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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/07/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di BA / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Michele Prencipe - Presidente relatore
2. dott. Alessandra Piliego - Consigliere
3. dott. Oronzo Putignano - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine 1185,
TRA
Parte_1
(già
[...] Parte_2
giusta atto di trasformazione in data 20/10/2010
[...] per notar , in persona del legale rappresentante pro tempore, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Guantario ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in DR alla via Firenze n. 37/B (e presso il suo indirizzo internet di posta certificata .it) in virtù Email_1 Controparte_1 di mandato allegato all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.,
– attrice in riassunzione –
E
, in ON persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
, presso il cui studio in DR alla Galleria Giovanni Boccaccio Controparte_3
n. 30 (indirizzo p.e.c.: è Email_2 elettivamente domiciliato, in virtù di mandato su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta per formarne parte integrante ,
– convenuto in riassunzione –
Con provvedimento in data 24/09/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ,
Proc. n. 1185/2022 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite aveva no precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 comma 1° e 190 comma 1° c.p.c.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. LA S ENT ENZ A N. 978/2014 D EL TRIBU NAL E DI TRAN I, EX S EZIONE D IST ACC AT A DI
AND RIA.
Con sentenza n. 978/2014 il Tribunale di Trani, ex sezione distaccata di DR, pronunciando sulle domande proposte da
[...]
, in persona del legale rappresentante ON pro tempore, nei confronti di Parte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore [l'Istituto attore aveva proposto domanda di accertamento dell'esatto confine tra i propri fondi e quelli della società convenuta , con conseguente apposizione dei relativi termini, chiedendo inoltre che la convenuta fosse condannata a rilasciare in favore di esso attore la porzione di terreno in contestazione . A sostegno del petitum aveva allegato che l'atto di compravendita del 21 /10/1986 a rogito del dott.
[...] notaio in DR, depositato presso l'Archivio Notarile di Trani, individuava Per_2 con certezza le dimensioni e l'ubicazione della “strada interpoderale”, della quale esso attore era unico ed esclusivo proprietario, facente parte della p.lla n. 21 del foglio n.
34, gravata solo da una servitù di passaggio a favore degli aventi causa del de cuius], così provvedeva: 1) accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Parte_2
accertando che la strada interpoderale che dalla S.P. 13
[...] [...]
conduceva ai fondi rustici censiti in N.C.T. del Comune di DR al CP_4 foglio 34, particelle 21, 111 e 112, era comune a tutti i proprietari frontisti in misura proporzionale all'estensione del lato di ciascun fondo adiacente alla medesima strada, fino alla linea di mezzeria della stessa strada interpoderale;
2) accertava i confini tra i fondi rustici censiti al N.C.T. del Comune di DR al foglio 34, particelle 21, 111 e 112, secondo le indicazioni contenute nell'elaborato peritale dell'ing. Michele Daleno depositato in data 05/11/2008; 3) rigettava ogni ulteriore domanda attorea;
4) condannava l'attore ISTITUTO
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DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO -ANDRIA al pagamento, in favore della convenuta Parte_2
delle spese di lite, che liquidava in €. 4.500,00, tutti per
[...] compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A.; 5) poneva definitivamente a carico dell'attore
[...]
le spese di c.t.u., come ON liquidate con separato decreto .
I.B. LA S ENT EN ZA N. 1644/2018 D EL LA CO RTE DI APPELL O D I BA R I.
Con sentenza n. 1644/2018 la Corte di appello di BA, pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...]
Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 978/2014 del Tribunale di Trani, ex sezione distaccata di DR , così provvedeva: 1) accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertava e dichiarava che la strada interpoderale, come meglio identificata nella c.t.u., era di proprietà di ON
e per l'effetto ne individuava i confini conformemente al grafico a colori allegato alla relazione del c.t.u.; 2) compensava, per intero, le spese del primo grado di giudizio tra le parti;
3) condannava l'appellata
[...] alla rifusione, in favore Parte_2 dell'appellante ON
, delle spese del giudizio di secondo grado , che liquidava in
[...] complessivi €. 11.576,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.A.P. ed I.V.A. come per legge;
5) poneva le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico dell'appellata
[...]
Controparte_5
L'ORD INANZ A N. 18374/2022 D ELL A CO RT E D I C ASS AZ ION E.
[...]
Con ordinanza n. 18374/2022 la Corte di cassazione, pronunciando sull'impugnazione proposta d a Parte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, nei confronti di ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso
[...]
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la sentenza n. 1644/2018 della Corte di appello di BA , così provvedeva: accoglieva il quarto motivo del ricorso (con il quale
[...] aveva lamentato violazione e falsa Parte_2 applicazione degli artt. 922, 948, 1100, 2697 e 2729 c.c., deducendo che la sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità , in quanto la strada de qua costituiva una communio incidens formata ex collatione privatorum agrorum, stante la sua natura di strada interpoderale aperta al passaggio di tutti i proprietari confinanti o che vi si affacciassero); dichiarava assorbiti gli altri motivi del ricorso;
cassava la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviava, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di BA , in altra composizione.
I.F. IL PROC. N. 1185/2022 R.G.A.C.C.
I.F.
1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato in data
01/09/2022, Parte_1
(già
[...] Parte_2
giusta atto di trasformazione in data 20/10/2010
[...] per notar , in persona del legale rappresentante pro tempore, citava Persona_1
, in ON persona del legale rappresentante pro tempore, a comparire dinanzi alla Corte di appello di BA, quale Giudice di rinvio, per ivi sentire accogliere, in applicazione dei principi di diritto enunciati nell'ordinanza n. 18374/2022 della Corte di cassazione, le seguenti conclusioni: 1) rigettare ogni domanda originariamente proposta in via principale dal convenuto in riassunzione
[...]
; 2) in accoglimento della ON domanda originariamente proposta in via riconvenzionale da essa attrice in riassunzione Parte_1 accertare e dichiarare che la strada interpoderale de
[...] qua era comune a tutti i proprietari frontisti in proporzione delle rispettive proprietà, compresa essa attrice in riassunzione, trattandosi della c.d. collatio agrorum ad una communio incidens e costituendo detta via privata un accessorio di uso e proprietà comune;
2) in ogni caso, nell'eventualità che fosse disposta la delimitazione con appositi termini della superficie destinata a strada comune di
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cui all'atto pubblico di compravendita del 21/10/1986 a rogito del notaio
[...] di DR (rep. 25563; racc. 6904), dichiarare la medesima area avente Per_2 natura di strada interpoderale comune a tutti i proprietari frontisti in proporzione delle rispettive proprietà, compresa essa attrice in riassunzione, trattandosi della c.d. collatio agrorum ad una communio incidens e costituendo detta via privata un accessorio di uso e proprietà comune;
3) condannare il convenuto in riassunzione Parte_3
alla rifusione di spese e compensi di causa di primo grado, di appello ,
[...] di cassazione e del giudizio di rinvio, oltre accessori ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario , nonché porre le spese di c.t.u. del primo e del secondo grado di giudizio definitivamente a carico del convenuto in riassunzione
[...]
. ON
I.F.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 22/12/2022,
[...]
, in persona del ON legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel giudizio ex art. 392 c.p.c., chiedendo alla Corte di appello di BA di voler accogliere le seguenti conclusioni :
a) accertare e dichiarare l'esclusiva titolarità, in capo ad esso convenuto in riassunzione Parte_3
, del diritto di proprietà sulla strada interpoderale de qua, come
[...] esattamente individuata in atti, e per l'effetto condannare l'attrice in riassunzione
Parte_2 Parte_2 [...]
rilasciare, in favore di esso convenuto in riassunzione Parte_1 la Parte_3 porzione di terreno in contestazione;
b) conseguentemente, accertare i confini tra i fondi rustici censiti al N.C.T. del Comune di DR al foglio 34, p.lle 21, 111
e 112, secondo le indicazioni contenute nel tipo di frazionamento allegato al contratto di compravendita del 21 /10/1986; c) rigettare la domanda avversa. Con vittoria di spese del giudizio di rinvio e dei giudizi precedenti (primo grado, appello, legittimità), da distrarsi al procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
I.F.
3. Con provvedimento in data 24/09/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e
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conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite avevano precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 comma 1° e 190 comma 1° c.p.c.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. PREM ESSA.
Innanzitutto, al fine di delimitare esattamente l'oggetto del presente giudizio di rinvio, deve rilevarsi:
che l'odierno convenuto in riassunzione
[...]
(attore principale / convenuto in ON riconvenzionale nel giudizio di primo grado nonché appellante nel giudizio di secondo grado e controricorrente nel giudizio di legittimità), con l'atto di citazione (notificato in data 17/10/2006) introduttivo del processo di primo grado, aveva proposto, in via principale, domanda diretta all'accertamento dell'esatto confine tra i propri fondi e quelli di
[...]
con conseguente Parte_2 apposizione dei termini, ed alla condanna di
[...] al rilascio della porzione Parte_2 di terreno in contestazione, allegando di essere proprietario esclusivo della strada interpoderale e di avere semplicemente concesso sulla stessa al dante causa di Controparte_6
attraverso la stipula di un atto di compravendita, una servitù di
[...] passaggio, non ricorrendo nel caso di specie alcuna collatio;
che l'odierna attrice in riassunzione
[...]
(convenuta Parte_1 principale / attrice in riconvenzionale nel giudizio di primo grado nonché appellata nel giudizio di secondo grado e ricorrente nel giudizio di legittimità), con la comparsa di risposta e costituzione con domanda riconvenzionale depositata (in data 06/02/2007) nel processo di primo grado, si era opposta all'accoglimento della domanda principale ed aveva proposto, in via riconvenzionale, domanda diretta all'accertamento della proprietà comune della strada interpoderale oggetto di causa , deducendo che trattavasi
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di collatio agrorum ad una communio incidens, sicché detta via privata costituiva un accessorio di uso e proprietà comune;
che tanto il Giudice di primo grado [che (tra l'altro) aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
– accertando che la strada Parte_2 interpoderale che dalla onduceva ai fondi rustici Controparte_7 censiti in N.C.T. del Comune di DR al foglio 34, particelle 21, 111 e 112, era comune a tutti i proprietari frontisti in misura proporzionale all'estensione del lato di ciascun fondo adiacente alla medesima strada, fino alla linea di mezzeria della stessa strada interpoderale, e che i confini tra i fondi rustici censiti al N.C.T. del Comune di DR al foglio 34, particelle
21, 111 e 112, andavano individuati secondo le indicazioni contenute nell'elaborato peritale dell'ing. Michele Daleno depositato in data
05/11/2008 – e rigettato ogni ulteriore domanda proposta da
[...]
v. sopra, Parte_3 sub I.A.)] quanto il Giudice di secondo grado [che (tra l'altro) aveva accolto l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato e dichiarato che la strada interpoderale, come meglio identificata nella c.t.u., era di proprietà di ON
e, per l'effetto, ne aveva individuato i confini
[...] conformemente al grafico a colori allegato alla relazione del c.t.u. (v. sopra, sub I.B.)], sulla scorta degli atti di causa depositati dalle parti, si erano pronunciati – giungendo a conclusioni opposte – sull'interpretazione ermeneutica dell'aggettivo “comune” presente nell'atto di compravendita per notar del 21/10/1986 stipulato fra Persona_2 [...]
e (dante ON Parte_2 causa di Parte_2
ora
[...] Parte_1
.
[...]
II.B. L'ESAME D ELL E DOM AN DE PRO POST E DALL E PART I.
II.B.
1. La valutazione delle domande proposte dalle parti deve necessariamente partire dall'esame della decisione della Corte suprema, la quale, con l'ordinanza n. 18374/2022, accolse il 4° motivo del ricorso per cassazione proposto da
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Controparte_8
(ora Controparte_9
avverso la sentenza d'appello n. 1644/2018, cassò la
[...] sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviò, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, a questa Corte d'appello di
BA, in diversa composizione, osservando testualmente quanto segue:
«
1. Con il quarto motivo, che per la priorità logica che lo contraddistingue conviene esaminare per primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 922, 948, 1100, 2697 e 2729 cod. civ.
Si assume che la sentenza d'appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia dalla Cassazione.
