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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7776 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023;
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Bisconti Antonella;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Falgares Giulio;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione e divorzio contenziosi ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 7.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato l'8/06/2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
, a RV in Badia (BZ) il 13.08.2012, ha chiesto di Controparte_1 pronunciare la separazione personale delle parti nonché la cessazione degli effetti civili ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. e di disporre l'affidamento condiviso del figlio nato l'[...], l'assegnazione della casa Per_1
1 coniugale in suo favore, con collocazione paritetica presso ciascun genitore e contribuzione diretta per il mantenimento del minore.
2. Si è costituita in giudizio e ha aderito alle Controparte_1 domande di separazione, divorzio e affidamento condiviso del figlio e, nondimeno, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, ha invocato l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, con la previsione del collocamento prevalente del minore presso la sua abitazione e dell'obbligo in capo al coniuge di corrisponderle una somma mensile pari a 2.900,00 euro, di cui euro 2.200,00 per il suo sostentamento personale ed euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
3. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, il
Giudice delegato, con ordinanza del 19/05/2024, ha adottato ai sensi degli artt. 473 bis. 22 c.p.c. i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“ (…) dispone che il figlio minore della coppia, , nato a Palermo in [...] [...], resti affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
lo stesso vivrà con la madre, con facoltà del padre di averlo e tenerlo con sé secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo regime di visita di cui alla parte motiva;
4) assegna la casa coniugale, ubicata a Palermo Viale Lazio n 1, a
; Controparte_1
5) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 1.300,00, di cui CP_1 euro 800,00 per il mantenimento della moglie ed euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia;
6) dichiara tenuto al pagamento dei 2/3 delle spese Parte_1 straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.”
Per il prosieguo la causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale all'udienza dell'1.10.2024 e ascolto del figlio minore delle parti all'udienza del 29.10.2024.
Infine, all'udienza del 7.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
2
4. Sulla domanda di separazione
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in occasione dell'udienza di prima comparizione dinanzi al
Giudice Delegato.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che nella vicenda in disamina riguardo al minore non sussistono Per_1 ragioni per discostarsi dal modello legale dell'affidamento condiviso contemplato dall'art. 337 ter c.c., oggetto di domanda da parte del ricorrente e a cui la resistente ha, peraltro, da subito aderito.
In ordine al collocamento del minore va senz'altro confermato quanto già stabilito con la richiamata ordinanza del 19/05/2024, con la previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna ubicata a Palermo, Viale
Lazio n.1, in conformità alla situazione di fatto già consolidata, anche tenuto conto delle dichiarazioni del minore che all'udienza del 29/10/2024 in occasione del suo ascolto, con peculiare riguardo al regime di incontri con il padre, ha affermato: “per me va bene così, non c'è bisogno di alcuna modifica”
(si veda verbale di udienza cit.).
6. Regime di visita
Analogamente occorre, dunque, confermare il regime di visita già stabilito in via provvisoria con la richiamata ordinanza nella parte cui è stato previsto che il genitore non collocatario possa incontrare e tenere con sé
, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi Per_1 accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
- nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18,00, con pernottamento presso l'abitazione del padre, che lo riaccompagnerà la mattina successiva a scuola ovvero, nel periodo estivo, a casa della madre;
3 - nei giorni di martedì e giovedì pranzerà dal padre che alle ore 15 lo riaccompagnerà a casa della madre;
- a settimane alterne nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì ovvero, nel periodo estivo, dalle ore 16,00 sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 12 al 26 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- il giorno del compleanno il minore lo trascorrerà con entrambi i genitori ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con la madre e a cena con il padre ad anni alterni;
- per cinque giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 24 dicembre ovvero dal 30 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole.
7. Sull'assegnazione della casa coniugale
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a Controparte_1 casa coniugale, ubicato a Palermo, Viale Lazio n.1, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del figlio dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
8. Provvedimenti di carattere economico
4 Venendo a questo punto all'esame delle richieste di contenuto economico, deve rilevarsi che ha chiesto di essere onerato del Parte_1 pagamento di una somma non superiore a euro 700,00 mensili per il mantenimento della moglie comprensivo delle spese ordinarie per il figlio minore nei periodi di permanenza con la madre.
