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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/05/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1184 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza del 3.2.2025, e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Evelyn Gattuso per mandato in Parte_1 atti;
attrice
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1 edifeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti,
Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, per mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 3.2.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con l'atto introduttivo del giudizio, esponeva di aver stipulato, con Parte_1
– agenzia di Bagheria, in data 19 ottobre 2009, contratto Controparte_2 di mutuo ipotecario n. 055-000-7389377-000 (Rep. n. 1.0419, Racc. n. 5946), dell'importo di €. 131.840,01, della durata di 120 mesi, con rata mensile calcolata con l'applicazione di
1 un tasso di interesse variabile pari alla quotazione dell'EURIBOR 3 MESI 365/360 maggiorato di 1,50 punti percentuali, e ISC del 2,48 %, mutuo assistito da Polizza Vita
Collettiva e polizza Incendio Fabbricato, con premi unici addebitati sul conto corrente intestato alla mutuataria.
Esponeva, altresì, che in data 24.6.2019 l'istituto di credito convenuto le aveva inviato comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e aveva richiesto il pagamento integrale del debito residuo, pagamento, pari all'ammontare di € 27.709,36 come da conteggi effettuati dalla banca, effettuato in data 8.7.2019.
Tanto premesso e rilevato di aver versato alla banca la somma di € 13.428,32 a titolo di interessi relativi all'intera durata del rapporto, si doleva l'attrice della difformità tra TAEG indicato in contratto, pari al 2,48 %, e TAEG effettivo, pari a 3,228%, nonché della difformità delle condizioni contrattuali applicate rispetto a quelle effettivamente pattuite in violazione dell'art. 117 T.U.B., esponendo di aver versato somme a titolo di interessi ben superiori alle somme per interessi calcolate applicando il tasso sostitutivo, come accertato dal ctp incaricato, dott. Persona_1
Si doleva, altresì, dell'omessa partecipazione dell'istituto di credito al procedimento di mediazione, come da verbale negativo del 18.5.2020, con conseguente applicabilità, nel caso di specie, della sanzione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010.
Invocando la nullità della clausola relativa agli interessi per difformità tra tassi pattuiti e tassi effettivamente applicati, per indeterminatezza del tasso di interesse TAEG o I.S.C. e per indeterminatezza dell'oggetto, chiedeva il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo ipotecario contratto con l'istituto di credito convenuto al tasso legale o al tasso ex art 117 comma 7 del T.U.B e la ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi, pari a € 8.400,15, o al maggiore o minore importo da accertarsi in corso di causa a mezzo di ctu, il tutto con vittoria di spese e compensi.
ritualmente costituitasi, contestava la domanda proposta dall'attrice, in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
In particolare, rilevava che l'asserita difformità tra Taeg indicato in contratto e Taeg applicato non risultava comprovata dall'attrice, che aveva inserito nel calcolo anche spese e
2 commissioni che, invece, dovevano essere escluse;
rilevava, altresì, che l'eventuale divergenza tra ISC pattuito e ISC effettivo non avrebbe affatto comportato l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 commi 6 e 7 T.U.B., trattandosi di indice che esprime il costo complessivo del finanziamento senza determinare alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, e non rientrando, in ogni caso, il contratto di mutuo stipulato tra le parti nell'ambito di applicazione dell'art. 125 comma 6 T.U.B., sia ratione temporis, essendo stata la norma introdotta dopo la stipula del contratto di mutuo, sia ratione materiae, essendo dettata la norma per i contratti di finanziamento di importo inferiore a € 30.000,00.
Invocava, infine, la pretestuosità della doglianza relativa all'omessa partecipazione dell'istituto di credito al procedimento di mediazione, dovuta all'assoluta infondatezza delle domande proposte dall'attrice, e pertanto del tutto giustificata, con conseguente inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010, pure invocata dall'attrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa – istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile (cfr. ord. del 18.6.2022 e del 21.11.2022), è stata posta in decisione all'udienza cartolare in epigrafe indicata con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, è possibile entrare nel merito delle singole questioni imposte dalla decisione.
2. Il merito della controversia
Si duole l'attrice della nullità delle clausole pattuative degli interessi per indeterminatezza, non essendovi corrispondenza tra TAEG pattuito e TAEG praticato, Pa con conseguente errata indicazione dell' , da cui deriverebbe l'applicazione dell'art. 117
T.U.B e il ricalcolo degli interessi dovuti ai tassi BOT.
La doglianza appare del tutto priva di pregio.
Sul punto debbono richiamarsi le previsioni contrattuali di cui al contratto di mutuo, le quali indicano specificatamente le modalità di determinazione del tasso di interesse applicato.
In particolare, l'art. 5 del contratto stabilisce che “si pattuisce espressamente che il mutuo è
3 regolato ad un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 360/365, arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore, in essere per valuta data di decorrenza del trimestre maggiorato di 1,500 (uno virgola cinquecento) punti in ragione d'anno. La variabilità si avrà pertanto ogni tre mesi a partire dal 1° gennaio 2010.
Per il periodo di preammortamento, il tasso di interesse è fissato nella misura pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 360/365, arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore, in essere per valuta data di decorrenza del trimestre maggiorato di 1,500 (uno virgola cinquecento) punti in ragione d'anno. In mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del Comitato di
Gestione dell'Euribor (EURIBOR PANEL STEERING COMMITTEE), sarà utilizzato il
dell'euro sulla piazza di Londra. Si precisa che al momento della stipula del presente contratto il Per_2 valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna, è pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) e, pertanto, il tasso di interesse ad oggi risulta pari al 2,25% (due virgola venticinque per cento) su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 1,500 (uno virgola cinquecento) punti in ragione d'anno.
L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) relativo al presente mutuo è pari al 2,48% (due virgola quarantotto per cento). In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo – anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto – decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della nella misura CP_3 del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2,000 (due virgola zero zero zero) punti in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica”.
Ciò posto, giova preliminarmente sottolineare che l'art. 117 T.U.B. dispone al suo comma 4 che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Orbene, nella specie non paiono rinvenirsi elementi di contrarietà alla disposizione menzionata, posto che non solo l'art. 5 del contratto, già citato, ma anche il suo art. 4 enunciano in maniera esaustiva i dati relativi all'operazione in esame, precisando la durata del finanziamento, il numero delle rate, la relativa composizione, le modalità di determinazione del tasso di interesse applicato, l'indice di riferimento (Euribor), le tempistiche di rilevazione, la maggiorazione prevista in caso di mora, nonché le spese complessivamente connesse all'intera operazione.
4 Siffatta conclusione risulta confermata dalla costante giurisprudenza di legittimità che, di recente, ha ribadito: “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.” (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382).
Riguardo alla non corrispondenza tra TAEG pattuito e TAEG effettivamente applicato al contratto, è bene osservare, preliminarmente che l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma svolge unicamente una funzione informativa, finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo effettivo del finanziamento, sicché la sua mancata o erronea indicazione non è suscettibile di incidere sulla validità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
Siffatta norma, infatti, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali… che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, sicché l'erronea indicazione Pa dell' , non incidendo sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo
5 globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto, può comportare esclusivamente ed eventualmente una responsabilità precontrattuale, il cui danno consisterebbe nella perdita della possibilità di contrarre altro finanziamento a condizioni migliori, danno che nel caso in ispecie non risulta né dedotto né provato (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. III, 19/09/2024, n.25199; Cass., Civ. 9 dicembre
2021, n. 39169; Cass. Civ. sez. III, 3 luglio 2024, n.18235).
Peraltro, ad abundantiam, si osserva che la liceità e legittimità delle condizioni contrattuali applicate al contratto di mutuo oggetto di causa deve predicarsi anche in relazione al rispetto del tasso soglia usurario previsto sia della misura degli interessi corrispettivi che di quelli moratori, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal nominato ctu, dott.
