Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TT TT UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Valentina Paglia che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Domiciliata LB IA (Rm), Borgo Garibaldi, n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Merelli per mandato in atti
( C.F. ) CP_2 P.IVA_3
Domiciliata in Via Marcantonio Colonna 27, rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea CP_1
Ferraguto per mandato in atti
APPELLATE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 2588/2020 resa nei procedimenti riuniti 12504-17280/2016 – opposizione a decreto ingiuntivo – contributi pubblici -
1
Con decreto 1357/2016 era ingiunto alla e alla di pagare a CP_2 Pt_2 Pt_1
€ 62.322,00 oltre interessi commerciali e spese a titolo di incentivo ( come previsto
[...] dall'allegato 8 al DGR 143/2006 ) per l'effettuazione di operazioni di sostituzione parziale o totale dell'anca nel 2006 nell'ambito della struttura convenzionata di AT gestita dalla s.p.a..
Part La roponeva opposizione affermando di non essere legittimata passivamente essendolo la;
in via subordinata contestava i criteri di calcolo adottati affermando che CP_2
l'importo dovuto sarebbe stato al massimo pari a € 20.822,00; contestava l'applicazione degli interessi commerciali .
La proponeva opposizione affermando di non essere legittimata passivamente CP_2
Part essendolo solo la in base all'art. 5 d.lgs 502/1992; contestava l'interpretazione data all'allegato 8 dgr 143/2006, affermava la non debenza degli interessi commerciali.
I procedimenti erano riuniti.
L'opposta si costituiva, chiedeva che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato provvisoriamente esecutivo e che l'opposizione fosse respinta nel merito.
Il quattordici ottobre 2016 il GI concedeva la provvisoria esecuzione solo nei confronti della Part
solo fino alla concorrenza di € 20.822,00 oltre interessi legali a decorrere dal ventinove gennaio 2016 al saldo;
l'importo era corrisposto in corso di causa.
Sulla base poi dei documenti prodotti con sentenza 2588/2020 il Tribunale così statuiva :
“revoca il D.I. del Tribunale di Roma n. 1357/2016 – R.G. n. 1794/2016-; respinge la domanda proposta con il ricorso ex art 633 c.p.c. da Parte_1 nei confronti dell;
respinge la domanda proposta con il ricorso
[...] CP_2 ex art 633 c.p.c. da nei confronti di Parte_1
per l'importo eccedente rispetto a quello di euro 20.822,00 oltre Controparte_1 interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. a decorrere dal 29.01.2016 ; dichiara per la parte restante cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite nell'ambito del rapporto processuale tr e Parte_1 CP_1
; condanna al pagamento in
[...] Parte_1 favore della delle spese della fase di trattazione e decisionale liquidate in CP_2 complessivi euro 2400,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, compensandole per il resto”
2 proponeva appello e concludeva chiedendo : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande proposte dalle parti appellate nel giudizio di primo grado, perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto in via principale, nel merito confermare, il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare solidalmente la e la ovvero ognuna per quanto di propria competenza, al CP_2 Parte_3 pagamento della residua somma di € 41.500,00 (corrispondente alla sorte del D.I. € 62.322,00 meno l'importo già versato pari ad Euro 20.822,00), oltre agli interessi determinati nella misura e con la decorrenza di cui al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 (come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e ss.mm.ii., attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/07/UE del 16.02.2011), ovvero in altra misura applicabile, per tutti i motivi sopra esposti;
in via subordinata, nel merito condannare solidalmente l e CP_2 la ovvero ognuna per quanto di propria competenza, al pagamento della Parte_3 residua somma di € 21.100,00 (corrispondente a € 41.922,00, incentivo c.d. oltre i 100 interventi, meno l'importo già versato pari ad € 20.822,00), oltre agli interessi determinati nella misura e con la decorrenza di cui al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 (come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e ss.mm.ii., attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/07/UE del 16.02.2011), ovvero in altra misura applicabile. In ogni caso, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre, spese generali, IVA e CAP, della fase monitoria e del doppio grado di giudizio”. Part La si costituiva e concludeva chiedendo : “in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'intestato appello;
nel merito, rigettare integralmente l'appello in rubrica in quanto infondato in fatto e in diritto sotto ogni e qualsiasi profilo. Vittoria di spese di lite e compensi professionali come da vigente legislazione per il doppio grado di giudizio ovvero solo per il presente secondo grado di giudizio, ove ritenuto di giustizia”.-
La si costituiva e concludeva chiedendo : “Confermare la sentenza n. CP_2
2588/2020del 06.02.2020 emessa a seguito del procedimento R.G.N. 17280/2016; condannare la controparte alla refusione delle spese legali del doppio grado in conformità al DM 55/14.”