, dal canto suo, ha proposto una domanda diretta Controparte_1 ad ottenere un assegno mensile pari a 2.900,00 euro, di cui € 2.200,00 per il suo sostentamento ed € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
In subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale, ha chiesto di porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo di euro 800,00 a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione di un immobile.
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
5 Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n.
13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
6 Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter Codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno,
7 calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
8.1 Nel caso che ci occupa ha dedotto di svolgere la libera Parte_1 professione di dottore commercialista in uno studio che condivide con altri colleghi sito in Palermo, Piazza Alberico Gentili n. 6, e di dover far fronte a numerose spese mensili e, segnatamente: € 2.500,00 a titolo di canone di locazione e spese per lo studio professionale;
€ 1.268,80 a titolo di compenso per collaboratori;
€ 2.000,00 a titolo di contributi previdenziali;
€ 300,00 a titolo di ratei per finanziamento acceso “per sopperire alle ripercussioni negative dell'emergenza sanitaria ai danni dell'attività professionale”; € 220,00
a titolo di rateo per il finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura;
€ 400,00 circa per le utenze domestiche;
€ 150,00 per spese condominiali, poi incrementate a partire dal mese di gennaio 2023 ad € 400,00 a causa di una ristrutturazione nello stabile condominiale in corso;
€ 400,00 circa a titolo di compenso e di contributi per le collaboratrici domestiche;
€ 400,00 durante il periodo scolastico a titolo di compenso per l'insegnante privata per il figlio
; € 90,00 per spese del posto auto utilizzato dalla sig.ra ; € Per_1 CP_1
1.000, 00 a titolo di rateo mensile per assicurazioni a beneficio della moglie e del figlio;
€ 250,00 annui per attività di canottaggio per il figlio minore.
Ha, inoltre, precisato di essere onerato del versamento mensile del rateo del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari ad euro 1.220,00 mensili (cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo).
All'udienza di comparizione dei coniugi con riguardo alla situazione lavorativa della moglie ha precisato: “(…) Io lavoro come commercialista e trascorro la maggior parte della giornata fuori casa. Fintanto che convivevo con mia moglie ovviamente lei si occupava del bambino e io lavoravo in studio ma tornavo sempre pranzo e cena a casa.
A seguito della separazione di fatto le mie abitudini sono cambiate, per esempio per consentire a di svolgere attività sportiva del nuoto lo Per_1 accompagno il lunedì e mercoledì alle 17:30 in piscina interrompendo la mia attività lavorativa.
8 In altri termini, sono disposto a modificare le mie abitudini lavorative per soddisfare le esigenze di mio figlio.
(…) Con mia moglie abbiamo convissuto a lungo prima di sposarci.
Abbiamo convissuto stabilmente dal 2007 e ci siamo sposati nel 2012. Mia moglie ha lavorato fino a quando non è rimasta incinta, dopo abbiamo di comune accordo deciso che lei non lavorasse più sino a quando non ha iniziato Per_1
a frequentare la scuola elementare. Quando è cresciuto mia moglie ha Per_1 conseguito un diploma di danzaterapeuta che è stato da me interamente finanziato” (si veda verb. ud. del 30/01/2024).
Dall'analisi della documentazione reddituale offerta in comunicazione risulta che per l'anno di imposta 2019 il ricorrente ha percepito un reddito imponibile di euro 116.587,00; nel 2020 di 116.223,00 euro;
nel 2021 di euro
129.924,00 e nel 2022 di 133.423,00 euro (cfr. doc. depositata in uno al ricorso introduttivo e il 10.01.2024).
Con riferimento alla lamentata situazione debitoria occorre rilevare che il contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto dell'autovettura con rateo mensile pari ad € 220,00 è scaduto ad agosto di quest'anno 2025 (cfr. finanziamento allegato al ricorso introduttivo) e, del resto, il ricorrente non dovrà più far fronte a tutte le spese elencate per le utenze domestiche, gli oneri condominiali e i compensi per le collaboratrici domestiche posto che l'immobile adibito a casa coniugale è stato assegnato alla moglie.
