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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15513 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 34733/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34733/2024 promossa da: nel procedimento iscritto al n. 34733/2024 R.G. del Ruolo Generale, vertente tra:
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
São Paulo, SP (Brasile), e (C.F. Parte_2
), nato il [...] a [...], SP (Brasile), entrambi C.F._2 residenti in [...]. Rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Murador (C.F.
). C.F._3
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e in persona dei Ministri pro Controparte_2 tempore. Rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
RESISTENTI
--------------------------------------------------------------------------------
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
INDICAZIONE DEGLI ATTI DELLE PARTI E RICHIESTE
I ricorrenti, con ricorso per procedimento semplificato di cognizione ex artt.
281 decies c.p.c. e 19 bis D.Lgs. 150/2011, depositato in data 08/08/2024, hanno chiesto all'Ill.mo Tribunale di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti per linea paterna di
1 cittadino italiano nato in [...] e mai naturalizzato brasiliano. Hanno altresì chiesto di ordinare al e alle competenti autorità Controparte_1 amministrative di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri di stato civile. Il e il Controparte_1 [...] si sono costituiti in giudizio con memoria difensiva datata Controparte_2
17/06/25, eccependo in via preliminare l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda per mancata tempestiva produzione di tutta la documentazione di supporto. Nel merito, pur non contestando il potenziale riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto elementi ostativi, hanno chiesto la compensazione delle spese di giudizio data la fisiologicità dei ritardi amministrativi dovuti all'eccezionale mole di richieste pendenti in Brasile. I ricorrenti, con Note di Trattazione Scritta del 27/10/25, hanno replicato alle eccezioni di controparte e chiesto l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso, rilevando che la ragione della sospensione del giudizio era cessata a seguito della declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale (Sentenza n. 142/2025, pubblicata il 31/07/2025).
IN FATTO
Il procedimento ha avuto origine dal ricorso depositato in data 08/08/2024 dai ricorrenti nata il 18/12/1995 a São Paulo, SP Parte_1
(Brasile), e dal figlio minore , nato il 03/09/2022 a Parte_2
São Paulo, SP (Brasile), per l'accertamento dello status di cittadini italiani jure sanguinis.
La linea di discendenza invocata è di natura patrilinea e si fonda sull'avo italiano
, nato a Monte San Giovanni Campano (FR) il 08/05/1951. Persona_1
è figlio di e di I documenti Persona_1 CP_3 Controparte_4 allegati dimostrano che , emigrato in Brasile, non ha mai Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione
In diritto
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
Pag. 2 di 4 dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo
Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
Pag. 3 di 4 - ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 05/11/2025
Il Giudice
SI AS
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 34733/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34733/2024 promossa da: nel procedimento iscritto al n. 34733/2024 R.G. del Ruolo Generale, vertente tra:
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
São Paulo, SP (Brasile), e (C.F. Parte_2
), nato il [...] a [...], SP (Brasile), entrambi C.F._2 residenti in [...]. Rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Murador (C.F.
). C.F._3
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e in persona dei Ministri pro Controparte_2 tempore. Rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
RESISTENTI
--------------------------------------------------------------------------------
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
INDICAZIONE DEGLI ATTI DELLE PARTI E RICHIESTE
I ricorrenti, con ricorso per procedimento semplificato di cognizione ex artt.
281 decies c.p.c. e 19 bis D.Lgs. 150/2011, depositato in data 08/08/2024, hanno chiesto all'Ill.mo Tribunale di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti per linea paterna di
1 cittadino italiano nato in [...] e mai naturalizzato brasiliano. Hanno altresì chiesto di ordinare al e alle competenti autorità Controparte_1 amministrative di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri di stato civile. Il e il Controparte_1 [...] si sono costituiti in giudizio con memoria difensiva datata Controparte_2
17/06/25, eccependo in via preliminare l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda per mancata tempestiva produzione di tutta la documentazione di supporto. Nel merito, pur non contestando il potenziale riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto elementi ostativi, hanno chiesto la compensazione delle spese di giudizio data la fisiologicità dei ritardi amministrativi dovuti all'eccezionale mole di richieste pendenti in Brasile. I ricorrenti, con Note di Trattazione Scritta del 27/10/25, hanno replicato alle eccezioni di controparte e chiesto l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso, rilevando che la ragione della sospensione del giudizio era cessata a seguito della declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale (Sentenza n. 142/2025, pubblicata il 31/07/2025).
IN FATTO
Il procedimento ha avuto origine dal ricorso depositato in data 08/08/2024 dai ricorrenti nata il 18/12/1995 a São Paulo, SP Parte_1
(Brasile), e dal figlio minore , nato il 03/09/2022 a Parte_2
São Paulo, SP (Brasile), per l'accertamento dello status di cittadini italiani jure sanguinis.
La linea di discendenza invocata è di natura patrilinea e si fonda sull'avo italiano
, nato a Monte San Giovanni Campano (FR) il 08/05/1951. Persona_1
è figlio di e di I documenti Persona_1 CP_3 Controparte_4 allegati dimostrano che , emigrato in Brasile, non ha mai Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione
In diritto
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
Pag. 2 di 4 dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo
Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
Pag. 3 di 4 - ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 05/11/2025
Il Giudice
SI AS
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