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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1183/2023 R.G. promossa da:
, in persona dell'omonimo titolare, con Parte_1
sede in Cavaglià (BI) ed elettivamente domiciliata in Torino, c.so Re Umberto
n.8, presso lo studio degli avv. Giorgio Frus, Andrea Buchicchio, Marco Frus e
Claudio Bechis che la rappresentano e difendono come da procura in atti con indicazione degli indirizzi PEC
APPELLANTE
c o n t r o
titolare dell' , con Controparte_1 Parte_2
sede in Dorzano (BI), ed in Biella elettivamente domiciliata in via della
Repubblica n.29 presso lo studio dell'avv. Vittoria Monteleone che la rappresenta e difende per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATA
Oggetto: responsabilità civile da fauna selvatica
Udienza di rimessione della causa in decisione del 12.12.2024
pagina 1 di 22 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: richiamate le istanze istruttorie;
riformare l'impugnata sentenza dichiarando la nullità dell'atto di citazione o comunque rigettando ogni avversaria domanda, dichiarando per l'effetto che nessuna somma è dovuta dall'appellante e condannare l'appellata a restituire all'appellante le somme da quest'ultima pagate sulla base della sentenza impugnata. In subordine riformare l'impugnata sentenza ai fini della massima riduzione del risarcimento riconosciuto e condannare l'appellata alla restituzione delle somme pagate in eccesso;
con il favore delle spese di entrambi i gradi comprensive di quelle di CTU.
PER PARTE APPELLATA: rigettare il gravame e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
con condanna alle spese anche del presente grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'azienda agricola con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
impugna la sentenza del Tribunale di Biella, n. 69/2023 pubblicata in data
28.02.2023 con la quale, in accoglimento della domanda di Controparte_1
è stata accertata e dichiarata la responsabilità della
[...] [...]
, quale concessionaria dell'Azienda agri-turistico- Parte_1
venatoria “Contea di Paverano”, per i danni subiti dall'attrice (proprietaria di terreni ricadenti nell'ambio dell medesima), causati da fauna Parte_1
selvatica, con condanna al risarcimento degli stessi quantificati in € 30.804,18 oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Primo grado
pagina 2 di 22 La sig.ra con atto di citazione conveniva in giudizio l CP_1 Parte_1
asserendone la responsabilità, ex art. 2052 c.c., nella causazione dei
[...]
danni subiti sui terreni di sua proprietà e provocati dalla fauna selvatica e, per l'effetto, chiedeva di condannare l'azienda agricola al Parte_1
pagamento della somma complessiva di € 43.289,22 o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi. In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare ex art. 2043 c.c. la responsabilità della convenuta.
A fondamento della sua pretesa esponeva di essere proprietaria dei terreni siti nel
Comune di Salussola, Cascina San Giorgio n. 14 e nel Comune di Dorzano,
Cascina Ospedale n.
9. Precisava che detti terreni ricadevano nell'Azienda Agri-
Turistico-Venatoria Contea di Paverano che comprendeva i Comuni di Cavaglià,
Dorzano, e Salussola, azienda istituita allo scopo di favorire lo sviluppo CP_2
delle zone rurali e all'interno della quale era prevista una zona per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia ed era, altresì, consentita la caccia a lepre, fagiano, pernice rossa, starna, volpe e cinghiale.
I terreni di proprietà della sig.ra invece, ricadenti nell'A.A.T.V. CP_1
Contea di Paverano, erano utilizzati per il pascolo, soprattutto di LL, e per la produzione di foraggio. Riferiva che i terreni, dall'anno 2015 al mese di dicembre 2016 nonché nell'anno 2017, avevano subito danni causati dalla fauna selvatica e, nello specifico, dai cinghiali. In particolare, i fondi presentavano numerosi segni di danni alla cotica erbacea dovuti ad attività di rivoltamento del cotico da parte degli animali selvatici ai fini della ricerca di cibo, come emergeva dalla relazione del Perito Forestale. Tali danni avevano determinato una perdita del pascolamento/fienagione oltre che un danno da ripristino della cotica erbacea. Riferiva poi di aver fatto redigere ben tre perizie che avevano quantificato i danni in complessivi € 42.891,42; la sig.ra CP_1
aveva, inoltre, sostenuto tutte le spese per la redazione delle perizie, per pagina 3 di 22 complessivi € 397,80. Riteneva quindi necessario agire giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costitutiva ritualmente in giudizio l , Parte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto. In via preliminare eccepiva
l'inammissibilità della domanda per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 70/1996 che disciplinava la “protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e contestava, di conseguenza, il mancato assolvimento dell'iter procedimentale volto all'accertamento e alla liquidazione dei lamentati danni che, ex art. 55 L. R. 70/1996, prevedeva che il conduttore del fondo denunciasse i danni alla Provincia, al Comitato di gestione Con dell'ATC e del , al concessionario dell'azienda o ad altro gestore Parte_3
dell'area in cui era avvenuto il fatto entro 10 giorni dall'evento dannoso o, comunque, in tempo utile per l'accertamento del danno. Sottolineava che nell'ambito dell'attività a tutela della fauna e della flora era previsto che fosse la
Provincia a risarcire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed era altresì stabilito che i danni riscontrati su terreni destinati alla gestione programmata della caccia o nelle Aziende Faunistico – Venatorie o
Agri-Turistico–Venatorie fossero risarciti rispettivamente dai comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini e dai concessionari delle AFV e delle AATV, ognuno per il territorio di propria competenza. Nel merito contestava l'eccepita responsabilità, in particolare la riconducibilità della responsabilità all'art. 2052 c.c. Esponeva che con provvedimento del 13.02.2012, e successivi rinnovi, la Regione Piemonte,
, Parte_4
determinava di autorizzare la permuta con ampliamento dell'azienda agri- turistico-venatoria denominata “Contea di Paverano” ubicata nei territori dei
Comuni di Dorzano e , ricadenti della zona faunistica della Provincia di CP_2
Biella. In virtù di questo provvedimento veniva nominato quale nuovo pagina 4 di 22 concessionario il Sig. . Precisava che la zona oggetto di Parte_1
concessione veniva appunto utilizzata per l'addestramento, l'allevamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo su fauna selvatica di allevamento, appartenente alle specie di fagiano, starna e quaglia. Evidenziava come la gran parte dei danni cagionati ai terreni, provocati dai cinghiali, erano posti all'interno di fondi asseritamente chiusi, che tuttavia presentavano numerosi varchi non recintati, e a norma dell'art. 15 legge 157/92 non sarebbe stato teoricamente possibile esercitarvi l'attività venatoria. Secondo tale disposizione pero', il fondo si considerava chiuso se recintato con una rete o un muro di altezza minima di un metro e venti centimetri oppure delimitato da un corso d'acqua largo almeno tre metri e profondo non meno di un metro e cinquanta;
inoltre, era necessario che fossero apposte tabelle da cui si evincesse la presenza di un fondo chiuso e il relativo divieto di caccia. Tali condizioni però non risultavano esser state rispettate. I proprietari dei fondi che volevano vietare la caccia sui propri terreni potevano ricorrere solo alle recinzioni richieste dalla succitata disposizione o, in mancanza, tollerare l'ingresso sui propri fondi dei cacciatori senza potersi opporre. Aggiungeva poi che parte attrice, a causa dell'allevamento di una dozzina di femmine di NT EN e di un esemplare di cinghiale maschio, aveva determinato un aumento degli accoppiamenti nel periodo del calore con ciò palesando una negligenza nella gestione del fondo poiché molti degli asseriti danni sarebbero stati provocati dagli stessi animali allevati. Inoltre, rilevava che le contestazioni dedotte da parte attrice muovevano da un'inesatta applicazione dei principi di diritto in materia di danno cagionato da animali ex art. 2052 c.c. che risultava inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà era incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia. Riteneva che unica disciplina astrattamente applicabile fosse quella ex art. 2043 c.c. e in tal caso occorreva la prova di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai pagina 5 di 22 principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Di conseguenza, l'azienda faunistico venatoria avrebbe potuto rispondere dei soli danni connessi all'attività esercitata in base alla concessione regionale, cioè solo dei danni arrecati dalla selvaggina affidata al controllo del gestore. Concludeva quindi dichiarando la sua estraneità ai fatti di causa.
Contestava, infine, il quantum della pretesa, frutto di una stima di parte esorbitante e priva di qualunque valenza probatoria.
Istruita la causa mediante assunzione di prove testimoniali e CTU, con sentenza n. 69/2023 del 28/02/2023 il Tribunale di Biella così pronunciava:
Riteneva fondata e accoglieva la domanda di parte attrice condannando l
[...]
al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 30.804,18, oltre interessi nonché alla rifusione delle spese di lite.
Anzitutto rilevava che la questione di inammissibilità della domanda sollevata da parte convenuta era già stata rigettata con sentenza parziale pronunciata in data 9 settembre 2020 e passava quindi ad esaminare il merito della vicenda. Acquisito il principio della risarcibilità dei danni cagionati dalla fauna selvatica riteneva di applicare, seguendo gli ultimi orientamenti della Corte di legittimità, la disciplina di cui all'art. 2052 c.c. ai danni da fauna selvatica in quanto la disposizione faceva riferimento alla proprietà dell'animale o al suo utilizzo da parte dell'uomo prescindendo da una situazione di effettiva custodia. La previsione della proprietà pubblica era collegata all'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato ed era funzionale alla tutela generale dell'ambiente, ovvero rispondeva ad un interesse pubblico generale la cura del quale era stata conferita dallo Stato alle Regioni attribuendo loro competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli altri enti.
Quanto poi alla individuazione del soggetto concretamente responsabile faceva pagina 6 di 22 riferimento alla legge regionale n.70 del 1996 la quale disponeva che i danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria nei terreni compresi nelle aziende agri-turistico-venatorie dovevano essere risarciti dai soggetti che ne avevano la titolarità o la gestione (art. 1 comma 6) e che il soggetto preposto era tenuto ad avviare le procedure per l'accertamento del danno nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla segnalazione dello stesso.