Nella specie, la Corte locale non aveva considerato che < la strada CP_1 interpoderale de qua non si estendeva soltanto lungo la proprietà , ma CP_2 continuava, a partir da Via Bisceglie, sino a congiungersi con via Trani, così attraversando altri fondi di altri proprietari> >. Situazione, questa, che secondo la giurisprudenza di legittimità dava luogo alla “collatio agrorum”, la quale, peraltro, non verrebbe meno < solo perché su entrambi i lati di detto tratto di strada si affaccia la proprietà, per effetto di acquisti sopravvenuti, di un unico frontista> > (la ricorrente cita Cass. n. 25364/2014).
Tutta la strada era da reputarsi in “collatio”, < stante la sua natura di strada interpoderale aperta al passaggio di tutti i proprietari confinanti o che vi si affaccino>>. Quindi, non corrispondeva al vero che <la collatio agrorum non avrebbe potuto applicarsi perché la strada interpoderale insisteva per intero sul fondo della venditrice> >.
Al contrario, il ctu aveva accertato (circostanza, questa, comunque non controversa) che il percorso di cui qui si discute <congiungeva via bisceglie con trani ed è attraversata da tutti i proprietari frontisti, che si immettono
Bisceglie, per raggiungere i loro fondi, situati tutti in posizione posteriore a quelli CP_1 in proprietà > >. CP_2
Soggiunge la ricorrente che nell'atto pubblico del 30/3/1987 l'Istituto aveva dichiarato al compratore (germani Sergio) la presenza del viale interpoderale comune (il predetto atto risulta essere stato depositato con il ricorso, ma non è dato sapere se è stato ritualmente acquisito nel corso del giudizio di merito).
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La medesima qualità della strada era stata già dichiarata, in perfetta conformità, nell'atto stipulato con il l'anno prima. La strada viene anche Pt_2 in questo caso qualificata come interpoderale e l'aggiunta, con la postilla, di
“comune” costituiva solo una doverosa specificazione di essa natura, non potendo attribuire alla strada la qualità di bene in comunione in senso stretto.
Tutto ciò, peraltro, in sintonia con quanto accertato dal ctu, il quale, verificato la preesistenza del tracciato da tempo immemorabile, risalente all'anno 1948 (la ricorrente cita testualmente il passaggio della relazione peritale) e in sintonia con i titoli di provenienza depositati dalla stessa controparte, nei quali la strada viene appellata interpoderale comune.
1.1. Il motivo è fondato.
1.1.1. In primo luogo, conviene riprendere i principi in materia.
Questa Corte ha avuto modo di spiegare che in mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la “communio incidens” di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà “pro indiviso” dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla per tutto il percorso e in tutte le direzioni spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza che una porzione di detta strada (ne lla specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù (Sez. 2, n. 25364,
28/11/2014, Rv. 633498).
Si è, inoltre, chiarito che nell'ipotesi della formazione di una strada vicinale agraria “ex collatione agrorum privatorum”, le porzioni di suolo a tal fine utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, ma danno luogo a una nuova ma danno luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da parte di tutti, in base ad un comune diritto di proprietà (Sez. 2, n. 6773, 04/05/2012, Rv. 622154).
Si è poi distinto il titolo sulla base del quale ciascuno dei frontisti gode della strada in collatio agrorum, precisato i limiti d'uso e le fonti di accertamento della natura di essa.
Le vie agrarie (o strade vicinali private) formate ex collatione privatorum
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agrorum costituiscono una communio incidens tra i proprietari di più fondi finitimi e sono soggette alla disciplina della comunione;
i proprietari dei fondi finitimi sono titolari del diritto di passaggio non già jure servitutis, bensì jure dominii. La collatio agrorum che ha dato luogo al sorgere della communio incidens, in mancanza di patti contrari, deve intendersi effettuata al solo scopo di servire alle necessità agricole dei fondi che hanno contribuito alla formazione della strada agraria, costituita esclusivamente come accessorio dei terreni latistanti, ed in funzione delle necessità agricole e di collegamento degli stessi.
Pertanto ciascun compartecipe deve servirsi della strada soltanto per le necessità della coltivazione e del collegamento del fond o. Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale e l'onere probatorio a carico del soggetto che agisce in petitorio in ordine al modo di formazione della strada ed alla sua natura, fatti idonei a produrre una presunzione univoca e concordante sono costitui ti: da riferimenti alla strada in vecchie mappe catastali;
dall'avere i proprietari dei fondi praticato opere di manutenzione e di miglioramento, e dall'avere contribuito alle spese;
dall'esercizio di manifestazioni esclusive di dominio, quali chiusure, apposizioni di cancelli per impedire il passaggio di terzi ecc. Le risultanze catastali, se hanno valore solo indiziario e non sono da sole idonee all'accertamento della natura vicinale di una strada, possono concorrere, insieme con altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice. Inoltre, pur essendo il semplice passaggio elemento equivoco per fondare su di esso una presunzione di proprietà
o di condominio, tuttavia la dimostrazione dell'esistenza delle vie agrarie o private sulle quali il passaggio viene esercitato jure dominii e non jure servitutis, può essere data anche a mezzo di prova testimoniale e di presunzioni, utilizzando per queste ultime l'esercizio del passaggio da parte di tutti i proprietari dei fondi finitimi da epoca remota, non ché la situazione dei luoghi ed altri elementi. Tali fatti debbono dimostrare l'esercizio da parte di ogni proprietario dei poteri inerenti all'esercizio del passaggio jure condominii (Sez. 2, n. 1136, 12/04/1972,
Rv. 357577; in senso conforme, si vedano pure Cass. nn. 1728/1962, 2199/1962,
1567/1966, 1058/1967).
1.1.2. Risulta dalla sentenza impugnata che la strada preesisteva all'atto del
1986, di essa vi era annotazione sulle carte catastali ed evidenza poteva trarsi dai segni lapidei risalenti al 1948; il percorso si addentravaProc. n. 1185/2022 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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fino a raggiungere la provinciale per Trani>>.
Non è di utilità lo sforzo ermeneutico esercitato dal Giudice d'appello, finalizzato a dare un senso all'aggettivo “comune”, tale da attribuire < il significato traslativo della proprietà sostenuto dall'appellata ed avallato dal
Tribunale> > e l'esegesi di una ipotizzata volontà delle parti.
La qualifica di strada in “collatio agrorum” non può dipendere dalla volontà delle parti contraenti, trattandosi di una qualità in sé della strada, la quale deve considerarsi in “collatio”, ex lege, ove ricorrano le condizioni sopra individuate da questa Corte con giurisprudenza più che consolidata da almeno sessanta anni.
Una tale indagine, da condursi ovviamente, sulla base delle acquisite emergenze di causa, è mancata, parendo anzi esser state raccolte evidenze di segno contrario dallo stesso atto di compravendita, riportato dalla Corte
l'Istituto aveva dichiarato < ... dal viale interpoderale Parte_4 comune prospiciente la strada provinciale DR -Trani, nonché anche dal viale interpoderale comune prospiciente la strada provinciale , oltre Controparte_4 che, come si è già detto, dagli accertamenti del ctu, condivisi dal Giudice.
Infine va soggiunto che la critica del controricorrente, secondo il quale quello della “collatio agrorum” sarebbe tema nuovo, è destituita di ogni fondamento, sia perché la questione era sul tappeto sin dall'inizio, sia perché si è in presenza di diritti autodeterminati.
Cassata la decisione, il Giudice del rinvio, deciderà la causa attenendosi ai principi di diritto sopra ripresi.».
Con l'ordinanza sopra citata, infine, l a Corte di Cassazione ritenne assorbiti gli altri motivi del ricorso, tra cui quello riferito all'interpretazione dell'aggettivo
“comune” compiuta con la sentenza d'appello n. 1644/2018 [difatti, con i primi tre motivi del ricorso, la ricorrente aveva lamentato, rispettivamente: l'omesso esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello (artt. 112 e 342 c.p.c.);
l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (per avere la Corte d'appello omesso di vagliare tutte le questioni giuridiche rilevanti); la violazione delle regole sull'ermeneutica negoziale].
II.B.
2. Sulla scorta di quanto precisato e statuito dalla Corte Suprema (ai cui dicta questa Corte di appello deve uniformarsi , ai sensi dell'art. 384 comma 2° c.p.c. ), deve essere condotta un'indagine diretta ad accertare, sulla base delle emergenze
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processuali acquisite, la sussistenza dei presupposti per qualificare la strada interpoderale, oggetto di causa, communio incidens, in quanto formata ex collatione privatorum agrorum, in ragione della sua natura di strada interpoderale aperta al passaggio di tutti i proprietari confinanti o che vi si affacciassero .
II.B.
2.a Preliminarmente, è opportuno precisare, seguendo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità esplicitati nell'ordinanza di rinvio, che le vie vicinali formate ex collatione privatorum agrorum traggono la loro origine da situazioni giuridiche obiettive di diversa natura, le quali possono essere determinate dalla volontà coincidente, anche se non concorde, di tutte le parti, manifestata attraverso il fatto materiale del conferimento in relazione all'effettiva esigenza dei fondi;
manifestazione che, non avendo natura negoziale, produce effetti giuridici, anche in mancanza di qualsiasi forma scritta, e vale a costituire una comunione, avente le caratteristiche di una communio incidens, onde il transito attraverso la strada avviene non iure servitutis, ma iure proprietatis1. In tal modo, le porzioni di suolo al riguardo utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti , ma danno luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da parte di tutti , in base ad un comune diritto di proprietà2.
La Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) ha altresì chiarito, i n linea con i suesposti principi:
♠ che “In mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la communio incidens di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti,
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sicché, in tal caso, il diritto di proprietà pro indiviso dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla per tutto il percorso e in tutte le direzioni spetta a tutti
i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada
(nella specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione
l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù .”3;
♠ che “La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effett iva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c.c. La predetta comunione si este nde anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli.”4;
♠ che “L'accertamento della comunione di una via privata, costituita ex collatione agrorum privatorum, non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni altra communio incidens, dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, concernenti l'uso prolungato e pacifico di essa e la sua rispondenza allo stato dei luoghi, nonché l'effettiva destinazione alle esigenze comuni di passaggio, sempre che l'asserito partecipante, il quale non vanti un diverso
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titolo di acquisto, abbia contribuito al conferimento del sedime della strada, presupposto d'insorgenza della comunione.”5.
Secondo quanto precisato e statuito nell'ordinanza n. 18374/2022 della Corte
Suprema (pronunciata in continuità con le precedenti decisioni di legittimità in essa richiamate), l'onere probatorio incombente ad
[...]
(già Parte_1 [...]
può Parte_2 ritenersi assolto qualora quest'ultima abbia dimostrato fatti idonei a produrre una presunzione univoca e concordante, quali: l'avere praticato opere di manutenzione e miglioramento , e l'avere contribuito alle spese;
la presenza di riferimenti alla strada in vecchie mappe catastali;
l'esercizio del passaggio, da parte di tutti i proprietari dei fondi finitimi , da epoca remota;
l'esercizio di manifestazioni esclusive di dominio (chiusure, apposizioni di cancelli per impedire il passaggio di terzi, et c.); la particolare situazione dei luoghi .
II.B.
2.b. Ciò chiarito in punto di diritto, il Collegio osserva, in punto di fatto, che dalle risultanze processuali emerge la prova che la strada interpoderale che dalla conduceva (e conduce) ai fondi rustici censiti al N.C.T. Controparte_11 del Comune di DR al foglio 34, particelle 649 (ex 21), 654 (ex 111) e 652 (ex
112) costituiva (e costituisce) bene di proprietà ed uso comuni in virtù della communio incidens ex collatione agrorum privatorum, con conseguente fondatezza della domanda proposta dall'attrice in riassunzione [ed infondatezza, quindi, della domanda proposta dal convenut o in riassunzione finalizzata alla declaratoria della proprietà esclusiva della strada interpoderale de qua (in quanto parte integrante del fondo, originariamente individuato in catasto come particella
21 del foglio 34, appartenente ad esso
[...]
, gravata solo da servitù di passaggio ON
a favore di Parte_1
proprietaria dei fondi confinanti originariamente
[...] individuati in catasto come particelle 111 e 112 del foglio 34) ed alla condanna di Parte_1 al rilascio della porzione di fondo in contestazione ].
[...]
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Invero, la strada interpoderale oggetto di causa, delimita nte il fondo di proprietà di Parte_3
[censito in Catasto al fg. 34, p.lla 649 (ex 21)] ed i fondi di proprietà di
[...]
