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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.V.G.2532 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2532/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 3 dicembre
2024, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Aniello Natale
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato dagli avv.ti Salvatore Desiderio e Katja Corrente
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.11.2024 e premettevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio in data 27.09.2018 nel comune di CI TU (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 21 parte 1 - anno 2018 e che dalla loro unione era nato (12.02.2019). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno con sentenza non definitiva Per_1
n. 1002/2024 dichiarava la separazione personale tra i coniugi (sentenza definitiva n. 3618/2024
1 R.V.G.2532 /2024
pubbl. il 10/07/20244) ed al contempo chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle medesime conclusioni concordate in sede di separazione e, precisamente: “1. Residenza prevalente: la residenza prevalente del figlio sarà costituita presso l'abitazione della madre Per_1
momentaneamente domiciliata in CI TU (SA) al Viale della Repubblica;
2. Esercizio
Responsabilità Genitoriale: la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...]_2
DE AN (SA) il 12.02.2019, sarà condivisa da entrambi i coniugi - le decisioni Parte_2
di ordinarla amministrazione saranno prese separatamente dai genitori durante i rispettivi tempi di permanenza del figlio, nel rispetto di un indirizzo comune;
-le decisioni di maggiore interesse riguardanti istruzione, educazione e salute saranno adottate di comune accordo;
-i genitori si impegnano a informarsi reciprocamente e regolarmente su questioni significative relative al figlio;
3.Casa familiare: la casa, sita in CI TU (SA) alla via Pedale Castagneto di proprietà e abitata dalla sig.ra , non essendo casa coniugale non può essere oggetto di Persona_3
assegnazione ed in particolare nel presente giudizio;
4.Tempi di vista del padre: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno tre pomeriggi alla settimana, in mancanza di accordo il martedì, il giovedì nonché il sabato o la domenica oppure il lunedì, mercoledì e venerdì a settimana alterne
(ossia da quando la SI.ra tiene il week end con sé il piccolo ) dalle ore 16,00 alle ore Pt_1 Per_1
20.30 con la possibilità del pernottamento per almeno un giorno a settimana. Il pernottamento inizialmente nella notte tra sabato e domenica, quando il minore trascorrerà la domenica con il padre. Pertanto, il sig. , potrà prendere il minore a partire dalle ore 17.00 del sabato CP_1 Per_1
e tenerlo con sé fino alla domenica sera alle ore 20.30. Il tutto a partire dal prossimo mese di agosto.
I pernottamenti non potranno mai essere inferiori a due al mese ed avverranno possibilmente tra sabato e domenica. Sarà onere del padre prendere il bambino e riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre;
durante le festività natalizie trascorrerà con il padre il 24 e 26 dicembre e il 31 Per_1
dicembre degli anni pari, il 25 dicembre e il successivo 1° gennaio degli anni dispari dalle ore 10.00 alle 20.30 di sera;
durante le festività pasquali trascorrerà con il padre la domenica di Pasqua Per_1
degli anni dispari ed il lunedì in Albis degli anni pari sempre dalle ore 10.00 alle ore 20.30 di sera;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 10 giorni nel mese di luglio o di agosto, anche non consecutivi, oltre a quelli previsti nel diritto di visita da concordarsi in base alle esigenze del figlio e a quelle lavorative dei genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
5.Contributo al mantenimento: ciascun genitore contribuirà direttamente al mantenimento del figlio durante il periodo di permanenza presso di loro;
6.Mantenimento mensile per il figlio : entro Persona_2 il giorno cinque di ogni mese il padre corrisponderà alla sig.ra la somma di € 450,00 Parte_1
(quattrocentocinquanta/00) a titolo di mantenimento per il minore . Il riconoscimento di tale Per_1
maggiore somma rispetto a quella stabilita dal giudice della separazione comporterà la rinuncia da
2 R.V.G.2532 /2024
parte della signora fin d'ora alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, sulla Parte_1
predetta somma fino a quando il minore non sarà autonomamente autosufficiente. In tale somma
(euro 450,00) verrà compreso l'assegno familiare (assegno unico) che per accordo delle parti verrà percepito al 50% dal SI. . Quando tale assegno non verrà più percepito il mantenimento CP_1
da corrispondersi, per il figlio non potrà superare, in ogni caso la somma di euro 450,00 e Per_1
ciò fin quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
7. Spese straordinarie: ciascun genitore contribuirà al 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, previo accordo preventivo su quelle non urgenti e documentate. I sig.ri e , al fine Controparte_1 Parte_1
di evitare inutili dispute in ordine alle spese per il figlio si regoleranno secondo gli indirizzi Per_1
e le linee guida del C.O.A quindi distinguendo le due categorie di spese ordinarie e straordinarie o c.d. extra assegno e in riferimento a queste ultime, quelle per le quali è richiesto il preventivo consenso. In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in ordinarie o straordinarie verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate: SPESE COMPRESE NELL' ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco(comprensivi anche dì antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche. oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo dl entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie:
1.Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni1 rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e
3 R.V.G.2532 /2024
specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all' estero per motivi di studio;
corsi per apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica;
corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi dì informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto {minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO - In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro
(a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8. Mantenimento della SI. : La SI.ra Parte_1 Pt_1
rinuncia irrevocabilmente al suo mantenimento personale sia nel presente giudizio che in
[...]