8.2 Per altro verso ha dichiarato: “Io attualmente Controparte_1 non lavoro e vivo nella casa coniugale con . Sono in cerca di Per_1 un'occupazione lavorativa, ho conseguito il diploma di maturità classica e ho anche un diploma di danza terapeuta. Durante la vita matrimoniale e prima ancora durante la convivenza che è iniziata nel 2002 io ho lavorato dal 2002 al
2009, poi ho sospeso durante la gravidanza e poi, da quando è nato , Per_1 ho ripreso a lavorare insieme a mio marito. Mio marito si occupa di tutte le spese relative all'abitazione familiare. Mio marito inizialmente versava 800,00 per il mio mantenimento poi sono stati ridotti e attualmente mi versa mensilmente un importo di 400,00 euro. Voglio precisare che questo importo comprende anche la somma per il mantenimento ordinario di . Inoltre, nostro figlio ha la Per_1 disponibilità della carta di credito del padre, mentre tutte le spese straordinarie
9 sono a carico del padre, sia la retta scolastica, le attività sportive e il corso di musica. Io ho la nuda proprietà di un 1/3 di un appartamento che si trova a
Palermo, di cui mio padre è usufruttuario ed è in atto abitato da mio fratello e da mia cognata” (si veda verbale di udienza citato).
E, dunque, pacifico, alla stregua delle concordi dichiarazioni rese da entrambe le parti in occasione della loro audizione all'udienza di prima comparizione che ha svolto attività lavorativa, anche Controparte_1 durante la convivenza prematrimoniale, solo sino alla gravidanza di Per_1
e si è poi dedicata alla crescita e all'accudimento del figlio, così consentendo al marito di dedicarsi a tempo pieno alla libera professione.
E', del pari, incontestato e si ricava, comunque, dagli estratti conto bancari versati in atti che la resistente non percepisce alcuna entrata ad eccezione del mantenimento che ogni mese le corrisponde il coniuge e, inoltre, la predetta ha solo la nuda proprietà nella misura di 1/3 di un immobile ubicato in Palermo, nella via Pacinotti n. 94, nel quale abita il fratello, Per_2
, unitamente alla propria compagna (cfr. documenti 6 e 7 allegati alla
[...] comparsa di costituzione del 27.12.2023) ed è comproprietaria per 1/6 di un terreno ubicato a San Vito Lo Capo (TP).
All'udienza dell'1.10.2024 sono stati sentiti i testi Testimone_1 conoscente dello in ragione di intercorrenti rapporti professionali e Pt_1
, collega del ricorrente, i quali hanno entrambi riferito che Testimone_2 nell'estate del 2022 quest'ultimo aveva proposto alla moglie di lavorare come segretaria per il notaio previa assunzione dalla società ELCAM Persona_3
s.r.l. di cui il signor era amministratore pro tempore e che, tuttavia, la Pt_1
aveva rifiutato tale offerta. CP_1
La testimone a prova contraria indicata dalla difesa della resistente,
cugina della resistente, ha confermato la suddetta Testimone_3 circostanza, precisando nondimeno che la predetta aveva rifiutato la proposta di lavoro in quanto i rapporti coniugali erano già all'epoca conflittuali e “la moglie non avrebbe mai accettato che il marito fosse il datore di lavoro” (cfr. verbale di udienza cit.).
8.3 Orbene, all'esito dell'istruttoria è senza dubbio emerso che a spetta ai sensi dell'art. 156 cod. civ. un assegno di Controparte_1
10 mantenimento dal coniuge, atteso che attualmente è in effetti priva di adeguati redditi propri, dal momento che non dispone di cespiti dai quali ricavare un reddito e, pur essendo in possesso di una capacità lavorativa generica in assenza di patologie invalidanti, nondimeno in considerazione dell'età anagrafica (a breve compirà 55 anni) e dell'assenza di pregresse recenti esperienze lavorative significative, non avendo svolto alcuna attività per almeno 15 anni durante i quali si è dedicata alla crescita del figlio, non ha ancora reperito una occupazione dopo la cessazione della convivenza matrimoniale.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, alla luce dei dati acquisiti, essendo stata accertata la sussistenza di una situazione di indubbia sperequazione tra le rispettive condizioni economiche dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e della pregressa convivenza, nonché del fatto che il coniuge provvede all'integrale versamento delle rate del mutuo, pari a 1.220,00 euro mensili, sino al 31/10/2038 (cfr. piano di ammortamento allegato al ricorso) gravante sull'immobile un tempo adibito a casa coniugale, appare equo confermare l'ammontare dell'assegno posto a carico di in favore Parte_1 di pari complessivamente ad euro 1.300,00- già stabilito Controparte_1 con l'ordinanza del 19/5/2024-, di cui euro 800,00 per il sostentamento personale della moglie ed euro 500,00 a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio della coppia (avuto riguardo alle esigenze di un minore della sua età), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il ricorrente va, altresì, obbligato a contribuire alle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole nella misura dei 2/3, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
A , inoltre, quale genitore presso cui è collocato il Controparte_1 figlio minore e che, dunque, provvede ai bisogni e alle Persona_4 esigenze immediate di quest'ultimo, spetta per intero l'assegno unico universale erogato dall'Inps (si vedano, sul punto, Circolare dell'Inps n. 23/22
e di recente Cass. n. 4672 del 22/02/2025).