La Corte all'esito dell'udienza del diciassette marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025, tratteneva la causa in decisione assegnando termini di venti giorni per memorie conclusionali e venti giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto svolge motivi di doglianza specifici in relazione ai passaggi argomentativi della sentenza di primo grado.
3 Primo motivo di appello
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 10 del d.l. n. 324 del 27.08.1993, intitolato
“proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'unione italiana ciechi” convertito con l. n. 423/1993; nonchè del d.lgs n. 502/92, contenente la disciplina di riforma del servizio sanitario pubblico in attuazione della delega di cui alla l n. 421/1992, art.li 8 bis e 8 quinquies. lette anche alla luce delle note pronunce giurisprudenziali della corte di cassazione, sentenza della sez. iii, n. 13333 del 30.06.2015 e sentenza della sezione i, n. 18448 del 31.08.2007”
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza laddove ha escluso la legittimazione della affermando che quest'ultima sia responsabile in solido con la CP_2 CP_1
[...]
Part La afferma l'assenza di interesse all'impugnazione sul punto avendo essa corrisposto all'appellante la somma indicata in sentenza.
L'interesse invero sussiste avendo l'appellante chiesto l'erogazione di una maggior somma nonché la condanna anche della al pagamento delle spese di lite di primo CP_2 grado.
Part Si rileva peraltro come la non abbia proposto impugnazione sul punto della sua esclusiva legittimazione passiva limitandosi a contestare la debenza di una somma maggiore.
Il motivo è comunque infondato.
Come indicato condivisibilmente per la da Cass. 3676/2020 in motivazione : CP_2 CP_2
“«se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle Aziende sanitarie locali…. ai sensi del L.R. 16 giugno 1994, n. 18, art. 1, è l'ente "incaricato del pagamento, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla
, quale ente esponenziale cui D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2, conferisce "le funzioni CP_2 legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera”; in quest'ottica, è proprio la L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell'attribuire alla Giunta regionale il potere di provvedere "alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie", rappresenta l'anello di chiusura del ragionamento……la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dal Parte_4
[...
[...] va risolta, per la , alla luce del combinato disposto del D.L. 27 agosto
[...] CP_2
1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con modd., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c). “
In buona sostanza ai sensi della suddetta normativa, è necessario un provvedimento della che individui il soggetto tenuto al pagamento, potendosi così separare CP_2
l'amministrazione “beneficiaria” del servizio da quella obbligata a versare il corrispettivo al fornitore.
Ebbene detto provvedimento non è stato prodotto per cui deve ritenersi soggetto passivo, Part come condivisibilmente affermato dal Tribunale, unicamente la appellata nel cui territorio rientra la struttura convenzionata, amministrazione che quindi sulla base dei principi generali è tenuta al pagamento.
Si osserva a tale proposito come la delibera di Giunta Regionale 602/2004 richiamata dall'appellante con cui è stato accentrato il pagamento delle prestazioni sanitarie presso la riguardi solo Irccs e Ospedali Classificati e non le strutture come quella di CP_2 specie;
la delibera di Giunta Regionale 1761/2002 con cui è stato accentrato il pagamento presso l' riguarda infine solo prestazioni di Controparte_3 assistenza specialistica ambulatoriale, anche queste al di fuori di quelle oggetto del presente procedimento.
******
Secondo motivo di appello
“Error in procedendo. Violazione dell'art. 116 c.p.c. errata interpretazione del documento denominato “allegato 8 – prestazioni incentivate” della delibera di giunta regionale del lazio n. 143/06 recante “ripartizione nei livelli di assistenza del fondo sanitario regionale 2006. Finanziamento del livello assistenziale ospedaliero e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti erogatori pubblici e privati per l'anno 2006. finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle attività di assistenza riabilitativa territoriale” (prodotto come allegato n. 4 – del fascicolo monitorio)”.
L'appellante sostiene l'erroneità del criterio di calcolo adottato dal Giudice di prime cure in relazione agli incentivi richiesti.