Parte_2
[censiti in Catasto al fg. 34, p.lle 654 (ex 111) e 652 (ex 112)], risulta preesistente al 1986 [ossia all'anno del frazionamento (18/08/1986) e della stipula del contratto di compravendita (datato 21/10/1986) a rogito del dott. Persona_2 notaio in DR (rep. 25563, racc. 6904) tra (quale membro Parte_5
CP_1 del consiglio d'amministrazione Istituto Diocesano per il sostentamento del della CE di DR ) e (imprenditore edile, dante causa di Pt_3 Parte_2
Parte_2 ora Parte_1
], così come accertato tanto dalla Corte di Cassazione
[...]
(v. ordinanza n. 18374/2022 di annullamento con rinvio) quanto da questa Corte di appello (v. sentenza n. 1644/2018), oltre che dal c.t.u. nominato nel giudizio di secondo grado [infatti l'ausiliario ing. , previa acquisizione delle Persona_3 mappe catastali del sito in controversia vigenti negli anni '80 (“in maniera da chiarire l'esatta configurazione e conformazione dei fondi agricoli al momento del rogito del 21.10.1986, per notaio di DR, da cui ha avuto Persona_2 origine nel 2006 l'odierno contenzioso”6), aveva affermato expressis verbis, in modo inequivoco, che «La strada interpoderale della contrada Lam apaola in agro di DR è sicuramente pre -esistente al 1986, perché si trova raffigurata con due linee tratteggiate parallele nella mappa catastale originaria del fg. 34, CP_1 all'interno della p.lla 21 di proprietà Controparte_12
A riprova della vetustà della strada, lungo il suo percorso a circa 348
[...] metri di distanza dal suo inizio lungo la S.P. n. 13 (foto n. 1, 2, 3, 4), esiste sul ciglio di destra un termine lapideo del 1948 (f oto allegata n. 10), che la classifica inequivocabilmente quale “strada interna”. Pertanto la strada, oggetto precipuo della controversia, esiste dal 1948 e cioè da 70 anni »7].
La topografia dei luoghi e i rilievi planimetrici, inoltre, mostrano che la strada era comunemente utilizzata in modo condiviso e continuativo , avendo il c.t.u. ing.
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Gentile accertato in sede di indagini peritali [previa precisazione che «Le particelle n. 652 (ex 112) e n. 654 (ex n. 111), entrambe acquistate dall'impresa eredi con il rogito del 21.10.1986, sono state generate dal frazionamento Pt_2 della p.lla n. 21 dell'Istituto appellante, in origine di 30.24.95 Ha catastali.»8 e che «Per strada interpoderale si intende comunemente una strada privata servita al collegamento di terreni ed edifici privati alla viabilità ordinaria. »9] che «In atti la strada controversa in contrada AM non è definita “vicinale” o
“comunale” e pertanto deve essere intesa come privata, sia pure sottoposta ogni giorno a traffico veicolare da parte di terzi e dei proprietari degli altri fondi
(sigg.ri + altri ). La strada, classificata CP_13 CP_14 CP_15
“interna” sin dal 1948, infatti prosegue ben oltre le particelle citate e , con sezione carrabile sterrata più ridotta (foto n. 13) , si addentra nell'agro di DR, sempre nella contrada AM, che, ricordo, raggiunge la provinciale per
Trani e la zona adiacente alla tangenziale cittadina .»10.
II.B.
2.c. A quanto sopra esposto devono aggiungersi i seguenti ulteriori elementi:
♣ il titolo di acquisto dell'impresa prevedeva espressamente la Pt_2 partecipazione dell'acquirente agli oneri di manutenzione della strada interpoderale – espressamente qualificata, con apposita postilla, “comune”11
– in proporzione della superficie acquistata [difatti nell'atto pubblico di compravendita del 21/10/1986 era specificato (nonostante l'improprio riferimento – comunque irrilevante, come meglio si vedrà più oltre – ad una
“servitù”) che «la parte acquirente avrà la servitù di passaggio con qualsiasi mezzo sulla strada interpoderale “comune” di accesso all'intero fondo, a partire dalla via vecchia di Bisceglie e fino all'estremo limite della particella 111, dalla stessa parte acquirente acquistata , e contribuirà alle spese di manutenzione in proporzione alla s uperficie acquistata.»12);
♣ del tutto analogamente (ed anzi, a ben vedere, ancor più chiaramente), in
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altro atto pubblico (a rogito sempre del dott. notaio in Persona_2
DR) avente il medesimo oggetto e concluso nel medesimo periodo
[contratto di compravendita stipulato in data 30/03/1987 (rep. 26492, racc.
7185) tra monsignor , presidente del consiglio Parte_2
d'amministrazione di Parte_6
(a ciò autorizzato all'atto con
[...] deliberazione del consiglio di amministrazione di detto Istituto in data
28/01/1986), ed i germani Parte_7 Parte_8 Pt_9
e , avente per oggetto suolo ubicato nella medesima
[...] Parte_10 zona (e segnatamente l'appezzamento di terreno sito in agro di DR alla contrada AM della superficie catastale di Ha. 12.13.65 e della superficie effettiva di Ha. 12.03.93, censito nel catasto terreni di DR alla partita 7196, foglio 23, particella 4 parte, fraziona ta con la subalterna “c”, nel tipo di frazionamento approvato preventivamente dall di BA in CP_16 data 01/10/1986, alla quale subalterna era stato dato il numero definitivo di particella 289)], prodotto in giudizio, era espressamente previsto che «A detto appezzamento di terreno si accede dal viale interpoderale comune prospiciente la strada provinciale DR -Trani, nonché anche dal viale interpoderale comune prospiciente la strada provinciale Controparte_4
La parte acquirente contribuirà alle spese di manutenzione dei predetti viali proporzionalmente alla superficie acquistata.»13 [anche in detto atto, quindi, risultava precisato expressis verbis non solo che entrambi i viali interpoderali di accesso al terreno compravenduto in agro di DR alla contrada AM (viale interpoderale prospiciente la strada provinciale
DR-Trani; viale interpoderale prospiciente la strada provinciale DR -
Bisceglie) erano “comuni”, ma altresì che la parte acquirente avrebbe contribuito alle spese di manutenzione dei predetti viali (“comuni”, si ribadisce) proporzionalmente alla superficie acquistata ];
♣ in altri tre atti pubblici, conclusi a rogito di altro notaio in DR (dott.
l'anno successivo (10/06/1988) ed aventi il medesimo Testimone_1 oggetto [compravendita di fondi rustici , dell'estensione di diversi ettari, siti
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in agro del Comune di DR, alla località AM, censiti in catasto, rispettivamente: alla partita 7196, foglio 23, particella 295, derivata dalla particella originaria 289 frazionata con subalterno “b”, e particella 297, derivata dalla particella originaria 289 frazionata con subalterno “d” (così
l'atto pubblico del 10/06/1988, rep. 43740, racc. 8370); alla partita 7196, foglio 23, particella 296, derivata dalla particella originaria 289 frazionata con subalterno “c”, e particella 297, derivata dalla particella originaria 289 frazionata con subalterno “d” (così l'atto pubblico del 10/06/1988, rep.
43741, racc. 8371); alla partita 7196, foglio 23, particella 289, derivata dalla particella originaria 289 frazionata con subalterno “a”, e particella 297, derivata dalla particella originaria 289 frazionata con subalterno “d” (così
l'atto pubblico del 10/06/1988, rep. 43742, racc. 8372)], era espressamente indicato, fra i confini dei fondi compravenduti , lo “stradone interpoderale comune” esistente in loco14.
II.B.
2.d. Le questioni sollevate dalle parti al fine di dare un senso all'aggettivo
“comune” aggiunto mediante postilla nell'atto di compravendita datato
21/10/1986 (peraltro contenuto, come visto in precedenza, sia nell'atto pubblico datato 30/03/1987 sia negli atti pubblici datati 10/06/1988 ), sono da ritenersi assorbite: difatti, come inequivocamente statuito dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di rinvio n. 18374/2022, “La qualifica di strada in collatio agrorum non può dipendere dalla volontà delle parti contraenti, trattandosi di una qualità in sé della strada, la quale deve considerarsi in collatio ex lege, ove ricorrano le condizioni sopra individuate da questa Corte con giur isprudenza più che consolidata da almeno sessanta anni.”.
II.B.
3. Orbene, tirando le fila sparse del discorso sinora svolto, l'originaria domanda riconvenzionale proposta da Parte_2
(ora
[...] [...]
, alla luce delle su Parte_1 esposte considerazioni, va accolta, dichiarando che la strada interpoderale de qua
è comune a tutti i proprietari frontisti , inclusa Controparte_17
[...] [.
v. note di trascrizione allegate da Parte_2 alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
[...] depositata nel giudizio di primo grado in data 06/02/2007.
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in Parte_1 proporzione delle rispettive proprietà , in virtù della collatio agrorum privatorum.
A tanto consegue che l'originaria domanda principale proposta da
[...]
a invece Parte_3 rigettata, tanto nella parte diretta ad ottenere la declaratoria d ella proprietà esclusiva della strada interpoderale prospiciente la s.p. 13 Controparte_11
[asseritamente facente parte integrante (la strada interpoderale avente origine all'innesto con detta strada provinciale) della particella 21 del foglio 34 di proprietà dell'Istituto e gravata soltanto (la strada interpoderale de qua) da servitù di passaggio a favore di Parte_1
(proprietaria delle confinanti
[...] particelle 111 e 112 del foglio 34)], quanto nella parte diretta ad ottenere la condanna di Parte_1 al rilascio della porzione di fondo in contestazione
[...]
(ossia di quella asseritamente detenuta da
[...] nella parte a confine Parte_1 con la strada interpoderale de qua, secondo
[...]
ricadente per intero nel fondo – ON particella 21 del foglio 34 – di sua proprietà esclusiva).
Per quel che concerne, poi, la residua parte dell'originaria domanda principale proposta da Parte_3
[diretta ad ottenere l'accertamento dell'esatto confine tra i fondi di
[...] proprietà di esso Istituto (particella 21 del foglio 34) ed i fondi di proprietà di
Parte_1
(particelle 111 e 112 del foglio 34 ), con conseguente
[...] apposizione dei termini], è di tutta evidenza che la pretesa, così come formulata, non è meritevole di accoglimento, essendo risultati insussistenti i presupposti posti a fondamento della stessa (v. sopra): difatti, sulla base delle mappe catastali e degli accertamenti peritali espletati in corso di causa, i confini delle particelle
649 (ex 21), 654 (ex 111) e 652 (ex 112) vanno individuati – come correttamente già affermato dal Giudice di primo grado – con i confini della strada interpoderale di proprietà comune di tutti i proprietari frontisti in misura proporzionale all'estensione del lato di ciascun fondo adiacente alla medesima strada , fino alla
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linea di mezzeria della stessa strada interpoderale (solo in tali limiti, pertanto, la pretesa finalizzata al regolamento dei confini può essere ritenuta fondata) , nel contempo precisando che dalla relazione peritale del c.t.u. nominato nel giudizio di secondo grado (ing. ) – elaborata in sostanziale continuità con la Persona_3 relazione peritale del c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado (ing. Michele
Daleno) – emerge la corrispondenza, non contestata dalle parti in causa, tra le mappe catastali e la realtà dei luoghi , fatta eccezione solo per la larghezza della strada interpoderale, risultata, in realtà, di 6,00 metri anziché di 8,00 metri15.
Ne consegue che, nell'apposizione dei termini atti a delimitare la superficie destinata a strada interpoderale comune di cui all'atto pubblico di compravendita del 21/10/1986 a rogito del dott. notaio in DR (rep. 25563; Persona_2 racc. 6904), pretesa pure avanzata da
[...]
, come visto, in via accessoria e ON consequenziale all'actio finium regundorum16, deve tenersi conto: dei confini tra i fondi di Parte_3
e di
[...] Parte_1 così come sopra accertati;
della reale larghezza
[...] nonché dell'effettiva natura e funzione della strada interpoderale de qua (trattasi di strada larga 6 metri e comune a tutti i proprietari frontisti in proporzione delle rispettive proprietà, compresa Parte_1
ex collatione agrorum ad una
[...] communio incidens, costituente accessorio di proprietà e uso comuni).
II.C. IL REG OL AM EN T O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I.
Con la presente sentenza devono essere regolate non solo le spese di questo giudizio di rinvio, ma anche quelle del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e del giudizio di legittimità .
