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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.1.2025, ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2649/2022 promossa da:
(C.F./P.I. , qui rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 [...] in persona del procuratore speciale Dott.ssa giusta Parte_2 Pt_3 procura indicata in ricorso, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Bissi e Monica Giacometti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore
- ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ) C.F._2 Controparte_3 C.F._3
- CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: altri istituti relativi alle successioni – azione di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 7 - Accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità e la qualità di eredi dei signori
e , nei CP_1 Controparte_2 Controparte_3 confronti del sig. deceduto in data 09.02.2016; Persona_1
- Per l'effetto, accertare e dichiarare la titolarità in capo a della quota di CP_1
4/9, della quota di 1/9 e della Controparte_2 Controparte_3 quota di 4/9, tutti in qualità di eredi del sig. del diritto di Persona_1 proprietà, degli immobili in Galliate, Via Bornasca
• Foglio 24 – mapp. 137 – sub. 15- cat. A/3 – cons. vani 5,5
• Foglio 24 – mapp. 137 – sub. 24 – cat. C/6 – cons. 13 mq.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso spese generali, nonché ad oneri accessori previdenziali e fiscali come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si producono:
1) Procura speciale rep. 61382, racc. 11769
2) Procura speciale Rep. N.140484 Racc. N.35372
3) Copia mutuo fondiario Rep. n. 260090 Racc. n. 39598 a rogito Notaio Dott.ssa
[...] di Novara Per_2
4) Nota iscrizione volontaria ai nn. 14050/2985 presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Novara
5) Certificato di morte del Sig. Persona_1
6) Certificato storico di famiglia;
7) Ricorso ex artt. 481 e 749 cc e pedissequo decreto di fissazione di udienza
8) Provvedimento Giudice
9) Istanza ex art. 528 c.p.c
10) Istanza curatore eredità giacente
11) Provvedimento Giudice revoca eredità giacente
12) Provvedimento di correzione errore materiale
Con riserva di ogni più ampia deduzione, allegazione e produzione.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente in data 26.7.2024, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1 CP_2
e chiedendo di accertarne la qualità di eredi di
[...] Controparte_3 [...]
, rispettivamente marito e padre dei convenuti, deceduto in Galliate il Per_1
09.02.2016.
A sostegno delle domande, ha allegato che: Parte_1
- era debitore nei confronti della parte attrice della somma di € Persona_1
133.124,84, oltre interessi maturati dal 26.06.2018, derivante da contratto di mutuo fondiario e pagamento con surrogazione per volontà del debitore, a ministero del Notaio rep. n. 260090 racc. n. 39598, munito di Persona_2 formula esecutiva il 18.06.2008;
- a garanzia dell'obbligazione assunta con il predetto contratto di mutuo, in data 21/06/2006, veniva iscritta ipoteca volontaria ai nn. 14050/2985 presso la Conservatoria di Novara sugli immobili di proprietà per 1/3 ciascuno di e , immobili censiti al Catasto Persona_1 CP_1 Controparte_3
Fabbricati del Comune di Galliate, Via Bornasca, Foglio 24 – mapp. 137 – sub. 15- cat. A/3 – cons. vani 5,5 e Foglio 24 – mapp. 137 – sub. 24 – cat. C/6 – cons. 13 mq;
- in data 09.02.2016 è deceduto, senza lasciare testamento;
Persona_1
- con istanza datata 11.02.2021 (doc.8) è stato proposto, innanzi a questo Tribunale, procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 cpc (R.G. 682/2021), nell'ambito del quale, tuttavia, non è intervenuta accettazione né rinuncia da parte dei chiamati, odierni convenuti, all'eredità morendo dismessa dal nel termine Persona_1 fissato;
- l'odierna ricorrente, pertanto, sul presupposto della giacenza dell'eredità ai sensi dell'art. 528 c.c., ha domandato con ricorso del 02.02.2023 (doc. 9) la nomina di un curatore dell'eredità giacente, che veniva designato dal Giudice delle successioni nella persona della Dott.ssa Persona_3
- con istanza del 06.10.2023, peraltro, il Curatore nominato ha domandato la revoca dello stato di giacenza dell'eredità, avendo i chiamati all'eredità – gli odierni ricorrenti , e - compiuto atti CP_1 Controparte_2 Controparte_3 di accettazione tacita dell'eredità relitta e, in particolare, avendo gli stessi, in data 23.01.2017, volturato in capo a loro stessi la proprietà dell'autovettura Fiat Panda, Tg. CD469SH, già intestata al de cuius, per poi alienarla in data 08.06.2018 a;
CP_4
- con provvedimento del 31.05.2024, il Giudice delle successioni ha, pertanto, revocato la curatela dell'eredità del defunto Persona_1
pagina 3 di 7 In ragione del compimento di un atto implicante accettazione tacita dell'eredità, parte attrice ha chiesto accertamento della qualità di erede dei convenuti e della proprietà pro quota in capo agli stessi degli immobili siti in Galliate, Via Bornasca, oggetto di iscrizione ipotecaria.
