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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2732/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Manuela Andretta Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2732/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA LAMARMORA N. 31 MILANO presso lo studio dell'avv.
FRANCAVILLA ALFREDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
nella sua qualità di Impresa designata alla gestione Controparte_1
del Fondo di (C.F. ), elettivamente Parte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 11 domiciliato in VIA MUGIASCA, 10 22100 COMO presso lo studio dell'avv.
ORLANDONI ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 644/2024 del Tribunale di Monza ed in accoglimento dei dedotti motivi d'appello, così decidere: in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorsuale prevalente del conducente della vettura rimasta non identificata nella causazione del sinistro de quo e, per conseguenza, accertare e dichiarare che quale Compagnia che assicura per la RCA il Parte_1
motoveicolo Yamaha, Tg DE16709, di proprietà e condotto dal signor , Parte_3
ha eseguito in favore della signora , terza trasportata a bordo del Persona_1
motoveicolo assicurato, dell' e dei genitori della stessa, il pagamento, ex art. 141 CP_2
CdA, della somma complessiva di € 1.519.234,35 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 31 luglio 2014 in località
Comune di Brugherio (MI) - sulla A/51 (tangenziale Est di Milano) al km 17+050 con direzione Milano verso Lecco, e condannare, quindi, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, quale Impresa territorialmente designata dal FGVS, in accoglimento dell'azione di rivalsa/regresso spiegata, a pagare in favore di Parte_1
la somma di € 1.519.234,35 a titolo di rimborso di quanto già versato dalla stessa
[...]
in favore dei danneggiati ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà
pagina 2 di 11 di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via istruttoria: ammettersi i capitoli di prova per testi articolati da nella memoria ex art. Parte_1
183, VI, n. 2 c.p.c., ai numeri 7 – 8 – 9 – 10, con i testi ivi indicati.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre 15% spese forfettarie,
IVA e CPA.
Per Controparte_1
nel merito: previe le opportune declaratorie, respingere le domande così come formulate da nei confronti di quale Impresa designata alla Parte_1 Controparte_1
gestione del FGVS, poiché infondate in fatto e in diritto.
pagina 3 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La (d'ora in avanti per brevità anche , agiva in giudizio, Parte_1 Parte_1
innanzi al Tribunale di Monza, nei confronti di quale impresa designata dal FGVS Controparte_1
(d'ora in avanti per brevità anche , per ottenere, in via di rivalsa\regresso, il rimborso della CP_1
somma di euro 1.519.234,35, pari alle somme versate alla signora , ai suoi stretti Persona_1
CP_ familiari e all' a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla prima in conseguenza di un sinistro stradale del quale era rimasta vittima, verificatosi il 31-7-2014, alle ore 17.30 circa, sulla tangenziale di
Milano, mentre era trasportata sul motociclo Yamaha tg. DE16760, condotto da , ed Parte_3
assicurato con Parte_1
Assumeva l'attrice come nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre il motociclo assicurato procedeva regolarmente sulla terza corsia della tangenziale, un veicolo di colore grigio (non identificato e datosi alla fuga) aveva effettuato uno spostamento di corsia (dalla seconda alla terza) repentino e non presegnalato, “parandosi” innanzi al centauro che, a causa della turbativa, per evitare l'impatto, si era visto costretto a porre in essere una vigorosa frenata senza riuscire, tuttavia, ad evitare la perdita di equilibrio, la caduta al suolo e l'urto contro lo spartitraffico. esponeva di aver provveduto all'integrale risarcimento del gravissimo danno subito dalla Parte_1
signora e degli altri aventi diritto, e di volersi, in forza della previsione di cui all'art. 141 Per_1
CdA, surrogare nei diritti dei danneggiati, per l'ipotesi di esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento del veicolo rimasto ignoto, ovvero in subordine di voler agire in regresso nel caso di riscontrata corresponsabilità di quest'ultimo con il conducente della moto assicurata.
In via subordinata proponeva domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti di Parte_1 CP_1
Si costituiva in giudizio nella qualità di Impresa designata alla gestione del Fondo Controparte_1
di garanzia per le vittime della strada, contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n.644\2024 pubblicata il 23 febbraio 2024, respingeva la domanda attorea e condannava al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 CP_1
Il primo giudice, istruita la causa mediante l'assunzione di prove testimoniali, osservava anzitutto come tra i due mezzi, quello sul quale era trasportata la signora e quello rimasto sconosciuto, non vi Per_1
fosse stato alcuno scontro, con la conseguente inapplicabilità della presunzione posta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. pagina 4 di 11 Né poteva trovare applicazione, secondo il primo giudice, l'orientamento della Suprema Corte che estendeva il campo di applicazione della norma sopra citata, al caso in cui, pur non essendovi stato scontro, risultasse accertato il concorso causale del veicolo non coinvolto, posto che nella fattispecie non ricorreva tale ultimo requisito.