La Corte suprema ha chiarito (ed anche da tale autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) che “In tema di
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spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazio ne giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di
'compenso' la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio”17. 17 così Cass., n. 30529/2017, che in motivazione ha precisato (§ XI.1., pag. 37) che allorquando “sia pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo, e, quando, come nella specie, riformi altresì la sentenza di primo grado, provvede sulle spese dell'intero giudizio, rinnovandone totalmente l'allocazione, in conseguenza, appunto, di un apprezzamento necessariamente unitario;
sicché non può dirsi completata l'opera svolta da un difensore nei pregressi gradi o fasi del processo, al fine di compensarla con diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali del tempo, sol perché gli stessi si fossero di volta in volta conclusi con sentenze emesse prima dell'entrata in vigore del d.m. 20 luglio 2012, n. 140.”. Tale pronuncia ha dato continuità (aggiungendo l'espresso riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore dei nuovi parametri e anche nel successivo giudizio di rinvio) al principio già sancito qualche anno prima dalle sezioni unite della Corte suprema, secondo cui “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.” (così Cass., sez. un., n. 17405/2012). In senso conforme, più di recente, Cass., sez. un., ord. n. 32906/2022 (che, ribadendo il principio già affermato da Cass., n. 20289/2015, ha statuito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.”).
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Tale principio, quantunque enunciato con riferimento al D.M. Giustizia n.
140/2012, appare pienamente applicabile anche con riferimento al D.M. Giustizia
n. 55/201418 e succ. modd.19, in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M.
Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012.
Ne consegue che questa Corte, nel liquidare le spese del giudizio di primo grado, del giudizio di secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, deve per un verso tenere conto dell'esito globale del processo (che consente di affermare la soccombenza di
[...]
, essendo state accertate la fondatezza ON della domanda proposta da Parte_1
e la quasi totale infondatezza della
[...] domanda proposta da ON
) e per altro verso applicare i nuovi parametri anche per i
[...] precedenti gradi del processo, quand'anche eventualmente conclusi con provvedimenti emessi prima dell'entrata in vigore del D.M. Giustizia n. 55/2014 nonché dei successivi DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022 [con la sola precisazione che Parte_1 ha chiesto espressamente20: che le spese
[...] del giudizio di primo grado siano liquidate da questa Corte “nella misura già liquidata con la sentenza di primo grado riformata in appello”, in quanto “già pagate dall ”, dunque non dolendosi della circostanza che la sentenza n. CP_2
978/2014 del Tribunale di Trani, ex sezione distaccata di DR , nel liquidare il compenso per il processo di primo grado, avesse di fatto applicato le disposizioni del D.M. Giustizia n. 140/2012 (e precisamente i valori medi previsti dal D.M.
Giustizia n. 140/2012 per le cause di valore indeterminato/indeterminabile ), nonostante che, all'epoca della decisione (25/05/2014) e della pubblicazione
(29/05/2014) della sentenza di primo grado, fosse già entrato in vigore il D.M.
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Giustizia n. 55/2014 (03/04/2014); che le spese del giudizio di appello siano liquidate nella medesima misura già liquidata (a parti invertite) con la sentenza di secondo grado (ossia sulla base delle disposizioni del D.M. Giustizia n.
55/2014 novellate dal D.M. Giustizia n. 37/2018, ma anteriori alle modifiche introdotte dal D.M. Giustizia n. 147/2022)].
In definitiva, le spese processuali {liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota specifica depositata dall'attrice in riassunzione in data 16/12/2024, per fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale , con riferimento a tutti i precedenti gradi di giudizio ed al presente giudizio di rinvio [con le seguenti puntualizzazioni: nel giudizio di legittimità , la fase istruttoria e/o di trattazione non è contemplata (v. tabella “13. Giudizi innanzi alla Corte di cassazione e alle Giurisdizioni superiori” allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014
e succ. modd.); nel presente giudizio di rinvio , non risultano svolte attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd., sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase in questo giudizio21], applicando le disposizioni del D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd.
(da interpretarsi alla luce del già ricordato insegnamento della Corte Suprema22, 21 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che in precedenza applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 22 v. Cass., n. 30529/2017, cit., e prima ancora Cass., sez. un., n. 17405/2012, cit., e Cass., sez. un., n. 17406/2012. Cfr. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 19989/2021, secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione
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formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido, per le ragioni sopra esposte, anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 nonché dei citati DD.MM. Giustizia nn.
37/2018 e 147/2022), tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia
(indeterminabile, c.d. 'complessità media') – dei parametri di cui alle tabelle allegate al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. [e segnatamente di cui alla tabella “2. Giudizi ordinari e somma ri di cognizione innanzi al Tribunale” per il giudizio di primo grado ( salvo quanto sopra chiarito in ordine alla liquidazione delle spese di tale grado del giudizio), alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di appello” per il giudizio di secondo grado (salvo quanto sopra chiarito in ordine alla liquidazione delle spese di tale grado del giudizio), alla tabella “13. Giudizi innanzi alla Corte di cassazione e alle Giurisdizioni superiori” per il giudizio di legittimità , alla tabella “12. Giudizi innanzi alla
Corte di appello” per il presente giudizio di rinvio ] ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} sono dunque regolate in ossequio al principio della soccombenza cristallizzato nell'art. 91 c.p.c., con distrazione in favore dell'avv. Antonio
Guantario, difensore con procura dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Per analoga ragione, gli oneri peritali relativi sia alla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado (ausiliario ing. Michele Daleno) sia alla c.t.u. espletata nel giudizio di secondo grado (ausiliario ing. ) , come liquidati in atti, Persona_3 sono posti definitivamente a carico di
[...]
. ON
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1185/2022 R.G.A.C.C., quale
abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.”; Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.).
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Giudice di rinvio a seguito di annullamento della sentenza n. 1644/2018 della
Corte di appello di BA disposto ai sensi dell'art. 383 c.p.c. con ordinanza n.
18374/2022 della Corte di cassazione,
A) sulla domanda proposta da
[...]
(già Parte_1 [...]
, in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 01/09/2022, nei confronti d i
[...] in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché
B) sulla domanda proposta da
[...]
, in persona del legale ON rappresentante pro tempore, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/12/2022, nei confronti di
[...]
(già Parte_1
Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione , conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda sub A) e, per l'effetto, dichiara che la strada interpoderale di cui all'atto pubblico di compravendita in data 21/10/1986 a rogito del dott. notaio in DR (rep. 25563; racc. 6904) , Persona_2 la quale dalla S.P. 13 conduce ai fondi rustici censiti al Controparte_11
N.C.T. del Comune di DR al foglio 34, particelle 649 (ex 21), 652 (ex
112) e 654 (ex 111), è di proprietà comune di tutti i proprietari frontisti , compresa Parte_1 [...] in misura proporzionale Parte_1 all'estensione del lato di ciascun fondo adiacente alla medesima strada, fino alla linea di mezzeria della stessa strada interpoderale;
2) accoglie per quanto di ragione la domanda sub B) e, per l'effetto:
a) dichiara che i confini tra i fondi rustici di proprietà di
[...]
e ON di Parte_1
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censiti al N.C.T. del Comune Parte_1 di DR al foglio 34, particelle 649 (ex 21), 652 (ex 112) e 654 (ex
111), vanno individuati con i limiti della strada interpoderale comune indicati al precedente punto 1);
b) dispone che l'apposizione dei termini atti a delimitare la superficie della strada interpoderale comune indicata sub 1) sia eseguita tenendo conto dei confini tra i fondi delle parti così come accertati alla precedente lettera a) del presente punto 2) nonché della reale larghezza e dell'effettiva natura e funzione della strada interpoderale de qua (strada larga 6,00 metri, comune a tutti i proprietari frontisti in proporzione delle rispettive proprietà, compresa
[...]
Parte_1
ex collatione agrorum ad una communio inc idens,
[...] costituente accessorio di proprietà e uso comuni);
3) rigetta, nel resto, la domanda sub B);
4) condanna ON
alla rifusione, in favore di
[...] Parte_1
(già Parte_1
Parte_2
, delle spese processuali, che liquida:
[...]
i) in €. 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) , tutti per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Guantario, difensore con procura dichiaratosi anticipatario, per il giudizio di primo grado
(proc. n. 91010322/2006 R.G.), dando atto che il pagamento risulta già effettuato da
[...]
; ON
ii) in €. 11.576,00 (euro undicimilacinquecentosettantasei /00), tutti per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, per il giudizio di secondo grado (proc. n. 1903/2014 R.G.), con distrazione in favore dell'avv. Antonio Guantario, difensore con
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procura dichiaratosi anticipatario;
iii) in €. 7.648,00 (settemilaseicentoquarantotto/00), di cui €. 1.063,00 per esborsi ed €. 6.585,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, per il giudizio di legittimità (proc. n. 35723/2018 R.G.), con distrazione in favore dell'avv. Antonio Guantario, difensore con procura dichiaratosi anticipatario;
iv) in €. 9.015,00 (euro novemilaquindici), di cui €. 545,00 per esborsi ed €. 8.470,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, per il presente giudizio di rinvio (proc. n.
1185/2022 R.G.), con distrazione in favore dell'avv. Antonio
Guantario, difensore con procura dichiaratosi anticipatario;
5) pone gli oneri peritali relativi alla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado (ausiliario ing. Michele Daleno) ed alla c.t.u. espletata nel giudizio di secondo grado (ausiliario ing. ), come liquidati in atti, Persona_3 definitivamente a carico di
[...]
. ON
Così deciso in BA, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
d'appello, il giorno 15/04/2025.
IL PRESID EN TE TE OR E
CH LE PE Controparte_19
CP_ Proc. n. 1185/2022 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., n. 17111/2006. 2 così Cass., n. 6773/2012. In senso conforme Cass., n. 12786/2007 (secondo cui “Nell'ipotesi delle vie vicinali agrarie formate ex collatione privatorum agrorum, le porzioni di suolo al riguardo utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti ma, dando luogo a una nuova entità economica e giuridica, formano oggetto di comunione e godimento da parte di tutti i proprietari.”) e, più di recente, Cass., n. 25364/2014 [che ha statuito che “In mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la communio incidens di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà pro indiviso dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla per tutto il percorso e in tutte le direzioni spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada (nella specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù.”]. 3 v. note precedenti. In senso conforme, più di recente, Cass., n. 19746/2024, che ha sancito che “La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale che deriva, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dall'effettiva costruzione della strada stessa, così da determinare la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene accessorio ai vari fondi, in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c.c.; è escluso, per l'effetto, il contrasto con l'art. 42 Cost., configurando la collatio privatorum agrorum una proprietà diffusa caratterizzata dalla funzione primaria di godimento, rispettosa della riserva prevista dalla Carta costituzionale.”. 4 così Cass., ord. n. 2388/2023. 5 così Cass., n. 16864/2013. 6 v. pag. 3 della relazione in data 08/01/2018 a firma del c.t.u. ing. . Per_3 7 v. pag. 5 della relazione in data 08/01/2018 a firma del c.t.u. ing. . Per_3 8 v. pag. 7 della relazione in data 08/01/2018 a firma del c.t.u. ing. . Per_3 9 v. pag. 10 della relazione in data 08/01/2018 a firma del c.t.u. ing. . Per_3 10 v. pag. 10 della relazione in data 08/01/2018 a firma del c.t.u. ing. . V., altresì, pag. 6 della Per_3 medesima relazione peritale, ove risulta precisato che la strada de qua era «… giornalmente percorsa da decine di automezzi, autocarri e mezzi agricoli…». 11 v. pagg. 4 e 6 del contratto di compravendita stipulato in data 21/10/1986. 12 v. pag. 4 del contratto di compravendita stipulato in data 21/10/1986. 13 v. pag. 3 del contratto di compravendita stipulato in data 30/03/1987. 15 v. pagg.