All'udienza del 14.01.2024, dichiarata la contumacia dei convenuti, la causa è stata trattenuta in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.
*** agisce in questa sede dichiarandosi cessionaria dall'originario Parte_1 creditore Banco BPM del credito vantato nei confronti di Persona_1
In tale qualità – che la ricorrente ha già speso dinanzi al giudice delle successioni dapprima al fine di esercitare l'actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c. e poi al fine di ottenere la nomina del curatore dell'eredità di sul presupposto che Persona_1 fosse giacente - ha interesse ad agire in via giudiziale per l'accertamento della accettazione tacita da parte dei convenuti dell'eredità del in vista del Persona_1 recupero del proprio credito, derivante dal contratto di mutuo fondiario con surrogazione, garantito da iscrizione ipotecaria volontaria sulla quota di 1/3 dell'immobile sito in Galliate, via Bornasca, quota ricaduta nell'asse ereditario del defunto sig. e per via successoria giunta, in prospettazione attorea, Persona_1 nella titolarità dei convenuti.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
L'azione in esame è volta alla pronuncia di sentenza dichiarativa di accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dei convenuti ai sensi dell'art. 476 c.c.., a mente del quale l'eredità può ritenersi tacitamente accettata “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede”.
L'accettazione dell'eredità può, dunque, essere desunta anche dal mero comportamento del chiamato, che abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare o, comunque, concludenti e significativi della volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (per l'affermazione del principio, fra le più recenti, Cass., n. 14499/2018; n. 20699/2017; 11823/2015).
Esclusa la rilevanza di atti di natura meramente conservativa, che il chiamato a norma dell'art. 460 c.c. può compiere anche prima di assumere la qualità di erede (quali il compimento di azioni atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea: cfr. Cass., n. 1183/2017), spetta al ricorrente dimostrare il compimento di un atto che postuli necessariamente la volontà di accettare da parte del chiamato.
pagina 4 di 7 Nella specie, parte ricorrente ha documentato che, dopo che era stata fissato, su istanza della ricorrente medesima, ai sensi dell'art. 481 c.p.c. un termine per l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, vanamente decorso, e dopo che, conseguentemente, l'odierna ricorrente aveva chiesto e ottenuto la nomina di curatore dell'eredità giacente, sul presupposto che l'eredità di tale fosse, il curatore ha reperito Persona_1 documentazione attestante l'integrazione, da parte dei chiamati, di atto di accettazione tacita dell'eredità compiuto prima dell'apertura della curatela, ragione per cui la stessa è stata revocata
La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. esperita, infatti, è priva di effetti, allorché sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, posto che quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio semel heres, semper heres (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1735 del 16/01/2024).
Dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla relazione del nominato e cessato curatore dell'eredità giacente (doc. 10) e dalle visure depositate da parte ricorrente nel presente procedimento sub 2 e 3 (deposito del 28.08.2024), è emerso che i Contr convenuti, presso agenzia in data 23.01.2017, hanno chiesto ed ottenuto intestazione del veicolo Fiat Panda, tg. CD469SH, di cui il de cuius era proprietario (doc.1, deposito del 28.08.2017).
