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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/05/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2959/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2959/2024 promossa da:
- (C.F.: ; Carta d'identità brasiliana Parte_1 C.F._1
n° ; C.P.F. n° 216.176.298-20), nata a [...], nello Stato di San Paolo - Brasile, il NumeroD_1
05.10.1978, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale (unitamente all'altro genitore , carta d'identità brasiliana n° – C.P.F. n° Persona_1 NumeroDiC_2
) del figlio minore (C.F.: C.F._2 Persona_2 C.F._3
C.P.F. n° 508.270.808-24), nato a [...], nello Stato di San Paolo – Brasile, il 03.02.206, tutti residenti in [...]de Freitas, 378, Centro, Reginòpolis, Stato di San
Paolo – Brasile;
- (C.F.: Carta d'identità brasiliana Parte_2 C.F._4
n° ), nata a [...], nello Stato di San Paolo- Brasile, il 26.09.1980, residente NumeroDiC_3 nello Stato di Sao Paolo-BR;
tutti rappresentati e difesi, in vicendevole sostituzione, dagli avvocati Riccardo De Simone e Valeria
Saitta ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale De Simone, sito in Via Baldo degli
1 Ubaldi n° 8, Roma, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n° 15 è elettivamente domiciliato.
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico presso il Tribunale di Reggio Calabria CP_1
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 30 gennaio 2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Per_3
nato il giorno 4 maggio 1901, a Galatro, in Provincia di Reggio Calabria, figlio di
[...] Per_4
e di (Cfr. certificato di nascita, rilasciato dal Comune di Galatro - doc. in atti
[...] Persona_5
n° 1) e deceduto a Pirajuì, nello Stato di San Paolo – Brasile, il 18 settembre 1986 (Cfr. annotazione a margine del certificato di nascita, rilasciato dal Comune di Galatro - doc. in atti n° 1)
(con l'alias ), dopo essere emigrato in Brasile, aveva sposato, Persona_3 Persona_6 Persona_7
a Pirajuì-SP, il 6 luglio 1925, (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in Persona_8 atti n° 2), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 3).
Dall'unione matrimoniale tra ed , era nato, a Pirajuì-SP, il 21 settembre Persona_6 Persona_8
1926, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 4), il quale, il 21 settembre Persona_9
1949, aveva sposato (con l'alias ), sempre a Pirajuì, (Cfr. Certificato Persona_4 Persona_10 di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 5).
2 Dall'unione matrimoniale tra (alias ) e (alias Persona_4 Persona_9 Persona_10 [...]
, era nato, a Pirajuì-SP, il 29 ottobre 1950, (Cfr. Certificato di Per_11 Persona_12 nascita brasiliano – doc. in atti n° 6), il quale, il 9 dicembre 1977, aveva sposato, a Londa, nello Stato di Paranà - BR, (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 7). Persona_13
Dall'unione matrimoniale tra e (alias , Persona_12 Persona_13 Persona_11 erano nate, a Pirajuì-SP, due figlie, entrambe odierne ricorrenti: il 5 ottobre 1978, Persona_14
(Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 8) ed il 26 settembre 1980,
[...] [...]
(Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 9). Persona_15
In particolare, il 13 maggio 2014, aveva sposato, a Pirajuì-SP, Persona_14 Persona_1
, iniziando a firmare con il nome (Cfr. Certificato di
[...] Persona_16 matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 10) e, da tale unione matrimoniale, era nato, a Bauri – SP, il 3 febbraio 2016, , odierno ricorrente (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – Persona_2 doc. in atti n° 11).
Riguardo la ricorrente aveva iniziato a firmare con il nome Persona_15 [...]
, avendo ella contratto matrimonio, nel 2010, con Parte_3 [...]
