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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/09/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1435 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 24/09/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. CIARAVINO GIOVANNI e per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO i quali hanno insistito nei rispettivi atti introduttivi
Letti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1435 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
nato a [...] il [...] CF in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. CIARAVINO GIOVANNI giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo depositato il 15.5.2025, parte ricorrente ha inteso riassumere il giudizio originariamente proposto innanzi al Tribunale di Trapani poi dichiaratosi incompetente per territorio, al fine proporre formale opposizione “avverso l'avviso di addebito n.
CP_ 59920240001772838000, emesso dall' di Trapani, in data 24 ottobre 2024 e notificato al ricorrente in pari data” con cui l'Istituto “chiedeva, …, al ricorrente, il versamento dei contributi
I.V.S. (iscrizione commercianti) dall'ottobre 2022 al settembre 2023, per un totale, di € 4.776,71”
Deduceva l'opponente di essere amministratore della da lui costituita il Controparte_2
19.02.2020 che “svolge attività di commercio/vendita online di device elettronici”, di non aver svolto alcuna “attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo” in favore della suddetta società, che “dal 4 ottobre 2021 sono stati assunti due dipendenti che hanno svolto, come si evince dalla documentazione allegata, tutta l'attività operativa ed esecutiva” e che pertanto non sussistevano i presupposti per iscrizione nella gestione commercianti
Chiedeva quindi “1) accertare e dichiarare, con qualsivoglia statuizione, ove e per quanto occorra disapplicando o annullando gli atti menzionati in ricorso, che il provvedimento impugnato
è infondato in fatto e in diritto, invalido, nullo, annullabile e/o comunque inefficaci e che,
CP_ pertanto, nulla è dovuto dal ricorrente all' per le causali indicate nell'opposto avviso di addebito;
2) e per l'effetto, disporre la cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti
.Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Costituitosi in giudizio l' contestava tutto quanto dedotto ed allegato dal ricorrente, CP_1
evidenziava che “parte ricorrente è stata iscritta nella gestione IVS-COM commercianti, a decorrere dall'1.6.2020 in forza di accertamento d'ufficio notificato il 28/01/2021, a seguito di flusso telematico ComUnica pervenuto in data 29.9.2020”; che in passato erano stati notificati al due ulteriori diversi avvisi di addebito per la medesima causale ma relativi a periodi Parte_1
differenti e precisamente al periodo dal 06/2020 al 12/2021 l'avviso n. 599 2022 00026518 27 000, ed al periodo 06/2020 al 12/2022 l'avviso n. 599 2023 00010602 90 000 che però non sono stati oggetto di opposizione, rilevava che “per ritenersi prevalente l'attività svolta nell'impresa è necessario che il reddito che ne deriva sia prevalente rispetto al reddito che l'interessato percepisce da lavoro dipendente, oppure da lavoro autonomo con iscrizione a gestione separata o cassa professionale”
Chiedeva pertanto “- nel merito rigettare il ricorso con vittoria di spese di lite;
- in subordine limitare la pronuncia di annullamento/accertamento negativo/cancellazione dalla gestione commercianti al solo avviso di addebito 59920240001772838000, dando atto del carattere irretrattabile degli ava 59920220002651827000 e 59920230001060290000 e indicati e non opposti;
con compensazione delle spese di lite”.
Instaurato il contraddittorio e acquisiti i documenti depositati dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione poiché ritenuta di natura documentale apparendo la prova orale richiesta dalla ricorrente -anche in considerazione della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti processuali- non conducente né rilevante ai fini della decisione.
Ai sensi dell'art. 1, della L 1397/60, sostituito dal primo comma dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n.
160, nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662 l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per coloro che a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) per coloro che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce, a sua volta, che analogo obbligo d'iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria.
Come è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. 17-6-
2004 n. 11353, Cass. 9-2-2012 n. 1878, Cass. 4-10-2013 n. 22738), “nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice.
Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”.
Nel caso di specie parte ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti di legge per la di lei iscrizione nella gestione commercianti ed in particolare che essa abbia svolto attività di lavoro personale abituale e prevalente nell'azienda.
Secondo quanto ripetutamente affermato dal giudice della legittimità, l'attività gestionale condotta dall'amministrazione di società di capitali, nel caso di società a responsabilità limitata,
CP_ comporta esclusivamente l'obbligo di iscrizione presso la gestione separata dell'
Se quindi non è provato lo svolgimento, con i caratteri di abitualità e prevalenza, anche di un'attività di natura commerciale non può darsi l'iscrizione anche alla gestione speciale dei commercianti.
Tali principi sono stati chiaramente fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero
26026 del 17 Ottobre 2018.
Quel Giudice rileva che la contestuale iscrizione può aver luogo solo ove siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime in esito, quindi, ad un accertamento in concreto dell'attività lavorativa posta in essere dall'amministratore. In questo caso, pertanto, si deve escludere una duplicazione dell'obbligo contributivo.