Risulta altresì che l'autovettura è stata poi trasferita dai convenuti al sig. CP_4 per atto di vendita (doc. 3, deposito del 28.08.2024).
Orbene, la vendita del veicolo, in quanto bene facente parte dell'asse ereditario, rileva come atto di accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa dal ai Persona_1 sensi dell'art. 476 c.c. Trattasi, infatti, di atto dispositivo che non potrebbe essere compiuto dal mero chiamato all'eredità.
Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio può quindi concludersi che sussistono atti univoci e significativi del fatto che i resistenti, consapevoli dell'esistenza di una delazione ex lege in proprio favore, abbiano inteso accettare l'eredità, pur gravata da debiti, compiendo atti che solo l'erede ha titolo a compiere.
Va in tal senso anche valorizzata la condotta processuale dei convenuti, che, nonostante siano stati ritualmente citati per l'udienza fissata, hanno ritenuto di non dover presenziare né costituirsi nell'ambito del giudizio.
Da quanto rilevato consegue che deve dichiararsi che , CP_1 CP_2
e hanno tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa
[...] Controparte_3 da assumendo la qualità di eredi del medesimo. Persona_1
pagina 5 di 7 Deve, pertanto, dichiararsi che i convenuti , e CP_1 Controparte_3 CP_2 sono eredi puri e semplici di avendone tacitamente
[...] Persona_1 accettato l'eredità.
Non è luogo, invece, in questa sede, a determinare le quote di comproprietà del bene immobile indicato nelle conclusioni di parte ricorrente, come dalla stessa richiesto, trattandosi di svolgere accertamenti in ordine alle quote ereditarie e alla consistenza della massa estranei al presente giudizio, su cui parte ricorrente non ha specifico interesse (non constando opposizione da parte degli eredi alla prospettazione della ricorrente in ordine alle quote) e che, in ogni caso, potrebbero sovrapporsi alle scelte divisionali che legittimamente i resistenti potrebbero aver compiuto o potrebbero compiere, fino all'avvio di eventuali iniziative sulla comunione indivisa da parte del creditore.
Quanto alle spese di lite, deve considerarsi che il presente procedimento nasce da esigenza, propria della parte ricorrente, di ripristinare la continuità delle trascrizioni, nel proprio interesse, al fine di potersi soddisfare anche sulla quota di immobile ipotecato ricaduta nell'asse ereditario.
Nel nostro ordinamento, tuttavia, non si configura alcun obbligo in capo a colui che sia parte o soggetto degli atti soggetti a trascrizione di procedervi, quanto, piuttosto, un mero onere, finalizzato al conseguimento degli effetti favorevoli che la legge ricollega alla prioritaria trascrizione dell'acquisto (tanto che alla trascrizione può procedere, come avverrà nel caso di specie, qualunque terzo interessato a che si producano tali effetti).
In assenza, dunque, di un pregresso inadempimento da parte dei convenuti a un proprio obbligo, che abbia dato causa al procedimento, e in considerazione del fatto che questi ultimi non hanno in alcun modo contrastato l'iniziativa della parte ricorrente, né in questa fase giudiziale né, per quanto consta, in fase stragiudiziale, deve ritenersi che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in applicazione del principio – di cui lo stesso principio di soccombenza è applicazione (cfr. Cass., n. 3438/2016; 21684/2013) – per cui le spese del giudizio vanno sopportate dalla parte che vi ha dato causa;
ciò anche alla luce dei più ampi spazi aperti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del vigente testo dell'art. 92, co. 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle già previste dalla norma, laddove l'analogia è guidata, nel ragionamento del giudice delle leggi, dalla mancata ascrivibilità alla condotta processuale delle parti della situazione che abbia in seguito determinato la soccombenza di una delle due.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
1) dichiara che (C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
) hanno accettato tacitamente l'eredità morendo dismessa C.F._3 da nato a [...] il [...] e deceduto in Galliate Persona_1
(NO) il 09.02.2016, e ne sono divenuti eredi puri e semplici;
2) compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
Novara, 22 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annalisa Boido
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.1.2025, ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2649/2022 promossa da:
(C.F./P.I. , qui rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 [...] in persona del procuratore speciale Dott.ssa giusta Parte_2 Pt_3 procura indicata in ricorso, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Bissi e Monica Giacometti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore
- ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ) C.F._2 Controparte_3 C.F._3
- CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: altri istituti relativi alle successioni – azione di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 7 - Accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità e la qualità di eredi dei signori
e , nei CP_1 Controparte_2 Controparte_3 confronti del sig. deceduto in data 09.02.2016; Persona_1
- Per l'effetto, accertare e dichiarare la titolarità in capo a della quota di CP_1
4/9, della quota di 1/9 e della Controparte_2 Controparte_3 quota di 4/9, tutti in qualità di eredi del sig. del diritto di Persona_1 proprietà, degli immobili in Galliate, Via Bornasca
• Foglio 24 – mapp. 137 – sub. 15- cat. A/3 – cons. vani 5,5
• Foglio 24 – mapp. 137 – sub. 24 – cat. C/6 – cons. 13 mq.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso spese generali, nonché ad oneri accessori previdenziali e fiscali come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si producono:
1) Procura speciale rep. 61382, racc. 11769
2) Procura speciale Rep. N.140484 Racc. N.35372
3) Copia mutuo fondiario Rep. n. 260090 Racc. n. 39598 a rogito Notaio Dott.ssa
[...] di Novara Per_2
4) Nota iscrizione volontaria ai nn. 14050/2985 presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Novara
5) Certificato di morte del Sig. Persona_1
6) Certificato storico di famiglia;
7) Ricorso ex artt. 481 e 749 cc e pedissequo decreto di fissazione di udienza
8) Provvedimento Giudice
9) Istanza ex art. 528 c.p.c
10) Istanza curatore eredità giacente
11) Provvedimento Giudice revoca eredità giacente
12) Provvedimento di correzione errore materiale
Con riserva di ogni più ampia deduzione, allegazione e produzione.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente in data 26.7.2024, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1 CP_2
e chiedendo di accertarne la qualità di eredi di
[...] Controparte_3 [...]
, rispettivamente marito e padre dei convenuti, deceduto in Galliate il Per_1
09.02.2016.
A sostegno delle domande, ha allegato che: Parte_1
- era debitore nei confronti della parte attrice della somma di € Persona_1
133.124,84, oltre interessi maturati dal 26.06.2018, derivante da contratto di mutuo fondiario e pagamento con surrogazione per volontà del debitore, a ministero del Notaio rep. n. 260090 racc. n. 39598, munito di Persona_2 formula esecutiva il 18.06.2008;
- a garanzia dell'obbligazione assunta con il predetto contratto di mutuo, in data 21/06/2006, veniva iscritta ipoteca volontaria ai nn. 14050/2985 presso la Conservatoria di Novara sugli immobili di proprietà per 1/3 ciascuno di e , immobili censiti al Catasto Persona_1 CP_1 Controparte_3
Fabbricati del Comune di Galliate, Via Bornasca, Foglio 24 – mapp. 137 – sub. 15- cat. A/3 – cons. vani 5,5 e Foglio 24 – mapp. 137 – sub. 24 – cat. C/6 – cons. 13 mq;
- in data 09.02.2016 è deceduto, senza lasciare testamento;
Persona_1
- con istanza datata 11.02.2021 (doc.8) è stato proposto, innanzi a questo Tribunale, procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 cpc (R.G. 682/2021), nell'ambito del quale, tuttavia, non è intervenuta accettazione né rinuncia da parte dei chiamati, odierni convenuti, all'eredità morendo dismessa dal nel termine Persona_1 fissato;
- l'odierna ricorrente, pertanto, sul presupposto della giacenza dell'eredità ai sensi dell'art. 528 c.c., ha domandato con ricorso del 02.02.2023 (doc. 9) la nomina di un curatore dell'eredità giacente, che veniva designato dal Giudice delle successioni nella persona della Dott.ssa Persona_3
- con istanza del 06.10.2023, peraltro, il Curatore nominato ha domandato la revoca dello stato di giacenza dell'eredità, avendo i chiamati all'eredità – gli odierni ricorrenti , e - compiuto atti CP_1 Controparte_2 Controparte_3 di accettazione tacita dell'eredità relitta e, in particolare, avendo gli stessi, in data 23.01.2017, volturato in capo a loro stessi la proprietà dell'autovettura Fiat Panda, Tg. CD469SH, già intestata al de cuius, per poi alienarla in data 08.06.2018 a;
CP_4
- con provvedimento del 31.05.2024, il Giudice delle successioni ha, pertanto, revocato la curatela dell'eredità del defunto Persona_1
pagina 3 di 7 In ragione del compimento di un atto implicante accettazione tacita dell'eredità, parte attrice ha chiesto accertamento della qualità di erede dei convenuti e della proprietà pro quota in capo agli stessi degli immobili siti in Galliate, Via Bornasca, oggetto di iscrizione ipotecaria.
