo equiparabile alla ricevuta di spedizione - da cui appunto si può evincere la corretta indicazione del nominativo e dell'indirizzo del destinatario -.
Alla data della notifica dell'intimazione si era quindi maturata la prescrizione decennale della pretesa, termine cui è soggetto il credito maturato dallo
Stato nei confronti dell'imputato che sia stato condannato al pagamento delle spese processuali, sanzioni pecuniarie e indennità relative al processo penale e che inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo (Cass. pen. 18.2.2021, n.
4422, che richiama in motiv., Cass.pen.5.5.2014, n. 18355): nel caso di specie, dall'annotazione in calce alla sentenza penale di condanna del D'Agostino, la stessa risulta passata in giudicato il 7.5.2008.
L'opposizione va quindi accolta per le predette due cartelle: l'accoglimento del preliminare motivo di opposizione assorbe l'ulteriore motivo formulato dal . Parte_1
Considerato che per una parte l'opposizione è stata rinunciata e che, comunque, il merito della pretesa era pacifico, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 accoglie parzialmente l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
29620199001938706/000, disponendo l'annullamento delle cartelle n.
29620110016837355 e n. 29620110016881633001; dichiara cessata la materia del contendere per la cartella n. 29620110022502065; spese compensate.
Palermo, 15 giugno 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
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