La su richiamata decisione si pone nel solco di quanto già espresso nella pronuncia numero
873 del 2016 in cui il Supremo Collegio affermò che per la nascita del doppio onere contributivo occorre una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria non potendo applicarsi, in questi casi, il criterio della prevalenza dell'attività lavorativa svolta.
In particolare per l'insorgenza del doppio obbligo contributivo occorre una diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo dell'impresa.
La verifica dei presupposti per la doppia iscrizione è affidata al giudice di merito attraverso un'indagine puntuale e rigorosa, che accerti il puntuale assolvimento dell'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo).
Nel caso di specie l' non ha adempiuto detto onere essendosi limitata a dedurre elementi CP_1
presuntivi non idonei a sostenere l'obbligo del ricorrente della iscrizione anche alla gestione commercianti.
In particolare non contestata la assunzione da parte della società di numeroso personale a far data dal 4.10.2021, il resistente non ha provato -con riferimento al periodo interessato dall'avviso oggi contestato -essendo divenuto ormai definitivo l'accertamento relativo agli anni 2020/2022 oggetto degli avvisi non opposti- la partecipazione personale del ricorrente all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente anche solo con attività meramente organizzativa e direttiva di natura intellettuale, prova oltremodo necessaria anche in considerazione della titpologia di attività svolta dalla società di commercio/vendita online di device elettronici senza quindi necessità di negozi cosiddetti “fisici”.
Detta assenza di prova rende neutra la circostanza della compilazione da parte del ricorrente del quadro RR della dichiarazione dei redditi non essendo provato che il reddito ivi indicato, derivi dallo svolgimento di attività in favore della suddetta società che abbia le su specificate caratteristiche.
Ne deriva la fondatezza del ricorso e la illegittimità della iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti con decorrenza 1/2023 atteso che la sussistenza dell'obbligo contributivo per gli anni precedenti contestato alla parte con specifici avvisi di addebito è divenuta ormai intangibile per non essere stati questi ultimi opposti
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed applicati i DMM 55/2014 e 37/18, tenuto conto del valore della controversia come indicato in ricorso (€ 4.761,48), dell'attività effettivamente posta in essere e della incidenza della stessa sulla posizione della parte, della natura delle questioni giuridiche affrontate, si liquidano applicata in considerazione delle superiori valutazioni la riduzione in misura del 50% del compenso in tesi dovuto per ciascuna fase processuale, in complessivi € 1.310,00 oltre rimborso spese genarli cassa ed Iva se dovuti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 599 2024 00017728 38 000 e disporre la cancellazione del ricorrente dalla gestione Commercianti con decorrenza 1/2023;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_1
del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 1.310,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 24 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1435 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 24/09/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. CIARAVINO GIOVANNI e per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO i quali hanno insistito nei rispettivi atti introduttivi
Letti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1435 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
nato a [...] il [...] CF in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. CIARAVINO GIOVANNI giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo depositato il 15.5.2025, parte ricorrente ha inteso riassumere il giudizio originariamente proposto innanzi al Tribunale di Trapani poi dichiaratosi incompetente per territorio, al fine proporre formale opposizione “avverso l'avviso di addebito n.
CP_ 59920240001772838000, emesso dall' di Trapani, in data 24 ottobre 2024 e notificato al ricorrente in pari data” con cui l'Istituto “chiedeva, …, al ricorrente, il versamento dei contributi
I.V.S. (iscrizione commercianti) dall'ottobre 2022 al settembre 2023, per un totale, di € 4.776,71”
Deduceva l'opponente di essere amministratore della da lui costituita il Controparte_2
19.02.2020 che “svolge attività di commercio/vendita online di device elettronici”, di non aver svolto alcuna “attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo” in favore della suddetta società, che “dal 4 ottobre 2021 sono stati assunti due dipendenti che hanno svolto, come si evince dalla documentazione allegata, tutta l'attività operativa ed esecutiva” e che pertanto non sussistevano i presupposti per iscrizione nella gestione commercianti
Chiedeva quindi “1) accertare e dichiarare, con qualsivoglia statuizione, ove e per quanto occorra disapplicando o annullando gli atti menzionati in ricorso, che il provvedimento impugnato
è infondato in fatto e in diritto, invalido, nullo, annullabile e/o comunque inefficaci e che,
CP_ pertanto, nulla è dovuto dal ricorrente all' per le causali indicate nell'opposto avviso di addebito;
2) e per l'effetto, disporre la cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti
.Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Costituitosi in giudizio l' contestava tutto quanto dedotto ed allegato dal ricorrente, CP_1
evidenziava che “parte ricorrente è stata iscritta nella gestione IVS-COM commercianti, a decorrere dall'1.6.2020 in forza di accertamento d'ufficio notificato il 28/01/2021, a seguito di flusso telematico ComUnica pervenuto in data 29.9.2020”; che in passato erano stati notificati al due ulteriori diversi avvisi di addebito per la medesima causale ma relativi a periodi Parte_1
differenti e precisamente al periodo dal 06/2020 al 12/2021 l'avviso n. 599 2022 00026518 27 000, ed al periodo 06/2020 al 12/2022 l'avviso n. 599 2023 00010602 90 000 che però non sono stati oggetto di opposizione, rilevava che “per ritenersi prevalente l'attività svolta nell'impresa è necessario che il reddito che ne deriva sia prevalente rispetto al reddito che l'interessato percepisce da lavoro dipendente, oppure da lavoro autonomo con iscrizione a gestione separata o cassa professionale”
Chiedeva pertanto “- nel merito rigettare il ricorso con vittoria di spese di lite;
- in subordine limitare la pronuncia di annullamento/accertamento negativo/cancellazione dalla gestione commercianti al solo avviso di addebito 59920240001772838000, dando atto del carattere irretrattabile degli ava 59920220002651827000 e 59920230001060290000 e indicati e non opposti;
con compensazione delle spese di lite”.