Riteneva di aderire a quanto sostenuto dal CTU reputando la relazione coerente, esaustiva e priva di contraddizioni logiche. Osservava che il consulente tecnico aveva individuato la presenza, nei lotti oggetto di causa, di svariate aree di rivoltamento del terreno che aveva rimosso la cotica superficiale e disfatto le piote erbose, di fatto impedendo all'azienda agricola l'attività di pascolo e la produzione di foraggio. Spiegava che il CTU aveva ricondotto detti dissesti inequivocabilmente al passaggio di fauna selvatica, in particolare di cinghiali per la compatibilità tra la tipologia di danni e il comportamento dell'animale dedito alla attività di rooting e aveva, inoltre, ipotizzato che gli stessi danni alla recinzione del fondo potessero essere stati provocati proprio dai comportamenti dei cinghiali di ribaltamento del terreno per reperire tuberi, radici nonché piccoli invertebrati presenti nel suolo e sottosuolo, essendo invece irrilevante la presenza di suini allevati da parte attrice. In ordine al quantum aderiva alla CTU che aveva quantificato i danni in complessivi € 30.804,18 comprensivi sia del danno emergente (inteso quale perdita patrimoniale consistente nei costi da sostenersi per la rimessa in pristino delle colture) che del lucro cessante (inteso quale impossibilità di utilizzo del terreno e mancata o ridotta produzione foraggera del prato) quantificati sulla base del prezziario della
Regione Piemonte.
In ordine alle dichiarazioni testimoniali rilevava che i testimoni avevano confermato la presenza di recinzione delimitante la proprietà, lo svolgimento, da pagina 7 di 22 parte del concessionario, di circa 10 interventi negli anni 2015 e 2016 finalizzati all'abbattimento o allontanamento di cinghiali e confermato la presenza di altri animali, senza sufficienti specificazioni utili ai fini di causa. Riteneva che la circostanza che i fondi su cui si erano verificati i danni fossero aperti o chiusi appariva irrilevante atteso che i danni alle colture agricole non erano lamentati come conseguenti alla attività venatoria bensì alla attività/presenza di fauna selvatica e inoltre non erano emersi in causa elementi probatori precisi e concordanti tali da far ritenere che parte convenuta, quale soggetto che aveva la gestione dell'azienda , avesse adottato tutte le misure idonee a Parte_5
evitare il danno né che si fosse verificato un fatto eccezionale estraneo alla propria sfera giuridica. Rilevava che i danni arrecati alla recinzione non parevano riconducibili a cattiva manutenzione bensì al comportamento stesso della fauna selvatica, e che non era stata fornita la prova dell'allevamento di NT EN.
Ritenuta applicabile la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. che introduceva una responsabilità di carattere oggettivo del proprietario dell'animale, rilevato sulla scorta delle risultanze peritali il nesso di causalità tra i lamentati danni e il comportamento della fauna selvatica, riteneva che parte convenuta non avesse fornito alcuna prova liberatoria né avesse dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno né la sussistenza del caso fortuito inteso quale evento imprevisto e imprevedibile estraneo alla sua sfera soggettiva e idoneo a interrompere il nesso causale.
Appello
L'azienda propone appello avverso la richiamata Parte_1
sentenza proponendo al riguardo cinque motivi di gravame.
1. Con il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza laddove non aveva rigettato le domande attoree per la carenza della titolarità passiva del pagina 8 di 22 rapporto in capo all'azienda agricola convenuta. L'attrice aveva azionato i suoi diritti risarcitori contro l quale Parte_1
concessionaria dell'Azienda Agricola Turistico-Venatoria “Contea di Paverano
o Peverano” (d'ora in poi AATV) e non contro il sig. in proprio. Pt_1
Tuttavia la determinazione regionale aveva disposto, anche per il periodo in esame, il rinnovo di tale concessione a favore del sig. in Parte_1
proprio, e non della sua azienda agricola. Conseguentemente l'impresa individuale convenuta non era concessionaria dell'AATV, non risultava gravata da alcuna connessa responsabilità che potesse imputarsi al sig. Pt_1
in veste di titolare della stessa, e pertanto neppure dagli obblighi risarcitori invocati dall'attrice.
2. Con il secondo motivo di gravame si duole che il Tribunale aveva ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2052 c.c., anziché l'art. 2043 c.c., omettendo, inoltre, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario, per difetto e/o assoluta indeterminatezza della causa petendi, non essendo stata allegata alcuna presunta colpa della convenuta e di rigettare le domande avversarie per la mancata allegazione e prova di alcuna colpa. Sul punto richiama Cass. civ. n.
8972/2021, che aveva affermato l'incompatibilità del regime tracciato dall'art. 2052 c.c. con il carattere selvatico degli animali in questione nonché
Cass. civ. n. 5722/2019, la quale, in relazione a pretese risarcitorie aventi ad oggetto pregiudizi causati da cinghiali, aveva ribadito che l'art. 2052 c.c. risultava inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà era incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia. Conseguentemente le fattispecie attinenti ai pregiudizi causati dalla fauna selvatica devono intendersi disciplinate solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, dovendosi ricercare in concreto un comportamento colposo del convenuto. Tali principi di diritto avevano trovato ripetute conferme anche dopo la citata L. n. 157/1992, nonché la pagina 9 di 22 L. n. 968/1977, il cui art. 1 aveva già in precedenza sancito la proprietà demaniale della fauna selvatica. Inoltre, tale tradizionale orientamento era stato avallato anche dalla Corte Costituzionale, la quale, con l'ordinanza n. 4 del 4 gennaio 2001 aveva precisato che mentre l'utilizzatore dell'animale domestico lo controlla e trae dallo stesso, per sua scelta, un'utilità puramente privata
(rispondendo a titolo di custodia ex art. 2052 c.c.), la proprietà pubblica della fauna selvatica era stata sancita ex art. 1, L. n. 968/1977 “nell'interesse della comunità” e occorreva applicare il regime colposo ex art. 2043 c.c. Assodato quindi che la fattispecie doveva essere regolata dall'art. 2043 c.c., rileva che parte attrice si era limitata ad allegare che i presunti danni si sarebbero verificati a causa della mancata amministrazione del territorio e della mancata gestione della fauna e che l avrebbe omesso e trascurato di adottare i Parte_1
provvedimenti e le cautele idonee, senza indicare specificamente alcuna concreta omissione gestoria della convenuta, né i provvedimenti e le cautele che sarebbero stati trascurati, sicché non aveva allegato alcuna presunta colpa della convenuta, con ciò viziando la sua domanda per mancanza o assoluta incertezza della causa petendi, nonché pregiudicando il diritto di difesa della convenuta e l'individuazione giudiziale del thema decidendum. Chiede quindi la riforma della sentenza con pronuncia di nullità dell'atto di citazione avversario, per difetto e/o assoluta indeterminatezza della causa petendi. In ogni caso deduce che parte attrice non aveva provato alcuna condotta colposa della convenuta.
Ribadisce poi di aver provato in corso di causa che, nella gestione dell'AATV, erano state adottate le misure preventive ai nostri fini richieste. Infatti, anche tra il 2015 e il 2018, nell'AATV erano state attuate tutte le misure adottabili ai fini del controllo, del contenimento e del prelievo selettivo degli ungulati, come era emerso dalla dichiarazione testimoniale del teste nonché dai Tes_1
pagina 10 di 22 documenti 9 e 10 che davano atto di circa una ventina di abbattimenti di cinghiali avvenuti nell'AATV per soli fini di prelievo selettivo.
In via di subordine insta infine affinché la Corte – qualora lo ritenga necessario per accogliere l'appello – voglia chiedere ex artt. 213 e 359 c.p.c. ogni rilevante informazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli anni dal 2015 al 2018.
3. Con il terzo motivo di gravame ritiene che il Tribunale avesse omesso di rigettare le domande avversarie per la mancata prova del nesso causale o comunque per l'interruzione dello stesso, essendo stati causati gli asseriti pregiudizi dell'attrice dai suini dalla medesima allevati. Contesta che l'attrice abbia dimostrato il nesso causale e deduce che la Sentenza risultava supportata da una motivazione solo apparente, che non esplicitava alcun criterio decisionale. Lo stesso CTU non aveva chiarito cosa lo avesse indotto ad escludere che i danni fossero stati causati dagli stessi suini dell'attrice.
Osserva che il CTU aveva rilevato che lo stato dei luoghi era differente da quello evidenziato in sede di perizie di parte attrice e, anche a causa del lungo arco temporale trascorso e dei fenomeni atmosferici, non era più rilevabile lo stato dei luoghi pregresso. A parere di parte appellante l'impossibilità di ricostruire lo stato dei luoghi evidenziato in sede di perizie di parte attrice avrebbe dovuto comportare il rigetto delle domande. Ritiene che il Tribunale abbia violato l'art. 2697 c.c., nonché l'art. 6, co. 3, all. A, Delibera G. Reg. Piem. n. 114-6741 del
03.08.2007, per cui non sono risarcibili i danni per i quali non sia possibile risalire alle cause per sopravvenute modificazioni apportate alla superficie danneggiata. Ritiene quindi che la sentenza debba essere riformata in ragione della mancata prova del nesso causale.