11 9. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta dal ricorrente in via cumulativa ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
10. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, nel contraddittorio delle parti così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 13/10/1970, e , nata a [...] il Controparte_1
18/09/1971, i quali hanno contratto matrimonio RV in Badia (BZ) il
13.08.2012, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte II serie C, dell'anno 2012;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio della coppia , Persona_4 nato a Palermo l'[...], ad [...] i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori e, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore non convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio secondo le modalità indicate in parte motiva;
3) assegna la casa coniugale ubicata a Palermo, viale Lazio n. 1, a
[...]
; CP_1
4) conferma l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di Parte_1
la complessiva somma di euro 1.300,00 mensili, di Controparte_1 cui euro 800,00 per il suo sostentamento personale ed euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia , da Per_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
5) dichiara tenuto al pagamento delle spese straordinarie da Parte_1 sostenere in favore del figlio nella misura dei 2/3, nella Per_1
12 accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
6) dichiara che spetta per intero a , quale genitore Controparte_1 presso cui è collocato il figlio minore , nato a [...] Persona_4
l'11.08.2009, l'assegno unico universale erogato dall'Inps;
7) dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
8) riserva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore dott.ssa Monica Montante.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7776 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023;
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Bisconti Antonella;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Falgares Giulio;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione e divorzio contenziosi ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 7.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato l'8/06/2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
, a RV in Badia (BZ) il 13.08.2012, ha chiesto di Controparte_1 pronunciare la separazione personale delle parti nonché la cessazione degli effetti civili ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. e di disporre l'affidamento condiviso del figlio nato l'[...], l'assegnazione della casa Per_1
1 coniugale in suo favore, con collocazione paritetica presso ciascun genitore e contribuzione diretta per il mantenimento del minore.
2. Si è costituita in giudizio e ha aderito alle Controparte_1 domande di separazione, divorzio e affidamento condiviso del figlio e, nondimeno, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, ha invocato l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, con la previsione del collocamento prevalente del minore presso la sua abitazione e dell'obbligo in capo al coniuge di corrisponderle una somma mensile pari a 2.900,00 euro, di cui euro 2.200,00 per il suo sostentamento personale ed euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
3. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, il
Giudice delegato, con ordinanza del 19/05/2024, ha adottato ai sensi degli artt. 473 bis. 22 c.p.c. i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“ (…) dispone che il figlio minore della coppia, , nato a Palermo in [...] [...], resti affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
lo stesso vivrà con la madre, con facoltà del padre di averlo e tenerlo con sé secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo regime di visita di cui alla parte motiva;
4) assegna la casa coniugale, ubicata a Palermo Viale Lazio n 1, a
; Controparte_1
5) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 1.300,00, di cui CP_1 euro 800,00 per il mantenimento della moglie ed euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia;
6) dichiara tenuto al pagamento dei 2/3 delle spese Parte_1 straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.”
Per il prosieguo la causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale all'udienza dell'1.10.2024 e ascolto del figlio minore delle parti all'udienza del 29.10.2024.
Infine, all'udienza del 7.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
2
4. Sulla domanda di separazione
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in occasione dell'udienza di prima comparizione dinanzi al
Giudice Delegato.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che nella vicenda in disamina riguardo al minore non sussistono Per_1 ragioni per discostarsi dal modello legale dell'affidamento condiviso contemplato dall'art. 337 ter c.c., oggetto di domanda da parte del ricorrente e a cui la resistente ha, peraltro, da subito aderito.