Instaurato il contraddittorio e acquisiti i documenti depositati dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione poiché ritenuta di natura documentale apparendo la prova orale richiesta dalla ricorrente -anche in considerazione della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti processuali- non conducente né rilevante ai fini della decisione.
Ai sensi dell'art. 1, della L 1397/60, sostituito dal primo comma dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n.
160, nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662 l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per coloro che a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) per coloro che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce, a sua volta, che analogo obbligo d'iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria.
Come è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. 17-6-
2004 n. 11353, Cass. 9-2-2012 n. 1878, Cass. 4-10-2013 n. 22738), “nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice.
Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”.
Nel caso di specie parte ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti di legge per la di lei iscrizione nella gestione commercianti ed in particolare che essa abbia svolto attività di lavoro personale abituale e prevalente nell'azienda.
Secondo quanto ripetutamente affermato dal giudice della legittimità, l'attività gestionale condotta dall'amministrazione di società di capitali, nel caso di società a responsabilità limitata,
CP_ comporta esclusivamente l'obbligo di iscrizione presso la gestione separata dell'
Se quindi non è provato lo svolgimento, con i caratteri di abitualità e prevalenza, anche di un'attività di natura commerciale non può darsi l'iscrizione anche alla gestione speciale dei commercianti.
Tali principi sono stati chiaramente fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero
26026 del 17 Ottobre 2018.
Quel Giudice rileva che la contestuale iscrizione può aver luogo solo ove siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime in esito, quindi, ad un accertamento in concreto dell'attività lavorativa posta in essere dall'amministratore. In questo caso, pertanto, si deve escludere una duplicazione dell'obbligo contributivo.
La su richiamata decisione si pone nel solco di quanto già espresso nella pronuncia numero
873 del 2016 in cui il Supremo Collegio affermò che per la nascita del doppio onere contributivo occorre una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria non potendo applicarsi, in questi casi, il criterio della prevalenza dell'attività lavorativa svolta.
In particolare per l'insorgenza del doppio obbligo contributivo occorre una diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo dell'impresa.
La verifica dei presupposti per la doppia iscrizione è affidata al giudice di merito attraverso un'indagine puntuale e rigorosa, che accerti il puntuale assolvimento dell'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo).
Nel caso di specie l' non ha adempiuto detto onere essendosi limitata a dedurre elementi CP_1
presuntivi non idonei a sostenere l'obbligo del ricorrente della iscrizione anche alla gestione commercianti.
In particolare non contestata la assunzione da parte della società di numeroso personale a far data dal 4.10.2021, il resistente non ha provato -con riferimento al periodo interessato dall'avviso oggi contestato -essendo divenuto ormai definitivo l'accertamento relativo agli anni 2020/2022 oggetto degli avvisi non opposti- la partecipazione personale del ricorrente all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente anche solo con attività meramente organizzativa e direttiva di natura intellettuale, prova oltremodo necessaria anche in considerazione della titpologia di attività svolta dalla società di commercio/vendita online di device elettronici senza quindi necessità di negozi cosiddetti “fisici”.
Detta assenza di prova rende neutra la circostanza della compilazione da parte del ricorrente del quadro RR della dichiarazione dei redditi non essendo provato che il reddito ivi indicato, derivi dallo svolgimento di attività in favore della suddetta società che abbia le su specificate caratteristiche.
Ne deriva la fondatezza del ricorso e la illegittimità della iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti con decorrenza 1/2023 atteso che la sussistenza dell'obbligo contributivo per gli anni precedenti contestato alla parte con specifici avvisi di addebito è divenuta ormai intangibile per non essere stati questi ultimi opposti
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed applicati i DMM 55/2014 e 37/18, tenuto conto del valore della controversia come indicato in ricorso (€ 4.761,48), dell'attività effettivamente posta in essere e della incidenza della stessa sulla posizione della parte, della natura delle questioni giuridiche affrontate, si liquidano applicata in considerazione delle superiori valutazioni la riduzione in misura del 50% del compenso in tesi dovuto per ciascuna fase processuale, in complessivi € 1.310,00 oltre rimborso spese genarli cassa ed Iva se dovuti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 599 2024 00017728 38 000 e disporre la cancellazione del ricorrente dalla gestione Commercianti con decorrenza 1/2023;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_1
del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 1.310,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 24 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo