Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7 aprile 2025 ha emesso la seguente
Sentenza
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281 undecies e seguenti c.p.c., iscritto al n.24957/2023 R.G. e avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
TRA
ノ nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, nato in Argentina in [...] 2 C.F. 1 in proprio e in qualità di data 3.8.1986, C.F. C.F. 2 ノ genitore esercente la patria potestà della minore Persona 1 nata in [...] in data [...], C.F. C.F. 3 [...] nata in [...] in data [...], C.F. CP 1 '
solo in qualità di genitore esercente la patria potestà C.F. 4 '
della minore Persona 1 ; Parte 3 nato in [...] in data [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. E. Dromi giusta procura in atti
RICORRENTI
Controparte_2 in persona del Ministro in carica dom. ex lege pressol'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contumace
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto della decisione
30 novembre 2023Con ricorso depositato in data parte ricorrente ha convenuto in giudizio il al fine di Controparte_2
, ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed il conseguente ordine all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza per l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita. I ricorrenti riferiscono nel corspo del ricorso di essere
"... discendenti di Controparte_3 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella argentina. Infatti, la stessa non risulta registrata presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato”
Il Controparte_2 non è costituito e si dichiara la contumacia.
Il P.M. si è espresso con parere favorevole.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare,
l'estratto dell'atto di nascita di appartenenza;
la documentazione in atti versata conferma gli odierni ricorrenti non possono conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della pregressa vigenza della L. 555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero, acquistando la nazionalità estera.
Considerato che
l'art. 10 comma 3 della L. 555/1912 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 87/1975 (in
Gazzetta Ufficiale, 23 aprile 1975, n. 108, edizione speciale), nella parte in cui era prevista la perdita della cittadinanza italiana, in caso di matrimonio.
con cittadino straniero, indipendentemente dalla volontà della donna, ciò ha determinato la mancata perdita dello status di cittadina italiana da parte sua e per l'effetto la trasmissione dello status di cittadino italiano alla propria discendenza. Sul punto sembra opportuno precisare che in applicazione all'accordo tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana, firmato a
Roma il 9 dicembre 1987 e relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in Italia dalla legge 22 Novembre 1988 n. 533,
gli atti dello stato civile (in specifico quelli relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso), emessi dalle autorità dell'altro Paese, sono esenti dalla legalizzazione a condizione che siano datati e muniti della firma e timbro.
La storia genealogica delle ricorrenti è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille.
Preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di
Persona 2 che emigrava in Argentina;
ad ogni buon conto si evidenzia che parte ricorrente chiede la concessione della cittadinanza alla quale avrebbe diritto iure sanguinis, per essere discendente di cittadina italiana per nascita e per lato materno.
In linea generale, non è ammissibile conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L.555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3). Sul punto si rileva che la Corte
Costituzionale, sentenza n. 87 del 1975, dichiarava la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza (OMISSIS) indipendentemente dalla volontà della donna", ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto" (così testualmente la citata sentenza n. 87 del 1975), prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Sulla competenza si precisa quanto segue. La controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L.
13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 "il Tribunale giudica in composizione monocratica". L'art. 19
bis D.Lgs. 150/2011 - norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - "le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione". Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato "citazione", diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso,
regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al [...] CP 2 in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3
D.Lgs. 267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
'degli atti concementi la cittadinanzaitaliana, senza Controparte_2
che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del
Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912,
vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
parte ricorrente difatti precisa nel ricorso che non possono conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L.555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3).
Benvero succesivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del
1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del
1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Il riconoscimento della filiazione naturale è unicamente da considerarsi quello effettuato nell'unico atto valido, ossia nell'atto di nascita, e che per l'effetto i figli della coppia portano il cognome paterno, come conseguenza del riconoscimento dello stato filiatorio, appare ora necessario parlare dell'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, e quindi dell'unicità
dello status filiationis.
Sul punto, la Legge 219 del 10.12.2012 ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico di tutti i figli, e a seguito del d.lgs. 154/2013, attuativo della legge 219, tale equiparazione è diventata pressoché totale in quanto non vi sono più figli naturali e figli legittimi, ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio, in conseguenza di ciò “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico". La ratio della L. 219/2012 è proprio quella di addivenire al superamento nell'ordinamento nazionale di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, proprio in virtù del principio della unicità dello status di "figlio", con conseguenti e significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.
Sul punto significativi riflessi, anche per il caso de quo, ha l'art. 236 c.c. che prevede che "la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile" che deve essere letto in combinato disposto all'art 33 L.
31 maggio 1995 n. 218 che prevede che "lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita [...]. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio", nonché al successivo art. 35. Risulta noto che tale legge è stata costantemente disapplicata con effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, comportando l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima del 1.1.1948. Sembra in ogni caso opportuno chiarire che la
successione nel tempo delle norme relative alla cittadinanza italiana segue il principio del tempus regit actum, pertanto, al fine di comprendere quale tra le tre fonti normative debba applicarsi, è necessario rifarsi alle date di entrata in vigore delle singole fonti normative, comparate con le date di nascita di tutti i discendenti del cittadino italiano emigrato all'estero. Nel caso di specie, il Codice del 1865 trova applicazione.
La legge che disciplina la cittadinanza, la legge n. 555 del 16.06.1912,
sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati,
che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano.
Nel caso che ci occupa è evidente il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il conseguente diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre. Tale
norma, costantemente disapplicata ha effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, comportando l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima del 1.1.1948.
Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del
1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 (ma deve ritenersi anche per effetto della legge precedente), per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in
quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e
29 Cost. Tali pronunce sono applicabili al caso che ci occupa nel quale i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana della ascendente per coniugio con straniero e la conseguente impossibilità di trasmetterla ai figli, sono avvenuti prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, come confermato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n. 4466/2009: il riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis",
a favore dei discendenti di donne italiane nati prima dell'01.01.1948, può
essere riconosciuto in via giudiziale.
In conclusione è sulla base delle pronunce suddette, sostanzialmente recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana. Per l'effetto quindi deve dichiararsi la cittadinanza italiana degli odierni ricorrenti in quanto gli stessi, attraverso la documentazione prodotta in atti, munita delle necessarie legalizzazioni in conformità alle convenzioni internazionali (anche se, in applicazione della legge n.533/1988 sopra citata, tra l'Italia e l'Argentina non sono necessarie),
hanno fornito prova della linea di discendenza così come riportata nel ricorso. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in persona del giudice monocratico accoglie la domanda e dichiara i ricorrenti come generalizzati in epigrafe, sono cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di Persona_2 cittadina italiana;
ordina al Controparte_2 , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari;
Spese compensate.
Così deciso, Napoli 4 maggio 2025 IL GOP A. De Simone