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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/11/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La RU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa n. 865/2025 R.G. lav. promossa da
, difesa e rappresentata dall'Avv.to Vincenzina Salvatore Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa per procura in atti ricorrente contro
Controparte_1
– in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] CP_2
ET IG ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. presso i cui Uffici siti in Varese, Via Copelli, 6 è elettivamente domiciliato per procura in atti resistente
OGGETTO: retribuzione - Pubblico Impiego - docenti precari con contratti sino al
30 giugno - indennità ferie non godute.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 30.05.2025, la ricorrente ha esposto di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, quale docente di scuola secondaria, e di essere stato chiamata dal , Controparte_1
a seguito della stipulazione di contratti di docenza a tempo determinato, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24 (doc. n. 1) e di essere rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del
Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
Ha chiesto, pertanto, in applicazione della legge n. 228/2012, interpretata in senso conforme alla normativa europea, come precisata dalla Corte di Giustizia - dando atto di non essere stata adeguatamente informata del diritto di potere fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, né in altri periodi, né di essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse - accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti, per gli anni dedotti, con conseguente condanna del al pagamento della somma di € 1.998,51 o CP_1
altra somma ritenuta di giustizia.
Il resistente si è costituito in giudizio contestando il diritto della ricorrente CP_1
alla monetizzazione delle ferie, dando atto che la stessa ha fruito ex lege dei suoi giorni di ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, che si presumono conosciuti alla stregua del fatto notorio e che la docente ha comunque il dovere professionale di conoscere, non svolgendo alcuna attività lavorativa nei giorni di sospensione, dichiarandosi, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione delle somme richieste.
All'esito dell'udienza odierna, svoltasi con collegamento da remoto, e della discussione delle parti, la causa viene decisa con la seguente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La legge n. 228/2012 ha previsto, all'art. 1, comma 54, che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
L'art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 conv. nella legge n. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.
La norma però, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”
(come introdotto dal comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 all'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012).
Secondo la giurisprudenza più recente, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. n.
14268/2022).
Tale principio è stato ribadito con ordinanze n. 16715/2024 e n. 28587/2024. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno ricorrente non solo risulta incompatibile con le CP_1
indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Il costante insegnamento del Supremo Collegio è stato anche recentemente ribadito: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 -deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 11968/2025).
Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore assunto a tempo determinato sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent. Lancksebastian W. Kreuziger punto 52); l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Il criterio di quantificazione dei giorni per cui può essere rivendicata la monetizzazione è fornito dalla normativa e dal CCNL.
Innanzitutto, l'art. 19, comma 2, del CCNL 2007 che prevede che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Per ottenere i giorni di ferie spettanti, è necessario moltiplicare il numero dei giorni di servizio per 30; il risultato di questa operazione deve poi essere diviso per 360.
In questo modo si ottiene che il lavoratore matura 2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio (ossia, per ogni 30 giorni di servizio); a questo punto, è sufficiente moltiplicare i mesi o le frazioni di mese per x 2,5 e si avrà il risultato dei giorni di ferie spettanti.
Eccezione di prescrizione
Vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, si applica il termine ordinario di prescrizione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020 ha, infatti, statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale, in quanto considerata quale elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che risarcitoria, come ribadito anche dalla sentenza n. 9009 del 4 aprile 2024.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente deve essere, quindi, respinta, non essendo peraltro maturato quinquennio, considerata la richiesta della ricorrente dell'indennità per ferie non godute maturate negli aa.ss. 2022/23
e 2023/24,
La posizione di parte ricorrente
La ricorrente ha svolto servizio e ha maturato, negli anni oggetto di controversia,
i seguenti giorni di ferie, come da stato matricolare allegato (doc. n. 1 fasc. ricorrente):
- a.s. 2022/2023, 201 giorni di servizio corrispondenti a 16,48 giorni di ferie maturati, oltre 2 di festività soppresse, dedotti n. 3 giorni di ferie goduti di cui la stessa ha dato atto, per un totale di 15,48 giorni, con indennità giornaliera pari a
€ 65,75, per complessivi € 1.017,51;
-a.s. 2023/2024, 266 giorni di servizio corrispondenti a 21,80 giorni di ferie maturati, oltre 2 di festività soppresse, dedotti n. 4 giorni di ferie goduti di cui la stessa ha dato atto, per un totale di 19,80 giorni, con indennità giornaliera pari a € 68,59, per complessivi € 981,00.
Il resistente non ha documentato alcun'altra istanza di ferie presentata CP_1
dalla ricorrente e non ha dato prova di avere invitato la stessa a godere delle ferie residue, né di averla avvisata, allo stesso tempo, del fatto che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, onere incombente su parte resistente e non assolto.
Pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva di ferie per un importo complessivo di € 1.998,51, sulla base dei calcoli indicati in ricorso (pag. 21 e doc.
n. 16 fasc. ricorrente) e che si ritengono corretti sulla base delle tabelle stipendiali e dell'orario contrattuale, non specificamente contestati da parte resistente.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il CP_1
resistente è tenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, come liquidate nel dispositivo (applicati i minimi nello scaglione da € 1.101,00 a €
5.200,00, omessa la fase istruttoria), con aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1bis
DM 55/14, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente all'indennità per ferie non fruite per gli aa.ss.
