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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 5864/2023, promosso con ricorso depositato in data 26 aprile 2023
da
Parte_1
nato a [...] – San AO (Brasile) il 29.07.1992 (CPF n. ), residente C.F._1
in Rua Estrada Fazenda Velha, n. 200 – Ap. 305-6 – Jardim Conceicao – Sao Jose do Rio
Preto, San AO (Brasile) – CEP 15030-700;
Controparte_1
nato a [...] – San AO (Brasile) il 21.11.1978 (CPF n. ), residente C.F._2
in Rua Estrada Fazenda Velha, n. 200 – Ap. 305-6 – Jardim Conceicao – Sao Jose do Rio
Preto, San AO (Brasile) – CEP 15030-700;
Controparte_2
nata a [...] – San AO (Brasile) il 17.05.1983 (CPF n. ), residente C.F._3
in Rua Estrada Fazenda Velha, n. 200 – Ap. 305-6 – Jardim Conceicao – Sao Jose do Rio
Preto, San AO (Brasile) – CEP 15030-700,
tutti rappresentati e difesi dall' Avv.to Domenico Ruoppolo del Foro di Napoli
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
contumace
1 nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 10 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di , cittadino italiano, nato a [...] Persona_1
LI (Rovigo) in data 09 luglio 1878, ed emigrato in Brasile.
I ricorrenti, ad integrazione della domanda, esponevano che Persona_1
contraeva matrimonio in Brasile, in data 28.12.1907, con e che da tale Persona_2
unione nasceva, in data 28.10.1914, il figlio , il quale, a sua volta, contraeva Persona_3
matrimonio con in data 26.09.1936 e dal matrimonio, in data 15.04.1938, Controparte_4
nasceva il figlio , che, in data 08.02.1958, contraeva matrimonio con _4
. Esponevano i ricorrenti che da tale matrimonio, nasceva, in Persona_5
data 19.03.1961, la figlia , madre dei ricorrenti Persona_6 CP_1
e nati dal matrimonio
[...] Parte_1 Controparte_2
con Persona_7
Chiarita la linea di discendenza deducevano, i ricorrenti che Persona_1
decedeva in Brasile il 10 agosto 1953, senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione in atti e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
2 I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essere riusciti ad ottenere alcun appuntamento presso il competente San AO, a causa della situazione di Parte_2
paralisi in cui versa tale ufficio, che prevede liste di attesa superiore ai dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va CP_3
dichiarato contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere
3 dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il
Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n.
151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, comprovante che i ricorrenti sono i discendenti dell'avo italiano emigrato in Brasile,
; risulta, inoltre, dal doc. 2, che è deceduto senza Persona_1 Persona_1
acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa, iure sanguinis, al figlio , che l'ha a sua volta trasmessa al Per_3
Per_ figlio , che l'ha trasmessa alla figlia , che a sua volta l'ha trasmessa ai Persona_6
figli odierni ricorrenti, anche se i discendenti predetti hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il
4 chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_3
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Si ricorda, inoltre, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del
Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, non può mai perdersi, in ossequio alla libertà individuale, per rinunzia tacita ma solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, che non risulta nel caso in esame, come peraltro confermato dal certificato negativo di naturalizzazione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente per Parte_2
ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i in Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta Parte_3
una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni, come peraltro documentato dai ricorrenti. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
5 Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Controparte_3
dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto Controparte_3
conto che l'enorme quantità di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo , Persona_1
cittadino italiano.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente Controparte_3
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza della persona sopra indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 22 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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