Il Tribunale ha affermato per quanto di interesse: “…. circostanza non contestata quella per cui nell'anno 2006 la società ricorrente ha erogato a carico e per conto del servizio sanitario pubblico, n. 102 interventi all'anca; l'allegato 8 della DGR n. 143 /06, della cui
5 interpretazione e applicazione si tratta, contiene in calce allo schema su foglio excel che indica il valore degli incentivi da esso previsti, la seguente testuale precisazione : “L'incentivo di euro 200 viene erogato per ogni caso di intervento primario di sostituzione parziale o totale dell'anca … Gli altri incentivi sono erogati alle strutture : che effettuano più di 100 interventi nel 2006 ovvero che effettuano più di 50 interventi nel 2006, a condizione che il volume sia incrementato almeno del 10% rispetto al 2005. L'incentivo è pari ad euro 822,00 per i casi incrementati rispetto al 2005 e ad euro 411,00 per gli altri casi..... il testo dell'allegato 8 della DGR n. 143/06 sopra riportato risulta inequivoco, sia dal punto di vista letterale che dell'articolazione delle sue parti, nel senso di distinguere due categorie di incentivi, quella per gli interventi praticati fino ad un numero di 100, e quella per gli interventi ulteriori, con attribuzione di un importo unitario di euro 200,00 per la prima categoria e dell'importo unitario di non meno di euro 411,00 per la seconda categoria;
l'interpretazione posta a fondamento della domanda monitoria secondo cui, allorchè gli interventi eseguiti siano più di 100, per tutti e per ciascuno si applica sia l'incentivo di euro 200,00 che quello ulteriore di non meno euro 411,00, è dunque evidentemente in contrasto con il significato sia letterale che sistematico della suddetta disposizione;
risulta irragionevole nella misura in cui non tiene conto che la disposizione regionale in esame non prevede semplicemente l'attribuzione di un incentivo di euro 611,00 per tutti gli interventi se superano il numero
100, ma appunto distingue gli importi in relazione, come detto, alle due categorie;
è , infine, in contrasto con la verosimile ratio della disposizione regionale , che è quella di assegnare un incentivo esponenzialmente maggiore solo se e nella misura in cui la struttura riesca ad assicurare un numero di prestazioni superiore a quello considerato ordinario o atteso.
-)In definitiva, il credito, in sorte capitale, della ricorrente nei confronti del convenuta CP_4
è quello minore indicato proprio da quest'ultima in atto di opposizione , pari all'importo di euro 20.822,00 limitatamente al quale il DI è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo all'udienza del 14 10 2016…”.
L'appellante sostiene che sia il dato letterale che quello sistematico e funzionale dell'allegato
8 in realtà risulterebbero indicare, per un numero di interventi superiori a 100 ( come avvenuto per il presidio di AT ) un incentivo per ogni intervento dal primo all'ultimo di € 611,00 o quantomeno € 411,00.
Il motivo è parzialmente fondato.
6 La delibera di Giunta Regionale 143/2006 ha il dichiarato scopo di “ incentivare alcune prestazioni di elevato impegno assistenziale e di dimostrata efficacia terapeutica nonché le prestazioni per le quali gli attuali tempi di attesa sono ancora superiori ai tempi massimi individuati dalla DGR 1725/2002”; detti incentivi per quanto di interesse nel presente giudizio sono quelli indicati nell'allegato
8 della delibera sulla base della seguente tabella e della nota (1) ivi richiamata:
DESCRIZIONE NUMERO MINIMO ALTRI CRITERI INCENTIVO PER
DI CASI CASO
Intervento di protesi Tutti i casi
200 all'anca 100
411
Ovvero
50 con l'incremento 822
( 1) “…l'incentivo di € 200,00 viene erogato per ogni caso di intervento primario di sostituzione parziale o totale dell'anca….Gli altri incentivi sono erogati alle strutture che effettuano più di 100 interventi nel 2006, ovvero che effettuano più di 50 interventi nel
2006, a condizione che il volume sia incrementato almeno del 10% rispetto al
2005…….l'incentivo è pari ad €822,00 per i casi incrementali rispetto al 2005 e ad € 411,00 per gli altri casi”.
Come sopra indicato l'appellante sostiene che dalla struttura della tabella risulterebbe che l'incentivo di € 200,00 a intervento non sia alternativo ma si cumulerebbe a quello previsto per le strutture che superano i 100 interventi per cui sarebbe pari a € 611,00 ciascuno per tutti gli interventi effettuati dal primo all'ultimo. In subordine sostiene che l'importo sarebbe per tutti gli interventi di € 411,00 ciascuno.
Ebbene, come emerge dalla struttura della tabella, non considerata dal Tribunale, letta sistematicamente con il dettato della nota esplicativa, gli incentivi sono nettamente distinti a seconda del numero degli interventi, con la chiara finalità di premiare le strutture che sono state in grado di eseguire un maggior numero di operazioni e quindi di dimostrare capacità organizzative superiori alla media riconoscendo diversi livelli e legando al raggiungimento del numero di 100 interventi un incentivo di € 411,00 che, pur non dovendosi sommare con
7 quello di € 200,00 (proprio per la diversità dei presupposti tra il primo e il secondo incentivo) deve comunque essere riconosciuto per tutti gli interventi eseguiti;
la diversità dei presupposti comporta in buona sostanza l'applicazione per ogni categoria di performance e per la sua totalità un diverso e autonomo incentivo .
L'importo è pertanto pari a € 411,00 x 102 ( numero degli interventi ) = € 41.922,00 da cui occorre detrarre la somma già liquidata e corrisposta ( circostanza non contestata ) pari in linea capitale a € 20.822,00.
