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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/12/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
Nella causa n. R.G. 1197/2025, promossa da (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gramsci n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Garaffo (C.F. ), in C.F._2 proprio e quale procuratore della ricorrente
-ricorrente-
Contro
(C.F. , in persona del ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Torino, Via dell'Arsenale n° 21, ivi domiciliato,
-convenuto-
CONCLUSIONI per parte ricorrente
l'Ecc.mo Presidente del Tribunale di Ivrea, Pt_2 previ gli incombenti di legge, annullare il provvedimento di revoca di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi al difensore del
15.4.2025, notificato a mezzo pec in data 16.4.2025, oggetto del presente reclamo, e, in riforma dello stesso, liquidare i compensi al difensore avv. Gianluca Garaffo del Foro di Ivrea come da istanza depositata e/o nell'importo meglio visto e ritenuto”.
Per parte resistente “Giudicarsi secondo giustizia”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato e depositato in data 06.05.2025, la sig.ra ha chiesto, in riforma del decreto con cui il Tribunale ha disposto la Parte_1 revoca del beneficio del gratuito patrocinio, la liquidazione dei compensi per l'attività professionale prestata dall'Avv. Garaffo in favore della sig.ra nel procedimento civile n. 3694/2022 Parte_1
R.G., oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% ed accessori come per legge, nonché la condanna del resistente alla rifusione degli onorari e delle spese relativi al Controparte_1 presente procedimento di opposizione.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente allega i seguenti fatti:
• La sig.ra tramite il suo difensore Avv. Garaffo, ha presentato Parte_1 telematicamente, in data 03.04.2023, istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato nell'ambito del procedimento civile n° 3694/2022 R.G. e, contestualmente, lo stesso difensore ha chiesto l'emissione di liquidazione del compenso ai sensi del D.P.R. 30/5/2002
n. 115 in via provvisoria ed anticipata;
• In data 31.05.2023 il Tribunale di Ivrea ha assegnato al predetto legale termine perentorio fino al giorno 15.09.2023 al fine di integrare l'istanza con il deposito della seguente documentazione: con il deposito della seguente documentazione:
a) certificazione ed autocertificazione di sussistenza e permanenza dei limiti di reddito per
l'ammissione al beneficio con indicazione puntuale dell'ammontare dei redditi a qualsiasi titolo (es. retribuzioni, assegni di mantenimento, assegno familiari/unico, reddito di cittadinanza ecc.) percepiti dalla richiedente e da eventuali Conviventi per tutto il periodo rilevante ossia dal 2021 all'attualità; b) stato di famiglia della richiedente storico e aggiornato all'attualità e c) istanza di ammissione al beneficio;
• In data 15.04.2025 il Tribunale di Ivrea ha provveduto, con decreto, alla revoca all'ammissione al patrocinio alle spese dello Stato e al rigetto alla richiesta di liquidazione del compenso rilevando che, nonostante la richiesta d'integrazione documentale, la parte non aveva provveduto ad adeguata integrazione;
• Parte ricorrente ha allegato di aver effettivamente provveduto, in data 21.06.2023, alla richiesta integrazione e produce copia delle PEC intercorse con la Cancelleria del Tribunale di Ivrea aventi ad oggetto "inserita annotazione - integrazione documenti a PSS";
Ciò premesso, parte ricorrente ritiene, pertanto, di aver adempiuto alle richieste del Tribunale di
Ivrea in relazione all'integrazione della documentazione reddituale richiesta e assume, quindi, che la revoca sia in realtà dovuta ad un mero errore materiale o ad un malfunzionamento dei sistemi informatici in quanto, alla data di deposito del ricorso, la documentazione richiesta è presente all'interno del fascicolo telematico. Parte ricorrente chiede, quindi, l'annullamento del provvedimento di revoca di ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato e di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi al difensore del 15.04.2025, e di conseguenza, la liquidazione dei compensi al difensore avv. Gianluca Garaffo.
Con comparsa di costituzione del 30.10.2025 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato eccependo, in sintesi, la tardività del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari che devono orientare la decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato e di rigetto della richiesta di liquidazione emesso dal Tribunale di
Ivrea in data 15 aprile 2025 nell'ambito del procedimento civile n. 3694/2022 R.G.
In via preliminare, l'impugnazione è correttamente proposta quale opposizione ex art. 170 D.P.R.
n. 115/2002. Il relativo giudizio è regolato dal rito semplificato di cognizione ai sensi dell'art. 15
D.Lgs. n. 150/2011 (sostituito ora dal rito di cui agli art. 281 decies e ss. c.p.c.), che disciplina le controversie previste dall'art. 170 cit. e attribuisce al giudice il potere di acquisire atti e informazioni necessari ai fini della decisione. La decisione che definisce il giudizio non è appellabile nei limiti di cui al citato art. 15.