All'udienza del 14.01.2024, dichiarata la contumacia dei convenuti, la causa è stata trattenuta in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.
*** agisce in questa sede dichiarandosi cessionaria dall'originario Parte_1 creditore Banco BPM del credito vantato nei confronti di Persona_1
In tale qualità – che la ricorrente ha già speso dinanzi al giudice delle successioni dapprima al fine di esercitare l'actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c. e poi al fine di ottenere la nomina del curatore dell'eredità di sul presupposto che Persona_1 fosse giacente - ha interesse ad agire in via giudiziale per l'accertamento della accettazione tacita da parte dei convenuti dell'eredità del in vista del Persona_1 recupero del proprio credito, derivante dal contratto di mutuo fondiario con surrogazione, garantito da iscrizione ipotecaria volontaria sulla quota di 1/3 dell'immobile sito in Galliate, via Bornasca, quota ricaduta nell'asse ereditario del defunto sig. e per via successoria giunta, in prospettazione attorea, Persona_1 nella titolarità dei convenuti.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
L'azione in esame è volta alla pronuncia di sentenza dichiarativa di accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dei convenuti ai sensi dell'art. 476 c.c.., a mente del quale l'eredità può ritenersi tacitamente accettata “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede”.
L'accettazione dell'eredità può, dunque, essere desunta anche dal mero comportamento del chiamato, che abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare o, comunque, concludenti e significativi della volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (per l'affermazione del principio, fra le più recenti, Cass., n. 14499/2018; n. 20699/2017; 11823/2015).
Esclusa la rilevanza di atti di natura meramente conservativa, che il chiamato a norma dell'art. 460 c.c. può compiere anche prima di assumere la qualità di erede (quali il compimento di azioni atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea: cfr. Cass., n. 1183/2017), spetta al ricorrente dimostrare il compimento di un atto che postuli necessariamente la volontà di accettare da parte del chiamato.
pagina 4 di 7 Nella specie, parte ricorrente ha documentato che, dopo che era stata fissato, su istanza della ricorrente medesima, ai sensi dell'art. 481 c.p.c. un termine per l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, vanamente decorso, e dopo che, conseguentemente, l'odierna ricorrente aveva chiesto e ottenuto la nomina di curatore dell'eredità giacente, sul presupposto che l'eredità di tale fosse, il curatore ha reperito Persona_1 documentazione attestante l'integrazione, da parte dei chiamati, di atto di accettazione tacita dell'eredità compiuto prima dell'apertura della curatela, ragione per cui la stessa è stata revocata
La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. esperita, infatti, è priva di effetti, allorché sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, posto che quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio semel heres, semper heres (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1735 del 16/01/2024).
Dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla relazione del nominato e cessato curatore dell'eredità giacente (doc. 10) e dalle visure depositate da parte ricorrente nel presente procedimento sub 2 e 3 (deposito del 28.08.2024), è emerso che i Contr convenuti, presso agenzia in data 23.01.2017, hanno chiesto ed ottenuto intestazione del veicolo Fiat Panda, tg. CD469SH, di cui il de cuius era proprietario (doc.1, deposito del 28.08.2017).