6-7 della relazione in data 08/01/2018 a firma del c.t.u. ing. . Per_3 16 cfr. Cass., n. 16970/2005, che ha chiarito che “Il carattere personale dell'azione per apposizione di termini, distinta da quella reale di regolamento di confini, non osta a che la prima possa essere esplicitamente o implicitamente inserita nella controversia promossa con la seconda, quale pretesa accessoria e consequenziale in una situazione in cui non solo manchi un confine certo e determinato ma difettino anche segni esteriori del confine stesso.”. In senso conforme Cass., n. 6573/1984. 18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 19 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 20 v. pagg. 34-35 della comparsa conclusionale depositata in data 25/11/2024 e nota specifica depositata in data 16/12/2024.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di BA / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Michele Prencipe - Presidente relatore
2. dott. Alessandra Piliego - Consigliere
3. dott. Oronzo Putignano - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine 1185,
TRA
Parte_1
(già
[...] Parte_2
giusta atto di trasformazione in data 20/10/2010
[...] per notar , in persona del legale rappresentante pro tempore, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Guantario ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in DR alla via Firenze n. 37/B (e presso il suo indirizzo internet di posta certificata .it) in virtù Email_1 Controparte_1 di mandato allegato all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.,
– attrice in riassunzione –
E
, in ON persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
, presso il cui studio in DR alla Galleria Giovanni Boccaccio Controparte_3
n. 30 (indirizzo p.e.c.: è Email_2 elettivamente domiciliato, in virtù di mandato su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta per formarne parte integrante ,
– convenuto in riassunzione –
Con provvedimento in data 24/09/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ,
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ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite aveva no precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 comma 1° e 190 comma 1° c.p.c.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. LA S ENT ENZ A N. 978/2014 D EL TRIBU NAL E DI TRAN I, EX S EZIONE D IST ACC AT A DI
AND RIA.
Con sentenza n. 978/2014 il Tribunale di Trani, ex sezione distaccata di DR, pronunciando sulle domande proposte da
[...]
, in persona del legale rappresentante ON pro tempore, nei confronti di Parte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore [l'Istituto attore aveva proposto domanda di accertamento dell'esatto confine tra i propri fondi e quelli della società convenuta , con conseguente apposizione dei relativi termini, chiedendo inoltre che la convenuta fosse condannata a rilasciare in favore di esso attore la porzione di terreno in contestazione . A sostegno del petitum aveva allegato che l'atto di compravendita del 21 /10/1986 a rogito del dott.
[...] notaio in DR, depositato presso l'Archivio Notarile di Trani, individuava Per_2 con certezza le dimensioni e l'ubicazione della “strada interpoderale”, della quale esso attore era unico ed esclusivo proprietario, facente parte della p.lla n. 21 del foglio n.
34, gravata solo da una servitù di passaggio a favore degli aventi causa del de cuius], così provvedeva: 1) accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Parte_2
accertando che la strada interpoderale che dalla S.P. 13
[...] [...]
conduceva ai fondi rustici censiti in N.C.T. del Comune di DR al CP_4 foglio 34, particelle 21, 111 e 112, era comune a tutti i proprietari frontisti in misura proporzionale all'estensione del lato di ciascun fondo adiacente alla medesima strada, fino alla linea di mezzeria della stessa strada interpoderale;
2) accertava i confini tra i fondi rustici censiti al N.C.T. del Comune di DR al foglio 34, particelle 21, 111 e 112, secondo le indicazioni contenute nell'elaborato peritale dell'ing. Michele Daleno depositato in data 05/11/2008; 3) rigettava ogni ulteriore domanda attorea;
4) condannava l'attore ISTITUTO
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DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO -ANDRIA al pagamento, in favore della convenuta Parte_2
delle spese di lite, che liquidava in €. 4.500,00, tutti per
[...] compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A.; 5) poneva definitivamente a carico dell'attore
[...]
le spese di c.t.u., come ON liquidate con separato decreto .
I.B. LA S ENT EN ZA N. 1644/2018 D EL LA CO RTE DI APPELL O D I BA R I.
Con sentenza n. 1644/2018 la Corte di appello di BA, pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...]
Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 978/2014 del Tribunale di Trani, ex sezione distaccata di DR , così provvedeva: 1) accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertava e dichiarava che la strada interpoderale, come meglio identificata nella c.t.u., era di proprietà di ON
e per l'effetto ne individuava i confini conformemente al grafico a colori allegato alla relazione del c.t.u.; 2) compensava, per intero, le spese del primo grado di giudizio tra le parti;
3) condannava l'appellata
[...] alla rifusione, in favore Parte_2 dell'appellante ON
, delle spese del giudizio di secondo grado , che liquidava in
[...] complessivi €. 11.576,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.A.P. ed I.V.A. come per legge;
5) poneva le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico dell'appellata
[...]
Controparte_5
L'ORD INANZ A N. 18374/2022 D ELL A CO RT E D I C ASS AZ ION E.
[...]
Con ordinanza n. 18374/2022 la Corte di cassazione, pronunciando sull'impugnazione proposta d a Parte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, nei confronti di ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso
[...]
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la sentenza n. 1644/2018 della Corte di appello di BA , così provvedeva: accoglieva il quarto motivo del ricorso (con il quale
[...] aveva lamentato violazione e falsa Parte_2 applicazione degli artt. 922, 948, 1100, 2697 e 2729 c.c., deducendo che la sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità , in quanto la strada de qua costituiva una communio incidens formata ex collatione privatorum agrorum, stante la sua natura di strada interpoderale aperta al passaggio di tutti i proprietari confinanti o che vi si affacciassero); dichiarava assorbiti gli altri motivi del ricorso;
cassava la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviava, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di BA , in altra composizione.
I.F. IL PROC. N. 1185/2022 R.G.A.C.C.
I.F.
1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato in data
01/09/2022, Parte_1
(già
[...] Parte_2
giusta atto di trasformazione in data 20/10/2010
[...] per notar , in persona del legale rappresentante pro tempore, citava Persona_1
, in ON persona del legale rappresentante pro tempore, a comparire dinanzi alla Corte di appello di BA, quale Giudice di rinvio, per ivi sentire accogliere, in applicazione dei principi di diritto enunciati nell'ordinanza n. 18374/2022 della Corte di cassazione, le seguenti conclusioni: 1) rigettare ogni domanda originariamente proposta in via principale dal convenuto in riassunzione
[...]
; 2) in accoglimento della ON domanda originariamente proposta in via riconvenzionale da essa attrice in riassunzione Parte_1 accertare e dichiarare che la strada interpoderale de
[...] qua era comune a tutti i proprietari frontisti in proporzione delle rispettive proprietà, compresa essa attrice in riassunzione, trattandosi della c.d. collatio agrorum ad una communio incidens e costituendo detta via privata un accessorio di uso e proprietà comune;
2) in ogni caso, nell'eventualità che fosse disposta la delimitazione con appositi termini della superficie destinata a strada comune di
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cui all'atto pubblico di compravendita del 21/10/1986 a rogito del notaio
[...] di DR (rep. 25563; racc. 6904), dichiarare la medesima area avente Per_2 natura di strada interpoderale comune a tutti i proprietari frontisti in proporzione delle rispettive proprietà, compresa essa attrice in riassunzione, trattandosi della c.d. collatio agrorum ad una communio incidens e costituendo detta via privata un accessorio di uso e proprietà comune;
3) condannare il convenuto in riassunzione Parte_3
alla rifusione di spese e compensi di causa di primo grado, di appello ,
[...] di cassazione e del giudizio di rinvio, oltre accessori ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario , nonché porre le spese di c.t.u. del primo e del secondo grado di giudizio definitivamente a carico del convenuto in riassunzione
[...]
. ON
I.F.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 22/12/2022,
[...]
, in persona del ON legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel giudizio ex art. 392 c.p.c., chiedendo alla Corte di appello di BA di voler accogliere le seguenti conclusioni :
a) accertare e dichiarare l'esclusiva titolarità, in capo ad esso convenuto in riassunzione Parte_3
, del diritto di proprietà sulla strada interpoderale de qua, come
[...] esattamente individuata in atti, e per l'effetto condannare l'attrice in riassunzione
Parte_2 Parte_2 [...]
rilasciare, in favore di esso convenuto in riassunzione Parte_1 la Parte_3 porzione di terreno in contestazione;
b) conseguentemente, accertare i confini tra i fondi rustici censiti al N.C.T. del Comune di DR al foglio 34, p.lle 21, 111
e 112, secondo le indicazioni contenute nel tipo di frazionamento allegato al contratto di compravendita del 21 /10/1986; c) rigettare la domanda avversa. Con vittoria di spese del giudizio di rinvio e dei giudizi precedenti (primo grado, appello, legittimità), da distrarsi al procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
I.F.
3. Con provvedimento in data 24/09/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e
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conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite avevano precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 comma 1° e 190 comma 1° c.p.c.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. PREM ESSA.
Innanzitutto, al fine di delimitare esattamente l'oggetto del presente giudizio di rinvio, deve rilevarsi:
che l'odierno convenuto in riassunzione
[...]
(attore principale / convenuto in ON riconvenzionale nel giudizio di primo grado nonché appellante nel giudizio di secondo grado e controricorrente nel giudizio di legittimità), con l'atto di citazione (notificato in data 17/10/2006) introduttivo del processo di primo grado, aveva proposto, in via principale, domanda diretta all'accertamento dell'esatto confine tra i propri fondi e quelli di
[...]
con conseguente Parte_2 apposizione dei termini, ed alla condanna di
[...] al rilascio della porzione Parte_2 di terreno in contestazione, allegando di essere proprietario esclusivo della strada interpoderale e di avere semplicemente concesso sulla stessa al dante causa di Controparte_6
attraverso la stipula di un atto di compravendita, una servitù di
[...] passaggio, non ricorrendo nel caso di specie alcuna collatio;
che l'odierna attrice in riassunzione
[...]
(convenuta Parte_1 principale / attrice in riconvenzionale nel giudizio di primo grado nonché appellata nel giudizio di secondo grado e ricorrente nel giudizio di legittimità), con la comparsa di risposta e costituzione con domanda riconvenzionale depositata (in data 06/02/2007) nel processo di primo grado, si era opposta all'accoglimento della domanda principale ed aveva proposto, in via riconvenzionale, domanda diretta all'accertamento della proprietà comune della strada interpoderale oggetto di causa , deducendo che trattavasi
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di collatio agrorum ad una communio incidens, sicché detta via privata costituiva un accessorio di uso e proprietà comune;
che tanto il Giudice di primo grado [che (tra l'altro) aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
– accertando che la strada Parte_2 interpoderale che dalla onduceva ai fondi rustici Controparte_7 censiti in N.C.T. del Comune di DR al foglio 34, particelle 21, 111 e 112, era comune a tutti i proprietari frontisti in misura proporzionale all'estensione del lato di ciascun fondo adiacente alla medesima strada, fino alla linea di mezzeria della stessa strada interpoderale, e che i confini tra i fondi rustici censiti al N.C.T. del Comune di DR al foglio 34, particelle
21, 111 e 112, andavano individuati secondo le indicazioni contenute nell'elaborato peritale dell'ing. Michele Daleno depositato in data
05/11/2008 – e rigettato ogni ulteriore domanda proposta da
[...]
v. sopra, Parte_3 sub I.A.)] quanto il Giudice di secondo grado [che (tra l'altro) aveva accolto l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato e dichiarato che la strada interpoderale, come meglio identificata nella c.t.u., era di proprietà di ON
e, per l'effetto, ne aveva individuato i confini
[...] conformemente al grafico a colori allegato alla relazione del c.t.u. (v. sopra, sub I.B.)], sulla scorta degli atti di causa depositati dalle parti, si erano pronunciati – giungendo a conclusioni opposte – sull'interpretazione ermeneutica dell'aggettivo “comune” presente nell'atto di compravendita per notar del 21/10/1986 stipulato fra Persona_2 [...]
e (dante ON Parte_2 causa di Parte_2
ora
[...] Parte_1
.
[...]
II.B. L'ESAME D ELL E DOM AN DE PRO POST E DALL E PART I.
II.B.
1. La valutazione delle domande proposte dalle parti deve necessariamente partire dall'esame della decisione della Corte suprema, la quale, con l'ordinanza n. 18374/2022, accolse il 4° motivo del ricorso per cassazione proposto da
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Controparte_8
(ora Controparte_9
avverso la sentenza d'appello n. 1644/2018, cassò la
[...] sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviò, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, a questa Corte d'appello di
BA, in diversa composizione, osservando testualmente quanto segue:
«
1. Con il quarto motivo, che per la priorità logica che lo contraddistingue conviene esaminare per primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 922, 948, 1100, 2697 e 2729 cod. civ.
Si assume che la sentenza d'appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia dalla Cassazione.