Secondo il giudice di primo grado, dalle deposizioni dei testimoni emergeva come il veicolo non identificato fosse intento a effettuare una manovra di cambio corsia, da destra a sinistra, e che il motociclo condotto da era caduto a terra dopo aver toccato i freni della moto, aver Parte_3
perso il controllo della stessa e aver urtato il guard rail.
Il tribunale osservava testualmente : “..mancando ogni elemento in ordine alla velocità dei mezzi coinvolti ed essendo stata immediata la caduta della moto, la stessa può essere stata causata anche da un semplice sbandamento. Né vi è prova della sussistenza di una qualche colpa a carico del veicolo rimasto ignoto, poiché nessuna violazione delle norme sulla sicurezza stradale è stata dimostrata.
L'allegazione di parte attrice, secondo cui il veicolo in questione avrebbe effettuato la manovra di cambio corsia senza attivare l'indicatore di direzione e tagliando la strada “al signor che Per_2
sopraggiungeva” è rimasta priva di riscontro, atteso che nessuno dei testimoni oculari ha riferito tale circostanza, nemmeno nell'immediatezza dei fatti. La stessa parte attrice, del resto, dopo aver riferito del veicolo rimasto sconosciuto che non attivava … l'indicatore di direzione e, in tal modo, tagliava la strada al signor che sopraggiungeva, riferisce che, a quel punto, “per evitare l'impatto rallentava Per_2
e perdeva il controllo del mezzo, finendo contro il guard-rail”. Ebbene, considerato che il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, non può ritenersi una condotta anomala e imprevedibile la circostanza che un autoveicolo compia una manovra di cambio di corsia e che pertanto il veicolo che sopraggiunga sulla medesima sulla corsia debba ridurre la velocità di marcia”.
Il primo giudice escludeva anche la ricorrenza dei presupposti per esercitare l'azione di ingiustificato arricchimento, avendo eseguito il pagamento in forza del contratto di assicurazione. Parte_1
Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di un unico motivo di appello, da parte di che Parte_1 chiede l'accoglimento della domanda di rivalsa\regresso, con l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del veicolo rimasto sconosciuto.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della impugnazione. CP_1
E' stata fissata per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. (ridotto il primo a giorni quaranta), l'udienza dell'1 aprile 2025, da tenersi con trattazione pagina 5 di 11 scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., solo parte appellata le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'1 aprile 2025, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Parte appellante ha impugnato la sentenza unicamente quanto al rigetto della domanda di accertamento della responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto, non proponendo gravame quanto alla statuizione di rigetto della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Ciò posto, con il proprio motivo di impugnazione lamenta come il tribunale avesse Parte_1
erroneamente valutato gli elementi istruttori del processo, rappresentati dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto ed autrice del rapporto relativo al sinistro, e dalle due deposizioni assunte nel giudizio.
Da detti elementi, secondo l'appellante, emergeva che il sinistro era ascrivibile a colpa almeno concorrente del conducente del veicolo non identificato, anche in virtù del disposto di cui al secondo comma di cui all'art. 2054 c.c.
L'appello è parzialmente fondato, nei termini che saranno indicati.
Va anzitutto ricordato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (Cass. 3764\2021; Cass. 19197\18)
Pertanto, secondo i principi sopra ricordati, la presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. è applicabile pur in assenza di collisione tra i veicoli a patto che l'evento sia riconducibile eziologicamente alla circolazione stradale anche del mezzo non direttamente coinvolto nello scontro, come nel caso, che viene prospettato nella presente fattispecie, in cui lo stesso abbia determinato turbativa alla circolazione.
Ritiene il Collegio che l'esame del materiale probatorio in atti, porti a ravvisare l'esistenza di una condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, idonea a fornire un contributo causale sulla successiva caduta della motocicletta sulla quale era trasportata la signora Per_1
I due testimoni oculari, e , sentiti, nell'immediatezza del fatto, a Testimone_1 Testimone_2
sommarie informazioni dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul luogo dopo il sinistro ed pagina 6 di 11 autori del rapporto prodotto in giudizio (doc. 1 , hanno reso le dichiarazioni di seguito Parte_1
riportate.
: “…percorrevo la tangenziale est di Milano direzione Nord, viaggiavo in seconda Controparte_3
corsia di marcia...dopo qualche km dall'uscita di Brugherio mentre effettuavo una curva a destra notavo che davanti a me, ad una distanza di circa 25/30 metri, un'autovettura di colore grigio che si spostava dalla seconda alla terza corsia di marcia ma nello stesso tempo sopraggiungeva una moto, la quale rallentava e perdeva il controllo del mezzo finendo sul guardrail di sinistra…Dell'autovettura grigia non ricordo né modello né targa”.