quello di divorzio.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 3 dicembre 2024, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
4 R.V.G.2532 /2024
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27.09.2018 nel comune di CI
TU (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 21 parte 1 - anno 2018 tra , nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato ad [...] il [...], C.F.: , alle CP_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CI TU (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2532/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 3 dicembre
2024, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Aniello Natale
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato dagli avv.ti Salvatore Desiderio e Katja Corrente
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.11.2024 e premettevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio in data 27.09.2018 nel comune di CI TU (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 21 parte 1 - anno 2018 e che dalla loro unione era nato (12.02.2019). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno con sentenza non definitiva Per_1
n. 1002/2024 dichiarava la separazione personale tra i coniugi (sentenza definitiva n. 3618/2024
1 R.V.G.2532 /2024
pubbl. il 10/07/20244) ed al contempo chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle medesime conclusioni concordate in sede di separazione e, precisamente: “1. Residenza prevalente: la residenza prevalente del figlio sarà costituita presso l'abitazione della madre Per_1
momentaneamente domiciliata in CI TU (SA) al Viale della Repubblica;
2. Esercizio
Responsabilità Genitoriale: la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...]_2
DE AN (SA) il 12.02.2019, sarà condivisa da entrambi i coniugi - le decisioni Parte_2
di ordinarla amministrazione saranno prese separatamente dai genitori durante i rispettivi tempi di permanenza del figlio, nel rispetto di un indirizzo comune;
-le decisioni di maggiore interesse riguardanti istruzione, educazione e salute saranno adottate di comune accordo;
-i genitori si impegnano a informarsi reciprocamente e regolarmente su questioni significative relative al figlio;
3.Casa familiare: la casa, sita in CI TU (SA) alla via Pedale Castagneto di proprietà e abitata dalla sig.ra , non essendo casa coniugale non può essere oggetto di Persona_3
assegnazione ed in particolare nel presente giudizio;
4.Tempi di vista del padre: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno tre pomeriggi alla settimana, in mancanza di accordo il martedì, il giovedì nonché il sabato o la domenica oppure il lunedì, mercoledì e venerdì a settimana alterne
(ossia da quando la SI.ra tiene il week end con sé il piccolo ) dalle ore 16,00 alle ore Pt_1 Per_1
20.30 con la possibilità del pernottamento per almeno un giorno a settimana. Il pernottamento inizialmente nella notte tra sabato e domenica, quando il minore trascorrerà la domenica con il padre. Pertanto, il sig. , potrà prendere il minore a partire dalle ore 17.00 del sabato CP_1 Per_1
e tenerlo con sé fino alla domenica sera alle ore 20.30. Il tutto a partire dal prossimo mese di agosto.
I pernottamenti non potranno mai essere inferiori a due al mese ed avverranno possibilmente tra sabato e domenica. Sarà onere del padre prendere il bambino e riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre;
durante le festività natalizie trascorrerà con il padre il 24 e 26 dicembre e il 31 Per_1
dicembre degli anni pari, il 25 dicembre e il successivo 1° gennaio degli anni dispari dalle ore 10.00 alle 20.30 di sera;
durante le festività pasquali trascorrerà con il padre la domenica di Pasqua Per_1
degli anni dispari ed il lunedì in Albis degli anni pari sempre dalle ore 10.00 alle ore 20.30 di sera;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 10 giorni nel mese di luglio o di agosto, anche non consecutivi, oltre a quelli previsti nel diritto di visita da concordarsi in base alle esigenze del figlio e a quelle lavorative dei genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
5.Contributo al mantenimento: ciascun genitore contribuirà direttamente al mantenimento del figlio durante il periodo di permanenza presso di loro;
6.Mantenimento mensile per il figlio : entro Persona_2 il giorno cinque di ogni mese il padre corrisponderà alla sig.ra la somma di € 450,00 Parte_1
(quattrocentocinquanta/00) a titolo di mantenimento per il minore . Il riconoscimento di tale Per_1
maggiore somma rispetto a quella stabilita dal giudice della separazione comporterà la rinuncia da
2 R.V.G.2532 /2024
parte della signora fin d'ora alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, sulla Parte_1
predetta somma fino a quando il minore non sarà autonomamente autosufficiente. In tale somma
(euro 450,00) verrà compreso l'assegno familiare (assegno unico) che per accordo delle parti verrà percepito al 50% dal SI. . Quando tale assegno non verrà più percepito il mantenimento CP_1
da corrispondersi, per il figlio non potrà superare, in ogni caso la somma di euro 450,00 e Per_1
ciò fin quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
7. Spese straordinarie: ciascun genitore contribuirà al 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, previo accordo preventivo su quelle non urgenti e documentate. I sig.ri e , al fine Controparte_1 Parte_1
di evitare inutili dispute in ordine alle spese per il figlio si regoleranno secondo gli indirizzi Per_1
e le linee guida del C.O.A quindi distinguendo le due categorie di spese ordinarie e straordinarie o c.d. extra assegno e in riferimento a queste ultime, quelle per le quali è richiesto il preventivo consenso. In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in ordinarie o straordinarie verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate: SPESE COMPRESE NELL' ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco(comprensivi anche dì antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche. oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo dl entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie:
1.Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni1 rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e
3 R.V.G.2532 /2024
specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all' estero per motivi di studio;
corsi per apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica;
corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi dì informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto {minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO - In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro
(a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8. Mantenimento della SI. : La SI.ra Parte_1 Pt_1
rinuncia irrevocabilmente al suo mantenimento personale sia nel presente giudizio che in
[...]
quello di divorzio.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 3 dicembre 2024, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
4 R.V.G.2532 /2024
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27.09.2018 nel comune di CI
TU (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 21 parte 1 - anno 2018 tra , nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato ad [...] il [...], C.F.: , alle CP_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CI TU (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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