Nella specie, la Corte locale non aveva considerato che < la strada CP_1 interpoderale de qua non si estendeva soltanto lungo la proprietà , ma CP_2 continuava, a partir da Via Bisceglie, sino a congiungersi con via Trani, così attraversando altri fondi di altri proprietari> >. Situazione, questa, che secondo la giurisprudenza di legittimità dava luogo alla “collatio agrorum”, la quale, peraltro, non verrebbe meno < solo perché su entrambi i lati di detto tratto di strada si affaccia la proprietà, per effetto di acquisti sopravvenuti, di un unico frontista> > (la ricorrente cita Cass. n. 25364/2014).
Tutta la strada era da reputarsi in “collatio”, < stante la sua natura di strada interpoderale aperta al passaggio di tutti i proprietari confinanti o che vi si affaccino>>. Quindi, non corrispondeva al vero che <la collatio agrorum non avrebbe potuto applicarsi perché la strada interpoderale insisteva per intero sul fondo della venditrice> >.
Al contrario, il ctu aveva accertato (circostanza, questa, comunque non controversa) che il percorso di cui qui si discute <congiungeva via bisceglie con trani ed è attraversata da tutti i proprietari frontisti, che si immettono
Bisceglie, per raggiungere i loro fondi, situati tutti in posizione posteriore a quelli CP_1 in proprietà > >. CP_2
Soggiunge la ricorrente che nell'atto pubblico del 30/3/1987 l'Istituto aveva dichiarato al compratore (germani Sergio) la presenza del viale interpoderale comune (il predetto atto risulta essere stato depositato con il ricorso, ma non è dato sapere se è stato ritualmente acquisito nel corso del giudizio di merito).
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La medesima qualità della strada era stata già dichiarata, in perfetta conformità, nell'atto stipulato con il l'anno prima. La strada viene anche Pt_2 in questo caso qualificata come interpoderale e l'aggiunta, con la postilla, di
“comune” costituiva solo una doverosa specificazione di essa natura, non potendo attribuire alla strada la qualità di bene in comunione in senso stretto.
Tutto ciò, peraltro, in sintonia con quanto accertato dal ctu, il quale, verificato la preesistenza del tracciato da tempo immemorabile, risalente all'anno 1948 (la ricorrente cita testualmente il passaggio della relazione peritale) e in sintonia con i titoli di provenienza depositati dalla stessa controparte, nei quali la strada viene appellata interpoderale comune.
1.1. Il motivo è fondato.
1.1.1. In primo luogo, conviene riprendere i principi in materia.
Questa Corte ha avuto modo di spiegare che in mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la “communio incidens” di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà “pro indiviso” dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla per tutto il percorso e in tutte le direzioni spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza che una porzione di detta strada (ne lla specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù (Sez. 2, n. 25364,
28/11/2014, Rv. 633498).
Si è, inoltre, chiarito che nell'ipotesi della formazione di una strada vicinale agraria “ex collatione agrorum privatorum”, le porzioni di suolo a tal fine utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, ma danno luogo a una nuova ma danno luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da parte di tutti, in base ad un comune diritto di proprietà (Sez. 2, n. 6773, 04/05/2012, Rv. 622154).
Si è poi distinto il titolo sulla base del quale ciascuno dei frontisti gode della strada in collatio agrorum, precisato i limiti d'uso e le fonti di accertamento della natura di essa.
Le vie agrarie (o strade vicinali private) formate ex collatione privatorum
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agrorum costituiscono una communio incidens tra i proprietari di più fondi finitimi e sono soggette alla disciplina della comunione;
i proprietari dei fondi finitimi sono titolari del diritto di passaggio non già jure servitutis, bensì jure dominii. La collatio agrorum che ha dato luogo al sorgere della communio incidens, in mancanza di patti contrari, deve intendersi effettuata al solo scopo di servire alle necessità agricole dei fondi che hanno contribuito alla formazione della strada agraria, costituita esclusivamente come accessorio dei terreni latistanti, ed in funzione delle necessità agricole e di collegamento degli stessi.
Pertanto ciascun compartecipe deve servirsi della strada soltanto per le necessità della coltivazione e del collegamento del fond o. Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale e l'onere probatorio a carico del soggetto che agisce in petitorio in ordine al modo di formazione della strada ed alla sua natura, fatti idonei a produrre una presunzione univoca e concordante sono costitui ti: da riferimenti alla strada in vecchie mappe catastali;
dall'avere i proprietari dei fondi praticato opere di manutenzione e di miglioramento, e dall'avere contribuito alle spese;
dall'esercizio di manifestazioni esclusive di dominio, quali chiusure, apposizioni di cancelli per impedire il passaggio di terzi ecc. Le risultanze catastali, se hanno valore solo indiziario e non sono da sole idonee all'accertamento della natura vicinale di una strada, possono concorrere, insieme con altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice. Inoltre, pur essendo il semplice passaggio elemento equivoco per fondare su di esso una presunzione di proprietà
o di condominio, tuttavia la dimostrazione dell'esistenza delle vie agrarie o private sulle quali il passaggio viene esercitato jure dominii e non jure servitutis, può essere data anche a mezzo di prova testimoniale e di presunzioni, utilizzando per queste ultime l'esercizio del passaggio da parte di tutti i proprietari dei fondi finitimi da epoca remota, non ché la situazione dei luoghi ed altri elementi. Tali fatti debbono dimostrare l'esercizio da parte di ogni proprietario dei poteri inerenti all'esercizio del passaggio jure condominii (Sez. 2, n. 1136, 12/04/1972,
Rv. 357577; in senso conforme, si vedano pure Cass. nn. 1728/1962, 2199/1962,
1567/1966, 1058/1967).
1.1.2. Risulta dalla sentenza impugnata che la strada preesisteva all'atto del
1986, di essa vi era annotazione sulle carte catastali ed evidenza poteva trarsi dai segni lapidei risalenti al 1948; il percorso si addentrava
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fino a raggiungere la provinciale per Trani>>.
Non è di utilità lo sforzo ermeneutico esercitato dal Giudice d'appello, finalizzato a dare un senso all'aggettivo “comune”, tale da attribuire < il significato traslativo della proprietà sostenuto dall'appellata ed avallato dal
Tribunale> > e l'esegesi di una ipotizzata volontà delle parti.
La qualifica di strada in “collatio agrorum” non può dipendere dalla volontà delle parti contraenti, trattandosi di una qualità in sé della strada, la quale deve considerarsi in “collatio”, ex lege, ove ricorrano le condizioni sopra individuate da questa Corte con giurisprudenza più che consolidata da almeno sessanta anni.
Una tale indagine, da condursi ovviamente, sulla base delle acquisite emergenze di causa, è mancata, parendo anzi esser state raccolte evidenze di segno contrario dallo stesso atto di compravendita, riportato dalla Corte
l'Istituto aveva dichiarato < ... dal viale interpoderale Parte_4 comune prospiciente la strada provinciale DR -Trani, nonché anche dal viale interpoderale comune prospiciente la strada provinciale , oltre Controparte_4 che, come si è già detto, dagli accertamenti del ctu, condivisi dal Giudice.
Infine va soggiunto che la critica del controricorrente, secondo il quale quello della “collatio agrorum” sarebbe tema nuovo, è destituita di ogni fondamento, sia perché la questione era sul tappeto sin dall'inizio, sia perché si è in presenza di diritti autodeterminati.
Cassata la decisione, il Giudice del rinvio, deciderà la causa attenendosi ai principi di diritto sopra ripresi.».
Con l'ordinanza sopra citata, infine, l a Corte di Cassazione ritenne assorbiti gli altri motivi del ricorso, tra cui quello riferito all'interpretazione dell'aggettivo
“comune” compiuta con la sentenza d'appello n. 1644/2018 [difatti, con i primi tre motivi del ricorso, la ricorrente aveva lamentato, rispettivamente: l'omesso esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello (artt. 112 e 342 c.p.c.);
l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (per avere la Corte d'appello omesso di vagliare tutte le questioni giuridiche rilevanti); la violazione delle regole sull'ermeneutica negoziale].
II.B.
2. Sulla scorta di quanto precisato e statuito dalla Corte Suprema (ai cui dicta questa Corte di appello deve uniformarsi , ai sensi dell'art. 384 comma 2° c.p.c. ), deve essere condotta un'indagine diretta ad accertare, sulla base delle emergenze
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processuali acquisite, la sussistenza dei presupposti per qualificare la strada interpoderale, oggetto di causa, communio incidens, in quanto formata ex collatione privatorum agrorum, in ragione della sua natura di strada interpoderale aperta al passaggio di tutti i proprietari confinanti o che vi si affacciassero .
II.B.
2.a Preliminarmente, è opportuno precisare, seguendo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità esplicitati nell'ordinanza di rinvio, che le vie vicinali formate ex collatione privatorum agrorum traggono la loro origine da situazioni giuridiche obiettive di diversa natura, le quali possono essere determinate dalla volontà coincidente, anche se non concorde, di tutte le parti, manifestata attraverso il fatto materiale del conferimento in relazione all'effettiva esigenza dei fondi;
manifestazione che, non avendo natura negoziale, produce effetti giuridici, anche in mancanza di qualsiasi forma scritta, e vale a costituire una comunione, avente le caratteristiche di una communio incidens, onde il transito attraverso la strada avviene non iure servitutis, ma iure proprietatis1. In tal modo, le porzioni di suolo al riguardo utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti , ma danno luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da parte di tutti , in base ad un comune diritto di proprietà2.
La Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) ha altresì chiarito, i n linea con i suesposti principi:
♠ che “In mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la communio incidens di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti,
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sicché, in tal caso, il diritto di proprietà pro indiviso dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla per tutto il percorso e in tutte le direzioni spetta a tutti
i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada
(nella specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione
l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù .”3;
♠ che “La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effett iva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c.c. La predetta comunione si este nde anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli.”4;
♠ che “L'accertamento della comunione di una via privata, costituita ex collatione agrorum privatorum, non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni altra communio incidens, dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, concernenti l'uso prolungato e pacifico di essa e la sua rispondenza allo stato dei luoghi, nonché l'effettiva destinazione alle esigenze comuni di passaggio, sempre che l'asserito partecipante, il quale non vanti un diverso
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titolo di acquisto, abbia contribuito al conferimento del sedime della strada, presupposto d'insorgenza della comunione.”5.
Secondo quanto precisato e statuito nell'ordinanza n. 18374/2022 della Corte
Suprema (pronunciata in continuità con le precedenti decisioni di legittimità in essa richiamate), l'onere probatorio incombente ad
[...]
(già Parte_1 [...]
può Parte_2 ritenersi assolto qualora quest'ultima abbia dimostrato fatti idonei a produrre una presunzione univoca e concordante, quali: l'avere praticato opere di manutenzione e miglioramento , e l'avere contribuito alle spese;
la presenza di riferimenti alla strada in vecchie mappe catastali;
l'esercizio del passaggio, da parte di tutti i proprietari dei fondi finitimi , da epoca remota;
l'esercizio di manifestazioni esclusive di dominio (chiusure, apposizioni di cancelli per impedire il passaggio di terzi, et c.); la particolare situazione dei luoghi .
II.B.
2.b. Ciò chiarito in punto di diritto, il Collegio osserva, in punto di fatto, che dalle risultanze processuali emerge la prova che la strada interpoderale che dalla conduceva (e conduce) ai fondi rustici censiti al N.C.T. Controparte_11 del Comune di DR al foglio 34, particelle 649 (ex 21), 654 (ex 111) e 652 (ex
112) costituiva (e costituisce) bene di proprietà ed uso comuni in virtù della communio incidens ex collatione agrorum privatorum, con conseguente fondatezza della domanda proposta dall'attrice in riassunzione [ed infondatezza, quindi, della domanda proposta dal convenut o in riassunzione finalizzata alla declaratoria della proprietà esclusiva della strada interpoderale de qua (in quanto parte integrante del fondo, originariamente individuato in catasto come particella
21 del foglio 34, appartenente ad esso
[...]
, gravata solo da servitù di passaggio ON
a favore di Parte_1
proprietaria dei fondi confinanti originariamente
[...] individuati in catasto come particelle 111 e 112 del foglio 34) ed alla condanna di Parte_1 al rilascio della porzione di fondo in contestazione ].
[...]
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Invero, la strada interpoderale oggetto di causa, delimita nte il fondo di proprietà di Parte_3
[censito in Catasto al fg. 34, p.lla 649 (ex 21)] ed i fondi di proprietà di
[...]