Il residuo è quindi pari in linea capitale a € 41.922,00 – € 20.822,00 = € 21.100,00.
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Terzo motivo di appello
“violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 09 ottobre 2002, n.231”.
Il Tribunale ha affermato l'insussistenza del diritto agli interessi commerciali in quanto
“prima dell'accreditamento istituzionale ex art 8 quater del dlgs n. 502/92, ottenuto nel caso di specie nel 2013, gli accordi con il servizio sanitario pubblico sono da considerare causalmente riconducibili al pregresso convenzionamento ex l. 724/94 la cui posteriorità all'entrata in vigore al d.lgs n. 231/02 non è stata provata”;
L'appellante sostiene che essendo la delibera di Giunta Regionale istitutiva degli incentivi dell'anno 2006 e potendo la stessa qualificarsi come modifica degli accordi contrattuali pregressi comunque occorrerebbe fare riferimento a detta data e quindi a un periodo in cui il d.lgs 231/02 era già vigente.
Il motivo è infondato.
L'appellante, anche nelle memorie conclusionali, riconduce l'accreditamento al genus delle concessioni di pubblico servizio mentre l'accordo successivo, basato sul disposto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, porrebbe il rapporto su una base strettamente negoziale;
essendo quindi l'incentivo riconducibile a una prestazione contrattuale ed essendo del 2006 sarebbero dovuti gli interessi commerciali.
In realtà l'appello non si confronta con quanto affermato dal Tribunale e non contestato ossia che l'accreditamento della struttura ai sensi della sopra richiamata normativa sia avvenuto solo nel 2013.
8 Per il pregresso vigeva un convenzionamento ex lege 792/1994 e non è provato che gli accordi di convenzionamento fossero antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs 231/2002.
A ciò si aggiunge come il riconoscimento degli interessi moratori comunitari, come anche di recente condivisibilmente affermato da Cass. 29472/2024 esiga il deposito di un contratto scritto che sia successivo all'entrata in vigore del d.lgs 231/2002 e antecedente all'anno
2006 ( anno rispetto a cui si chiedono gli incentivi ) in quanto “ le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN hanno natura di transazione commerciale ex art. 2 del d.lgs. n. 231/2002. …è … pacifico che, ai fini del riconoscimento degli interessi comunitari, è necessario che sia rispettato il c.d. regime delle tre A (autorizzazione, accreditamento, accordo) elaborato dalla dottrina amministrativa. In base al quale, superato lo step dell'accreditamento, occorre che tra le medesime parti il rapporto sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l'accreditamento stesso.”
*******
Quarto motivo di appello.
“ In subordine al terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 c.c. letto in combinato disposto con l'art. 1224 c.c. violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove istruttorie.”
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente fatto decorrere gli interessi legali moratori dal ventinove gennaio 2016 ossia dalla notifica del decreto ingiuntivo in quanto non avrebbe considerato le diffide di pagamento prodotte, una del cinque febbraio
2010 ( ALL.N. 6 del fascicolo di parte di primo grado) e una del quattro aprile 2013 ( ALL.N.
17 del fascicolo di parte di primo grado).
Il motivo è parzialmente fondato.
La nota del cinque febbraio 2010 contiene solo un sollecito da parte dell' Controparte_5
a liquidare gli importi in favore di tutti gli assistiti per cui non ha specifica
[...] rilevanza ai fini della mora. Part La nota del quattro aprile 2013 è invece correttamente indirizzata alla con la richiesta di pagamento per cui vale ai fini della decorrenza degli interessi.
9 *******
Le spese seguono la soccombenza.
In particolare quelle del presente grado sono a carico dell'appellante per l'impugnazione proposta avverso la , senza fase istruttoria in quanto non tenuta, con valori CP_2 prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate.
Per quanto riguarda la il parziale accoglimento dell'appello comporta la Parte_3 rideterminazione delle spese anche per il primo grado.
Le stesse sono liquidate con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate e per l'appello senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna l' a pagare a Controparte_1 Pt_1 [...]
€ 41.922,00 oltre interessi legali dal quattro aprile Parte_1
2013 al saldo, somma da cui deve essere detratto l'importo pagato in corso di causa come indicato in motivazione.
Condanna l' a pagare le spese di lite in favore di Controparte_1 [...] liquidate per il primo grado in complessivi € 4.000,00 oltre Parte_1 rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il grado di appello in complessivi € 3.700,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna a pagare le spese di lite del Parte_1 presente grado alla liquidate in complessivi € 3.700,00 oltre rimborso CP_2 forfettario del 15%, IVA e CA
Roma, camera di consiglio del cinque maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TT TT UN de Courtelary
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