, il quale, con operazioni logiche, coerenti e scevre di contraddizioni che Persona_3 questo giudice condivide integralmente, ha accertato che il Taeg relativo al tasso di interesse corrispettivo, sia nell'ipotesi di inclusione delle spese assicurative, sia nell'ipotesi di esclusione delle stesse, non ha superato il tasso soglia usura alla data di stipula del contratto;
il Taeg relativo al tasso di mora pattuito non ha superato il tasso soglia usura alla data di stipula del contratto;
il Taeg relativo al tasso di mora effettivamente applicato alle rate scadute non ha superato il tasso soglia usura;
e conseguentemente che “il saldo del rapporto dare/avere tra le parti ammonta ad € 0,00 (zero/00)” (cfr. pagg. 17-18 relazione di ctu in atti).
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, tutte le doglianze proposte dall'attrice devono ritenersi infondate con conseguente rigetto delle domande di accertamento proposte.
La domanda di ripetizione, pure proposta dall'attrice, deve ritenersi assorbita.
Deve, invece, applicarsi all'istituto di credito convenuto la sanzione prevista dall'art. 8 comma 5 del d.lgs. n. 28/2010, che, nella versione ratione temporis applicabile, recita:
“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1, il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Nel caso di specie la mancata partecipazione dell'istituto di credito convenuto alla
6 mediazione obbligatoria introdotta dall'attrice, così come risulta chiaramente dal verbale di mediazione negativo offerto dall'attrice (cfr. verbale allegato all'atto di citazione), non può considerarsi affatto giustificata dall'asserzione aprioristica, pure sostenuta dalla banca convenuta, che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, poiché ammettendo ciò sussisterebbe sempre e comunque in capo a chiunque un giustificato motivo per non comparire.
Conseguentemente, deve essere condannata al versamento all'entrata del Controparte_1 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari a € 237,00.
4. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico dell'attrice, calcolate ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri medi a tutte le fasi, sono pari a € 5.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Anche le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell'attrice.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede: rigetta le domande proposte da;
Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico di
; Parte_1 dispone che provveda al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di Controparte_1 una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari a
€ 237,00, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.
Termini Imerese, 24 maggio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
7
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1184 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza del 3.2.2025, e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Evelyn Gattuso per mandato in Parte_1 atti;
attrice
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1 edifeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti,
Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, per mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 3.2.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con l'atto introduttivo del giudizio, esponeva di aver stipulato, con Parte_1
– agenzia di Bagheria, in data 19 ottobre 2009, contratto Controparte_2 di mutuo ipotecario n. 055-000-7389377-000 (Rep. n. 1.0419, Racc. n. 5946), dell'importo di €. 131.840,01, della durata di 120 mesi, con rata mensile calcolata con l'applicazione di
1 un tasso di interesse variabile pari alla quotazione dell'EURIBOR 3 MESI 365/360 maggiorato di 1,50 punti percentuali, e ISC del 2,48 %, mutuo assistito da Polizza Vita
Collettiva e polizza Incendio Fabbricato, con premi unici addebitati sul conto corrente intestato alla mutuataria.
Esponeva, altresì, che in data 24.6.2019 l'istituto di credito convenuto le aveva inviato comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e aveva richiesto il pagamento integrale del debito residuo, pagamento, pari all'ammontare di € 27.709,36 come da conteggi effettuati dalla banca, effettuato in data 8.7.2019.
Tanto premesso e rilevato di aver versato alla banca la somma di € 13.428,32 a titolo di interessi relativi all'intera durata del rapporto, si doleva l'attrice della difformità tra TAEG indicato in contratto, pari al 2,48 %, e TAEG effettivo, pari a 3,228%, nonché della difformità delle condizioni contrattuali applicate rispetto a quelle effettivamente pattuite in violazione dell'art. 117 T.U.B., esponendo di aver versato somme a titolo di interessi ben superiori alle somme per interessi calcolate applicando il tasso sostitutivo, come accertato dal ctp incaricato, dott. Persona_1
Si doleva, altresì, dell'omessa partecipazione dell'istituto di credito al procedimento di mediazione, come da verbale negativo del 18.5.2020, con conseguente applicabilità, nel caso di specie, della sanzione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010.
