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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/09/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2777/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 30.10.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Milena Chiabà
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
1 Oggetto: affido e mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
1) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori i quali continueranno ad esercitare Persona_1 sullo stesso la responsabilità genitoriale e ad occuparsi della cura, dell'educazione e dell'istruzione del figlio, assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse per ciò che riguarda l'istruzione, l'educazione e la salute del medesimo;
disporre che per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori esercitino separatamente la responsabilità genitoriale nei rispettivi periodi di convivenza col figlio;
2) disporre che il figlio minore mantenga la residenza con la madre SI.ra Per_1 Pt_1
presso la quale avrà anche collocamento prevalente;
[...]
3) assegna la casa coniugale alla madre, che ne è anche proprietaria esclusiva;
4) tenuto conto della tenera età del minore e dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori e dell'opportunità di introdurre comunque con gradualità i pernotti presso la nuova abitazione del padre da attuarsi quando lo stesso avrà approntato una situazione idonea all'accoglimento del figlio, disporre che il SI. possa vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con CP_1 Per_1 la madre, durante la settimana per due volte, dopo la fine del proprio turno di lavoro dalle ore 18.00 circa sino alle ore 19.00/19.30 per permettere al bambino di consumare la cena e garantirgli il riposo ad orari consoni alla sua età, esclusa però la giornata del martedì in cui la madre è libera dal lavoro;
5) disporre altresì che il padre SI. , fintanto che non avrà approntato adeguata CP_1 sistemazione per il figlio presso la sua nuova abitazione, tenga con sé previo accordo con Per_1 la madre, il sabato e la domenica per mezza giornata a seconda dei turni di lavoro della madre e, pertanto, o dalla mattina con prelievo alle ore 9.30 circa e successivo riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 15.30/16.00 o dal primo pomeriggio verso le ore 14.00 circa sino alla sera quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna entro le ore 21.00 dopo aver consumato con lui la cena;
ferme le visite infrasettimanali, allorquando il padre potrà accogliere il figlio presso la sua nuova abitazione anche per il pernotto, disporre che il SI. tenga con sé il CP_1 figlio, a cadenza quindicinale, dal sabato mattina alla domenica sera avendo cura di accompagnarlo
2 presso l'abitazione materna entro le ore 21.00;
6) vista l'età del minore e gli impegni lavorativi dei genitori disporre che anche durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali valga il regime di visite e trattenimento ordinario, fermo sempre il rispetto del criterio dell'alternanza tra i genitori tra il giorno di Natale e di Capodanno e tra il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo;
7) disporre che nel periodo delle vacanze estive il SI. possa tenere con sé il figlio minore CP_1 per quindici giorni, comunque non consecutivi, con la previsione di un aumento graduale Per_1 dei tempi di permanenza quindi disponendo pernotti non superiori inizialmente a due/tre notti consecutive per l'estate 2026 quando avrà quattro anni e fino ad un massimo di sei giorni Per_1 consecutivi e cinque notti per le estati successive;
disporre che in ogni caso i genitori concordino tra loro entro la fine di febbraio di ogni anno i periodi di rispettivo trattenimento del bambino per le ferie estive;
8) disporre che compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi il figlio trascorra la Per_1
Festa del Papà e la Festa della Mamma con il rispettivo genitore;
9) disporre che il padre SI. concorra al mantenimento del figlio minore con CP_1 Per_1 il versamento a mezzo bonifico bancario alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1
e con prima decorrenza dal mese di deposito del ricorso introduttivo di un assegno di euro 300,00 mensili, importo che sarà annualmente rivalutato secondo indici Istat;
10) disporre che entrambi i genitori concorrano alle spese straordinarie del figlio nella Per_1 misura del 50% ciascuno in conformità al Regolamento dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia adottato dal Tribunale di Udine;
11) disporre che anche in ragione dei prevalenti tempi di permanenza del figlio con la madre e del suo ruolo di genitore di riferimento per la sua gestione l'assegno unico universale per il figlio venga percepito integralmente dalla SI.ra ; Parte_1
- spese e compensi di causa compensati.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore (4.1.2021), nato fuori dal matrimonio e riconosciuto da entrambi i genitori, Per_1 presentato da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
3 -considerato che il padre non si è costituito in giudizio, né è comparso personalmente in udienza davanti al G.D. per far valere le sue ragioni, sicché ne è stata dunque dichiarata la contumacia;
-premesso che la madre ha dichiarato che la convivenza con il padre del minore è cessata per un di lui tradimento del quale aveva saputo a seguito di una rivelazione da parte del piccolo Per_1 che, comunque, il padre aveva sempre continuato a vedere regolarmente il figlio, anche quotidianamente per un saluto e per qualche ora al sabato e alla domenica;