(Cfr. annotazione a margine del certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 9) Persona_17
In particolare, sull'interesse ad agire dei ricorrenti, la difesa ha evidenziato che, nonostante avessero tentato, nel 2022, di presentare richiesta di convocazione presso a San Paolo, a Controparte_2 mezzo e-mail, all'indirizzo secondo la modalità di prenotazione allora Email_1 prevista (Cfr. modalità di presentazione della domanda aggiornata al 30.01.2022 - doc. in atti n° 13), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto “nessuna risposta e/o convocazione dalla quale evincere una data certa in cui la documentazione dovrebbe essere esaminata ed il procedimento amministrativo concluso”, evidenziando, oltretutto, che “il
Consolato di San Paolo pubblica sul proprio portale istituzionale le convocazioni per i richiedenti entrati nella fila dell'anno 2011” (Cfr. “ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI
DOCUMENTI PER IRICHIEDENTI DEGLI ANNI CONVOCATI – ATTUALE CONVOCAZIONE
DELLERICHIESTE PERVENUTE NEL 2011”, pubblicate nel sito consolare il 14 luglio 2022 - doc. in atti n° 14)
Pertanto, i ricorrenti concludevano che “In ragione della totale incertezza in ordine ai tempi per il riconoscimento del proprio diritto soggettivo, l'odierna ricorrente è stata costretta ad adire l'Autorità
Giudiziaria per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana”.
3 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_1 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il CP_1 argomentava che l'avo italiano, emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Attraverso il deposito telematico delle “note integrative” del 28 marzo 2025, la difesa dei ricorrenti impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto dal convenuto nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta, argomentando che “l'istanza è stata presentata nel 2022 tramite e-mail (si deposita nuovo documento contenente le istanze al , in sostituzione del precedente Parte_4 doc. 16), secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti (cfr. doc. 13 presente in atti)”, altresì allegando un nuovo estratto dal sito del Consolato di San Paolo, dal quale è possibile evincere che
“ad oggi il consolato stia convocando i soggetti che sono entrati nelle fila consolari nell'anno 2017”
(Cfr. doc. in atti n° 17).
All'udienza dell'8 maggio 2025, la difesa dei ricorrenti insisteva nell'accoglimento del ricorso ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
4 Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite , nel Persona_3 tempo possano essere state tramutate in o , presso l'Anagrafe di Stato Civile Persona_6 Persona_7
Brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita.
Stesso dicasi per tutti gli altri soggetti coinvolti nella discendenza, i quali risultano essere puntualmente indentificati.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_3 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_3
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e
5 garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_1
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda
6 riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano (al momento del tentativo di prenotazione effettuato nel 2022, secondo la modalità di accesso alla domanda, prevista per via e-mail all'indirizzo
- Cfr. docc. in atti n° 13 e n° 17), quale attività propedeutica alla Email_1 successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa di oltre 8 anni, indicando sul proprio sito istituzionale che, ad oggi, sono stati convocati i soggetti che sono entrati nelle fila consolari nell'anno 2017 (Cfr. doc. in atti n°
17).
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n° 13) si è evinto che l'autorità consolare ha risposto al tentativo di prenotazione effettuato nel mese di maggio 2022 con l'inoltro telematico
7 del “Modulo 1” con il messaggio automatico “confermiamo la ricezione della sua richiesta di inserimento nella lista di attesa del 2022. La informiamo che la lista completa dei richiedenti del corrente anno verrà pubblicata all'inizio del 2023 sul sito del Consolato Generale d'Italia”. Tuttavia,
i ricorrenti, hanno allegato la prova che, ad oggi, per la presentazione della sola documentazione, sono convocati i richiedenti della cittadinanza iure sanguinis inserite nelle liste del 2017 (Cfr. estratto dal sito consolare del 10 gennaio 2025 – doc. in atti n° 17).
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano in San Paolo del Brasile, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi,
i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa 8 anni. Da tale inerzia del
Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
8 In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato il giorno 4 maggio 1901, a Galatro, in Provincia Persona_3 di Reggio Calabria e deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n° 1 e n° 3).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
29.05.2023, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “non risulta, fino alla data odierna, registro di naturalizzazione a nome di o o o , Persona_6 Persona_6 Per_18 Persona_7 figlio di e di nato in , il 04/05/1901”. Persona_5 Persona_9 CP_2
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione da Per_3 ai propri figli e ai relativi discendenti.
[...]
