Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 30/03/2026, n. 5990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5990 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05990/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10953/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10953 del 2025, proposto da Scosse - Soluzioni Comunicative Studi Servizi Editoriali Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aurora Donato, Ivonne Panfilo, Ludovica Formoso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del silenzio inadempimento serbato il 22 agosto 2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione rispetto all'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 25, co. 4, della legge n. 241/1990, all'esibizione in favore della parte ricorrente della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti prot. AOODGPER n. 90946 del 14 aprile 2025;
- ove occorrer possa, del silenzio diniego formatosi il 14 maggio 2025 sull'istanza di accesso agli atti prot. AOODGPER n. 90946 del 14 aprile 2025;
- di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto o conseguente a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
nonché comunque per l'accertamento e la declaratoria
- del diritto di accesso del ricorrente ai documenti richiesti con istanza di accesso agli atti prot. AOODGPER n. 90946 del 14 aprile 2025 e per l'emanazione dell'ordine di esibizione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. IR EL PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato il 24 novembre 2025, la ricorrente agisce ex art. 116 c.p.a. per l’accesso alla documentazione richiesta con istanza, inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 14 aprile 2025 al Ministero resistente, relativa alla procedura di accreditamento di cui alla Direttiva ministeriale n. 170/2016, alla quale la società istante aveva partecipato con istanza del 13 ottobre 2023 (presa in carico il 14 maggio 2024).
Con tale istanza, la società ricorrente intendeva conoscere le ragioni sottese alla valutazione, con esito negativo, ricevuta alla richiesta di accreditamento come risultante dal portale (doc. 1).
A seguito della formazione del silenzio-diniego, la società adiva la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ex art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, la quale accoglieva il ricorso con decisione comunicata alla ricorrente il 22 luglio 2025 (doc. 12). Quest’ultima provvedeva, in pari data, a comunicare l’esito del ricorso al Ministero resistente, che rimaneva inerte.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito, con atto di mero stile.
3. Alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto essendo evidente la sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse “diretto, concreto ed attuale”, ex art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990.
Nel ribadire come l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (art. 22, comma 2, l. n. 241/1990), il Collegio rileva come nel caso specifico lo stesso ricada pienamente nelle prerogative che la legge riconosce alla parte del procedimento amministrativo, posto che la società ha formulato istanza di accreditamento ai sensi della direttiva n. 170/2016.
Ciò è anche l’esito delle valutazioni della Commissione per l’accesso, alla quale la ricorrente si è rivolta ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990.
Al riguardo va evidenziato come, ai sensi della norma appena citata, in caso di accoglimento del ricorso da parte della Commissione per l’accesso, “ l’accesso è consentito ”. Tale disposizione, come ha avuto modo di chiarire questo Giudice, “ riconosce alla fattispecie progressiva - costituita dal diniego cui segue la decisione di illegittimità del diniego della Commissione e la mancata adozione del provvedimento confermativo di diniego dell’amministrazione – valenza di silenzio significativo inteso quale accoglimento dell’istanza, sovvertendo così il precedente esito negativo del procedimento. In caso di concessione per legge dell’accesso, il diritto di accesso cessa di essere una posizione giuridica strumentale collegata ad una sottostante situazione giuridica sostanziale (cfr. ribadito da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2020, n. 19-20-21 e, da ultimo, Id. 24 gennaio 2023, n. 4) e diviene un vero e proprio diritto soggettivo al documento che si imputa in capo all’interessato. In questo caso (concessione per legge dell’accesso), l’ordinamento non prevede un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione processuale volta ad ottenere la concreta attuazione del diritto di accesso già riconosciuto dalla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi ” (Cons. St. VII, n. 597/2026; TAR Lazio, II, 2642/2023).
5. Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione intimata di esibire la documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso del 14 aprile 2025, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
La presente sentenza, in caso di perdurante inottemperanza, è passibile di essere portata ad esecuzione nelle forme del giudizio di ottemperanza, anche mediante la nomina di un commissario ad acta che vi provveda in vece dell’amministrazione inadempiente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla amministrazione intimata di esibire la documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso del 14 aprile 2025, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AR VA, Presidente FF
Giovanni Caputi, Referendario
IR EL PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR EL PI | IA AR VA |
IL SEGRETARIO