che il resistente le aveva sempre versato con regolarità un assegno per il mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie;
-ritenuto, dunque, che sussistono le condizioni per l'affidamento condiviso di ai genitori, Per_1 peraltro con residenza e collocamento prevalente presso la madre;
-che la casa familiare, di proprietà esclusiva della ricorrente, va a lei assegnata stante il collocamento prevalente del minore presso la madre;
-ritenuto che gli incontri padre/figlio possano venire stabiliti come richiesti dalla madre, poiché permettono a di vedere il padre con regolarità e continuità; Per_1
-rilevato che il contributo per il mantenimento di a carico del padre può venire stabilito Per_1 nella misura richiesta da parte ricorrente (euro 300,00 mensili), pari sostanzialmente a quanto il padre sta attualmente versando alla madre per il figlio: assegno da versare alla madre entro il giorno
5 di ogni mese, rivalutabile annualmente ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
-considerato che alla madre spetta l'intero assegno unico universale per il figlio in ragione dell'affido prevalente del minore e stante la differenza reddituale tra i genitori;
-che le spese processuali possono venire interamente compensate come richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare Persona_1 sullo stesso la responsabilità genitoriale e ad occuparsi della cura, dell'educazione e dell'istruzione del figlio, assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse per ciò che riguarda l'istruzione, l'educazione e la salute del medesimo;
dispone che per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori esercitino separatamente la responsabilità genitoriale nei rispettivi periodi di convivenza col figlio;
2) dispone che il figlio minore mantenga la residenza con la madre SI.ra Per_1 Parte_1
4 presso la quale avrà anche collocamento prevalente;
3) assegna la casa coniugale alla madre, che ne è anche proprietaria esclusiva;
4) tenuto conto della tenera età del minore e dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori e dell'opportunità di introdurre comunque con gradualità i pernotti presso la nuova abitazione del padre, da attuarsi quando lo stesso avrà approntato una situazione idonea all'accoglimento del figlio, dispone che il SI. possa vedere e tenere con sé il figlio previo accordo CP_1 Per_1 con la madre, durante la settimana per due volte, dopo la fine del proprio turno di lavoro dalle ore
18.00 circa sino alle ore 19.00/19.30 per permettere al bambino di consumare la cena e garantirgli il riposo ad orari consoni alla sua età, esclusa però la giornata del martedì in cui la madre è libera dal lavoro;
5) dispone altresì che il padre SI. , fintanto che non avrà approntato adeguata CP_1 sistemazione per il figlio presso la sua nuova abitazione, tenga con sé previo accordo con Per_1 la madre, il sabato e la domenica per mezza giornata a seconda dei turni di lavoro della madre e, pertanto, o dalla mattina con prelievo alle ore 9.30 circa e successivo riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 15.30/16.00 o dal primo pomeriggio verso le ore 14.00 circa sino alla sera, quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna entro le ore 21.00 dopo aver consumato con lui la cena;
ferme le visite infrasettimanali, allorquando il padre potrà accogliere il figlio presso la sua nuova abitazione anche per il pernotto, dispone che il SI. tenga con sé il CP_1 figlio, a cadenza quindicinale, dal sabato mattina alla domenica sera avendo cura di accompagnarlo presso l'abitazione materna entro le ore 21.00;
6) vista l'età del minore e gli impegni lavorativi dei genitori, dispone che anche durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali valga il regime di visite e trattenimento ordinario, fermo sempre il rispetto del criterio dell'alternanza tra i genitori tra il giorno di Natale e di Capodanno e tra il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo;
7) disporre che nel periodo delle vacanze estive il SI. possa tenere con sé il figlio minore CP_1 per quindici giorni, comunque non consecutivi, con la previsione di un aumento graduale Per_1 dei tempi di permanenza: quindi disponendo pernotti non superiori inizialmente a due/tre notti consecutive per l'estate 2026 quando avrà quattro anni e fino ad un massimo di sei giorni Per_1 consecutivi e cinque notti per le estati successive;
dispone che in ogni caso i genitori concordino tra loro entro la fine di febbraio di ogni anno i periodi di rispettivo trattenimento del bambino per le ferie estive;
8) dispone che compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi il figlio trascorra la Per_1
Festa del Papà e la Festa della Mamma con il rispettivo genitore;
9) dispone che il padre SI. concorra al mantenimento del figlio minore con il CP_1 Per_1
5 versamento a mezzo bonifico bancario alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese e Parte_1 con prima decorrenza dal mese di deposito del ricorso introduttivo (30.10.2024), di un assegno di euro 300,00 mensili, importo che sarà annualmente rivalutato secondo indici Istat;
10) dispone che entrambi i genitori concorrano alle spese straordinarie del figlio nella Per_1 misura del 50% ciascuno in conformità al Regolamento dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia adottato dal Tribunale di Udine;
11) dispone che l'assegno unico universale per il figlio venga percepito integralmente dalla SI.ra
; Parte_1
12) spese e compensi di causa compensati.
Co sì deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio dd. 24.9.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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