Invocando la nullità della clausola relativa agli interessi per difformità tra tassi pattuiti e tassi effettivamente applicati, per indeterminatezza del tasso di interesse TAEG o I.S.C. e per indeterminatezza dell'oggetto, chiedeva il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo ipotecario contratto con l'istituto di credito convenuto al tasso legale o al tasso ex art 117 comma 7 del T.U.B e la ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi, pari a € 8.400,15, o al maggiore o minore importo da accertarsi in corso di causa a mezzo di ctu, il tutto con vittoria di spese e compensi.
ritualmente costituitasi, contestava la domanda proposta dall'attrice, in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
In particolare, rilevava che l'asserita difformità tra Taeg indicato in contratto e Taeg applicato non risultava comprovata dall'attrice, che aveva inserito nel calcolo anche spese e
2 commissioni che, invece, dovevano essere escluse;
rilevava, altresì, che l'eventuale divergenza tra ISC pattuito e ISC effettivo non avrebbe affatto comportato l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 commi 6 e 7 T.U.B., trattandosi di indice che esprime il costo complessivo del finanziamento senza determinare alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, e non rientrando, in ogni caso, il contratto di mutuo stipulato tra le parti nell'ambito di applicazione dell'art. 125 comma 6 T.U.B., sia ratione temporis, essendo stata la norma introdotta dopo la stipula del contratto di mutuo, sia ratione materiae, essendo dettata la norma per i contratti di finanziamento di importo inferiore a € 30.000,00.
Invocava, infine, la pretestuosità della doglianza relativa all'omessa partecipazione dell'istituto di credito al procedimento di mediazione, dovuta all'assoluta infondatezza delle domande proposte dall'attrice, e pertanto del tutto giustificata, con conseguente inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010, pure invocata dall'attrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa – istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile (cfr. ord. del 18.6.2022 e del 21.11.2022), è stata posta in decisione all'udienza cartolare in epigrafe indicata con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, è possibile entrare nel merito delle singole questioni imposte dalla decisione.
2. Il merito della controversia
Si duole l'attrice della nullità delle clausole pattuative degli interessi per indeterminatezza, non essendovi corrispondenza tra TAEG pattuito e TAEG praticato, Pa con conseguente errata indicazione dell' , da cui deriverebbe l'applicazione dell'art. 117
T.U.B e il ricalcolo degli interessi dovuti ai tassi BOT.
La doglianza appare del tutto priva di pregio.
Sul punto debbono richiamarsi le previsioni contrattuali di cui al contratto di mutuo, le quali indicano specificatamente le modalità di determinazione del tasso di interesse applicato.
In particolare, l'art. 5 del contratto stabilisce che “si pattuisce espressamente che il mutuo è
3 regolato ad un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 360/365, arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore, in essere per valuta data di decorrenza del trimestre maggiorato di 1,500 (uno virgola cinquecento) punti in ragione d'anno. La variabilità si avrà pertanto ogni tre mesi a partire dal 1° gennaio 2010.
Per il periodo di preammortamento, il tasso di interesse è fissato nella misura pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 360/365, arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore, in essere per valuta data di decorrenza del trimestre maggiorato di 1,500 (uno virgola cinquecento) punti in ragione d'anno. In mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del Comitato di
Gestione dell'Euribor (EURIBOR PANEL STEERING COMMITTEE), sarà utilizzato il
dell'euro sulla piazza di Londra. Si precisa che al momento della stipula del presente contratto il Per_2 valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna, è pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) e, pertanto, il tasso di interesse ad oggi risulta pari al 2,25% (due virgola venticinque per cento) su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 1,500 (uno virgola cinquecento) punti in ragione d'anno.
L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) relativo al presente mutuo è pari al 2,48% (due virgola quarantotto per cento). In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo – anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto – decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della nella misura CP_3 del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2,000 (due virgola zero zero zero) punti in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica”.