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, Parte_1
, e , il diritto alla cittadinanza
[...] Persona_2 Parte_2 italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
9 – ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 31 maggio 2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
10
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2959/2024 promossa da:
- (C.F.: ; Carta d'identità brasiliana Parte_1 C.F._1
n° ; C.P.F. n° 216.176.298-20), nata a [...], nello Stato di San Paolo - Brasile, il NumeroD_1
05.10.1978, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale (unitamente all'altro genitore , carta d'identità brasiliana n° – C.P.F. n° Persona_1 NumeroDiC_2
) del figlio minore (C.F.: C.F._2 Persona_2 C.F._3
C.P.F. n° 508.270.808-24), nato a [...], nello Stato di San Paolo – Brasile, il 03.02.206, tutti residenti in [...]de Freitas, 378, Centro, Reginòpolis, Stato di San
Paolo – Brasile;
- (C.F.: Carta d'identità brasiliana Parte_2 C.F._4
n° ), nata a [...], nello Stato di San Paolo- Brasile, il 26.09.1980, residente NumeroDiC_3 nello Stato di Sao Paolo-BR;
tutti rappresentati e difesi, in vicendevole sostituzione, dagli avvocati Riccardo De Simone e Valeria
Saitta ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale De Simone, sito in Via Baldo degli
1 Ubaldi n° 8, Roma, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n° 15 è elettivamente domiciliato.
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico presso il Tribunale di Reggio Calabria CP_1
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 30 gennaio 2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Per_3
nato il giorno 4 maggio 1901, a Galatro, in Provincia di Reggio Calabria, figlio di
[...] Per_4
e di (Cfr. certificato di nascita, rilasciato dal Comune di Galatro - doc. in atti
[...] Persona_5
n° 1) e deceduto a Pirajuì, nello Stato di San Paolo – Brasile, il 18 settembre 1986 (Cfr. annotazione a margine del certificato di nascita, rilasciato dal Comune di Galatro - doc. in atti n° 1)
(con l'alias ), dopo essere emigrato in Brasile, aveva sposato, Persona_3 Persona_6 Persona_7
a Pirajuì-SP, il 6 luglio 1925, (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in Persona_8 atti n° 2), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 3).
Dall'unione matrimoniale tra ed , era nato, a Pirajuì-SP, il 21 settembre Persona_6 Persona_8
1926, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 4), il quale, il 21 settembre Persona_9
1949, aveva sposato (con l'alias ), sempre a Pirajuì, (Cfr. Certificato Persona_4 Persona_10 di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 5).
2 Dall'unione matrimoniale tra (alias ) e (alias Persona_4 Persona_9 Persona_10 [...]
, era nato, a Pirajuì-SP, il 29 ottobre 1950, (Cfr. Certificato di Per_11 Persona_12 nascita brasiliano – doc. in atti n° 6), il quale, il 9 dicembre 1977, aveva sposato, a Londa, nello Stato di Paranà - BR, (Cfr. Certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 7). Persona_13
Dall'unione matrimoniale tra e (alias , Persona_12 Persona_13 Persona_11 erano nate, a Pirajuì-SP, due figlie, entrambe odierne ricorrenti: il 5 ottobre 1978, Persona_14
(Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 8) ed il 26 settembre 1980,
[...] [...]
(Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 9). Persona_15
In particolare, il 13 maggio 2014, aveva sposato, a Pirajuì-SP, Persona_14 Persona_1
, iniziando a firmare con il nome (Cfr. Certificato di
[...] Persona_16 matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 10) e, da tale unione matrimoniale, era nato, a Bauri – SP, il 3 febbraio 2016, , odierno ricorrente (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – Persona_2 doc. in atti n° 11).
Riguardo la ricorrente aveva iniziato a firmare con il nome Persona_15 [...]
, avendo ella contratto matrimonio, nel 2010, con Parte_3 [...]