4. Con il quarto motivo di gravame censura la sentenza di primo grado in punto quantum. Ritiene che il Giudice abbia errato nel ritenere risarcibili i pagina 11 di 22 presunti danni dell'attrice al suo fondo chiuso ex art. 15, L. n. 157/1992, sebbene privo di delimitazioni perimetrali integre e non abbia rilevato tale colpa specifica avversaria anche quale caso fortuito e/o evento interruttivo del nesso causale. Si duole inoltre che il Tribunale abbia ritenuto risarcibili a titolo di danno emergente e lucro cessante le due annualità successive a quella dei primi danneggiamenti lamentati dall'attrice omettendo di motivare il mancato accoglimento delle relative osservazioni del CTP della convenuta e non abbia ridotto il risarcimento ivi riconosciuto sulla base del concorso di colpa imputabile all'attrice che non aveva ripristinato l'integrità delle sue recinzioni neanche dopo i danneggiamenti del primo e del secondo anno, pur in presenza di suoi allevamenti che attiravano la fauna selvatica, incrementando in modo evitabile il rischio dei presunti danni e l'ammontare degli stessi. Ritiene che il Tribunale abbia recepito in modo acritico tutte le quantificazioni riportate nella perizia in relazione alle singole voci di danno. Anzitutto sottolinea che nulla doveva riconoscersi con riferimento al fondo chiuso ex art. 15 L. n. 157/1992, dal momento che se il fondo chiuso dell'attrice, in cui la convenuta non poteva accedere, né dunque attuare alcuna cautela ai fini in esame, avesse rispettato i menzionati requisiti di legge non avrebbe subito alcun danno da parte dei cinghiali, che non vi sarebbero potuti entrare. Tale circostanza era emersa dalle prove documentali nonché dalle dichiarazioni testimoniali e dalla stessa CTU che aveva affermato che nella recinzione si erano riscontrati alcuni tratti danneggiati che necessitavano di manutenzione. Conclude sostenendo che la comprovata violazione da parte dell'attrice dell'art. 15
L.157/1992, che imponeva le modalità per mantenere chiuso il fondo, configurava una colpa specifica avversaria che rendeva irrisarcibili i danni che si sarebbero verificati nella specie. Chiede, quindi che, avendo il CTU quantificato il totale danno FONDO CHIUSO = € 10.298,03 + € 6.212,70 = € 16.510,73, la
Sentenza venga riformata con corrispondente riduzione dell'ammontare del pagina 12 di 22 risarcimento. Evidenzia inoltre che anche laddove si ritenesse che le prime colture avversarie fossero state danneggiate dai cinghiali dell'AATV, le mancate produzioni foraggere degli anni seguenti, così come l'irrecuperabilità del manto erboso si sarebbero dovute comunque, imputare all'attrice con conseguente riduzione del risarcimento causa mancate opere di ripristino. Conseguentemente chiede che l'ammontare dello stesso venga ridotto di € 28.463,28 [in virtù dell'eliminazione delle seguenti voci di danno: € 16.510,73 (totale danni fondo chiuso) + € 6.614,65 (danno emergente fondo aperto) + € 2.559,60 (lucro cessante 2017 fondo aperto) + € 2.778,30 (lucro cessante 2018 fondo aperto)] o in via subordinata di € 26.575,98 [in virtù dell'eliminazione delle seguenti voci di danno: € 6.614,65 (danno emergente fondo aperto) + € 2.559,60 (lucro cessante 2017 fondo aperto) + € 2.778,30 (lucro cessante 2018 fondo aperto) + €
10.298,03 (danno emergente fondo chiuso) + € 4.325,40 (lucro cessante 2018 fondo chiuso)]. In ogni caso rileva che l'ammontare del risarcimento attoreo si sarebbe dovuto ridurre in considerazione del concorso di colpa imputabile all'attrice, la quale, allevando animali (tra cui suini) in difetto di recinzioni integre, aveva incrementato i propri rischi, vanificando le cautele adottate ai fini in esame nella gestione dell'AATV.
5. Con il quinto motivo di gravame si duole che il Tribunale aveva condannato la convenuta alle spese del giudizio o comunque aveva omesso di compensarle ex art. 92 c.p.c., nonostante l'accoglimento solo parziale delle domande avversarie e/o il concorso di colpa imputabile all'attrice.
Chiede di condannare l'attrice a restituire alla convenuta le somme da quest'ultima pagate sulla base della Sentenza, ad oggi pari a totali € 18.187,30.
Costituzione della sig.ra quale titolare Controparte_1
dell Parte_2
pagina 13 di 22 Si costituisce in giudizio la sig.ra chiedendo di Controparte_1
confermare l'impugnata sentenza.
In ordine al primo motivo di appello rileva che la ditta individuale coincide con la persona fisica del suo titolare e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, né sotto l'aspetto sostanziale né sotto quello processuale. La presunta carenza di legittimazione passiva viene proposta, inoltre, per la prima volta in appello, mentre, durante tutto il giudizio di primo grado, l'azienda Parte_1
si era comportata quale convenuto a tutti gli effetti, facendo proprie le
[...]
deduzioni ed eccezioni spettanti al concessionario dell'AATV, sicché tale eccezione era da ritenersi preclusa avendo la parte tenuto un comportamento processuale inequivocabilmente integrante il riconoscimento della propria qualità di parte sostanziale.
Con riguardo al secondo motivo contesta quanto affermato da controparte in relazione all'inapplicabilità dell'art. 2052 c.c. e rileva che la giurisprudenza di legittimità aveva applicato l'art. 2052 c.c. anche ai danni provocati dalla fauna selvatica, sia in caso di danni alla circolazione stradale, sia alle coltivazioni e altri beni giuridicamente rilevanti.
Richiama poi la sentenza della Corte di Cassazione n. 16226 del 29 ottobre
2003, che aveva riconosciuto, in una situazione analoga a quella per cui era causa, un'ipotesi di responsabilità oggettiva con conseguente responsabilità, per eventuali danni, in capo alle aziende agrituristico-venatorie.
In relazione al terzo motivo rileva che essendo applicabile la disciplina dell'art. 2052 c.c. affinché si configuri la responsabilità è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. Afferma che il CTU nell'elaborato aveva confermato il nesso causale tra l'attività della fauna selvatica ed i danni subiti dall'attrice/odierna appellata, precisando che l'evento era ricollegabile ai cinghiali. Spiega poi che l'asserita presenza di altri animali, quali suini e LL sui terreni dell' era irrilevante. Parte_2
pagina 14 di 22 Con riguardo al quarto motivo di appello osserva che le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine al quantum del risarcimento, oltre ad essere palesemente infondate e pretestuose, sono prive di supporto probatorio, costituendo meri assunti. Il CTU, dopo aver verificato la superficie complessiva di ha 3,28 degli appezzamenti danneggiati, aveva quantificato i danni precisando che per la valutazione dei danni da fauna selvatica a terreni con destinazione prato-pascolo occorreva distinguere, nel processo di stima, due distinte componenti del danno: danno emergente consistente nella perdita patrimoniale diretta e mancata produzione o lucro cessante.
Ribadisce che i danni lamentati dall'attrice non erano stati causati dall'attività venatoria, bensì dalla fauna selvatica e per questo motivo la circostanza che il fondo fosse o meno chiuso era del tutto irrilevante. In ogni caso precisa che, nonostante l'attrice avesse recintato i fondi, come risultava dalla documentazione fotografica riprodotta nelle perizie agli atti e, quindi, avesse adottato tutte le misure volte ad impedire l'ingresso degli ungulati, sostenendo un considerevole esborso economico, il danno si era comunque verificato e questo perché le recinzioni non erano comunque sufficienti a contenere un numero così elevato di esemplari. I cinghiali avevano causato danni sia nei terreni ricadenti nel fondo chiuso (nei quali si sono introdotti dopo aver divelto la recinzione), sia nei prati esterni. Irrilevante era la presenza di altri suini sul fondo della signora Quanto alle contestazioni in ordine al CP_1
ripristino, osserva che parte appellata aveva provveduto a dar seguito alle istruzioni impartite dalla dott.ssa , dottore forestale incaricata di Persona_1
valutare i danni e suggerire i metodi e/o gli accorgimenti per il ripristino dei luoghi.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEV'ESSERE CONFERMATA.
pagina 15 di 22 In via pregiudiziale dev'essere ribadita l'infondatezza dell'eccezione di parte appellante che chiede la declaratoria di nullità Parte_1
dell'atto di citazione di primo grado perché ivi mancherebbe l'allegazione degli elementi costitutivi dell'azione ex art.2043 c.c. Premesso che una pronuncia di mero rito sul punto è del tutto inammissibile, l'eccezione è comunque infondata perché, in primis, la domanda principale (a prescindere dalla sua fondatezza) è stata avanzata, del tutto correttamente, ai sensi dell'art.2052 c.c. e, in secondo luogo, ai sensi dell'art.164, 4°c., c.p.c., in ogni caso, nell'atto introduttivo di primo grado, “non manca” l'esposizione dei fatti costitutivi della domanda (influendo la sua eventuale genericità solamente sull'onere della prova).
Sempre in via pregiudiziale, devono essere respinte le istanze istruttorie di parte appellante che avanza tali istanze “per la sola Parte_1
ipotesi che la Corte lo ritenga necessario in relazione ai soli fatti specificamente contestati” (quali?), con formulazione inammissibile in quanto ipotetica ed eventuale e, comunque, sia perché le istanze di esibizione ex art.210 c.p.c. sono del tutto esplorative e non è certa la materiale esistenza dei documenti richiesti, sia perché quelle ex art.213 c.p.c., lasciate alla discrezionalità del collegio, risultano tanto alluvionali, quanto non necessarie e, comunque (almeno in parte), i relativi documenti sarebbero stati autonomamente producibili dalla parte stessa. In ogni caso, ex art.342, 1°c., c.p.c., non vi è motivazione specifica sulla loro singola rilevanza al fine dell'accoglimento dell'appello, con relativa discendente inammissibilità delle relative istanze.
La statuizione della sentenza di primo grado circa la responsabilità, ex se, del gestore dell'azienda agri-turistico-venatoria per i danni provocati da fauna selvatica (pag.6 sentenza), individuato quale soggetto legittimato passivo nel merito della domanda, è ormai passata in cosa giudicata.
pagina 16 di 22 Il primo motivo d'appello è infondato perché (a prescindere da ogni altra considerazione) l'impresa individuale , con Parte_1
relativa individuazione della ditta tanto nella sentenza impugnata che nell'atto di appello, e la persona fisica (titolare della concessione Parte_1
regionale dell'azienda agri-turistico-venatoria), sono un unico ed identico soggetto giuridico (Cass.1994 n.11122) e, quindi, il dispositivo della sentenza va inteso in tal senso, con individuazione del sig. quale Parte_1
responsabile in quanto titolare della concessione.
