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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5021/2024 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Daniela Sodano Parte_1
RICORRENTE E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Salvatore Controparte_1
Trifirò, Tommaso Targa e Mariapaola Rovetta
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ordinario, depositato in data 25.7.24, il ricorrente esponeva che con precedente ricorso ex l. 92/2012 aveva convenuto in giudizio la chiedendo l'accertamento e CP_2
declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato dalla medesima per superamento del periodo di comporto;
che la fase sommaria si concludeva con ordinanza di rigetto;
che avverso quest'ultima veniva proposta opposizione;
che nel corso del giudizio di opposizione interveniva la , CP_1
a seguito di fusione delle due società ( incorporante e incorporata) avvenuta CP_1 CP_2
con atto del 22.11.22; che la predetta fase si concludeva con sentenza di rigetto resa tra le odierne parti;
che avverso detta pronuncia veniva proposto reclamo in appello nei confronti della CP_1
ma formulando le conclusioni nei confronti della che il giudizio in appello si
[...] CP_2
concludeva con sentenza di inammissibilità atteso che il reclamo era stato proposto, tenuto conto delle conclusioni dell'atto, nei confronti di un soggetto ormai non più esistente in ragione della intervenuta fusione;
che, dovendosi ritenere la pronuncia di appello di mero rito con giudicato solo formale, riproponeva con l'odierno giudizio domanda nei confronti della di CP_1
accertamento e declaratoria di illegittimità del medesimo licenziamento intimato dalla datrice di lavoro e reiterando le medesime conclusioni ed argomentazioni spese nel giudizio definito in primo grado con sentenza del 27.7.23.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso ricorso atteso il passaggio in giudicato della sentenza già resa tra le odierne parti e, nel merito, chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
All'odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso dacchè proposto in violazione del principio del “ne bis in idem”.
E' circostanza pacifica (risultando in ogni caso dagli atti) che la sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado del 27.7.23 sia intervenuta tra le odierne parti ed abbia avuto ad oggetto i medesimi fatti e questioni.
Orbene, la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso la detta sentenza ha evidentemente importato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, essendo oramai spirato il termine per riproporlo correttamente nei confronti della odierna convenuta.
E' noto il principio per cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass. 12 aprile 2010, n. 8650; Cass.
25 luglio 2016, n. 15339; Cass. 9 dicembre 2016, n. 25269). Pertanto il giudice, al quale risulti l'esistenza di un tale giudicato, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(Cass. 27 luglio 2016, n. 15627; Cass. 3 aprile 2017, n. 8607).
Giova altresì rammentare che (cfr. Cass. N° 15341\2005) il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito (ovvero la sentenza di primo grado resa all'esito del giudizio di opposizione tra le odierne parti). Detto principio, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., in tema di litispendenza e continenza tra cause, rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta.
Analogamente vedasi Cass. N° 20111\2006 secondo cui il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato. Orbene, nel caso di specie la sentenza di inammissibilità del reclamo proposto avverso la sentenza del 27.7.23, resa tra le odierne parti ed avente il medesimo oggetto, ha importato il passaggio in giudicato della sentenza di merito di primo grado (essendo ormai spirato il termine di 30 giorni per proporre correttamente il reclamo, avverso la sentenza di primo grado, nei confronti dell'odierna convenuta) precludendo l'esercizio della nuova azione (proposta mercè l'odierno ricorso) nei confronti della ed avente identico oggetto. Ciò per ovvie esigenze di interesse CP_1
pubblico volte ad evitare la formazione di giudicati contrastanti.
Invero, anche prescindendo dalla questione del “giudicato”, è evidente che l'odierno giudizio abbia il medesimo oggetto e le medesime parti di cui alla precedente azione già definita con sentenza di merito (in primo grado) del 27.7.23. Da ciò discendendo l'inammissibilità della odierna azione.