: Testimone_2
“viaggiavo in terza corsia di marcia con la mia moto … precedevo un'autovettura grigia la quale si spostava dalla terza corsia di marcia alla seconda per poi subito rientrare ed urtare l'altro motociclista che mi precedeva. Il motociclista rallentava e perdeva il controllo ed urtava contro il guard-rail di sinistra… dell'autovettura grigia non ricordo né modello né targa”
I signori ed sono stati poi sentiti come testimoni dal giudice di primo grado. Tes_2 Tes_1
Il teste ha dichiarato :”.. Ricordo di aver visto una motocicletta che sbandava e che Testimone_1
urtava contro il Guard rail. Io mi trovavo dietro la motocicletta. Non ricordo a quale distanza mi trovavo dal motociclo né se ci fossero altre autovetture o motoveicoli tra me e il motociclo coinvolto nel sinistro. Ho visto che dopo l'urto con il Guard rail il motociclo è caduto a terra. … Non ricordo se un'autovettura avesse effettuato la manovra di cambio corsia nel momento in cui si verificava il sinistro”
ha dichiarato : “… Ho visto ad un certo punto una macchina che era nella corsia Testimone_2 centrale che si spostava nella corsia di sorpasso. Non ricordo di aver visto uno scontro tra l'autoveicolo e la motocicletta del ma ho visto che quest'ultimo frenava bruscamente in quanto l'autoveicolo Pt_3
si era spostato dalla corsia centrale a quella di sinistra nel momento stesso in cui il percorreva Pt_3 quel tratto di corsia. … Preciso che quando la moto del ha frenato bruscamente la parte posteriore Pt_3 ha “impennato” e ho visto la moto spostarsi verso sinistra, verso il Guard Rail”.
Osserva il Collegio come gli agenti della Polizia Stradale abbiano rinvenuto sulla carreggiata dove è avvenuto il sinistro, tracce di frenata lasciate impresse sulla sede stradale, riferibile verosimilmente alla ruota anteriore del motociclo coinvolto nel sinistro, ciò che conferma la brusca frenata da parte del motociclista.
Rileva la Corte che dalle dichiarazioni rese dai detti testi nell'immediatezza del fatto, che si pagina 7 di 11 caratterizzano per una migliore nitidezza del ricordo di quanto avvenuto, risalente a pochi minuti prima, rispetto a quelle fornite in giudizio, nel febbraio del 2023, a distanza quindi di quasi nove anni dal fatto, che comunque non sono in contraddizione con le prime ma offrono un ricordo dei fatti meno preciso, dovuto evidentemente al tempo trascorso dal sinistro, emerge una evidente turbativa da parte del veicolo rimasto sconosciuto, che impegnava improvvisamente la corsia di marcia percorsa dal motociclo sul quale era trasportata la signora e costringeva il conducente ad una brusca Pt_4
frenata, che poi determinava la perdita di controllo del mezzo.
Le tracce di frenata della ruota anteriore del motociclo, riscontrate dalla Polizia Stradale, confermano pienamente quanto riferito dal teste . Tes_2
Neppure può essere condivisa l'affermazione del primo giudice, secondo cui il cambio repentino della corsia di marcia da parte del conducente del veicolo rimasto sconosciuto non integrava alcuna violazione, in quanto manovra lecita, tenuto anche conto dell'obbligo dei conducenti di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del proprio mezzo evitando collisioni con il veicolo che precede.
Anzitutto, secondo l'art. 154 del Codice della strada “...i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione…”.
Pertanto i conducenti nel cambiare corsia devono accertarsi che detta manovra non crei pericolo od intralcio agli altri utenti della strada, obbligo palesemente violato dal veicolo rimasto sconosciuto, che ha occupato la corsia percorsa dalla moto proprio quando questa stava sopraggiungendo, costringendo il suo conducente ad una frenata di emergenza di tale intensità da far impennare il motociclo nella parte posteriore.
In secondo luogo, il primo comma dell'art. 149 del Codice della strada, secondo cui “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”, è interpretato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel senso che in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da pagina 8 di 11 parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (Cass. 21513\2020; Cass. 8051\2016).
Si è affermato da parte della Suprema Corte come la distanza di sicurezza, che il conducente dell'autoveicolo è obbligato a rispettare dal veicolo che lo precede, deve essere calcolata in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, così che non è addebitabile alla violazione del dovere imposto dal citato articolo, il "tamponamento" di un veicolo che si sia improvvisamente inserito nel percorso del veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia con anomala e non consentita manovra (Cass. 9727\1992).
Accertata l'incidenza causale, nella determinazione della caduta del motociclo sul quale era trasportata la signora della condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, e non potendosi Per_1
graduare le colpe dei conducenti, in mancanza di precisi elementi relativi alla condotta tenuta dal motociclista, quanto alla velocità tenuta dai mezzi ed alla precisa distanza dalla motocicletta del veicolo rimasto sconosciuto al momento della occupazione della direttrice di marcia della prima, deve ritenersi non superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 comma secondo c.c.
