Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5227 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 24.06.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 21469/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via Brindisi, presso lo studio dell'avv. Alessandra Brio, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
A. De Gasperi n. 55; RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : accertare la nullità del provvedimento di indebito del 01.08.2024, Parte_1 CP_ concernente la somma di € 12.591,75; per l'effetto, condannare l' alla restituzione degli importi trattenuti;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.10.2024, esponeva di aver ricevuto, Parte_1 CP_ in data 01.08.2024, dall' un provvedimento di indebito per la restituzione dell'importo di €
12.591,75 per il periodo dal 01.01.2020 al 31.08.2024, con la seguente motivazione: “È stata
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Specificava, in ogni caso, di non percepire alcun reddito personale, oltre quanto corrisposto dall'ente previdenziale.
Rappresentava di aver presentato, invano, ricorso amministrativo in data 20.09.2024. CP_ Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento della nullità del provvedimento di indebito concernente la CP_ somma di € 12.591,75, condannare l' alla restituzione degli importi trattenuti;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Rappresentava che l'erronea erogazione della maggiorazione sociale sulla prestazione in godimento era stata causa dall'omessa comunicazione dei redditi percepiti dal coniuge, sig. Pt_2
con conseguente superamento dei limiti reddituali e riduzione della suddetta maggiorazione.
[...]
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 24.06.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. In contestazione tra le parti è la ripetibilità o meno della somma richiesta nel provvedimento di indebito relativamente al periodo dal 01.01.2020 al 31.08.2024, che riporta la seguente motivazione: “Gentile Signora, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto nel periodo dal
01.01.2020 al 31.08.2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV. n. 07134047 per un importo complessivo di € 12.591,75, per i seguenti motivi: - Sono stati accertati redditi personali
e/o del coniuge che hanno determinato il ricalcolo della pensione in misura inferiore a quella già corrisposta;
- E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Tanto premesso, occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito assistenziale.
Secondo l'insegnamento della Corte, l'indebito assistenziale è ripetibile solo in presenza di specifiche condizioni: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza,
2 quale l )”, (cfr. Cass n. 5984/2022). Controparte_2
In particolare, in ordine alla maggiorazione sociale ex art. 38, legge n. 448/2001, specifico oggetto dei provvedimenti di indebito, i Giudici di legittimità hanno affermato: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass. n. 13915/2021).
Sul punto, l'ente previdenziale ha lamentato l'illegittimità della condotta della ricorrente caratterizzata dal cd. dolo omissivo, in quanto, sebbene consapevole del superamento i limiti reddituali previsti dal legislatore (a causa dei redditi percepiti dal coniuge), avrebbe omesso di comunicare tale circostanza rilevante al fine del calcolo della prestazione ed asseritamente non CP_ conoscibili dall'
Al contrario, la prospettazione di parte ricorrente si fonda sull'irripetibilità dell'indebito vantato per aver agito in buona fede, non avendo indotto in errore con il suo comportamento l'ente previdenziale. Ebbene, la prospettazione attorea trova conferma documentale in quanto gli ulteriori contributi che hanno determinato l'indebito di cui è causa erano sicuramente conoscibili all'ente previdenziale, per cui non può trovare applicazione quanto affermato al punto d) della sentenza della Corte di
Cassazione n. 5984/2022 sopra richiamata (“[…] d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”). Non è ravvisabile, dunque, alcuna condotta caratterizzata da cd. dolo omissivo laddove si consideri che lo stesso ente previdenziale in memoria di costituzione deduce che i redditi che hanno determinato il superamento dei limiti previsti per l'erogazione della maggiorazione sociale sono CP_ stati rilevati dall' a seguito di indagini svolte nell'anno 2014, trattandosi dei redditi da pensione estera goduta per gli anni dal 2009 al 2014 (“Ad ogni modo il termine annuale sarebbe stato rispettato dall' dal momento che, come già detto, i redditi da pensione estera goduta per gli CP_1 CP_ anni dal 2009 al 2014 non erano mai stati comunicati dal pensionato e sono stati rilevati dall' a seguito di indagini svolte nell'anno 2014 ed il provvedimento di recupero è stato comunicato proprio entro l'anno 2014, con la diffida del 16.4.2014”). Per cui vale quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema,
3 che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”, (cfr. Cass. n.
13223/2020).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in ossequio ai principi sopra richiamati, l'indebito
è ripetibile solo a partire dal momento in cui è intervenuto il provvedimento che accerta la variazione dei dati di calcolo della prestazione. CP_ In accoglimento del ricorso, dunque, va annullato il provvedimento di indebito dell' del 01.08.2024, per l'indebito generato dalla riduzione della maggiorazione sociale e va dichiarato non ripetibile l'indebito ivi riportato (pari ad € 12.591,75); per l'effetto, l'ente va condannato alla restituzione in favore della sig.ra di quanto pro tempore trattenuto a tale titolo. Pt_1
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, con attribuzione in favore dell'avv.
Alessandra Brio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto da l'importo di € 12.591,75 Parte_1 CP_ di cui al provvedimento del 01.08.2024; per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della somma eventualmente trattenuta a titolo di indebito;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00 oltre IVA, CA e rimborso forfettario, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 25.06.2025. Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
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