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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 8957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8957 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 20834/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa NU
LL, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20834 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, alla via Ottavio Caiazzo n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Roberta Fiorito e
IR ZA, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 [...]
, Controparte_5
Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, , Parte_1
originariamente proprietario unico delle unità immobiliari site nella palazzina “A”, in via
RD BI, nn. 51-53, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e , acquirenti dei predetti cespiti, per
[...] Controparte_6
sentir accertare e dichiarare la ripartizione della spesa per il consumo idrico erogato dalla in ragione del valore della proprietà di ciascuno e, quindi, Controparte_7
secondo i criteri rilevabili dalla Tabella A - Millesimi Generali, elaborata nel regolamento condominiale.
Sul punto, esponeva che, con avvisi di costituzione in mora spediti in data 12 marzo
2024, veniva intimato agli odierni convenuti di compartecipare alla predetta spesa e che, in assenza di riscontro, veniva inoltrata formale disdetta alla Controparte_7
I convenuti , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4 Controparte_5
, , benché ritualmente citati, non si costituivano in giudizio.
[...] Controparte_6
Con il deposito della memoria ex art. 171 ter, primo termine, c.p.c., parte attrice rinunciava alla domanda spiegata nei confronti di , CP_1 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5
e , atteso l'intervenuto pagamento delle rispettive quote,
[...] Controparte_6
dichiarando di voler proseguire il giudizio esclusivamente nei confronti di
[...]
, permanendone la morosità. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna di CP_2
quest'ultimo al pagamento dell'importo pari ad € 2.198,82, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda al giorno dell'effettivo soddisfo.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 All'udienza del 26/09/2025, la causa veniva riservata in decisione senza termini.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_1 [...]
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , non costituiti, benché Controparte_5 Controparte_6
ritualmente citati in giudizio.
Sempre in via preliminare, si rileva la procedibilità della lite, data dall'invio della proposta di negoziazione assistita (proposta cui ha aderito la sola , come da Controparte_3
missiva del 29/05/2024, allegata alla produzione di parte attrice (cfr. allegati nn. 35, 37).
Ancora in via preliminare, evidenzia il Tribunale che, essendovi un'esplicita rinuncia alla domanda nei confronti di tutti i convenuti ad eccezione di , il Controparte_2
procedimento nei confronti di tali parti è estinto, con la conseguenza che va esaminata solo la domanda proposta nei confronti del predetto convenuto. E', infatti, appena il caso di precisare come detta rinuncia sia perfettamente valida, essendo la stessa stata formulata dal difensore a ciò autorizzato con la procura alla lite.
La domanda proseguita nei confronti di è fondata e deve essere Controparte_2
accolta per i motivi che seguono.
Occorre evidenziare in punto di diritto che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la ripartizione delle spese relative al consumo idrico deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 1223 c.c., da ritenere disposizione di riferimento per la disciplina del riparto interno di qualsiasi spesa inerente alle unità immobiliari.
Più precisamente, la Suprema Corte, con un principio correttamente richiamato da parte attrice, ha ribadito che la ripartizione delle spese relative al servizio idrico debba avvenire, in via preferenziale, in base a quello che è l'effettivo consumo (art. 1223, comma 2, c.c.) purché questo sia però rilevabile oggettivamente, utilizzando le opportune strumentazioni tecniche (ad esempio, mediante l'installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore che consenta di utilizzare la lettura di esso come base certa per l'addebito dei costi).
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 Nel caso in cui, invece, l'unità abitativa non risulti provvista del predetto contatore, la suddivisione deve avvenire secondo il criterio di ripartizione, derogabile esclusivamente con il consenso unanime di tutti i condomini, del primo comma dell'art. 1123 c.c., ossia in misura proporzionale al valore di proprietà di ciascuno, espresso in millesimi di proprietà (cfr. Cassazione civile sez. II, 01/08/2014, n.17557).
Facendo applicazione del suddetto principio nel caso di specie, si deve preliminarmente rilevare, quanto alla qualificazione dell'azione spiegata dall'odierno attore, che il pagamento effettuato da , a cui questi era obbligato in favore di Parte_1 [...]
, essendo subentrato nel contratto di fornitura idrica originariamente Controparte_7
intestato al di lui padre , è di fatto avvenuto per effetto del Controparte_8
comportamento illecito del nuovo acquirente, divenuto condomino, che non ha provveduto a saldare il debito maturato, né a dotarsi di autonoma fornitura.
