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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4480 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, rimessa al Collegio per la decisione il 25/11/2025
tra
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Raucci presso Parte_1 C.F._1 cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
c.f. nata il giorno 11 luglio 1972 residente in Controparte_1 C.F._2
Marcianise alla via Assisi nr. 41
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: IO
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 25/11/2025 i procuratori di parte ricorrente si è riportato al proprio atto introduttivo.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/06/2022, il ricorrente esponeva di essere separato legalmente dalla resistente in virtù del decreto di omologa nr. 3943/2016, emesso in data 19 febbraio 2016 dal
Tribunale di Santa Maria C.V; aggiungeva che dalla unione erano nate tre figlie: , nata a Per_1
Marcianise il 24 settembre 1996; nata a [...] il [...]; , nata a Per_2 Per_3
Marcianise il 25 febbraio 2003. Riferiva che, a definizione del procedimento per separazione giudiziale dei coniugi avviato dal ricorrente, nr. 3135/2015 R.G., in seguito modificato in separazione consensuale, le cui condizioni prevedevano la residenza privilegiata delle figlie minorenni, e Per_2
, presso il padre e, pertanto, era stato posto in capo alla resistente l'onere di corrispondere in Per_3 favore del ricorrente un assegno di mantenimento per le figlie, dell'importo di €.200,00 oltre spese straordinarie. Precisava, altresì, che erano mutate sia le condizioni economiche dei coniugi, sia la residenza delle figlie, che dimoravano presso la madre, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti e che i predetti coniugi erano stati sempre separati senza alcuna volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza con impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra essi. Deduceva, infine, il ricorrente di convivere con altra donna e di essere impiegato quale dipendente di una ditta edile con una retribuzione mensile di circa €. 1.200,00 .
Pertanto, sul presupposto del protrarsi della separazione da oltre un anno e persistendo l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, essendo oramai le stesse maggiorenni ed indipendenti economicamente. La resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
All'udienza di comparizione delle parti del 13.12.2022 non era esperito il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente ed era revocato l'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore delle figlie.
All'udienza del 25/11/25 la causa era rimessa in decisione senza termini.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale omologata dal decreto
N°3943/2016, emesso in data 19 febbraio 2016 dal Tribunale di Santa Maria C.V. In secondo luogo,
è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Va altresì revocato l'assegno di mantenimento in favore delle figlie, essendo le stesse oramai
2 maggiorenni, indipendenti economicamente nonché conviventi con la madre, confermando l'ordinanza del 13.12.2022.
Attesa la natura del giudizio e le ragioni sottese alla pronuncia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Marcianise in data 24 agosto
1996 trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Marcianise (CE) (Atto di matrimonio
Volume Unico, anno 1996, parte II, nr. 146, Serie A.);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marcianise (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) revoca l'assegno di mantenimento in favore delle figlie;
4) spese compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 28/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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