Il secondo motivo d'appello è infondato. Se è ben vero che ancora, con un'ultima pronuncia, la Suprema Corte aveva affermato che dei danni provocati da animali selvatici la Regione risponde ai sensi dell'art.2043 c.c. (Cass.2023
n.3745), tale orientamento, già posto in discussione precedentemente, con l'assunto che i danni cagionati da fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. ai sensi dell'art.2052 c.c. in quanto il criterio di imputazione della responsabilità si basa (neppure sul dovere di custodia, ma) sulla proprietà dell'animale
(Cass.2022 n.35556), risulta, ora ormai superato.
La terza sezione civile della Suprema Corte, deputata a trattare la materia in questione, ha ultimamente (e costantemente) ribadito che nel caso di danni derivanti da animali selvatici, la fattispecie della responsabilità che deve essere individuata è quella di cui all'art.2052 c.c. (Cass.2023 n.11107) e questo perché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art.2052
c.c. si fonda (non sul dovere di custodia, ma) sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (Cass.2023
n.19332). La Cassazione ha ribadito che in materia di danni da fauna selvatica la norma applicabile è rappresentata dall'art.2052 c.c. (Cass.2023 n.25868;
Cass.2023 n.30072) proprio perchè la responsabilità dell'ente pubblico per pagina 17 di 22 danni causati dalla fauna selvatica non deriva dalla violazione generica del precetto di non ledere di cui all'art.2043 c.c., ma si tratta di responsabilità rientrante nel disposto dell'art.2052 c.c. (Cass.2024 n.6539; Cass.2024 n.
12714), riconducendosi, appunto, il danno provocato da animale selvatico alla presunzione di responsabilità di cui all'art.2052 c.c. (Cass.21.6.2024 n.17253).
Ne consegue che il danneggiato è onerato dal comprovare esclusivamente il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass.2013
n.7260), mentre, una volta fornita tale prova, il convenuto per sottrarsi alla responsabilità sarà tenuto a fornire la prova del fortuito (che puo' consistere anche nella colpa accertata del danneggiato); fortuito che deve comunque presentare i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità
(Cass.2016 n.10402; Cass.2015 n.25223), risultando del tutto irrilevante la colpa del proprietario dell'animale o di chi deve rispondere per esso (Cass.2010
n.5664), trattandosi di responsabilità di natura oggettiva (Cass.2017 n.28652).
Il terzo motivo d'appello è infondato perché il nesso causale tra l'azione dei cinghiali (fauna selvatica) e il danno subito dall'attore è comprovato dalla chiara e univoca CTU che, in relazione a tutti i lotti di terreno oggetto del giudizio, all'esito degli specifici rilievi effettuati in sede di sopralluogo, ha chiaramente stabilito (pag.8 della relazione) che (neretto dell'estensore) “sono stati riscontrati numerosi dissesti di terreno riconducibili inequivocabilmente al passaggio ripetuto di fauna selvatica, nella fattispecie cinghiali; tali rilevamenti trovano riscontro nella tipologia comportamentale del cinghiale che tramite la propria peculiare attività di rooting, effettuata per reperire radici, tuberi e piccoli invertebrati presenti nel suolo e nel sottosuolo, è causa del ribaltamento del terreno e dello sradicamento delle piante presenti sul territorio ove avviene il suo passaggio;
il cinghiale, infatti, alla ricerca di cibo riesce a scavare fino alla profondità di 30-40 cm., arrecando notevoli danni all'intero cotico erboso”.
pagina 18 di 22 Né emerge, in alcun modo, agli atti causa, ex art.2052 c.c., l'interruzione del nesso causale per fatto del danneggiato, che, da un lato, non avrebbe provveduto alle opere di manutenzione della recinzione dei fondi chiusi e, dall'altro, a dire di parte appellante, asseritamente allevava NT EN (una specie di maiale) e IA (che avrebbero svolto, loro, attività di rooting sul terreno).
Tali assunti devono essere accuratamente comprovati dal convenuto, come detto, a cui carico è l'onere della prova del caso fortuito, e devono rappresentare fatti imprevedibili, inevitabili e di assoluta eccezionalità, cosa che non risulta minimamente agli atti.
Innanzi tutto parte appellata non aveva alcun onere di recingere il proprio terreno e, comunque, il CTU assume che tale argomento “non è emerso tra gli elementi trattati e predominanti dell'operazione peritale”, senza dire che è concretamente ben possibile che siano stati proprio i cinghiali selvatici a provocare i danni nella recinzione al fine di superarla ed invadere la proprietà interessata, tanto che il teste ha chiarito che “ho riscontrato la Testimone_2
presenza di buchi nel terreno e nella recinzione”. Quanto ai IA d'allevamento della sig.ra il teste , riferendosi ai terreni della CP_1 Testimone_3
medesima, parla genericamente di “altri animali, come LL e IA o NT EN non ricordo”, mentre il CTU di IA ne ha rinvenuto uno solo durante il suo sopralluogo sulla proprietà dell'appellata spiegando (pag.18 della relazione) che “cio' non esclude la riconducibilità dei danneggiamenti rilevati all'attività di rooting posta in essere da fauna selvatica, nello specifico da cinghiali”.
Il quarto motivo d'appello è infondato perché è del tutto irrilevante che il proprietario dei terreni danneggiati non vi abbia, asseritamente, apposto recinzione idonea secondo la qualificazione di fondo chiuso (assegnata ad alcuni dei terreni della sig.ra , con relativa esclusione dell'attività CP_1
venatoria, rendendo cosi' possibile l'ingresso dei cinghiali.
pagina 19 di 22 Innanzi tutto il danneggiato non lamenta danni da attività venatoria, ma da fauna selvatica e, quindi, ben avrebbe potuto non recintare in alcun modo il fondo e pretendere lo stesso il risarcimento danni, cosicchè alcun concorso colposo, ex art.1227 c.c., in tal senso vi puo' essere per non aver (asseritamente) manutenzionato o ripristinato la recinzione. Senza considerare che, come detto,
è ben probabile ricondurre plausibilmente i danni alla recinzione proprio alla fauna selvatica.
Né, ovviamente, rileva che il fondo fosse chiuso e l'appellante non potesse accedervi “né dunque attuare alcuna cautela ai fini in esame” (pag.16 dell'atto di appello) , giacchè rispondendo (come detto) oggettivamente, ex art.2052 c.c., parte appellante per i danni de quibus, è proprio dell'ingresso dei cinghiali
(provenienti dall'esterno) sui terreni della proprietaria, con i conseguenti danni, che risponde il sig. , irrilevante essendo la circostanza che Parte_1
potesse accedere o meno ai terreni danneggiati. Lo stesso CTU, del resto, ha disatteso tale eccezione (pag.21). In ogni caso, l'eventuale l'esclusione di colpa dell'Azienda proprietario-gestore dei terreni (nella causazione del danno da parte dei cinghiali) è del tutto irrilevante perché la prova liberatoria non richiede la semplice mancanza di colpa, ma il caso fortuito, come piu' volte detto.
Neppure puo' rimproverarsi un concorso di colpa a parte danneggiata per la mancata manutenzione e ripristino dei terreni (il cui onere della prova, ex art.1227 c.c., grava su parte danneggiante: Cass.2016 n.19993), giacchè il CTU ha chiaramente affermato che in relazione a tutti i lotti oggetto del presente giudizio le azioni dei cinghiali “non consentono piu' il recupero del manto erboso se non con il suo completo ripristino”: costo di completo ripristino che, quindi, rappresenta un danno che dev'essere (a prescindere dal suo già intervenuto esborso) sicuramente risarcito e va posto totalmente a carico dell'appellante. Neppure puo' lamentarsi la circostanza che questo varrebbe solo pagina 20 di 22 per gli anni 2015 e 2016, mentre il danno da lucro cessante (mancata produzione del foraggio) per i successivi due anni (2017 e 2018) sarebbe stato evitato nel caso il costo del ripristino se lo fosse accollato, illo tempore, la parte appellata. Innanzi tutto, a fronte delle allegazioni di parte che assume CP_1
di aver scrupolosamente seguito i suggerimenti dei periti forestali consultati circa la condotta da tenere sui campi danneggiati, alcuna specifica allegazione contraria adduce il sig. sul quale grava lo specifico onere Parte_1
della prova del concorso del danneggiato nell'aggravamento del danno ex art.1227, 2°c., c.c. (Cass.2024 n.4093). In secondo luogo non vi è la minima prova che negli anni 2017 e 2018 i cinghiali non avessero continuato le loro incursioni sui terreni interessati, né il minimo indizio di cio' si ricava dalla CTU, cosicchè la prosecuzione dei danneggiamenti non poteva che comportare l'incremento del danno da lucro cessante.
Il quinto motivo d'appello è infondato.
Le spese legali di primo grado, infatti, hanno seguito il principio della soccombenza ex art.92 c.p.c., non rappresentando certo una soccombenza reciproca la circostanza che la domanda sia stata accolta per una somma solo parzialmente inferiore a quella richiesta e, comunque, per una percentuale dei tre quarti di quanto originariamente domandato.
L'appello, di conseguenza, dev'essere respinto.