2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1
ricorrente, della somma lorda di € 1.998,51;
- condanna il convenuto a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.339,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Busto Arsizio, 18/11/2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La RU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La RU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa n. 865/2025 R.G. lav. promossa da
, difesa e rappresentata dall'Avv.to Vincenzina Salvatore Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa per procura in atti ricorrente contro
Controparte_1
– in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] CP_2
ET IG ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. presso i cui Uffici siti in Varese, Via Copelli, 6 è elettivamente domiciliato per procura in atti resistente
OGGETTO: retribuzione - Pubblico Impiego - docenti precari con contratti sino al
30 giugno - indennità ferie non godute.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 30.05.2025, la ricorrente ha esposto di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, quale docente di scuola secondaria, e di essere stato chiamata dal , Controparte_1
a seguito della stipulazione di contratti di docenza a tempo determinato, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24 (doc. n. 1) e di essere rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del
Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
Ha chiesto, pertanto, in applicazione della legge n. 228/2012, interpretata in senso conforme alla normativa europea, come precisata dalla Corte di Giustizia - dando atto di non essere stata adeguatamente informata del diritto di potere fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, né in altri periodi, né di essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse - accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti, per gli anni dedotti, con conseguente condanna del al pagamento della somma di € 1.998,51 o CP_1
altra somma ritenuta di giustizia.
Il resistente si è costituito in giudizio contestando il diritto della ricorrente CP_1
alla monetizzazione delle ferie, dando atto che la stessa ha fruito ex lege dei suoi giorni di ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, che si presumono conosciuti alla stregua del fatto notorio e che la docente ha comunque il dovere professionale di conoscere, non svolgendo alcuna attività lavorativa nei giorni di sospensione, dichiarandosi, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione delle somme richieste.
All'esito dell'udienza odierna, svoltasi con collegamento da remoto, e della discussione delle parti, la causa viene decisa con la seguente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La legge n. 228/2012 ha previsto, all'art. 1, comma 54, che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
L'art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 conv. nella legge n. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.
La norma però, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”
(come introdotto dal comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 all'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012).
Secondo la giurisprudenza più recente, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. n.
14268/2022).
Tale principio è stato ribadito con ordinanze n. 16715/2024 e n. 28587/2024. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno ricorrente non solo risulta incompatibile con le CP_1
indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Il costante insegnamento del Supremo Collegio è stato anche recentemente ribadito: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 -deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 11968/2025).
Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore assunto a tempo determinato sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent. Lancksebastian W. Kreuziger punto 52); l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Il criterio di quantificazione dei giorni per cui può essere rivendicata la monetizzazione è fornito dalla normativa e dal CCNL.
Innanzitutto, l'art. 19, comma 2, del CCNL 2007 che prevede che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Per ottenere i giorni di ferie spettanti, è necessario moltiplicare il numero dei giorni di servizio per 30; il risultato di questa operazione deve poi essere diviso per 360.
In questo modo si ottiene che il lavoratore matura 2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio (ossia, per ogni 30 giorni di servizio); a questo punto, è sufficiente moltiplicare i mesi o le frazioni di mese per x 2,5 e si avrà il risultato dei giorni di ferie spettanti.
Eccezione di prescrizione
Vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, si applica il termine ordinario di prescrizione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020 ha, infatti, statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale, in quanto considerata quale elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che risarcitoria, come ribadito anche dalla sentenza n. 9009 del 4 aprile 2024.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente deve essere, quindi, respinta, non essendo peraltro maturato quinquennio, considerata la richiesta della ricorrente dell'indennità per ferie non godute maturate negli aa.ss. 2022/23
e 2023/24,
La posizione di parte ricorrente
La ricorrente ha svolto servizio e ha maturato, negli anni oggetto di controversia,
i seguenti giorni di ferie, come da stato matricolare allegato (doc. n. 1 fasc. ricorrente):
- a.s. 2022/2023, 201 giorni di servizio corrispondenti a 16,48 giorni di ferie maturati, oltre 2 di festività soppresse, dedotti n. 3 giorni di ferie goduti di cui la stessa ha dato atto, per un totale di 15,48 giorni, con indennità giornaliera pari a
€ 65,75, per complessivi € 1.017,51;
-a.s. 2023/2024, 266 giorni di servizio corrispondenti a 21,80 giorni di ferie maturati, oltre 2 di festività soppresse, dedotti n. 4 giorni di ferie goduti di cui la stessa ha dato atto, per un totale di 19,80 giorni, con indennità giornaliera pari a € 68,59, per complessivi € 981,00.
Il resistente non ha documentato alcun'altra istanza di ferie presentata CP_1
dalla ricorrente e non ha dato prova di avere invitato la stessa a godere delle ferie residue, né di averla avvisata, allo stesso tempo, del fatto che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, onere incombente su parte resistente e non assolto.
Pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva di ferie per un importo complessivo di € 1.998,51, sulla base dei calcoli indicati in ricorso (pag. 21 e doc.
n. 16 fasc. ricorrente) e che si ritengono corretti sulla base delle tabelle stipendiali e dell'orario contrattuale, non specificamente contestati da parte resistente.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il CP_1
resistente è tenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, come liquidate nel dispositivo (applicati i minimi nello scaglione da € 1.101,00 a €
5.200,00, omessa la fase istruttoria), con aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1bis
DM 55/14, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente all'indennità per ferie non fruite per gli aa.ss.
2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1
ricorrente, della somma lorda di € 1.998,51;
- condanna il convenuto a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.339,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Busto Arsizio, 18/11/2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La RU