Sul punto, va poi osservato che l'attore ha fornito la prova sui fatti costitutivi oggetto della domanda giudiziale (art. 2697 c.c.), con particolare riguardo al contratto stipulato con il terzo fornitore (cfr. allegato n. 1) ed ai pagamenti finalizzati a sanare le morosità maturate (cfr. allegato n. 21), nonché del fatto illecito contestato e delle conseguenze dannose e pregiudizievoli che ne sono derivate, mediante la produzione dell'avviso di distacco del 30/04/2022 indirizzato al ed al (cfr. allegato n. 30) e Pt_1 CP_2
dell'accordo di rateizzazione del 15/01/2024 (cfr. allegato n. 20).
Pertanto, in assenza di un valido accertamento in ordine ai consumi certi riconducibili al
, risulta legittima un'imputazione rispondente ai principi generali che governano CP_2
il riparto delle spese condominiali.
Di un simile criterio di ripartizione ve n'è riscontro nel regolamento condominiale di via
RD BI n. 53, redatto dal Geometra depositato unitamente CP_9
all'atto introduttivo del presente giudizio, dal quale risulta, tenuto conto delle tabelle millesimali, la posizione debitoria dell'odierno convenuto per il complessivo importo di
€ 2.198,82 (millesimi. 605,74+683,83+50,26).
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 In definitiva, si deve ritenere che le prove documentali presenti in atti giustifichino l'accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti di . Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 5.200,00 euro), applicata la riduzione del
30%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite con riguardo alle posizioni processuali di
Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e , in Controparte_5 Controparte_6
conseguenza della pronuncia di estinzione del procedimento nei loro confronti e della mancata costituzione degli stessi
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
NU LL, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_10
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_6
a) dichiara la contumacia di , Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e di;
[...] Controparte_6
b) dichiara l'estinzione della domanda nei confronti di , CP_1 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5
e di;
[...] Controparte_6
c) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_2 Parte_1
della somma di € 2.198,82 oltre interessi e rivalutazione dal giorno della notifica della domanda al giorno dell'effettivo soddisfo;
d) condanna al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_2
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 liquidano in 1.786,40 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA
e CPA, come per legge;
e) nulla per le spese di lite di , Controparte_1 Controparte_3 [...]
CP_4 Controparte_5
e .
[...] Controparte_6
Così deciso in Napoli, in data 9/10/2025
Il Giudice
dott.ssa NU LL
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Elisabetta Mungo.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa NU
LL, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20834 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, alla via Ottavio Caiazzo n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Roberta Fiorito e
IR ZA, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 [...]
, Controparte_5
Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, , Parte_1
originariamente proprietario unico delle unità immobiliari site nella palazzina “A”, in via
RD BI, nn. 51-53, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e , acquirenti dei predetti cespiti, per
[...] Controparte_6
sentir accertare e dichiarare la ripartizione della spesa per il consumo idrico erogato dalla in ragione del valore della proprietà di ciascuno e, quindi, Controparte_7
secondo i criteri rilevabili dalla Tabella A - Millesimi Generali, elaborata nel regolamento condominiale.
Sul punto, esponeva che, con avvisi di costituzione in mora spediti in data 12 marzo
2024, veniva intimato agli odierni convenuti di compartecipare alla predetta spesa e che, in assenza di riscontro, veniva inoltrata formale disdetta alla Controparte_7
I convenuti , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4 Controparte_5
, , benché ritualmente citati, non si costituivano in giudizio.
[...] Controparte_6
Con il deposito della memoria ex art. 171 ter, primo termine, c.p.c., parte attrice rinunciava alla domanda spiegata nei confronti di , CP_1 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5
e , atteso l'intervenuto pagamento delle rispettive quote,
[...] Controparte_6
dichiarando di voler proseguire il giudizio esclusivamente nei confronti di
[...]
, permanendone la morosità. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna di CP_2
quest'ultimo al pagamento dell'importo pari ad € 2.198,82, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda al giorno dell'effettivo soddisfo.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 All'udienza del 26/09/2025, la causa veniva riservata in decisione senza termini.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_1 [...]
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , non costituiti, benché Controparte_5 Controparte_6
ritualmente citati in giudizio.
Sempre in via preliminare, si rileva la procedibilità della lite, data dall'invio della proposta di negoziazione assistita (proposta cui ha aderito la sola , come da Controparte_3
missiva del 29/05/2024, allegata alla produzione di parte attrice (cfr. allegati nn. 35, 37).