Parte_2
[censiti in Catasto al fg. 34, p.lle 654 (ex 111) e 652 (ex 112)], risulta preesistente al 1986 [ossia all'anno del frazionamento (18/08/1986) e della stipula del contratto di compravendita (datato 21/10/1986) a rogito del dott. Persona_2 notaio in DR (rep. 25563, racc. 6904) tra (quale membro Parte_5
CP_1 del consiglio d'amministrazione Istituto Diocesano per il sostentamento del della CE di DR ) e (imprenditore edile, dante causa di Pt_3 Parte_2
Parte_2 ora Parte_1
], così come accertato tanto dalla Corte di Cassazione
[...]
(v. ordinanza n. 18374/2022 di annullamento con rinvio) quanto da questa Corte di appello (v. sentenza n. 1644/2018), oltre che dal c.t.u. nominato nel giudizio di secondo grado [infatti l'ausiliario ing. , previa acquisizione delle Persona_3 mappe catastali del sito in controversia vigenti negli anni '80 (“in maniera da chiarire l'esatta configurazione e conformazione dei fondi agricoli al momento del rogito del 21.10.1986, per notaio di DR, da cui ha avuto Persona_2 origine nel 2006 l'odierno contenzioso”6), aveva affermato expressis verbis, in modo inequivoco, che «La strada interpoderale della contrada Lam apaola in agro di DR è sicuramente pre -esistente al 1986, perché si trova raffigurata con due linee tratteggiate parallele nella mappa catastale originaria del fg. 34, CP_1 all'interno della p.lla 21 di proprietà Controparte_12
A riprova della vetustà della strada, lungo il suo percorso a circa 348
[...] metri di distanza dal suo inizio lungo la S.P. n. 13 (foto n. 1, 2, 3, 4), esiste sul ciglio di destra un termine lapideo del 1948 (f oto allegata n. 10), che la classifica inequivocabilmente quale “strada interna”. Pertanto la strada, oggetto precipuo della controversia, esiste dal 1948 e cioè da 70 anni »7].
La topografia dei luoghi e i rilievi planimetrici, inoltre, mostrano che la strada era comunemente utilizzata in modo condiviso e continuativo , avendo il c.t.u. ing.
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Gentile accertato in sede di indagini peritali [previa precisazione che «Le particelle n. 652 (ex 112) e n. 654 (ex n. 111), entrambe acquistate dall'impresa eredi con il rogito del 21.10.1986, sono state generate dal frazionamento Pt_2 della p.lla n. 21 dell'Istituto appellante, in origine di 30.24.95 Ha catastali.»8 e che «Per strada interpoderale si intende comunemente una strada privata servita al collegamento di terreni ed edifici privati alla viabilità ordinaria. »9] che «In atti la strada controversa in contrada AM non è definita “vicinale” o
“comunale” e pertanto deve essere intesa come privata, sia pure sottoposta ogni giorno a traffico veicolare da parte di terzi e dei proprietari degli altri fondi
(sigg.ri + altri ). La strada, classificata CP_13 CP_14 CP_15
“interna” sin dal 1948, infatti prosegue ben oltre le particelle citate e , con sezione carrabile sterrata più ridotta (foto n. 13) , si addentra nell'agro di DR, sempre nella contrada AM, che, ricordo, raggiunge la provinciale per
Trani e la zona adiacente alla tangenziale cittadina .»10.
II.B.
2.c. A quanto sopra esposto devono aggiungersi i seguenti ulteriori elementi:
♣ il titolo di acquisto dell'impresa prevedeva espressamente la Pt_2 partecipazione dell'acquirente agli oneri di manutenzione della strada interpoderale – espressamente qualificata, con apposita postilla, “comune”11
– in proporzione della superficie acquistata [difatti nell'atto pubblico di compravendita del 21/10/1986 era specificato (nonostante l'improprio riferimento – comunque irrilevante, come meglio si vedrà più oltre – ad una
“servitù”) che «la parte acquirente avrà la servitù di passaggio con qualsiasi mezzo sulla strada interpoderale “comune” di accesso all'intero fondo, a partire dalla via vecchia di Bisceglie e fino all'estremo limite della particella 111, dalla stessa parte acquirente acquistata , e contribuirà alle spese di manutenzione in proporzione alla s uperficie acquistata.»12);
♣ del tutto analogamente (ed anzi, a ben vedere, ancor più chiaramente), in
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altro atto pubblico (a rogito sempre del dott. notaio in Persona_2
DR) avente il medesimo oggetto e concluso nel medesimo periodo
[contratto di compravendita stipulato in data 30/03/1987 (rep. 26492, racc.
7185) tra monsignor , presidente del consiglio Parte_2
d'amministrazione di Parte_6
(a ciò autorizzato all'atto con
[...] deliberazione del consiglio di amministrazione di detto Istituto in data
28/01/1986), ed i germani Parte_7 Parte_8 Pt_9
e , avente per oggetto suolo ubicato nella medesima
[...] Parte_10 zona (e segnatamente l'appezzamento di terreno sito in agro di DR alla contrada AM della superficie catastale di Ha. 12.13.65 e della superficie effettiva di Ha. 12.03.93, censito nel catasto terreni di DR alla partita 7196, foglio 23, particella 4 parte, fraziona ta con la subalterna “c”, nel tipo di frazionamento approvato preventivamente dall di BA in CP_16 data 01/10/1986, alla quale subalterna era stato dato il numero definitivo di particella 289)], prodotto in giudizio, era espressamente previsto che «A detto appezzamento di terreno si accede dal viale interpoderale comune prospiciente la strada provinciale DR -Trani, nonché anche dal viale interpoderale comune prospiciente la strada provinciale Controparte_4
La parte acquirente contribuirà alle spese di manutenzione dei predetti viali proporzionalmente alla superficie acquistata.»13 [anche in detto atto, quindi, risultava precisato expressis verbis non solo che entrambi i viali interpoderali di accesso al terreno compravenduto in agro di DR alla contrada AM (viale interpoderale prospiciente la strada provinciale
DR-Trani; viale interpoderale prospiciente la strada provinciale DR -
Bisceglie) erano “comuni”, ma altresì che la parte acquirente avrebbe contribuito alle spese di manutenzione dei predetti viali (“comuni”, si ribadisce) proporzionalmente alla superficie acquistata ];
♣ in altri tre atti pubblici, conclusi a rogito di altro notaio in DR (dott.
l'anno successivo (10/06/1988) ed aventi il medesimo Testimone_1 oggetto [compravendita di fondi rustici , dell'estensione di diversi ettari, siti
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in agro del Comune di DR, alla località AM, censiti in catasto, rispettivamente: alla partita 7196, foglio 23, particella 295, derivata dalla particella originaria 289 frazionata con subalterno “b”, e particella 297, derivata dalla particella originaria 289 frazionata con subalterno “d” (così
l'atto pubblico del 10/06/1988, rep. 43740, racc. 8370); alla partita 7196, foglio 23, particella 296, derivata dalla particella originaria 289 frazionata con subalterno “c”, e particella 297, derivata dalla particella originaria 289 frazionata con subalterno “d” (così l'atto pubblico del 10/06/1988, rep.
43741, racc. 8371); alla partita 7196, foglio 23, particella 289, derivata dalla particella originaria 289 frazionata con subalterno “a”, e particella 297, derivata dalla particella originaria 289 frazionata con subalterno “d” (così
l'atto pubblico del 10/06/1988, rep. 43742, racc. 8372)], era espressamente indicato, fra i confini dei fondi compravenduti , lo “stradone interpoderale comune” esistente in loco14.
II.B.
2.d. Le questioni sollevate dalle parti al fine di dare un senso all'aggettivo
“comune” aggiunto mediante postilla nell'atto di compravendita datato
21/10/1986 (peraltro contenuto, come visto in precedenza, sia nell'atto pubblico datato 30/03/1987 sia negli atti pubblici datati 10/06/1988 ), sono da ritenersi assorbite: difatti, come inequivocamente statuito dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di rinvio n. 18374/2022, “La qualifica di strada in collatio agrorum non può dipendere dalla volontà delle parti contraenti, trattandosi di una qualità in sé della strada, la quale deve considerarsi in collatio ex lege, ove ricorrano le condizioni sopra individuate da questa Corte con giur isprudenza più che consolidata da almeno sessanta anni.”.
II.B.
3. Orbene, tirando le fila sparse del discorso sinora svolto, l'originaria domanda riconvenzionale proposta da Parte_2
(ora
[...] [...]
, alla luce delle su Parte_1 esposte considerazioni, va accolta, dichiarando che la strada interpoderale de qua
è comune a tutti i proprietari frontisti , inclusa Controparte_17
[...] [.
v. note di trascrizione allegate da Parte_2 alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
[...] depositata nel giudizio di primo grado in data 06/02/2007.
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in Parte_1 proporzione delle rispettive proprietà , in virtù della collatio agrorum privatorum.
A tanto consegue che l'originaria domanda principale proposta da
[...]
a invece Parte_3 rigettata, tanto nella parte diretta ad ottenere la declaratoria d ella proprietà esclusiva della strada interpoderale prospiciente la s.p. 13 Controparte_11
[asseritamente facente parte integrante (la strada interpoderale avente origine all'innesto con detta strada provinciale) della particella 21 del foglio 34 di proprietà dell'Istituto e gravata soltanto (la strada interpoderale de qua) da servitù di passaggio a favore di Parte_1
(proprietaria delle confinanti
[...] particelle 111 e 112 del foglio 34)], quanto nella parte diretta ad ottenere la condanna di Parte_1 al rilascio della porzione di fondo in contestazione
[...]
(ossia di quella asseritamente detenuta da
[...] nella parte a confine Parte_1 con la strada interpoderale de qua, secondo
[...]
ricadente per intero nel fondo – ON particella 21 del foglio 34 – di sua proprietà esclusiva).
Per quel che concerne, poi, la residua parte dell'originaria domanda principale proposta da Parte_3
[diretta ad ottenere l'accertamento dell'esatto confine tra i fondi di
[...] proprietà di esso Istituto (particella 21 del foglio 34) ed i fondi di proprietà di
Parte_1
(particelle 111 e 112 del foglio 34 ), con conseguente
[...] apposizione dei termini], è di tutta evidenza che la pretesa, così come formulata, non è meritevole di accoglimento, essendo risultati insussistenti i presupposti posti a fondamento della stessa (v. sopra): difatti, sulla base delle mappe catastali e degli accertamenti peritali espletati in corso di causa, i confini delle particelle
649 (ex 21), 654 (ex 111) e 652 (ex 112) vanno individuati – come correttamente già affermato dal Giudice di primo grado – con i confini della strada interpoderale di proprietà comune di tutti i proprietari frontisti in misura proporzionale all'estensione del lato di ciascun fondo adiacente alla medesima strada , fino alla
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linea di mezzeria della stessa strada interpoderale (solo in tali limiti, pertanto, la pretesa finalizzata al regolamento dei confini può essere ritenuta fondata) , nel contempo precisando che dalla relazione peritale del c.t.u. nominato nel giudizio di secondo grado (ing. ) – elaborata in sostanziale continuità con la Persona_3 relazione peritale del c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado (ing. Michele
Daleno) – emerge la corrispondenza, non contestata dalle parti in causa, tra le mappe catastali e la realtà dei luoghi , fatta eccezione solo per la larghezza della strada interpoderale, risultata, in realtà, di 6,00 metri anziché di 8,00 metri15.
Ne consegue che, nell'apposizione dei termini atti a delimitare la superficie destinata a strada interpoderale comune di cui all'atto pubblico di compravendita del 21/10/1986 a rogito del dott. notaio in DR (rep. 25563; Persona_2 racc. 6904), pretesa pure avanzata da
[...]
, come visto, in via accessoria e ON consequenziale all'actio finium regundorum16, deve tenersi conto: dei confini tra i fondi di Parte_3
e di
[...] Parte_1 così come sopra accertati;
della reale larghezza
[...] nonché dell'effettiva natura e funzione della strada interpoderale de qua (trattasi di strada larga 6 metri e comune a tutti i proprietari frontisti in proporzione delle rispettive proprietà, compresa Parte_1
ex collatione agrorum ad una
[...] communio incidens, costituente accessorio di proprietà e uso comuni).
II.C. IL REG OL AM EN T O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I.
Con la presente sentenza devono essere regolate non solo le spese di questo giudizio di rinvio, ma anche quelle del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e del giudizio di legittimità .