Deve pertanto essere accolta la domanda dell'appellante, diretta ad ottenere il rimborso del risarcimento liquidato alla danneggiata, nella misura del 50% della somma erogata.
Quanto alla congruità dell'importo riconosciuto alla signora deve rilevarsi come all'udienza Per_1
del 29-11-2022 tenutasi innanzi al giudice di primo grado, la difesa di ha chiesto di CP_1
respingersi, in quanto superflua, la richiesta di ctu formulata da dichiarando di non Parte_1 contestare le risultanze della consulenza di parte fatta eseguire dalla compagnia sull'attrice.
Secondo questa relazione la signora , di anni 26 al momento del fatto, ebbe a Persona_1
riportare, a causa del sinistro, gravissime lesioni, con una inabilità permanente del 90% e una invalidità temporanea assoluta di giorni 220.
La ebbe a riconoscere, in via transattiva, le seguenti somme: Parte_1
-euro 1.297.522,80 alla signora di cui euro 1.180.126,00 per invalidità permanente del 90% Per_1
con una personalizzazione del 25%, euro 30.000,00 per invalidità temporanea, 10.000,00 per spese mediche, euro 77.396,80 per spese legali;
CP_
-euro 180.000,00 nei confronti dell' per le prestazioni erogate in favore della signora Per_1
-euro 30.115,87 alla madre della danneggiata, sig.ra ed euro 11.595,68 in favore del Persona_3
pagina 9 di 11 padre, sig. , a titolo di danno riflesso. Persona_4
Ritiene la Corte che le somme riconosciute alla danneggiata ed ai suoi familiari, siano congrue in relazione alla gravità dei postumi riportati dalla signora Per_1
Risultano non condivisibili le contestazioni sul quantum sollevate da che assume come: CP_1
a-il danno per invalidità permanente sarebbe eccessivo perché non sarebbe stata giustificata la personalizzazione riconosciuta;
CP_ b-non risulterebbe a che titolo erano state erogate somme all' ciò che impediva di valutare una locupletazione della danneggiata, non potendosi escludere che quest'ultima avesse riscosso due volte la stessa voce di danno;
c-non era stata prodotta documentazione dalla quale emergesse che la signora avesse ritenuto Per_1
esaustivo il risarcimento riconosciutole.
Il rilievo di sub. c) è inconferente, dal momento che è estraneo alla tematica della congruità CP_1
del risarcimento riconosciuto, eccessivo secondo CP_1
Il rilievo sub. a) è infondato, atteso che, avuto riguardo alla estrema gravità ed alla natura dei postumi permanenti come descritti nella consulenza di parte fatta eseguire da UN (doc. 6 fascicolo primo grado, dove la diagnosi è indicata come “frattura vertebrale da D5 a D7 con lesione midollare completa. Paraplegia”), la liquidazione del risarcimento, concordata in sede transattiva, risulta del tutto adeguata ai danni riportati dalla signora Per_1
Il rilievo di cui al punto b), oltre ad essere espresso in termini generici, non avendo esplicitato CP_1
quale sarebbe, in ipotesi, la posta risarcitoria che potrebbe essere stata ristorata alla danneggiata due
CP_ volte (una direttamente, l'altra dall' a sua volta rimborsata), è infondata, dal momento che dal documento n.7 prodotto da il cui contenuto non è stato mai contestato da risulta Parte_1 CP_1
come nessun danno patrimoniale è stato riconosciuto alla signora in quanto già ristorato Per_1
CP_ dall'
E' quindi escluso che il ristoro del danno patrimoniale possa essere stato riconosciuto due volte alla danneggiata.
Pertanto, per le ragioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve essere CP_1
condannata al pagamento in favore di della somma di euro 759.617,18 (pari al 50% di euro Parte_1
1.519.234,35) oltre interessi legali a far tempo dai singoli pagamenti eseguiti dall'appellante, come documentati in atti (doc.ti da 8 a 13 fascicolo primo grado UN), esclusa la rivalutazione monetaria, difettando non solo la prova, ma anche l'allegazione, di un maggior danno ex art. 1224 c.c.
pagina 10 di 11 Quanto alle spese, va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 11423\2016).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento della domanda della parziale ma per un rilevante importo, le spese processuali sostenute da quest'ultima, vanno Parte_1
poste a carico della parte appellata, e sono liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 22.457,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, utilizzando sempre i detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 14.329,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, condanna
[...]
quale impresa designata dal FGVS, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro 759.617,18, oltre interessi, calcolati come indicato in motivazione;
[...]
b)condanna la quale impresa designata dal FGVS, al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 22.457,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese generali e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, in euro 14.329,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Manuela Andretta Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2732/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA LAMARMORA N. 31 MILANO presso lo studio dell'avv.