La prima questione da affrontare riguarda la tempestività del ricorso: ad avviso della scrivente il termine di 20 giorni, decorrente dalla comunicazione del deposito del decreto di revoca avvenuta in data 16.04.2025, è da ritenersi rispettato in quanto il ricorso è stato depositato in data 06.05.2025; ai fini della tempestività occorre avere riguardo alla data del deposito del ricorso e ciò a prescindere dalla lavorazione della Cancelleria del fascicolo, lavorazione che è avvenuta il giorno seguente.
Chiarito che il ricorso è tempestivo, si ribadisce che la controversia può essere decisa secondo rito semplificato in quanto non necessita di istruttoria ed ha natura documentale.
Quanto al merito, deve premettersi che nel patrocinio a spese dello Stato l'onere di allegazione e prova dei presupposti ricade sul richiedente/beneficiario. La disciplina del D.P.R. n. 115/2002 consente al giudice di richiedere documentazione integrativa ai fini della verifica e della permanenza del requisito reddituale;
la richiesta di integrazione non ha finalità meramente formali, ma mira a rendere concretamente verificabile il requisito, senza la quale il beneficio non può essere mantenuto né può procedersi alla liquidazione.
Ciò premesso, l'azione promossa dall'odierna ricorrente è infondata non tanto perché
l'integrazione non sia avvenuta (la stessa risulta trasmessa via PEC alla Cancelleria come si evince dal deposito e dallo stesso fascicolo d'ufficio), quanto perché il deposito non è stato esaustivo, atteso che è stata prodotta documentazione reddituale e autocertificazione solo relativamente all'anno 2023. La richiesta di integrazione, per vero, indicava il deposito di certificazione ed autocertificazione di sussistenza e permanenza dei limiti di reddito per l'ammissione al beneficio con indicazione puntuale dell'ammontare dei redditi a qualsiasi titolo (es. retribuzioni, assegni di mantenimento, assegno familiari/unico, reddito di cittadinanza ecc.) percepiti dalla richiedente e da eventuali conviventi per tutto il periodo rilevante ossia dal 2021 all'attualità.
Dalla documentazione prodotta si evince che la documentazione prodotta non consente di verificare la permanenza del reddito entro la soglia per cui è possibile fruire del gratuito patrocinio per tutta la durata del contenzioso ovvero dal 2021 al 2023; ciò ha determinato correttamente il rigetto dell'istanza di liquidazione del gratuito presentata.
La richiesta di integrazione indicava il deposito di certificazione ed autocertificazione di sussistenza e permanenza dei limiti di reddito per l'ammissione al beneficio con indicazione puntuale dell'ammontare dei redditi a qualsiasi titolo percepiti dalla richiedente e da eventuali conviventi per tutto il periodo rilevante ossia dal 2021 all'attualità.
Nel caso di specie l'integrazione è stata disposta con ordine del giudice ai sensi dell'art. 79, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, con assegnazione di termine ex art. 123 D.P.R. n. 115/2002. Ne consegue che l'adempimento deve essere conforme al contenuto dell'ordine: la produzione limitata alla sola annualità 2023 non soddisfa la richiesta estesa al periodo 2021–attualità e non consente la verifica della permanenza del requisito reddituale per l'intera durata dell'attività difensiva.
In tale situazione, la revoca si pone nel perimetro dell'art. 136 D.P.R. n. 115/2002, poiché
l'assenza di documentazione idonea impedisce di ritenere dimostrata la permanenza dei presupposti del beneficio. Anche a prescindere da profili meramente informatici di 'visibilità' nel fascicolo, la questione è sostanziale: la documentazione prodotta non è idonea a coprire l'intero periodo oggetto dell'ordine di integrazione.
In sostanza è necessario, ai fini della liquidazione dei compensi del gratuito patrocinio, che il
Tribunale acquisisca la documentazione reddituale della parte e dei familiari conviventi
(dichiarazioni dei redditi o, in difetto, autodichiarazione resa dalla parte interessata sotto penale responsabilità attestante la mancata percezione di redditi negli anni d'imposta di riferimento e la non convivenza con altri familiari e/o conviventi more uxorio percettori di reddito), rilevando come la documentazione reddituale debba riferirsi all'intero periodo in cui si è svolta l'attività difensiva.
In ragione della obiettiva controvertibilità della questione, tenuto conto che il provvedimento di rigetto e revoca contiene una motivazione non del tutto coerente con il dato processuale acquisito, si stima congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. R.G. 1197/2025, 2025 R.G., così provvede: RIGETTA l'opposizione promossa dalla sig.ra
) C.F._1
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Ivrea, il 22.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)
(C.F. Parte_1