In ordine al collocamento del minore va senz'altro confermato quanto già stabilito con la richiamata ordinanza del 19/05/2024, con la previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna ubicata a Palermo, Viale
Lazio n.1, in conformità alla situazione di fatto già consolidata, anche tenuto conto delle dichiarazioni del minore che all'udienza del 29/10/2024 in occasione del suo ascolto, con peculiare riguardo al regime di incontri con il padre, ha affermato: “per me va bene così, non c'è bisogno di alcuna modifica”
(si veda verbale di udienza cit.).
6. Regime di visita
Analogamente occorre, dunque, confermare il regime di visita già stabilito in via provvisoria con la richiamata ordinanza nella parte cui è stato previsto che il genitore non collocatario possa incontrare e tenere con sé
, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi Per_1 accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
- nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18,00, con pernottamento presso l'abitazione del padre, che lo riaccompagnerà la mattina successiva a scuola ovvero, nel periodo estivo, a casa della madre;
3 - nei giorni di martedì e giovedì pranzerà dal padre che alle ore 15 lo riaccompagnerà a casa della madre;
- a settimane alterne nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì ovvero, nel periodo estivo, dalle ore 16,00 sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 12 al 26 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- il giorno del compleanno il minore lo trascorrerà con entrambi i genitori ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con la madre e a cena con il padre ad anni alterni;
- per cinque giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 24 dicembre ovvero dal 30 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole.
7. Sull'assegnazione della casa coniugale
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a Controparte_1 casa coniugale, ubicato a Palermo, Viale Lazio n.1, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del figlio dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
8. Provvedimenti di carattere economico
4 Venendo a questo punto all'esame delle richieste di contenuto economico, deve rilevarsi che ha chiesto di essere onerato del Parte_1 pagamento di una somma non superiore a euro 700,00 mensili per il mantenimento della moglie comprensivo delle spese ordinarie per il figlio minore nei periodi di permanenza con la madre.
, dal canto suo, ha proposto una domanda diretta Controparte_1 ad ottenere un assegno mensile pari a 2.900,00 euro, di cui € 2.200,00 per il suo sostentamento ed € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
In subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale, ha chiesto di porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo di euro 800,00 a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione di un immobile.
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
5 Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n.
13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
6 Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter Codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno,
7 calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
8.1 Nel caso che ci occupa ha dedotto di svolgere la libera Parte_1 professione di dottore commercialista in uno studio che condivide con altri colleghi sito in Palermo, Piazza Alberico Gentili n. 6, e di dover far fronte a numerose spese mensili e, segnatamente: € 2.500,00 a titolo di canone di locazione e spese per lo studio professionale;
€ 1.268,80 a titolo di compenso per collaboratori;
€ 2.000,00 a titolo di contributi previdenziali;
€ 300,00 a titolo di ratei per finanziamento acceso “per sopperire alle ripercussioni negative dell'emergenza sanitaria ai danni dell'attività professionale”; € 220,00
a titolo di rateo per il finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura;
€ 400,00 circa per le utenze domestiche;
€ 150,00 per spese condominiali, poi incrementate a partire dal mese di gennaio 2023 ad € 400,00 a causa di una ristrutturazione nello stabile condominiale in corso;
€ 400,00 circa a titolo di compenso e di contributi per le collaboratrici domestiche;
€ 400,00 durante il periodo scolastico a titolo di compenso per l'insegnante privata per il figlio
; € 90,00 per spese del posto auto utilizzato dalla sig.ra ; € Per_1 CP_1
1.000, 00 a titolo di rateo mensile per assicurazioni a beneficio della moglie e del figlio;
€ 250,00 annui per attività di canottaggio per il figlio minore.
Ha, inoltre, precisato di essere onerato del versamento mensile del rateo del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari ad euro 1.220,00 mensili (cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo).
All'udienza di comparizione dei coniugi con riguardo alla situazione lavorativa della moglie ha precisato: “(…) Io lavoro come commercialista e trascorro la maggior parte della giornata fuori casa. Fintanto che convivevo con mia moglie ovviamente lei si occupava del bambino e io lavoravo in studio ma tornavo sempre pranzo e cena a casa.