(Cfr. annotazione a margine del certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 9) Persona_17
In particolare, sull'interesse ad agire dei ricorrenti, la difesa ha evidenziato che, nonostante avessero tentato, nel 2022, di presentare richiesta di convocazione presso a San Paolo, a Controparte_2 mezzo e-mail, all'indirizzo secondo la modalità di prenotazione allora Email_1 prevista (Cfr. modalità di presentazione della domanda aggiornata al 30.01.2022 - doc. in atti n° 13), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto “nessuna risposta e/o convocazione dalla quale evincere una data certa in cui la documentazione dovrebbe essere esaminata ed il procedimento amministrativo concluso”, evidenziando, oltretutto, che “il
Consolato di San Paolo pubblica sul proprio portale istituzionale le convocazioni per i richiedenti entrati nella fila dell'anno 2011” (Cfr. “ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI
DOCUMENTI PER IRICHIEDENTI DEGLI ANNI CONVOCATI – ATTUALE CONVOCAZIONE
DELLERICHIESTE PERVENUTE NEL 2011”, pubblicate nel sito consolare il 14 luglio 2022 - doc. in atti n° 14)
Pertanto, i ricorrenti concludevano che “In ragione della totale incertezza in ordine ai tempi per il riconoscimento del proprio diritto soggettivo, l'odierna ricorrente è stata costretta ad adire l'Autorità
Giudiziaria per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana”.
3 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_1 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il CP_1 argomentava che l'avo italiano, emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Attraverso il deposito telematico delle “note integrative” del 28 marzo 2025, la difesa dei ricorrenti impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto dal convenuto nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta, argomentando che “l'istanza è stata presentata nel 2022 tramite e-mail (si deposita nuovo documento contenente le istanze al , in sostituzione del precedente Parte_4 doc. 16), secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti (cfr. doc. 13 presente in atti)”, altresì allegando un nuovo estratto dal sito del Consolato di San Paolo, dal quale è possibile evincere che
“ad oggi il consolato stia convocando i soggetti che sono entrati nelle fila consolari nell'anno 2017”
(Cfr. doc. in atti n° 17).
All'udienza dell'8 maggio 2025, la difesa dei ricorrenti insisteva nell'accoglimento del ricorso ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
4 Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite , nel Persona_3 tempo possano essere state tramutate in o , presso l'Anagrafe di Stato Civile Persona_6 Persona_7
Brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita.
Stesso dicasi per tutti gli altri soggetti coinvolti nella discendenza, i quali risultano essere puntualmente indentificati.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_3 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_3
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e
5 garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_1
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda
6 riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano (al momento del tentativo di prenotazione effettuato nel 2022, secondo la modalità di accesso alla domanda, prevista per via e-mail all'indirizzo
- Cfr. docc. in atti n° 13 e n° 17), quale attività propedeutica alla Email_1 successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa di oltre 8 anni, indicando sul proprio sito istituzionale che, ad oggi, sono stati convocati i soggetti che sono entrati nelle fila consolari nell'anno 2017 (Cfr. doc. in atti n°
17).
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n° 13) si è evinto che l'autorità consolare ha risposto al tentativo di prenotazione effettuato nel mese di maggio 2022 con l'inoltro telematico
7 del “Modulo 1” con il messaggio automatico “confermiamo la ricezione della sua richiesta di inserimento nella lista di attesa del 2022. La informiamo che la lista completa dei richiedenti del corrente anno verrà pubblicata all'inizio del 2023 sul sito del Consolato Generale d'Italia”. Tuttavia,
i ricorrenti, hanno allegato la prova che, ad oggi, per la presentazione della sola documentazione, sono convocati i richiedenti della cittadinanza iure sanguinis inserite nelle liste del 2017 (Cfr. estratto dal sito consolare del 10 gennaio 2025 – doc. in atti n° 17).
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano in San Paolo del Brasile, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi,
i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa 8 anni. Da tale inerzia del
Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
8 In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato il giorno 4 maggio 1901, a Galatro, in Provincia Persona_3 di Reggio Calabria e deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n° 1 e n° 3).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
29.05.2023, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “non risulta, fino alla data odierna, registro di naturalizzazione a nome di o o o , Persona_6 Persona_6 Per_18 Persona_7 figlio di e di nato in , il 04/05/1901”. Persona_5 Persona_9 CP_2
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione da Per_3 ai propri figli e ai relativi discendenti.
[...]
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, Parte_1
, e , il diritto alla cittadinanza
[...] Persona_2 Parte_2 italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
9 – ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 31 maggio 2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
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