FRANCAVILLA ALFREDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
nella sua qualità di Impresa designata alla gestione Controparte_1
del Fondo di (C.F. ), elettivamente Parte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 11 domiciliato in VIA MUGIASCA, 10 22100 COMO presso lo studio dell'avv.
ORLANDONI ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 644/2024 del Tribunale di Monza ed in accoglimento dei dedotti motivi d'appello, così decidere: in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorsuale prevalente del conducente della vettura rimasta non identificata nella causazione del sinistro de quo e, per conseguenza, accertare e dichiarare che quale Compagnia che assicura per la RCA il Parte_1
motoveicolo Yamaha, Tg DE16709, di proprietà e condotto dal signor , Parte_3
ha eseguito in favore della signora , terza trasportata a bordo del Persona_1
motoveicolo assicurato, dell' e dei genitori della stessa, il pagamento, ex art. 141 CP_2
CdA, della somma complessiva di € 1.519.234,35 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 31 luglio 2014 in località
Comune di Brugherio (MI) - sulla A/51 (tangenziale Est di Milano) al km 17+050 con direzione Milano verso Lecco, e condannare, quindi, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, quale Impresa territorialmente designata dal FGVS, in accoglimento dell'azione di rivalsa/regresso spiegata, a pagare in favore di Parte_1
la somma di € 1.519.234,35 a titolo di rimborso di quanto già versato dalla stessa
[...]
in favore dei danneggiati ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà
pagina 2 di 11 di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via istruttoria: ammettersi i capitoli di prova per testi articolati da nella memoria ex art. Parte_1
183, VI, n. 2 c.p.c., ai numeri 7 – 8 – 9 – 10, con i testi ivi indicati.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre 15% spese forfettarie,
IVA e CPA.
Per Controparte_1
nel merito: previe le opportune declaratorie, respingere le domande così come formulate da nei confronti di quale Impresa designata alla Parte_1 Controparte_1
gestione del FGVS, poiché infondate in fatto e in diritto.
pagina 3 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La (d'ora in avanti per brevità anche , agiva in giudizio, Parte_1 Parte_1
innanzi al Tribunale di Monza, nei confronti di quale impresa designata dal FGVS Controparte_1
(d'ora in avanti per brevità anche , per ottenere, in via di rivalsa\regresso, il rimborso della CP_1
somma di euro 1.519.234,35, pari alle somme versate alla signora , ai suoi stretti Persona_1
CP_ familiari e all' a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla prima in conseguenza di un sinistro stradale del quale era rimasta vittima, verificatosi il 31-7-2014, alle ore 17.30 circa, sulla tangenziale di
Milano, mentre era trasportata sul motociclo Yamaha tg. DE16760, condotto da , ed Parte_3
assicurato con Parte_1
Assumeva l'attrice come nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre il motociclo assicurato procedeva regolarmente sulla terza corsia della tangenziale, un veicolo di colore grigio (non identificato e datosi alla fuga) aveva effettuato uno spostamento di corsia (dalla seconda alla terza) repentino e non presegnalato, “parandosi” innanzi al centauro che, a causa della turbativa, per evitare l'impatto, si era visto costretto a porre in essere una vigorosa frenata senza riuscire, tuttavia, ad evitare la perdita di equilibrio, la caduta al suolo e l'urto contro lo spartitraffico. esponeva di aver provveduto all'integrale risarcimento del gravissimo danno subito dalla Parte_1
signora e degli altri aventi diritto, e di volersi, in forza della previsione di cui all'art. 141 Per_1
CdA, surrogare nei diritti dei danneggiati, per l'ipotesi di esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento del veicolo rimasto ignoto, ovvero in subordine di voler agire in regresso nel caso di riscontrata corresponsabilità di quest'ultimo con il conducente della moto assicurata.
In via subordinata proponeva domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti di Parte_1 CP_1
Si costituiva in giudizio nella qualità di Impresa designata alla gestione del Fondo Controparte_1
di garanzia per le vittime della strada, contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n.644\2024 pubblicata il 23 febbraio 2024, respingeva la domanda attorea e condannava al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 CP_1
Il primo giudice, istruita la causa mediante l'assunzione di prove testimoniali, osservava anzitutto come tra i due mezzi, quello sul quale era trasportata la signora e quello rimasto sconosciuto, non vi Per_1
fosse stato alcuno scontro, con la conseguente inapplicabilità della presunzione posta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. pagina 4 di 11 Né poteva trovare applicazione, secondo il primo giudice, l'orientamento della Suprema Corte che estendeva il campo di applicazione della norma sopra citata, al caso in cui, pur non essendovi stato scontro, risultasse accertato il concorso causale del veicolo non coinvolto, posto che nella fattispecie non ricorreva tale ultimo requisito.