Le spese legali del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi delle tabelle di riferimento in relazione al valore della causa.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
pagina 21 di 22 La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto dall , in persona Parte_1
dell'omonimo titolare, avverso la sentenza n. 69/2023 pubblicata in data
28/02/2023 del Tribunale di Biella che, per l'effetto, conferma integralmente;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a pagare a parte appellata le spese del presente grado del giudizio che liquida per compensi in euro 6.946,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17/12/2024 della Terza Sezione
Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
pagina 22 di 22
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1183/2023 R.G. promossa da:
, in persona dell'omonimo titolare, con Parte_1
sede in Cavaglià (BI) ed elettivamente domiciliata in Torino, c.so Re Umberto
n.8, presso lo studio degli avv. Giorgio Frus, Andrea Buchicchio, Marco Frus e
Claudio Bechis che la rappresentano e difendono come da procura in atti con indicazione degli indirizzi PEC
APPELLANTE
c o n t r o
titolare dell' , con Controparte_1 Parte_2
sede in Dorzano (BI), ed in Biella elettivamente domiciliata in via della
Repubblica n.29 presso lo studio dell'avv. Vittoria Monteleone che la rappresenta e difende per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATA
Oggetto: responsabilità civile da fauna selvatica
Udienza di rimessione della causa in decisione del 12.12.2024
pagina 1 di 22 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: richiamate le istanze istruttorie;
riformare l'impugnata sentenza dichiarando la nullità dell'atto di citazione o comunque rigettando ogni avversaria domanda, dichiarando per l'effetto che nessuna somma è dovuta dall'appellante e condannare l'appellata a restituire all'appellante le somme da quest'ultima pagate sulla base della sentenza impugnata. In subordine riformare l'impugnata sentenza ai fini della massima riduzione del risarcimento riconosciuto e condannare l'appellata alla restituzione delle somme pagate in eccesso;
con il favore delle spese di entrambi i gradi comprensive di quelle di CTU.
PER PARTE APPELLATA: rigettare il gravame e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
con condanna alle spese anche del presente grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'azienda agricola con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
impugna la sentenza del Tribunale di Biella, n. 69/2023 pubblicata in data
28.02.2023 con la quale, in accoglimento della domanda di Controparte_1
è stata accertata e dichiarata la responsabilità della
[...] [...]
, quale concessionaria dell'Azienda agri-turistico- Parte_1
venatoria “Contea di Paverano”, per i danni subiti dall'attrice (proprietaria di terreni ricadenti nell'ambio dell medesima), causati da fauna Parte_1
selvatica, con condanna al risarcimento degli stessi quantificati in € 30.804,18 oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Primo grado
pagina 2 di 22 La sig.ra con atto di citazione conveniva in giudizio l CP_1 Parte_1
asserendone la responsabilità, ex art. 2052 c.c., nella causazione dei
[...]
danni subiti sui terreni di sua proprietà e provocati dalla fauna selvatica e, per l'effetto, chiedeva di condannare l'azienda agricola al Parte_1
pagamento della somma complessiva di € 43.289,22 o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi. In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare ex art. 2043 c.c. la responsabilità della convenuta.
A fondamento della sua pretesa esponeva di essere proprietaria dei terreni siti nel
Comune di Salussola, Cascina San Giorgio n. 14 e nel Comune di Dorzano,
Cascina Ospedale n.
9. Precisava che detti terreni ricadevano nell'Azienda Agri-
Turistico-Venatoria Contea di Paverano che comprendeva i Comuni di Cavaglià,
Dorzano, e Salussola, azienda istituita allo scopo di favorire lo sviluppo CP_2
delle zone rurali e all'interno della quale era prevista una zona per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia ed era, altresì, consentita la caccia a lepre, fagiano, pernice rossa, starna, volpe e cinghiale.
I terreni di proprietà della sig.ra invece, ricadenti nell'A.A.T.V. CP_1
Contea di Paverano, erano utilizzati per il pascolo, soprattutto di LL, e per la produzione di foraggio. Riferiva che i terreni, dall'anno 2015 al mese di dicembre 2016 nonché nell'anno 2017, avevano subito danni causati dalla fauna selvatica e, nello specifico, dai cinghiali. In particolare, i fondi presentavano numerosi segni di danni alla cotica erbacea dovuti ad attività di rivoltamento del cotico da parte degli animali selvatici ai fini della ricerca di cibo, come emergeva dalla relazione del Perito Forestale. Tali danni avevano determinato una perdita del pascolamento/fienagione oltre che un danno da ripristino della cotica erbacea. Riferiva poi di aver fatto redigere ben tre perizie che avevano quantificato i danni in complessivi € 42.891,42; la sig.ra CP_1
aveva, inoltre, sostenuto tutte le spese per la redazione delle perizie, per pagina 3 di 22 complessivi € 397,80. Riteneva quindi necessario agire giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costitutiva ritualmente in giudizio l , Parte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto. In via preliminare eccepiva
l'inammissibilità della domanda per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 70/1996 che disciplinava la “protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e contestava, di conseguenza, il mancato assolvimento dell'iter procedimentale volto all'accertamento e alla liquidazione dei lamentati danni che, ex art. 55 L. R. 70/1996, prevedeva che il conduttore del fondo denunciasse i danni alla Provincia, al Comitato di gestione Con dell'ATC e del , al concessionario dell'azienda o ad altro gestore Parte_3
dell'area in cui era avvenuto il fatto entro 10 giorni dall'evento dannoso o, comunque, in tempo utile per l'accertamento del danno. Sottolineava che nell'ambito dell'attività a tutela della fauna e della flora era previsto che fosse la
Provincia a risarcire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed era altresì stabilito che i danni riscontrati su terreni destinati alla gestione programmata della caccia o nelle Aziende Faunistico – Venatorie o
Agri-Turistico–Venatorie fossero risarciti rispettivamente dai comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini e dai concessionari delle AFV e delle AATV, ognuno per il territorio di propria competenza. Nel merito contestava l'eccepita responsabilità, in particolare la riconducibilità della responsabilità all'art. 2052 c.c. Esponeva che con provvedimento del 13.02.2012, e successivi rinnovi, la Regione Piemonte,
, Parte_4
determinava di autorizzare la permuta con ampliamento dell'azienda agri- turistico-venatoria denominata “Contea di Paverano” ubicata nei territori dei
Comuni di Dorzano e , ricadenti della zona faunistica della Provincia di CP_2
Biella. In virtù di questo provvedimento veniva nominato quale nuovo pagina 4 di 22 concessionario il Sig. . Precisava che la zona oggetto di Parte_1
concessione veniva appunto utilizzata per l'addestramento, l'allevamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo su fauna selvatica di allevamento, appartenente alle specie di fagiano, starna e quaglia. Evidenziava come la gran parte dei danni cagionati ai terreni, provocati dai cinghiali, erano posti all'interno di fondi asseritamente chiusi, che tuttavia presentavano numerosi varchi non recintati, e a norma dell'art. 15 legge 157/92 non sarebbe stato teoricamente possibile esercitarvi l'attività venatoria. Secondo tale disposizione pero', il fondo si considerava chiuso se recintato con una rete o un muro di altezza minima di un metro e venti centimetri oppure delimitato da un corso d'acqua largo almeno tre metri e profondo non meno di un metro e cinquanta;
inoltre, era necessario che fossero apposte tabelle da cui si evincesse la presenza di un fondo chiuso e il relativo divieto di caccia. Tali condizioni però non risultavano esser state rispettate. I proprietari dei fondi che volevano vietare la caccia sui propri terreni potevano ricorrere solo alle recinzioni richieste dalla succitata disposizione o, in mancanza, tollerare l'ingresso sui propri fondi dei cacciatori senza potersi opporre. Aggiungeva poi che parte attrice, a causa dell'allevamento di una dozzina di femmine di NT EN e di un esemplare di cinghiale maschio, aveva determinato un aumento degli accoppiamenti nel periodo del calore con ciò palesando una negligenza nella gestione del fondo poiché molti degli asseriti danni sarebbero stati provocati dagli stessi animali allevati. Inoltre, rilevava che le contestazioni dedotte da parte attrice muovevano da un'inesatta applicazione dei principi di diritto in materia di danno cagionato da animali ex art. 2052 c.c. che risultava inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà era incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia. Riteneva che unica disciplina astrattamente applicabile fosse quella ex art. 2043 c.c. e in tal caso occorreva la prova di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai pagina 5 di 22 principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Di conseguenza, l'azienda faunistico venatoria avrebbe potuto rispondere dei soli danni connessi all'attività esercitata in base alla concessione regionale, cioè solo dei danni arrecati dalla selvaggina affidata al controllo del gestore. Concludeva quindi dichiarando la sua estraneità ai fatti di causa.
Contestava, infine, il quantum della pretesa, frutto di una stima di parte esorbitante e priva di qualunque valenza probatoria.
Istruita la causa mediante assunzione di prove testimoniali e CTU, con sentenza n. 69/2023 del 28/02/2023 il Tribunale di Biella così pronunciava:
Riteneva fondata e accoglieva la domanda di parte attrice condannando l
[...]
al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 30.804,18, oltre interessi nonché alla rifusione delle spese di lite.
Anzitutto rilevava che la questione di inammissibilità della domanda sollevata da parte convenuta era già stata rigettata con sentenza parziale pronunciata in data 9 settembre 2020 e passava quindi ad esaminare il merito della vicenda. Acquisito il principio della risarcibilità dei danni cagionati dalla fauna selvatica riteneva di applicare, seguendo gli ultimi orientamenti della Corte di legittimità, la disciplina di cui all'art. 2052 c.c. ai danni da fauna selvatica in quanto la disposizione faceva riferimento alla proprietà dell'animale o al suo utilizzo da parte dell'uomo prescindendo da una situazione di effettiva custodia. La previsione della proprietà pubblica era collegata all'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato ed era funzionale alla tutela generale dell'ambiente, ovvero rispondeva ad un interesse pubblico generale la cura del quale era stata conferita dallo Stato alle Regioni attribuendo loro competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli altri enti.
Quanto poi alla individuazione del soggetto concretamente responsabile faceva pagina 6 di 22 riferimento alla legge regionale n.70 del 1996 la quale disponeva che i danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria nei terreni compresi nelle aziende agri-turistico-venatorie dovevano essere risarciti dai soggetti che ne avevano la titolarità o la gestione (art. 1 comma 6) e che il soggetto preposto era tenuto ad avviare le procedure per l'accertamento del danno nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla segnalazione dello stesso.