Ciò posto, giova preliminarmente sottolineare che l'art. 117 T.U.B. dispone al suo comma 4 che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Orbene, nella specie non paiono rinvenirsi elementi di contrarietà alla disposizione menzionata, posto che non solo l'art. 5 del contratto, già citato, ma anche il suo art. 4 enunciano in maniera esaustiva i dati relativi all'operazione in esame, precisando la durata del finanziamento, il numero delle rate, la relativa composizione, le modalità di determinazione del tasso di interesse applicato, l'indice di riferimento (Euribor), le tempistiche di rilevazione, la maggiorazione prevista in caso di mora, nonché le spese complessivamente connesse all'intera operazione.
4 Siffatta conclusione risulta confermata dalla costante giurisprudenza di legittimità che, di recente, ha ribadito: “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.” (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382).
Riguardo alla non corrispondenza tra TAEG pattuito e TAEG effettivamente applicato al contratto, è bene osservare, preliminarmente che l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma svolge unicamente una funzione informativa, finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo effettivo del finanziamento, sicché la sua mancata o erronea indicazione non è suscettibile di incidere sulla validità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
Siffatta norma, infatti, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali… che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, sicché l'erronea indicazione Pa dell' , non incidendo sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo
5 globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto, può comportare esclusivamente ed eventualmente una responsabilità precontrattuale, il cui danno consisterebbe nella perdita della possibilità di contrarre altro finanziamento a condizioni migliori, danno che nel caso in ispecie non risulta né dedotto né provato (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. III, 19/09/2024, n.25199; Cass., Civ. 9 dicembre
2021, n. 39169; Cass. Civ. sez. III, 3 luglio 2024, n.18235).
Peraltro, ad abundantiam, si osserva che la liceità e legittimità delle condizioni contrattuali applicate al contratto di mutuo oggetto di causa deve predicarsi anche in relazione al rispetto del tasso soglia usurario previsto sia della misura degli interessi corrispettivi che di quelli moratori, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal nominato ctu, dott.
, il quale, con operazioni logiche, coerenti e scevre di contraddizioni che Persona_3 questo giudice condivide integralmente, ha accertato che il Taeg relativo al tasso di interesse corrispettivo, sia nell'ipotesi di inclusione delle spese assicurative, sia nell'ipotesi di esclusione delle stesse, non ha superato il tasso soglia usura alla data di stipula del contratto;
il Taeg relativo al tasso di mora pattuito non ha superato il tasso soglia usura alla data di stipula del contratto;
il Taeg relativo al tasso di mora effettivamente applicato alle rate scadute non ha superato il tasso soglia usura;
e conseguentemente che “il saldo del rapporto dare/avere tra le parti ammonta ad € 0,00 (zero/00)” (cfr. pagg. 17-18 relazione di ctu in atti).
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, tutte le doglianze proposte dall'attrice devono ritenersi infondate con conseguente rigetto delle domande di accertamento proposte.
La domanda di ripetizione, pure proposta dall'attrice, deve ritenersi assorbita.
Deve, invece, applicarsi all'istituto di credito convenuto la sanzione prevista dall'art. 8 comma 5 del d.lgs. n. 28/2010, che, nella versione ratione temporis applicabile, recita:
“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1, il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Nel caso di specie la mancata partecipazione dell'istituto di credito convenuto alla
6 mediazione obbligatoria introdotta dall'attrice, così come risulta chiaramente dal verbale di mediazione negativo offerto dall'attrice (cfr. verbale allegato all'atto di citazione), non può considerarsi affatto giustificata dall'asserzione aprioristica, pure sostenuta dalla banca convenuta, che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, poiché ammettendo ciò sussisterebbe sempre e comunque in capo a chiunque un giustificato motivo per non comparire.
Conseguentemente, deve essere condannata al versamento all'entrata del Controparte_1 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari a € 237,00.
4. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico dell'attrice, calcolate ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri medi a tutte le fasi, sono pari a € 5.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Anche le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell'attrice.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede: rigetta le domande proposte da;
Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico di
; Parte_1 dispone che provveda al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di Controparte_1 una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari a
€ 237,00, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.
Termini Imerese, 24 maggio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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