Risulta altresì che l'autovettura è stata poi trasferita dai convenuti al sig. CP_4 per atto di vendita (doc. 3, deposito del 28.08.2024).
Orbene, la vendita del veicolo, in quanto bene facente parte dell'asse ereditario, rileva come atto di accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa dal ai Persona_1 sensi dell'art. 476 c.c. Trattasi, infatti, di atto dispositivo che non potrebbe essere compiuto dal mero chiamato all'eredità.
Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio può quindi concludersi che sussistono atti univoci e significativi del fatto che i resistenti, consapevoli dell'esistenza di una delazione ex lege in proprio favore, abbiano inteso accettare l'eredità, pur gravata da debiti, compiendo atti che solo l'erede ha titolo a compiere.
Va in tal senso anche valorizzata la condotta processuale dei convenuti, che, nonostante siano stati ritualmente citati per l'udienza fissata, hanno ritenuto di non dover presenziare né costituirsi nell'ambito del giudizio.
Da quanto rilevato consegue che deve dichiararsi che , CP_1 CP_2
e hanno tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa
[...] Controparte_3 da assumendo la qualità di eredi del medesimo. Persona_1
pagina 5 di 7 Deve, pertanto, dichiararsi che i convenuti , e CP_1 Controparte_3 CP_2 sono eredi puri e semplici di avendone tacitamente
[...] Persona_1 accettato l'eredità.
Non è luogo, invece, in questa sede, a determinare le quote di comproprietà del bene immobile indicato nelle conclusioni di parte ricorrente, come dalla stessa richiesto, trattandosi di svolgere accertamenti in ordine alle quote ereditarie e alla consistenza della massa estranei al presente giudizio, su cui parte ricorrente non ha specifico interesse (non constando opposizione da parte degli eredi alla prospettazione della ricorrente in ordine alle quote) e che, in ogni caso, potrebbero sovrapporsi alle scelte divisionali che legittimamente i resistenti potrebbero aver compiuto o potrebbero compiere, fino all'avvio di eventuali iniziative sulla comunione indivisa da parte del creditore.
Quanto alle spese di lite, deve considerarsi che il presente procedimento nasce da esigenza, propria della parte ricorrente, di ripristinare la continuità delle trascrizioni, nel proprio interesse, al fine di potersi soddisfare anche sulla quota di immobile ipotecato ricaduta nell'asse ereditario.
Nel nostro ordinamento, tuttavia, non si configura alcun obbligo in capo a colui che sia parte o soggetto degli atti soggetti a trascrizione di procedervi, quanto, piuttosto, un mero onere, finalizzato al conseguimento degli effetti favorevoli che la legge ricollega alla prioritaria trascrizione dell'acquisto (tanto che alla trascrizione può procedere, come avverrà nel caso di specie, qualunque terzo interessato a che si producano tali effetti).
In assenza, dunque, di un pregresso inadempimento da parte dei convenuti a un proprio obbligo, che abbia dato causa al procedimento, e in considerazione del fatto che questi ultimi non hanno in alcun modo contrastato l'iniziativa della parte ricorrente, né in questa fase giudiziale né, per quanto consta, in fase stragiudiziale, deve ritenersi che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in applicazione del principio – di cui lo stesso principio di soccombenza è applicazione (cfr. Cass., n. 3438/2016; 21684/2013) – per cui le spese del giudizio vanno sopportate dalla parte che vi ha dato causa;
ciò anche alla luce dei più ampi spazi aperti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del vigente testo dell'art. 92, co. 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle già previste dalla norma, laddove l'analogia è guidata, nel ragionamento del giudice delle leggi, dalla mancata ascrivibilità alla condotta processuale delle parti della situazione che abbia in seguito determinato la soccombenza di una delle due.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
1) dichiara che (C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
) hanno accettato tacitamente l'eredità morendo dismessa C.F._3 da nato a [...] il [...] e deceduto in Galliate Persona_1
(NO) il 09.02.2016, e ne sono divenuti eredi puri e semplici;
2) compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
Novara, 22 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annalisa Boido
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