Riteneva di aderire a quanto sostenuto dal CTU reputando la relazione coerente, esaustiva e priva di contraddizioni logiche. Osservava che il consulente tecnico aveva individuato la presenza, nei lotti oggetto di causa, di svariate aree di rivoltamento del terreno che aveva rimosso la cotica superficiale e disfatto le piote erbose, di fatto impedendo all'azienda agricola l'attività di pascolo e la produzione di foraggio. Spiegava che il CTU aveva ricondotto detti dissesti inequivocabilmente al passaggio di fauna selvatica, in particolare di cinghiali per la compatibilità tra la tipologia di danni e il comportamento dell'animale dedito alla attività di rooting e aveva, inoltre, ipotizzato che gli stessi danni alla recinzione del fondo potessero essere stati provocati proprio dai comportamenti dei cinghiali di ribaltamento del terreno per reperire tuberi, radici nonché piccoli invertebrati presenti nel suolo e sottosuolo, essendo invece irrilevante la presenza di suini allevati da parte attrice. In ordine al quantum aderiva alla CTU che aveva quantificato i danni in complessivi € 30.804,18 comprensivi sia del danno emergente (inteso quale perdita patrimoniale consistente nei costi da sostenersi per la rimessa in pristino delle colture) che del lucro cessante (inteso quale impossibilità di utilizzo del terreno e mancata o ridotta produzione foraggera del prato) quantificati sulla base del prezziario della
Regione Piemonte.
In ordine alle dichiarazioni testimoniali rilevava che i testimoni avevano confermato la presenza di recinzione delimitante la proprietà, lo svolgimento, da pagina 7 di 22 parte del concessionario, di circa 10 interventi negli anni 2015 e 2016 finalizzati all'abbattimento o allontanamento di cinghiali e confermato la presenza di altri animali, senza sufficienti specificazioni utili ai fini di causa. Riteneva che la circostanza che i fondi su cui si erano verificati i danni fossero aperti o chiusi appariva irrilevante atteso che i danni alle colture agricole non erano lamentati come conseguenti alla attività venatoria bensì alla attività/presenza di fauna selvatica e inoltre non erano emersi in causa elementi probatori precisi e concordanti tali da far ritenere che parte convenuta, quale soggetto che aveva la gestione dell'azienda , avesse adottato tutte le misure idonee a Parte_5
evitare il danno né che si fosse verificato un fatto eccezionale estraneo alla propria sfera giuridica. Rilevava che i danni arrecati alla recinzione non parevano riconducibili a cattiva manutenzione bensì al comportamento stesso della fauna selvatica, e che non era stata fornita la prova dell'allevamento di NT EN.
Ritenuta applicabile la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. che introduceva una responsabilità di carattere oggettivo del proprietario dell'animale, rilevato sulla scorta delle risultanze peritali il nesso di causalità tra i lamentati danni e il comportamento della fauna selvatica, riteneva che parte convenuta non avesse fornito alcuna prova liberatoria né avesse dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno né la sussistenza del caso fortuito inteso quale evento imprevisto e imprevedibile estraneo alla sua sfera soggettiva e idoneo a interrompere il nesso causale.
Appello
L'azienda propone appello avverso la richiamata Parte_1
sentenza proponendo al riguardo cinque motivi di gravame.
1. Con il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza laddove non aveva rigettato le domande attoree per la carenza della titolarità passiva del pagina 8 di 22 rapporto in capo all'azienda agricola convenuta. L'attrice aveva azionato i suoi diritti risarcitori contro l quale Parte_1
concessionaria dell'Azienda Agricola Turistico-Venatoria “Contea di Paverano
o Peverano” (d'ora in poi AATV) e non contro il sig. in proprio. Pt_1
Tuttavia la determinazione regionale aveva disposto, anche per il periodo in esame, il rinnovo di tale concessione a favore del sig. in Parte_1
proprio, e non della sua azienda agricola. Conseguentemente l'impresa individuale convenuta non era concessionaria dell'AATV, non risultava gravata da alcuna connessa responsabilità che potesse imputarsi al sig. Pt_1
in veste di titolare della stessa, e pertanto neppure dagli obblighi risarcitori invocati dall'attrice.
2. Con il secondo motivo di gravame si duole che il Tribunale aveva ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2052 c.c., anziché l'art. 2043 c.c., omettendo, inoltre, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario, per difetto e/o assoluta indeterminatezza della causa petendi, non essendo stata allegata alcuna presunta colpa della convenuta e di rigettare le domande avversarie per la mancata allegazione e prova di alcuna colpa. Sul punto richiama Cass. civ. n.
8972/2021, che aveva affermato l'incompatibilità del regime tracciato dall'art. 2052 c.c. con il carattere selvatico degli animali in questione nonché
Cass. civ. n. 5722/2019, la quale, in relazione a pretese risarcitorie aventi ad oggetto pregiudizi causati da cinghiali, aveva ribadito che l'art. 2052 c.c. risultava inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà era incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia. Conseguentemente le fattispecie attinenti ai pregiudizi causati dalla fauna selvatica devono intendersi disciplinate solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, dovendosi ricercare in concreto un comportamento colposo del convenuto. Tali principi di diritto avevano trovato ripetute conferme anche dopo la citata L. n. 157/1992, nonché la pagina 9 di 22 L. n. 968/1977, il cui art. 1 aveva già in precedenza sancito la proprietà demaniale della fauna selvatica. Inoltre, tale tradizionale orientamento era stato avallato anche dalla Corte Costituzionale, la quale, con l'ordinanza n. 4 del 4 gennaio 2001 aveva precisato che mentre l'utilizzatore dell'animale domestico lo controlla e trae dallo stesso, per sua scelta, un'utilità puramente privata
(rispondendo a titolo di custodia ex art. 2052 c.c.), la proprietà pubblica della fauna selvatica era stata sancita ex art. 1, L. n. 968/1977 “nell'interesse della comunità” e occorreva applicare il regime colposo ex art. 2043 c.c. Assodato quindi che la fattispecie doveva essere regolata dall'art. 2043 c.c., rileva che parte attrice si era limitata ad allegare che i presunti danni si sarebbero verificati a causa della mancata amministrazione del territorio e della mancata gestione della fauna e che l avrebbe omesso e trascurato di adottare i Parte_1
provvedimenti e le cautele idonee, senza indicare specificamente alcuna concreta omissione gestoria della convenuta, né i provvedimenti e le cautele che sarebbero stati trascurati, sicché non aveva allegato alcuna presunta colpa della convenuta, con ciò viziando la sua domanda per mancanza o assoluta incertezza della causa petendi, nonché pregiudicando il diritto di difesa della convenuta e l'individuazione giudiziale del thema decidendum. Chiede quindi la riforma della sentenza con pronuncia di nullità dell'atto di citazione avversario, per difetto e/o assoluta indeterminatezza della causa petendi. In ogni caso deduce che parte attrice non aveva provato alcuna condotta colposa della convenuta.
Ribadisce poi di aver provato in corso di causa che, nella gestione dell'AATV, erano state adottate le misure preventive ai nostri fini richieste. Infatti, anche tra il 2015 e il 2018, nell'AATV erano state attuate tutte le misure adottabili ai fini del controllo, del contenimento e del prelievo selettivo degli ungulati, come era emerso dalla dichiarazione testimoniale del teste nonché dai Tes_1
pagina 10 di 22 documenti 9 e 10 che davano atto di circa una ventina di abbattimenti di cinghiali avvenuti nell'AATV per soli fini di prelievo selettivo.
In via di subordine insta infine affinché la Corte – qualora lo ritenga necessario per accogliere l'appello – voglia chiedere ex artt. 213 e 359 c.p.c. ogni rilevante informazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli anni dal 2015 al 2018.
3. Con il terzo motivo di gravame ritiene che il Tribunale avesse omesso di rigettare le domande avversarie per la mancata prova del nesso causale o comunque per l'interruzione dello stesso, essendo stati causati gli asseriti pregiudizi dell'attrice dai suini dalla medesima allevati. Contesta che l'attrice abbia dimostrato il nesso causale e deduce che la Sentenza risultava supportata da una motivazione solo apparente, che non esplicitava alcun criterio decisionale. Lo stesso CTU non aveva chiarito cosa lo avesse indotto ad escludere che i danni fossero stati causati dagli stessi suini dell'attrice.
Osserva che il CTU aveva rilevato che lo stato dei luoghi era differente da quello evidenziato in sede di perizie di parte attrice e, anche a causa del lungo arco temporale trascorso e dei fenomeni atmosferici, non era più rilevabile lo stato dei luoghi pregresso. A parere di parte appellante l'impossibilità di ricostruire lo stato dei luoghi evidenziato in sede di perizie di parte attrice avrebbe dovuto comportare il rigetto delle domande. Ritiene che il Tribunale abbia violato l'art. 2697 c.c., nonché l'art. 6, co. 3, all. A, Delibera G. Reg. Piem. n. 114-6741 del
03.08.2007, per cui non sono risarcibili i danni per i quali non sia possibile risalire alle cause per sopravvenute modificazioni apportate alla superficie danneggiata. Ritiene quindi che la sentenza debba essere riformata in ragione della mancata prova del nesso causale.
4. Con il quarto motivo di gravame censura la sentenza di primo grado in punto quantum. Ritiene che il Giudice abbia errato nel ritenere risarcibili i pagina 11 di 22 presunti danni dell'attrice al suo fondo chiuso ex art. 15, L. n. 157/1992, sebbene privo di delimitazioni perimetrali integre e non abbia rilevato tale colpa specifica avversaria anche quale caso fortuito e/o evento interruttivo del nesso causale. Si duole inoltre che il Tribunale abbia ritenuto risarcibili a titolo di danno emergente e lucro cessante le due annualità successive a quella dei primi danneggiamenti lamentati dall'attrice omettendo di motivare il mancato accoglimento delle relative osservazioni del CTP della convenuta e non abbia ridotto il risarcimento ivi riconosciuto sulla base del concorso di colpa imputabile all'attrice che non aveva ripristinato l'integrità delle sue recinzioni neanche dopo i danneggiamenti del primo e del secondo anno, pur in presenza di suoi allevamenti che attiravano la fauna selvatica, incrementando in modo evitabile il rischio dei presunti danni e l'ammontare degli stessi. Ritiene che il Tribunale abbia recepito in modo acritico tutte le quantificazioni riportate nella perizia in relazione alle singole voci di danno. Anzitutto sottolinea che nulla doveva riconoscersi con riferimento al fondo chiuso ex art. 15 L. n. 157/1992, dal momento che se il fondo chiuso dell'attrice, in cui la convenuta non poteva accedere, né dunque attuare alcuna cautela ai fini in esame, avesse rispettato i menzionati requisiti di legge non avrebbe subito alcun danno da parte dei cinghiali, che non vi sarebbero potuti entrare. Tale circostanza era emersa dalle prove documentali nonché dalle dichiarazioni testimoniali e dalla stessa CTU che aveva affermato che nella recinzione si erano riscontrati alcuni tratti danneggiati che necessitavano di manutenzione. Conclude sostenendo che la comprovata violazione da parte dell'attrice dell'art. 15
L.157/1992, che imponeva le modalità per mantenere chiuso il fondo, configurava una colpa specifica avversaria che rendeva irrisarcibili i danni che si sarebbero verificati nella specie. Chiede, quindi che, avendo il CTU quantificato il totale danno FONDO CHIUSO = € 10.298,03 + € 6.212,70 = € 16.510,73, la
Sentenza venga riformata con corrispondente riduzione dell'ammontare del pagina 12 di 22 risarcimento. Evidenzia inoltre che anche laddove si ritenesse che le prime colture avversarie fossero state danneggiate dai cinghiali dell'AATV, le mancate produzioni foraggere degli anni seguenti, così come l'irrecuperabilità del manto erboso si sarebbero dovute comunque, imputare all'attrice con conseguente riduzione del risarcimento causa mancate opere di ripristino. Conseguentemente chiede che l'ammontare dello stesso venga ridotto di € 28.463,28 [in virtù dell'eliminazione delle seguenti voci di danno: € 16.510,73 (totale danni fondo chiuso) + € 6.614,65 (danno emergente fondo aperto) + € 2.559,60 (lucro cessante 2017 fondo aperto) + € 2.778,30 (lucro cessante 2018 fondo aperto)] o in via subordinata di € 26.575,98 [in virtù dell'eliminazione delle seguenti voci di danno: € 6.614,65 (danno emergente fondo aperto) + € 2.559,60 (lucro cessante 2017 fondo aperto) + € 2.778,30 (lucro cessante 2018 fondo aperto) + €
10.298,03 (danno emergente fondo chiuso) + € 4.325,40 (lucro cessante 2018 fondo chiuso)]. In ogni caso rileva che l'ammontare del risarcimento attoreo si sarebbe dovuto ridurre in considerazione del concorso di colpa imputabile all'attrice, la quale, allevando animali (tra cui suini) in difetto di recinzioni integre, aveva incrementato i propri rischi, vanificando le cautele adottate ai fini in esame nella gestione dell'AATV.
5. Con il quinto motivo di gravame si duole che il Tribunale aveva condannato la convenuta alle spese del giudizio o comunque aveva omesso di compensarle ex art. 92 c.p.c., nonostante l'accoglimento solo parziale delle domande avversarie e/o il concorso di colpa imputabile all'attrice.
Chiede di condannare l'attrice a restituire alla convenuta le somme da quest'ultima pagate sulla base della Sentenza, ad oggi pari a totali € 18.187,30.
Costituzione della sig.ra quale titolare Controparte_1
dell Parte_2
pagina 13 di 22 Si costituisce in giudizio la sig.ra chiedendo di Controparte_1
confermare l'impugnata sentenza.
In ordine al primo motivo di appello rileva che la ditta individuale coincide con la persona fisica del suo titolare e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, né sotto l'aspetto sostanziale né sotto quello processuale. La presunta carenza di legittimazione passiva viene proposta, inoltre, per la prima volta in appello, mentre, durante tutto il giudizio di primo grado, l'azienda Parte_1
si era comportata quale convenuto a tutti gli effetti, facendo proprie le
[...]
deduzioni ed eccezioni spettanti al concessionario dell'AATV, sicché tale eccezione era da ritenersi preclusa avendo la parte tenuto un comportamento processuale inequivocabilmente integrante il riconoscimento della propria qualità di parte sostanziale.
Con riguardo al secondo motivo contesta quanto affermato da controparte in relazione all'inapplicabilità dell'art. 2052 c.c. e rileva che la giurisprudenza di legittimità aveva applicato l'art. 2052 c.c. anche ai danni provocati dalla fauna selvatica, sia in caso di danni alla circolazione stradale, sia alle coltivazioni e altri beni giuridicamente rilevanti.
Richiama poi la sentenza della Corte di Cassazione n. 16226 del 29 ottobre
2003, che aveva riconosciuto, in una situazione analoga a quella per cui era causa, un'ipotesi di responsabilità oggettiva con conseguente responsabilità, per eventuali danni, in capo alle aziende agrituristico-venatorie.
In relazione al terzo motivo rileva che essendo applicabile la disciplina dell'art. 2052 c.c. affinché si configuri la responsabilità è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. Afferma che il CTU nell'elaborato aveva confermato il nesso causale tra l'attività della fauna selvatica ed i danni subiti dall'attrice/odierna appellata, precisando che l'evento era ricollegabile ai cinghiali. Spiega poi che l'asserita presenza di altri animali, quali suini e LL sui terreni dell' era irrilevante. Parte_2
pagina 14 di 22 Con riguardo al quarto motivo di appello osserva che le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine al quantum del risarcimento, oltre ad essere palesemente infondate e pretestuose, sono prive di supporto probatorio, costituendo meri assunti. Il CTU, dopo aver verificato la superficie complessiva di ha 3,28 degli appezzamenti danneggiati, aveva quantificato i danni precisando che per la valutazione dei danni da fauna selvatica a terreni con destinazione prato-pascolo occorreva distinguere, nel processo di stima, due distinte componenti del danno: danno emergente consistente nella perdita patrimoniale diretta e mancata produzione o lucro cessante.
Ribadisce che i danni lamentati dall'attrice non erano stati causati dall'attività venatoria, bensì dalla fauna selvatica e per questo motivo la circostanza che il fondo fosse o meno chiuso era del tutto irrilevante. In ogni caso precisa che, nonostante l'attrice avesse recintato i fondi, come risultava dalla documentazione fotografica riprodotta nelle perizie agli atti e, quindi, avesse adottato tutte le misure volte ad impedire l'ingresso degli ungulati, sostenendo un considerevole esborso economico, il danno si era comunque verificato e questo perché le recinzioni non erano comunque sufficienti a contenere un numero così elevato di esemplari. I cinghiali avevano causato danni sia nei terreni ricadenti nel fondo chiuso (nei quali si sono introdotti dopo aver divelto la recinzione), sia nei prati esterni. Irrilevante era la presenza di altri suini sul fondo della signora Quanto alle contestazioni in ordine al CP_1
ripristino, osserva che parte appellata aveva provveduto a dar seguito alle istruzioni impartite dalla dott.ssa , dottore forestale incaricata di Persona_1
valutare i danni e suggerire i metodi e/o gli accorgimenti per il ripristino dei luoghi.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEV'ESSERE CONFERMATA.
pagina 15 di 22 In via pregiudiziale dev'essere ribadita l'infondatezza dell'eccezione di parte appellante che chiede la declaratoria di nullità Parte_1
dell'atto di citazione di primo grado perché ivi mancherebbe l'allegazione degli elementi costitutivi dell'azione ex art.2043 c.c. Premesso che una pronuncia di mero rito sul punto è del tutto inammissibile, l'eccezione è comunque infondata perché, in primis, la domanda principale (a prescindere dalla sua fondatezza) è stata avanzata, del tutto correttamente, ai sensi dell'art.2052 c.c. e, in secondo luogo, ai sensi dell'art.164, 4°c., c.p.c., in ogni caso, nell'atto introduttivo di primo grado, “non manca” l'esposizione dei fatti costitutivi della domanda (influendo la sua eventuale genericità solamente sull'onere della prova).
Sempre in via pregiudiziale, devono essere respinte le istanze istruttorie di parte appellante che avanza tali istanze “per la sola Parte_1
ipotesi che la Corte lo ritenga necessario in relazione ai soli fatti specificamente contestati” (quali?), con formulazione inammissibile in quanto ipotetica ed eventuale e, comunque, sia perché le istanze di esibizione ex art.210 c.p.c. sono del tutto esplorative e non è certa la materiale esistenza dei documenti richiesti, sia perché quelle ex art.213 c.p.c., lasciate alla discrezionalità del collegio, risultano tanto alluvionali, quanto non necessarie e, comunque (almeno in parte), i relativi documenti sarebbero stati autonomamente producibili dalla parte stessa. In ogni caso, ex art.342, 1°c., c.p.c., non vi è motivazione specifica sulla loro singola rilevanza al fine dell'accoglimento dell'appello, con relativa discendente inammissibilità delle relative istanze.
La statuizione della sentenza di primo grado circa la responsabilità, ex se, del gestore dell'azienda agri-turistico-venatoria per i danni provocati da fauna selvatica (pag.6 sentenza), individuato quale soggetto legittimato passivo nel merito della domanda, è ormai passata in cosa giudicata.
pagina 16 di 22 Il primo motivo d'appello è infondato perché (a prescindere da ogni altra considerazione) l'impresa individuale , con Parte_1
relativa individuazione della ditta tanto nella sentenza impugnata che nell'atto di appello, e la persona fisica (titolare della concessione Parte_1
regionale dell'azienda agri-turistico-venatoria), sono un unico ed identico soggetto giuridico (Cass.1994 n.11122) e, quindi, il dispositivo della sentenza va inteso in tal senso, con individuazione del sig. quale Parte_1
responsabile in quanto titolare della concessione.
Il secondo motivo d'appello è infondato. Se è ben vero che ancora, con un'ultima pronuncia, la Suprema Corte aveva affermato che dei danni provocati da animali selvatici la Regione risponde ai sensi dell'art.2043 c.c. (Cass.2023
n.3745), tale orientamento, già posto in discussione precedentemente, con l'assunto che i danni cagionati da fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. ai sensi dell'art.2052 c.c. in quanto il criterio di imputazione della responsabilità si basa (neppure sul dovere di custodia, ma) sulla proprietà dell'animale
(Cass.2022 n.35556), risulta, ora ormai superato.
La terza sezione civile della Suprema Corte, deputata a trattare la materia in questione, ha ultimamente (e costantemente) ribadito che nel caso di danni derivanti da animali selvatici, la fattispecie della responsabilità che deve essere individuata è quella di cui all'art.2052 c.c. (Cass.2023 n.11107) e questo perché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art.2052
c.c. si fonda (non sul dovere di custodia, ma) sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (Cass.2023
n.19332). La Cassazione ha ribadito che in materia di danni da fauna selvatica la norma applicabile è rappresentata dall'art.2052 c.c. (Cass.2023 n.25868;
Cass.2023 n.30072) proprio perchè la responsabilità dell'ente pubblico per pagina 17 di 22 danni causati dalla fauna selvatica non deriva dalla violazione generica del precetto di non ledere di cui all'art.2043 c.c., ma si tratta di responsabilità rientrante nel disposto dell'art.2052 c.c. (Cass.2024 n.6539; Cass.2024 n.
12714), riconducendosi, appunto, il danno provocato da animale selvatico alla presunzione di responsabilità di cui all'art.2052 c.c. (Cass.21.6.2024 n.17253).
Ne consegue che il danneggiato è onerato dal comprovare esclusivamente il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass.2013
n.7260), mentre, una volta fornita tale prova, il convenuto per sottrarsi alla responsabilità sarà tenuto a fornire la prova del fortuito (che puo' consistere anche nella colpa accertata del danneggiato); fortuito che deve comunque presentare i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità
(Cass.2016 n.10402; Cass.2015 n.25223), risultando del tutto irrilevante la colpa del proprietario dell'animale o di chi deve rispondere per esso (Cass.2010
n.5664), trattandosi di responsabilità di natura oggettiva (Cass.2017 n.28652).
Il terzo motivo d'appello è infondato perché il nesso causale tra l'azione dei cinghiali (fauna selvatica) e il danno subito dall'attore è comprovato dalla chiara e univoca CTU che, in relazione a tutti i lotti di terreno oggetto del giudizio, all'esito degli specifici rilievi effettuati in sede di sopralluogo, ha chiaramente stabilito (pag.8 della relazione) che (neretto dell'estensore) “sono stati riscontrati numerosi dissesti di terreno riconducibili inequivocabilmente al passaggio ripetuto di fauna selvatica, nella fattispecie cinghiali; tali rilevamenti trovano riscontro nella tipologia comportamentale del cinghiale che tramite la propria peculiare attività di rooting, effettuata per reperire radici, tuberi e piccoli invertebrati presenti nel suolo e nel sottosuolo, è causa del ribaltamento del terreno e dello sradicamento delle piante presenti sul territorio ove avviene il suo passaggio;
il cinghiale, infatti, alla ricerca di cibo riesce a scavare fino alla profondità di 30-40 cm., arrecando notevoli danni all'intero cotico erboso”.
pagina 18 di 22 Né emerge, in alcun modo, agli atti causa, ex art.2052 c.c., l'interruzione del nesso causale per fatto del danneggiato, che, da un lato, non avrebbe provveduto alle opere di manutenzione della recinzione dei fondi chiusi e, dall'altro, a dire di parte appellante, asseritamente allevava NT EN (una specie di maiale) e IA (che avrebbero svolto, loro, attività di rooting sul terreno).
Tali assunti devono essere accuratamente comprovati dal convenuto, come detto, a cui carico è l'onere della prova del caso fortuito, e devono rappresentare fatti imprevedibili, inevitabili e di assoluta eccezionalità, cosa che non risulta minimamente agli atti.
Innanzi tutto parte appellata non aveva alcun onere di recingere il proprio terreno e, comunque, il CTU assume che tale argomento “non è emerso tra gli elementi trattati e predominanti dell'operazione peritale”, senza dire che è concretamente ben possibile che siano stati proprio i cinghiali selvatici a provocare i danni nella recinzione al fine di superarla ed invadere la proprietà interessata, tanto che il teste ha chiarito che “ho riscontrato la Testimone_2
presenza di buchi nel terreno e nella recinzione”. Quanto ai IA d'allevamento della sig.ra il teste , riferendosi ai terreni della CP_1 Testimone_3
medesima, parla genericamente di “altri animali, come LL e IA o NT EN non ricordo”, mentre il CTU di IA ne ha rinvenuto uno solo durante il suo sopralluogo sulla proprietà dell'appellata spiegando (pag.18 della relazione) che “cio' non esclude la riconducibilità dei danneggiamenti rilevati all'attività di rooting posta in essere da fauna selvatica, nello specifico da cinghiali”.
Il quarto motivo d'appello è infondato perché è del tutto irrilevante che il proprietario dei terreni danneggiati non vi abbia, asseritamente, apposto recinzione idonea secondo la qualificazione di fondo chiuso (assegnata ad alcuni dei terreni della sig.ra , con relativa esclusione dell'attività CP_1
venatoria, rendendo cosi' possibile l'ingresso dei cinghiali.
pagina 19 di 22 Innanzi tutto il danneggiato non lamenta danni da attività venatoria, ma da fauna selvatica e, quindi, ben avrebbe potuto non recintare in alcun modo il fondo e pretendere lo stesso il risarcimento danni, cosicchè alcun concorso colposo, ex art.1227 c.c., in tal senso vi puo' essere per non aver (asseritamente) manutenzionato o ripristinato la recinzione. Senza considerare che, come detto,
è ben probabile ricondurre plausibilmente i danni alla recinzione proprio alla fauna selvatica.
Né, ovviamente, rileva che il fondo fosse chiuso e l'appellante non potesse accedervi “né dunque attuare alcuna cautela ai fini in esame” (pag.16 dell'atto di appello) , giacchè rispondendo (come detto) oggettivamente, ex art.2052 c.c., parte appellante per i danni de quibus, è proprio dell'ingresso dei cinghiali
(provenienti dall'esterno) sui terreni della proprietaria, con i conseguenti danni, che risponde il sig. , irrilevante essendo la circostanza che Parte_1
potesse accedere o meno ai terreni danneggiati. Lo stesso CTU, del resto, ha disatteso tale eccezione (pag.21). In ogni caso, l'eventuale l'esclusione di colpa dell'Azienda proprietario-gestore dei terreni (nella causazione del danno da parte dei cinghiali) è del tutto irrilevante perché la prova liberatoria non richiede la semplice mancanza di colpa, ma il caso fortuito, come piu' volte detto.
Neppure puo' rimproverarsi un concorso di colpa a parte danneggiata per la mancata manutenzione e ripristino dei terreni (il cui onere della prova, ex art.1227 c.c., grava su parte danneggiante: Cass.2016 n.19993), giacchè il CTU ha chiaramente affermato che in relazione a tutti i lotti oggetto del presente giudizio le azioni dei cinghiali “non consentono piu' il recupero del manto erboso se non con il suo completo ripristino”: costo di completo ripristino che, quindi, rappresenta un danno che dev'essere (a prescindere dal suo già intervenuto esborso) sicuramente risarcito e va posto totalmente a carico dell'appellante. Neppure puo' lamentarsi la circostanza che questo varrebbe solo pagina 20 di 22 per gli anni 2015 e 2016, mentre il danno da lucro cessante (mancata produzione del foraggio) per i successivi due anni (2017 e 2018) sarebbe stato evitato nel caso il costo del ripristino se lo fosse accollato, illo tempore, la parte appellata. Innanzi tutto, a fronte delle allegazioni di parte che assume CP_1
di aver scrupolosamente seguito i suggerimenti dei periti forestali consultati circa la condotta da tenere sui campi danneggiati, alcuna specifica allegazione contraria adduce il sig. sul quale grava lo specifico onere Parte_1
della prova del concorso del danneggiato nell'aggravamento del danno ex art.1227, 2°c., c.c. (Cass.2024 n.4093). In secondo luogo non vi è la minima prova che negli anni 2017 e 2018 i cinghiali non avessero continuato le loro incursioni sui terreni interessati, né il minimo indizio di cio' si ricava dalla CTU, cosicchè la prosecuzione dei danneggiamenti non poteva che comportare l'incremento del danno da lucro cessante.
Il quinto motivo d'appello è infondato.
Le spese legali di primo grado, infatti, hanno seguito il principio della soccombenza ex art.92 c.p.c., non rappresentando certo una soccombenza reciproca la circostanza che la domanda sia stata accolta per una somma solo parzialmente inferiore a quella richiesta e, comunque, per una percentuale dei tre quarti di quanto originariamente domandato.
L'appello, di conseguenza, dev'essere respinto.
Le spese legali del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi delle tabelle di riferimento in relazione al valore della causa.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
pagina 21 di 22 La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto dall , in persona Parte_1
dell'omonimo titolare, avverso la sentenza n. 69/2023 pubblicata in data
28/02/2023 del Tribunale di Biella che, per l'effetto, conferma integralmente;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a pagare a parte appellata le spese del presente grado del giudizio che liquida per compensi in euro 6.946,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17/12/2024 della Terza Sezione
Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
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