A seguito della separazione di fatto le mie abitudini sono cambiate, per esempio per consentire a di svolgere attività sportiva del nuoto lo Per_1 accompagno il lunedì e mercoledì alle 17:30 in piscina interrompendo la mia attività lavorativa.
8 In altri termini, sono disposto a modificare le mie abitudini lavorative per soddisfare le esigenze di mio figlio.
(…) Con mia moglie abbiamo convissuto a lungo prima di sposarci.
Abbiamo convissuto stabilmente dal 2007 e ci siamo sposati nel 2012. Mia moglie ha lavorato fino a quando non è rimasta incinta, dopo abbiamo di comune accordo deciso che lei non lavorasse più sino a quando non ha iniziato Per_1
a frequentare la scuola elementare. Quando è cresciuto mia moglie ha Per_1 conseguito un diploma di danzaterapeuta che è stato da me interamente finanziato” (si veda verb. ud. del 30/01/2024).
Dall'analisi della documentazione reddituale offerta in comunicazione risulta che per l'anno di imposta 2019 il ricorrente ha percepito un reddito imponibile di euro 116.587,00; nel 2020 di 116.223,00 euro;
nel 2021 di euro
129.924,00 e nel 2022 di 133.423,00 euro (cfr. doc. depositata in uno al ricorso introduttivo e il 10.01.2024).
Con riferimento alla lamentata situazione debitoria occorre rilevare che il contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto dell'autovettura con rateo mensile pari ad € 220,00 è scaduto ad agosto di quest'anno 2025 (cfr. finanziamento allegato al ricorso introduttivo) e, del resto, il ricorrente non dovrà più far fronte a tutte le spese elencate per le utenze domestiche, gli oneri condominiali e i compensi per le collaboratrici domestiche posto che l'immobile adibito a casa coniugale è stato assegnato alla moglie.
8.2 Per altro verso ha dichiarato: “Io attualmente Controparte_1 non lavoro e vivo nella casa coniugale con . Sono in cerca di Per_1 un'occupazione lavorativa, ho conseguito il diploma di maturità classica e ho anche un diploma di danza terapeuta. Durante la vita matrimoniale e prima ancora durante la convivenza che è iniziata nel 2002 io ho lavorato dal 2002 al
2009, poi ho sospeso durante la gravidanza e poi, da quando è nato , Per_1 ho ripreso a lavorare insieme a mio marito. Mio marito si occupa di tutte le spese relative all'abitazione familiare. Mio marito inizialmente versava 800,00 per il mio mantenimento poi sono stati ridotti e attualmente mi versa mensilmente un importo di 400,00 euro. Voglio precisare che questo importo comprende anche la somma per il mantenimento ordinario di . Inoltre, nostro figlio ha la Per_1 disponibilità della carta di credito del padre, mentre tutte le spese straordinarie
9 sono a carico del padre, sia la retta scolastica, le attività sportive e il corso di musica. Io ho la nuda proprietà di un 1/3 di un appartamento che si trova a
Palermo, di cui mio padre è usufruttuario ed è in atto abitato da mio fratello e da mia cognata” (si veda verbale di udienza citato).
E, dunque, pacifico, alla stregua delle concordi dichiarazioni rese da entrambe le parti in occasione della loro audizione all'udienza di prima comparizione che ha svolto attività lavorativa, anche Controparte_1 durante la convivenza prematrimoniale, solo sino alla gravidanza di Per_1
e si è poi dedicata alla crescita e all'accudimento del figlio, così consentendo al marito di dedicarsi a tempo pieno alla libera professione.
E', del pari, incontestato e si ricava, comunque, dagli estratti conto bancari versati in atti che la resistente non percepisce alcuna entrata ad eccezione del mantenimento che ogni mese le corrisponde il coniuge e, inoltre, la predetta ha solo la nuda proprietà nella misura di 1/3 di un immobile ubicato in Palermo, nella via Pacinotti n. 94, nel quale abita il fratello, Per_2
, unitamente alla propria compagna (cfr. documenti 6 e 7 allegati alla
[...] comparsa di costituzione del 27.12.2023) ed è comproprietaria per 1/6 di un terreno ubicato a San Vito Lo Capo (TP).