La Corte suprema ha chiarito (ed anche da tale autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) che “In tema di
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spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazio ne giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di
'compenso' la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio”17. 17 così Cass., n. 30529/2017, che in motivazione ha precisato (§ XI.1., pag. 37) che allorquando “sia pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo, e, quando, come nella specie, riformi altresì la sentenza di primo grado, provvede sulle spese dell'intero giudizio, rinnovandone totalmente l'allocazione, in conseguenza, appunto, di un apprezzamento necessariamente unitario;
sicché non può dirsi completata l'opera svolta da un difensore nei pregressi gradi o fasi del processo, al fine di compensarla con diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali del tempo, sol perché gli stessi si fossero di volta in volta conclusi con sentenze emesse prima dell'entrata in vigore del d.m. 20 luglio 2012, n. 140.”. Tale pronuncia ha dato continuità (aggiungendo l'espresso riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore dei nuovi parametri e anche nel successivo giudizio di rinvio) al principio già sancito qualche anno prima dalle sezioni unite della Corte suprema, secondo cui “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.” (così Cass., sez. un., n. 17405/2012). In senso conforme, più di recente, Cass., sez. un., ord. n. 32906/2022 (che, ribadendo il principio già affermato da Cass., n. 20289/2015, ha statuito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.”).
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Tale principio, quantunque enunciato con riferimento al D.M. Giustizia n.
140/2012, appare pienamente applicabile anche con riferimento al D.M. Giustizia
n. 55/201418 e succ. modd.19, in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M.
Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012.
Ne consegue che questa Corte, nel liquidare le spese del giudizio di primo grado, del giudizio di secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, deve per un verso tenere conto dell'esito globale del processo (che consente di affermare la soccombenza di
[...]
, essendo state accertate la fondatezza ON della domanda proposta da Parte_1
e la quasi totale infondatezza della
[...] domanda proposta da ON
) e per altro verso applicare i nuovi parametri anche per i
[...] precedenti gradi del processo, quand'anche eventualmente conclusi con provvedimenti emessi prima dell'entrata in vigore del D.M. Giustizia n. 55/2014 nonché dei successivi DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022 [con la sola precisazione che Parte_1 ha chiesto espressamente20: che le spese
[...] del giudizio di primo grado siano liquidate da questa Corte “nella misura già liquidata con la sentenza di primo grado riformata in appello”, in quanto “già pagate dall ”, dunque non dolendosi della circostanza che la sentenza n. CP_2
978/2014 del Tribunale di Trani, ex sezione distaccata di DR , nel liquidare il compenso per il processo di primo grado, avesse di fatto applicato le disposizioni del D.M. Giustizia n. 140/2012 (e precisamente i valori medi previsti dal D.M.
Giustizia n. 140/2012 per le cause di valore indeterminato/indeterminabile ), nonostante che, all'epoca della decisione (25/05/2014) e della pubblicazione
(29/05/2014) della sentenza di primo grado, fosse già entrato in vigore il D.M.
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Giustizia n. 55/2014 (03/04/2014); che le spese del giudizio di appello siano liquidate nella medesima misura già liquidata (a parti invertite) con la sentenza di secondo grado (ossia sulla base delle disposizioni del D.M. Giustizia n.
55/2014 novellate dal D.M. Giustizia n. 37/2018, ma anteriori alle modifiche introdotte dal D.M. Giustizia n. 147/2022)].
In definitiva, le spese processuali {liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota specifica depositata dall'attrice in riassunzione in data 16/12/2024, per fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale , con riferimento a tutti i precedenti gradi di giudizio ed al presente giudizio di rinvio [con le seguenti puntualizzazioni: nel giudizio di legittimità , la fase istruttoria e/o di trattazione non è contemplata (v. tabella “13. Giudizi innanzi alla Corte di cassazione e alle Giurisdizioni superiori” allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014
e succ. modd.); nel presente giudizio di rinvio , non risultano svolte attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd., sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase in questo giudizio21], applicando le disposizioni del D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd.
(da interpretarsi alla luce del già ricordato insegnamento della Corte Suprema22, 21 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che in precedenza applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 22 v. Cass., n. 30529/2017, cit., e prima ancora Cass., sez. un., n. 17405/2012, cit., e Cass., sez. un., n. 17406/2012. Cfr. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 19989/2021, secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione
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formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido, per le ragioni sopra esposte, anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 nonché dei citati DD.MM. Giustizia nn.
37/2018 e 147/2022), tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia
(indeterminabile, c.d. 'complessità media') – dei parametri di cui alle tabelle allegate al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. [e segnatamente di cui alla tabella “2. Giudizi ordinari e somma ri di cognizione innanzi al Tribunale” per il giudizio di primo grado ( salvo quanto sopra chiarito in ordine alla liquidazione delle spese di tale grado del giudizio), alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di appello” per il giudizio di secondo grado (salvo quanto sopra chiarito in ordine alla liquidazione delle spese di tale grado del giudizio), alla tabella “13. Giudizi innanzi alla Corte di cassazione e alle Giurisdizioni superiori” per il giudizio di legittimità , alla tabella “12. Giudizi innanzi alla
Corte di appello” per il presente giudizio di rinvio ] ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} sono dunque regolate in ossequio al principio della soccombenza cristallizzato nell'art. 91 c.p.c., con distrazione in favore dell'avv. Antonio
Guantario, difensore con procura dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Per analoga ragione, gli oneri peritali relativi sia alla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado (ausiliario ing. Michele Daleno) sia alla c.t.u. espletata nel giudizio di secondo grado (ausiliario ing. ) , come liquidati in atti, Persona_3 sono posti definitivamente a carico di
[...]
. ON
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1185/2022 R.G.A.C.C., quale
abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.”; Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.).
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Giudice di rinvio a seguito di annullamento della sentenza n. 1644/2018 della
Corte di appello di BA disposto ai sensi dell'art. 383 c.p.c. con ordinanza n.
18374/2022 della Corte di cassazione,
A) sulla domanda proposta da
[...]
(già Parte_1 [...]
, in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 01/09/2022, nei confronti d i
[...] in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché
B) sulla domanda proposta da
[...]
, in persona del legale ON rappresentante pro tempore, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/12/2022, nei confronti di
[...]
(già Parte_1
Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione , conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda sub A) e, per l'effetto, dichiara che la strada interpoderale di cui all'atto pubblico di compravendita in data 21/10/1986 a rogito del dott. notaio in DR (rep. 25563; racc. 6904) , Persona_2 la quale dalla S.P. 13 conduce ai fondi rustici censiti al Controparte_11
N.C.T. del Comune di DR al foglio 34, particelle 649 (ex 21), 652 (ex
112) e 654 (ex 111), è di proprietà comune di tutti i proprietari frontisti , compresa Parte_1 [...] in misura proporzionale Parte_1 all'estensione del lato di ciascun fondo adiacente alla medesima strada, fino alla linea di mezzeria della stessa strada interpoderale;
2) accoglie per quanto di ragione la domanda sub B) e, per l'effetto:
a) dichiara che i confini tra i fondi rustici di proprietà di
[...]
e ON di Parte_1
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censiti al N.C.T. del Comune Parte_1 di DR al foglio 34, particelle 649 (ex 21), 652 (ex 112) e 654 (ex
111), vanno individuati con i limiti della strada interpoderale comune indicati al precedente punto 1);
b) dispone che l'apposizione dei termini atti a delimitare la superficie della strada interpoderale comune indicata sub 1) sia eseguita tenendo conto dei confini tra i fondi delle parti così come accertati alla precedente lettera a) del presente punto 2) nonché della reale larghezza e dell'effettiva natura e funzione della strada interpoderale de qua (strada larga 6,00 metri, comune a tutti i proprietari frontisti in proporzione delle rispettive proprietà, compresa
[...]
Parte_1
ex collatione agrorum ad una communio inc idens,
[...] costituente accessorio di proprietà e uso comuni);
3) rigetta, nel resto, la domanda sub B);
4) condanna ON
alla rifusione, in favore di
[...] Parte_1
(già Parte_1
Parte_2
, delle spese processuali, che liquida:
[...]
i) in €. 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) , tutti per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Guantario, difensore con procura dichiaratosi anticipatario, per il giudizio di primo grado
(proc. n. 91010322/2006 R.G.), dando atto che il pagamento risulta già effettuato da
[...]
; ON
ii) in €. 11.576,00 (euro undicimilacinquecentosettantasei /00), tutti per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, per il giudizio di secondo grado (proc. n. 1903/2014 R.G.), con distrazione in favore dell'avv. Antonio Guantario, difensore con
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procura dichiaratosi anticipatario;
iii) in €. 7.648,00 (settemilaseicentoquarantotto/00), di cui €. 1.063,00 per esborsi ed €. 6.585,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, per il giudizio di legittimità (proc. n. 35723/2018 R.G.), con distrazione in favore dell'avv. Antonio Guantario, difensore con procura dichiaratosi anticipatario;
iv) in €. 9.015,00 (euro novemilaquindici), di cui €. 545,00 per esborsi ed €. 8.470,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, per il presente giudizio di rinvio (proc. n.
1185/2022 R.G.), con distrazione in favore dell'avv. Antonio
Guantario, difensore con procura dichiaratosi anticipatario;
5) pone gli oneri peritali relativi alla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado (ausiliario ing. Michele Daleno) ed alla c.t.u. espletata nel giudizio di secondo grado (ausiliario ing. ), come liquidati in atti, Persona_3 definitivamente a carico di
[...]
. ON
Così deciso in BA, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
d'appello, il giorno 15/04/2025.
IL PRESID EN TE TE OR E
CH LE PE Controparte_19
CP_ Proc. n. 1185/2022 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., n. 17111/2006. 2 così Cass., n. 6773/2012. In senso conforme Cass., n. 12786/2007 (secondo cui “Nell'ipotesi delle vie vicinali agrarie formate ex collatione privatorum agrorum, le porzioni di suolo al riguardo utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti ma, dando luogo a una nuova entità economica e giuridica, formano oggetto di comunione e godimento da parte di tutti i proprietari.”) e, più di recente, Cass., n. 25364/2014 [che ha statuito che “In mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la communio incidens di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà pro indiviso dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla per tutto il percorso e in tutte le direzioni spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada (nella specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù.”]. 3 v. note precedenti. In senso conforme, più di recente, Cass., n. 19746/2024, che ha sancito che “La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale che deriva, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dall'effettiva costruzione della strada stessa, così da determinare la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene accessorio ai vari fondi, in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c.c.; è escluso, per l'effetto, il contrasto con l'art. 42 Cost., configurando la collatio privatorum agrorum una proprietà diffusa caratterizzata dalla funzione primaria di godimento, rispettosa della riserva prevista dalla Carta costituzionale.”. 4 così Cass., ord. n. 2388/2023. 5 così Cass., n. 16864/2013. 6 v. pag. 3 della relazione in data 08/01/2018 a firma del c.t.u. ing. . Per_3 7 v. pag. 5 della relazione in data 08/01/2018 a firma del c.t.u. ing. . Per_3 8 v. pag. 7 della relazione in data 08/01/2018 a firma del c.t.u. ing. . Per_3 9 v. pag. 10 della relazione in data 08/01/2018 a firma del c.t.u. ing. . Per_3 10 v. pag. 10 della relazione in data 08/01/2018 a firma del c.t.u. ing. . V., altresì, pag. 6 della Per_3 medesima relazione peritale, ove risulta precisato che la strada de qua era «… giornalmente percorsa da decine di automezzi, autocarri e mezzi agricoli…». 11 v. pagg. 4 e 6 del contratto di compravendita stipulato in data 21/10/1986. 12 v. pag. 4 del contratto di compravendita stipulato in data 21/10/1986. 13 v. pag. 3 del contratto di compravendita stipulato in data 30/03/1987. 15 v. pagg.
6-7 della relazione in data 08/01/2018 a firma del c.t.u. ing. . Per_3 16 cfr. Cass., n. 16970/2005, che ha chiarito che “Il carattere personale dell'azione per apposizione di termini, distinta da quella reale di regolamento di confini, non osta a che la prima possa essere esplicitamente o implicitamente inserita nella controversia promossa con la seconda, quale pretesa accessoria e consequenziale in una situazione in cui non solo manchi un confine certo e determinato ma difettino anche segni esteriori del confine stesso.”. In senso conforme Cass., n. 6573/1984. 18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 19 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 20 v. pagg. 34-35 della comparsa conclusionale depositata in data 25/11/2024 e nota specifica depositata in data 16/12/2024.