Secondo il giudice di primo grado, dalle deposizioni dei testimoni emergeva come il veicolo non identificato fosse intento a effettuare una manovra di cambio corsia, da destra a sinistra, e che il motociclo condotto da era caduto a terra dopo aver toccato i freni della moto, aver Parte_3
perso il controllo della stessa e aver urtato il guard rail.
Il tribunale osservava testualmente : “..mancando ogni elemento in ordine alla velocità dei mezzi coinvolti ed essendo stata immediata la caduta della moto, la stessa può essere stata causata anche da un semplice sbandamento. Né vi è prova della sussistenza di una qualche colpa a carico del veicolo rimasto ignoto, poiché nessuna violazione delle norme sulla sicurezza stradale è stata dimostrata.
L'allegazione di parte attrice, secondo cui il veicolo in questione avrebbe effettuato la manovra di cambio corsia senza attivare l'indicatore di direzione e tagliando la strada “al signor che Per_2
sopraggiungeva” è rimasta priva di riscontro, atteso che nessuno dei testimoni oculari ha riferito tale circostanza, nemmeno nell'immediatezza dei fatti. La stessa parte attrice, del resto, dopo aver riferito del veicolo rimasto sconosciuto che non attivava … l'indicatore di direzione e, in tal modo, tagliava la strada al signor che sopraggiungeva, riferisce che, a quel punto, “per evitare l'impatto rallentava Per_2
e perdeva il controllo del mezzo, finendo contro il guard-rail”. Ebbene, considerato che il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, non può ritenersi una condotta anomala e imprevedibile la circostanza che un autoveicolo compia una manovra di cambio di corsia e che pertanto il veicolo che sopraggiunga sulla medesima sulla corsia debba ridurre la velocità di marcia”.
Il primo giudice escludeva anche la ricorrenza dei presupposti per esercitare l'azione di ingiustificato arricchimento, avendo eseguito il pagamento in forza del contratto di assicurazione. Parte_1
Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di un unico motivo di appello, da parte di che Parte_1 chiede l'accoglimento della domanda di rivalsa\regresso, con l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del veicolo rimasto sconosciuto.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della impugnazione. CP_1
E' stata fissata per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. (ridotto il primo a giorni quaranta), l'udienza dell'1 aprile 2025, da tenersi con trattazione pagina 5 di 11 scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., solo parte appellata le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'1 aprile 2025, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Parte appellante ha impugnato la sentenza unicamente quanto al rigetto della domanda di accertamento della responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto, non proponendo gravame quanto alla statuizione di rigetto della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Ciò posto, con il proprio motivo di impugnazione lamenta come il tribunale avesse Parte_1
erroneamente valutato gli elementi istruttori del processo, rappresentati dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto ed autrice del rapporto relativo al sinistro, e dalle due deposizioni assunte nel giudizio.
Da detti elementi, secondo l'appellante, emergeva che il sinistro era ascrivibile a colpa almeno concorrente del conducente del veicolo non identificato, anche in virtù del disposto di cui al secondo comma di cui all'art. 2054 c.c.
L'appello è parzialmente fondato, nei termini che saranno indicati.
Va anzitutto ricordato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (Cass. 3764\2021; Cass. 19197\18)
Pertanto, secondo i principi sopra ricordati, la presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. è applicabile pur in assenza di collisione tra i veicoli a patto che l'evento sia riconducibile eziologicamente alla circolazione stradale anche del mezzo non direttamente coinvolto nello scontro, come nel caso, che viene prospettato nella presente fattispecie, in cui lo stesso abbia determinato turbativa alla circolazione.
Ritiene il Collegio che l'esame del materiale probatorio in atti, porti a ravvisare l'esistenza di una condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, idonea a fornire un contributo causale sulla successiva caduta della motocicletta sulla quale era trasportata la signora Per_1
I due testimoni oculari, e , sentiti, nell'immediatezza del fatto, a Testimone_1 Testimone_2
sommarie informazioni dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul luogo dopo il sinistro ed pagina 6 di 11 autori del rapporto prodotto in giudizio (doc. 1 , hanno reso le dichiarazioni di seguito Parte_1
riportate.
: “…percorrevo la tangenziale est di Milano direzione Nord, viaggiavo in seconda Controparte_3
corsia di marcia...dopo qualche km dall'uscita di Brugherio mentre effettuavo una curva a destra notavo che davanti a me, ad una distanza di circa 25/30 metri, un'autovettura di colore grigio che si spostava dalla seconda alla terza corsia di marcia ma nello stesso tempo sopraggiungeva una moto, la quale rallentava e perdeva il controllo del mezzo finendo sul guardrail di sinistra…Dell'autovettura grigia non ricordo né modello né targa”.