All'udienza dell'1.10.2024 sono stati sentiti i testi Testimone_1 conoscente dello in ragione di intercorrenti rapporti professionali e Pt_1
, collega del ricorrente, i quali hanno entrambi riferito che Testimone_2 nell'estate del 2022 quest'ultimo aveva proposto alla moglie di lavorare come segretaria per il notaio previa assunzione dalla società ELCAM Persona_3
s.r.l. di cui il signor era amministratore pro tempore e che, tuttavia, la Pt_1
aveva rifiutato tale offerta. CP_1
La testimone a prova contraria indicata dalla difesa della resistente,
cugina della resistente, ha confermato la suddetta Testimone_3 circostanza, precisando nondimeno che la predetta aveva rifiutato la proposta di lavoro in quanto i rapporti coniugali erano già all'epoca conflittuali e “la moglie non avrebbe mai accettato che il marito fosse il datore di lavoro” (cfr. verbale di udienza cit.).
8.3 Orbene, all'esito dell'istruttoria è senza dubbio emerso che a spetta ai sensi dell'art. 156 cod. civ. un assegno di Controparte_1
10 mantenimento dal coniuge, atteso che attualmente è in effetti priva di adeguati redditi propri, dal momento che non dispone di cespiti dai quali ricavare un reddito e, pur essendo in possesso di una capacità lavorativa generica in assenza di patologie invalidanti, nondimeno in considerazione dell'età anagrafica (a breve compirà 55 anni) e dell'assenza di pregresse recenti esperienze lavorative significative, non avendo svolto alcuna attività per almeno 15 anni durante i quali si è dedicata alla crescita del figlio, non ha ancora reperito una occupazione dopo la cessazione della convivenza matrimoniale.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, alla luce dei dati acquisiti, essendo stata accertata la sussistenza di una situazione di indubbia sperequazione tra le rispettive condizioni economiche dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e della pregressa convivenza, nonché del fatto che il coniuge provvede all'integrale versamento delle rate del mutuo, pari a 1.220,00 euro mensili, sino al 31/10/2038 (cfr. piano di ammortamento allegato al ricorso) gravante sull'immobile un tempo adibito a casa coniugale, appare equo confermare l'ammontare dell'assegno posto a carico di in favore Parte_1 di pari complessivamente ad euro 1.300,00- già stabilito Controparte_1 con l'ordinanza del 19/5/2024-, di cui euro 800,00 per il sostentamento personale della moglie ed euro 500,00 a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio della coppia (avuto riguardo alle esigenze di un minore della sua età), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il ricorrente va, altresì, obbligato a contribuire alle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole nella misura dei 2/3, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
A , inoltre, quale genitore presso cui è collocato il Controparte_1 figlio minore e che, dunque, provvede ai bisogni e alle Persona_4 esigenze immediate di quest'ultimo, spetta per intero l'assegno unico universale erogato dall'Inps (si vedano, sul punto, Circolare dell'Inps n. 23/22
e di recente Cass. n. 4672 del 22/02/2025).
11 9. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta dal ricorrente in via cumulativa ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
10. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, nel contraddittorio delle parti così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 13/10/1970, e , nata a [...] il Controparte_1
18/09/1971, i quali hanno contratto matrimonio RV in Badia (BZ) il
13.08.2012, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte II serie C, dell'anno 2012;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio della coppia , Persona_4 nato a Palermo l'[...], ad [...] i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori e, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore non convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio secondo le modalità indicate in parte motiva;
3) assegna la casa coniugale ubicata a Palermo, viale Lazio n. 1, a
[...]
; CP_1
4) conferma l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di Parte_1
la complessiva somma di euro 1.300,00 mensili, di Controparte_1 cui euro 800,00 per il suo sostentamento personale ed euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia , da Per_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
5) dichiara tenuto al pagamento delle spese straordinarie da Parte_1 sostenere in favore del figlio nella misura dei 2/3, nella Per_1
12 accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
6) dichiara che spetta per intero a , quale genitore Controparte_1 presso cui è collocato il figlio minore , nato a [...] Persona_4
l'11.08.2009, l'assegno unico universale erogato dall'Inps;
7) dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
8) riserva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore dott.ssa Monica Montante.
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