Per le ragioni su esposte la domanda va respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori minimi e del mancato espletamento di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro:
- respinge il ricorso;
- condanna parte istante al rimborso in favore della resistente delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.689,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Nola il 22.5.25 Il Giudice
Dott. Fabrizia Di Palma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5021/2024 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Daniela Sodano Parte_1
RICORRENTE E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Salvatore Controparte_1
Trifirò, Tommaso Targa e Mariapaola Rovetta
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ordinario, depositato in data 25.7.24, il ricorrente esponeva che con precedente ricorso ex l. 92/2012 aveva convenuto in giudizio la chiedendo l'accertamento e CP_2
declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato dalla medesima per superamento del periodo di comporto;
che la fase sommaria si concludeva con ordinanza di rigetto;
che avverso quest'ultima veniva proposta opposizione;
che nel corso del giudizio di opposizione interveniva la , CP_1
a seguito di fusione delle due società ( incorporante e incorporata) avvenuta CP_1 CP_2
con atto del 22.11.22; che la predetta fase si concludeva con sentenza di rigetto resa tra le odierne parti;
che avverso detta pronuncia veniva proposto reclamo in appello nei confronti della CP_1
ma formulando le conclusioni nei confronti della che il giudizio in appello si
[...] CP_2
concludeva con sentenza di inammissibilità atteso che il reclamo era stato proposto, tenuto conto delle conclusioni dell'atto, nei confronti di un soggetto ormai non più esistente in ragione della intervenuta fusione;
che, dovendosi ritenere la pronuncia di appello di mero rito con giudicato solo formale, riproponeva con l'odierno giudizio domanda nei confronti della di CP_1
accertamento e declaratoria di illegittimità del medesimo licenziamento intimato dalla datrice di lavoro e reiterando le medesime conclusioni ed argomentazioni spese nel giudizio definito in primo grado con sentenza del 27.7.23.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso ricorso atteso il passaggio in giudicato della sentenza già resa tra le odierne parti e, nel merito, chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
All'odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso dacchè proposto in violazione del principio del “ne bis in idem”.
E' circostanza pacifica (risultando in ogni caso dagli atti) che la sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado del 27.7.23 sia intervenuta tra le odierne parti ed abbia avuto ad oggetto i medesimi fatti e questioni.
Orbene, la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso la detta sentenza ha evidentemente importato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, essendo oramai spirato il termine per riproporlo correttamente nei confronti della odierna convenuta.
E' noto il principio per cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass. 12 aprile 2010, n. 8650; Cass.
25 luglio 2016, n. 15339; Cass. 9 dicembre 2016, n. 25269). Pertanto il giudice, al quale risulti l'esistenza di un tale giudicato, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(Cass. 27 luglio 2016, n. 15627; Cass. 3 aprile 2017, n. 8607).
Giova altresì rammentare che (cfr. Cass. N° 15341\2005) il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito (ovvero la sentenza di primo grado resa all'esito del giudizio di opposizione tra le odierne parti). Detto principio, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., in tema di litispendenza e continenza tra cause, rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta.
Analogamente vedasi Cass. N° 20111\2006 secondo cui il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato. Orbene, nel caso di specie la sentenza di inammissibilità del reclamo proposto avverso la sentenza del 27.7.23, resa tra le odierne parti ed avente il medesimo oggetto, ha importato il passaggio in giudicato della sentenza di merito di primo grado (essendo ormai spirato il termine di 30 giorni per proporre correttamente il reclamo, avverso la sentenza di primo grado, nei confronti dell'odierna convenuta) precludendo l'esercizio della nuova azione (proposta mercè l'odierno ricorso) nei confronti della ed avente identico oggetto. Ciò per ovvie esigenze di interesse CP_1
pubblico volte ad evitare la formazione di giudicati contrastanti.
Invero, anche prescindendo dalla questione del “giudicato”, è evidente che l'odierno giudizio abbia il medesimo oggetto e le medesime parti di cui alla precedente azione già definita con sentenza di merito (in primo grado) del 27.7.23. Da ciò discendendo l'inammissibilità della odierna azione.
Per le ragioni su esposte la domanda va respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori minimi e del mancato espletamento di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro:
- respinge il ricorso;
- condanna parte istante al rimborso in favore della resistente delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.689,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Nola il 22.5.25 Il Giudice
Dott. Fabrizia Di Palma