: Testimone_2
“viaggiavo in terza corsia di marcia con la mia moto … precedevo un'autovettura grigia la quale si spostava dalla terza corsia di marcia alla seconda per poi subito rientrare ed urtare l'altro motociclista che mi precedeva. Il motociclista rallentava e perdeva il controllo ed urtava contro il guard-rail di sinistra… dell'autovettura grigia non ricordo né modello né targa”
I signori ed sono stati poi sentiti come testimoni dal giudice di primo grado. Tes_2 Tes_1
Il teste ha dichiarato :”.. Ricordo di aver visto una motocicletta che sbandava e che Testimone_1
urtava contro il Guard rail. Io mi trovavo dietro la motocicletta. Non ricordo a quale distanza mi trovavo dal motociclo né se ci fossero altre autovetture o motoveicoli tra me e il motociclo coinvolto nel sinistro. Ho visto che dopo l'urto con il Guard rail il motociclo è caduto a terra. … Non ricordo se un'autovettura avesse effettuato la manovra di cambio corsia nel momento in cui si verificava il sinistro”
ha dichiarato : “… Ho visto ad un certo punto una macchina che era nella corsia Testimone_2 centrale che si spostava nella corsia di sorpasso. Non ricordo di aver visto uno scontro tra l'autoveicolo e la motocicletta del ma ho visto che quest'ultimo frenava bruscamente in quanto l'autoveicolo Pt_3
si era spostato dalla corsia centrale a quella di sinistra nel momento stesso in cui il percorreva Pt_3 quel tratto di corsia. … Preciso che quando la moto del ha frenato bruscamente la parte posteriore Pt_3 ha “impennato” e ho visto la moto spostarsi verso sinistra, verso il Guard Rail”.
Osserva il Collegio come gli agenti della Polizia Stradale abbiano rinvenuto sulla carreggiata dove è avvenuto il sinistro, tracce di frenata lasciate impresse sulla sede stradale, riferibile verosimilmente alla ruota anteriore del motociclo coinvolto nel sinistro, ciò che conferma la brusca frenata da parte del motociclista.
Rileva la Corte che dalle dichiarazioni rese dai detti testi nell'immediatezza del fatto, che si pagina 7 di 11 caratterizzano per una migliore nitidezza del ricordo di quanto avvenuto, risalente a pochi minuti prima, rispetto a quelle fornite in giudizio, nel febbraio del 2023, a distanza quindi di quasi nove anni dal fatto, che comunque non sono in contraddizione con le prime ma offrono un ricordo dei fatti meno preciso, dovuto evidentemente al tempo trascorso dal sinistro, emerge una evidente turbativa da parte del veicolo rimasto sconosciuto, che impegnava improvvisamente la corsia di marcia percorsa dal motociclo sul quale era trasportata la signora e costringeva il conducente ad una brusca Pt_4
frenata, che poi determinava la perdita di controllo del mezzo.
Le tracce di frenata della ruota anteriore del motociclo, riscontrate dalla Polizia Stradale, confermano pienamente quanto riferito dal teste . Tes_2
Neppure può essere condivisa l'affermazione del primo giudice, secondo cui il cambio repentino della corsia di marcia da parte del conducente del veicolo rimasto sconosciuto non integrava alcuna violazione, in quanto manovra lecita, tenuto anche conto dell'obbligo dei conducenti di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del proprio mezzo evitando collisioni con il veicolo che precede.
Anzitutto, secondo l'art. 154 del Codice della strada “...i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione…”.
Pertanto i conducenti nel cambiare corsia devono accertarsi che detta manovra non crei pericolo od intralcio agli altri utenti della strada, obbligo palesemente violato dal veicolo rimasto sconosciuto, che ha occupato la corsia percorsa dalla moto proprio quando questa stava sopraggiungendo, costringendo il suo conducente ad una frenata di emergenza di tale intensità da far impennare il motociclo nella parte posteriore.
In secondo luogo, il primo comma dell'art. 149 del Codice della strada, secondo cui “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”, è interpretato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel senso che in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da pagina 8 di 11 parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (Cass. 21513\2020; Cass. 8051\2016).
Si è affermato da parte della Suprema Corte come la distanza di sicurezza, che il conducente dell'autoveicolo è obbligato a rispettare dal veicolo che lo precede, deve essere calcolata in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, così che non è addebitabile alla violazione del dovere imposto dal citato articolo, il "tamponamento" di un veicolo che si sia improvvisamente inserito nel percorso del veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia con anomala e non consentita manovra (Cass. 9727\1992).
Accertata l'incidenza causale, nella determinazione della caduta del motociclo sul quale era trasportata la signora della condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, e non potendosi Per_1
graduare le colpe dei conducenti, in mancanza di precisi elementi relativi alla condotta tenuta dal motociclista, quanto alla velocità tenuta dai mezzi ed alla precisa distanza dalla motocicletta del veicolo rimasto sconosciuto al momento della occupazione della direttrice di marcia della prima, deve ritenersi non superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 comma secondo c.c.