Ancora in via preliminare, evidenzia il Tribunale che, essendovi un'esplicita rinuncia alla domanda nei confronti di tutti i convenuti ad eccezione di , il Controparte_2
procedimento nei confronti di tali parti è estinto, con la conseguenza che va esaminata solo la domanda proposta nei confronti del predetto convenuto. E', infatti, appena il caso di precisare come detta rinuncia sia perfettamente valida, essendo la stessa stata formulata dal difensore a ciò autorizzato con la procura alla lite.
La domanda proseguita nei confronti di è fondata e deve essere Controparte_2
accolta per i motivi che seguono.
Occorre evidenziare in punto di diritto che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la ripartizione delle spese relative al consumo idrico deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 1223 c.c., da ritenere disposizione di riferimento per la disciplina del riparto interno di qualsiasi spesa inerente alle unità immobiliari.
Più precisamente, la Suprema Corte, con un principio correttamente richiamato da parte attrice, ha ribadito che la ripartizione delle spese relative al servizio idrico debba avvenire, in via preferenziale, in base a quello che è l'effettivo consumo (art. 1223, comma 2, c.c.) purché questo sia però rilevabile oggettivamente, utilizzando le opportune strumentazioni tecniche (ad esempio, mediante l'installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore che consenta di utilizzare la lettura di esso come base certa per l'addebito dei costi).
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 Nel caso in cui, invece, l'unità abitativa non risulti provvista del predetto contatore, la suddivisione deve avvenire secondo il criterio di ripartizione, derogabile esclusivamente con il consenso unanime di tutti i condomini, del primo comma dell'art. 1123 c.c., ossia in misura proporzionale al valore di proprietà di ciascuno, espresso in millesimi di proprietà (cfr. Cassazione civile sez. II, 01/08/2014, n.17557).
Facendo applicazione del suddetto principio nel caso di specie, si deve preliminarmente rilevare, quanto alla qualificazione dell'azione spiegata dall'odierno attore, che il pagamento effettuato da , a cui questi era obbligato in favore di Parte_1 [...]
, essendo subentrato nel contratto di fornitura idrica originariamente Controparte_7
intestato al di lui padre , è di fatto avvenuto per effetto del Controparte_8
comportamento illecito del nuovo acquirente, divenuto condomino, che non ha provveduto a saldare il debito maturato, né a dotarsi di autonoma fornitura.
Sul punto, va poi osservato che l'attore ha fornito la prova sui fatti costitutivi oggetto della domanda giudiziale (art. 2697 c.c.), con particolare riguardo al contratto stipulato con il terzo fornitore (cfr. allegato n. 1) ed ai pagamenti finalizzati a sanare le morosità maturate (cfr. allegato n. 21), nonché del fatto illecito contestato e delle conseguenze dannose e pregiudizievoli che ne sono derivate, mediante la produzione dell'avviso di distacco del 30/04/2022 indirizzato al ed al (cfr. allegato n. 30) e Pt_1 CP_2
dell'accordo di rateizzazione del 15/01/2024 (cfr. allegato n. 20).
Pertanto, in assenza di un valido accertamento in ordine ai consumi certi riconducibili al
, risulta legittima un'imputazione rispondente ai principi generali che governano CP_2
il riparto delle spese condominiali.
Di un simile criterio di ripartizione ve n'è riscontro nel regolamento condominiale di via
RD BI n. 53, redatto dal Geometra depositato unitamente CP_9
all'atto introduttivo del presente giudizio, dal quale risulta, tenuto conto delle tabelle millesimali, la posizione debitoria dell'odierno convenuto per il complessivo importo di
€ 2.198,82 (millesimi. 605,74+683,83+50,26).
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 In definitiva, si deve ritenere che le prove documentali presenti in atti giustifichino l'accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti di . Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 5.200,00 euro), applicata la riduzione del
30%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite con riguardo alle posizioni processuali di
Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e , in Controparte_5 Controparte_6
conseguenza della pronuncia di estinzione del procedimento nei loro confronti e della mancata costituzione degli stessi
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
NU LL, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_10
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_6
a) dichiara la contumacia di , Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e di;
[...] Controparte_6
b) dichiara l'estinzione della domanda nei confronti di , CP_1 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5
e di;
[...] Controparte_6
c) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_2 Parte_1
della somma di € 2.198,82 oltre interessi e rivalutazione dal giorno della notifica della domanda al giorno dell'effettivo soddisfo;
d) condanna al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_2
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 liquidano in 1.786,40 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA
e CPA, come per legge;
e) nulla per le spese di lite di , Controparte_1 Controparte_3 [...]
CP_4 Controparte_5
e .
[...] Controparte_6
Così deciso in Napoli, in data 9/10/2025
Il Giudice
dott.ssa NU LL
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Elisabetta Mungo.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6