Deve pertanto essere accolta la domanda dell'appellante, diretta ad ottenere il rimborso del risarcimento liquidato alla danneggiata, nella misura del 50% della somma erogata.
Quanto alla congruità dell'importo riconosciuto alla signora deve rilevarsi come all'udienza Per_1
del 29-11-2022 tenutasi innanzi al giudice di primo grado, la difesa di ha chiesto di CP_1
respingersi, in quanto superflua, la richiesta di ctu formulata da dichiarando di non Parte_1 contestare le risultanze della consulenza di parte fatta eseguire dalla compagnia sull'attrice.
Secondo questa relazione la signora , di anni 26 al momento del fatto, ebbe a Persona_1
riportare, a causa del sinistro, gravissime lesioni, con una inabilità permanente del 90% e una invalidità temporanea assoluta di giorni 220.
La ebbe a riconoscere, in via transattiva, le seguenti somme: Parte_1
-euro 1.297.522,80 alla signora di cui euro 1.180.126,00 per invalidità permanente del 90% Per_1
con una personalizzazione del 25%, euro 30.000,00 per invalidità temporanea, 10.000,00 per spese mediche, euro 77.396,80 per spese legali;
CP_
-euro 180.000,00 nei confronti dell' per le prestazioni erogate in favore della signora Per_1
-euro 30.115,87 alla madre della danneggiata, sig.ra ed euro 11.595,68 in favore del Persona_3
pagina 9 di 11 padre, sig. , a titolo di danno riflesso. Persona_4
Ritiene la Corte che le somme riconosciute alla danneggiata ed ai suoi familiari, siano congrue in relazione alla gravità dei postumi riportati dalla signora Per_1
Risultano non condivisibili le contestazioni sul quantum sollevate da che assume come: CP_1
a-il danno per invalidità permanente sarebbe eccessivo perché non sarebbe stata giustificata la personalizzazione riconosciuta;
CP_ b-non risulterebbe a che titolo erano state erogate somme all' ciò che impediva di valutare una locupletazione della danneggiata, non potendosi escludere che quest'ultima avesse riscosso due volte la stessa voce di danno;
c-non era stata prodotta documentazione dalla quale emergesse che la signora avesse ritenuto Per_1
esaustivo il risarcimento riconosciutole.
Il rilievo di sub. c) è inconferente, dal momento che è estraneo alla tematica della congruità CP_1
del risarcimento riconosciuto, eccessivo secondo CP_1
Il rilievo sub. a) è infondato, atteso che, avuto riguardo alla estrema gravità ed alla natura dei postumi permanenti come descritti nella consulenza di parte fatta eseguire da UN (doc. 6 fascicolo primo grado, dove la diagnosi è indicata come “frattura vertebrale da D5 a D7 con lesione midollare completa. Paraplegia”), la liquidazione del risarcimento, concordata in sede transattiva, risulta del tutto adeguata ai danni riportati dalla signora Per_1
Il rilievo di cui al punto b), oltre ad essere espresso in termini generici, non avendo esplicitato CP_1
quale sarebbe, in ipotesi, la posta risarcitoria che potrebbe essere stata ristorata alla danneggiata due
CP_ volte (una direttamente, l'altra dall' a sua volta rimborsata), è infondata, dal momento che dal documento n.7 prodotto da il cui contenuto non è stato mai contestato da risulta Parte_1 CP_1
come nessun danno patrimoniale è stato riconosciuto alla signora in quanto già ristorato Per_1
CP_ dall'
E' quindi escluso che il ristoro del danno patrimoniale possa essere stato riconosciuto due volte alla danneggiata.
Pertanto, per le ragioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve essere CP_1
condannata al pagamento in favore di della somma di euro 759.617,18 (pari al 50% di euro Parte_1
1.519.234,35) oltre interessi legali a far tempo dai singoli pagamenti eseguiti dall'appellante, come documentati in atti (doc.ti da 8 a 13 fascicolo primo grado UN), esclusa la rivalutazione monetaria, difettando non solo la prova, ma anche l'allegazione, di un maggior danno ex art. 1224 c.c.
pagina 10 di 11 Quanto alle spese, va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 11423\2016).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento della domanda della parziale ma per un rilevante importo, le spese processuali sostenute da quest'ultima, vanno Parte_1
poste a carico della parte appellata, e sono liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 22.457,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, utilizzando sempre i detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 14.329,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, condanna
[...]
quale impresa designata dal FGVS, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro 759.617,18, oltre interessi, calcolati come indicato in motivazione;
[...]
b)condanna la quale impresa designata dal FGVS, al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 22.457,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese generali e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, in euro 14.329,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11