CASS
Sentenza 14 novembre 2023
Sentenza 14 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2023, n. 45893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45893 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GI VI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 07/11/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/11/2022 la Corte di appello di Bari ha confermato quella del Tribunale di Foggia in data 29/10/2018, con cui VI GI è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Ha proposto ricorso GI tramite il suo difensore. Invoca l'applicazione del ius superveniens in relazione all'art. 20 -bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45893 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 25/10/2023 In particolare segnala che in base all'art. 95 legge 150 del 2022 deve farsi ricorso al giudice dell'esecuzione ove al momento dell'entrata in vigore della riforma penda giudizio di cassazione, mentre nel caso di specie il ricorso è stato presentato successivamente. Rileva che ricorrono tutte le condizioni per l'applicazione di una delle pene sostitutive in funzione della rieducazione del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché è manifestamente infondato l'assunto secondo cui la norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 150 del 2022 non verrebbe in rilievo se non dopo la presentazione di un ricorso per cassazione. 2. Ed invero tale norma, oltre a prevedere in generale l'applicabilità retroattiva delle più favorevoli disposizioni in materia di pene sostitutive, stabilisce che «Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, puo presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilita' della sentenza». Si tratta di disposizione volta ad assicurare una sede per la formulazione di una valutazione inerente al merito, correlata alla nuova disciplina, nei casi in cui si sia esaurito ogni precedente grado del giudizio di merito. Ciò implica che la norma transitoria debba interpretarsi nel senso che la nuova fase debba intendersi avviata dalla pronuncia che ha definito il giudizio di merito, anche se non sia stato ancora presentato un ricorso, non potendosi d'altro canto ammettere una diversità di trattamento nel c:aso di processi con più imputati, solo alcuni dei quali abbiano già presentato ricorso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022. Né rileva la mera possibilità di deduzione della questione, la quale, a rigore, potrebbe essere prospettata con motivi aggiunti, riferiti ad un profilo non deducibile precedentemente: in realtà è proprio la natura del giudizio, che inerisce al merito e dunque postula l'individuazione di una sede appropriata, ad imporre la soluzione indicata. Può ulteriormente richiamarsi ai fini in esame quanto affermato allorché si trattò di stabilire la pendenza o meno del giudizio in grado di appello, ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di prescrizione: fu infatti dato rilievo in quella circostanza alla pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. U, 2 n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, Rancan, Rv. 252012), ciò che vale a confermare la soluzione proposta in questa sede con riferimento all'analogo tema della pendenza del giudizio di legittimità. 3. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile conseguendone la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2023
udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/11/2022 la Corte di appello di Bari ha confermato quella del Tribunale di Foggia in data 29/10/2018, con cui VI GI è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Ha proposto ricorso GI tramite il suo difensore. Invoca l'applicazione del ius superveniens in relazione all'art. 20 -bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45893 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 25/10/2023 In particolare segnala che in base all'art. 95 legge 150 del 2022 deve farsi ricorso al giudice dell'esecuzione ove al momento dell'entrata in vigore della riforma penda giudizio di cassazione, mentre nel caso di specie il ricorso è stato presentato successivamente. Rileva che ricorrono tutte le condizioni per l'applicazione di una delle pene sostitutive in funzione della rieducazione del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché è manifestamente infondato l'assunto secondo cui la norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 150 del 2022 non verrebbe in rilievo se non dopo la presentazione di un ricorso per cassazione. 2. Ed invero tale norma, oltre a prevedere in generale l'applicabilità retroattiva delle più favorevoli disposizioni in materia di pene sostitutive, stabilisce che «Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, puo presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilita' della sentenza». Si tratta di disposizione volta ad assicurare una sede per la formulazione di una valutazione inerente al merito, correlata alla nuova disciplina, nei casi in cui si sia esaurito ogni precedente grado del giudizio di merito. Ciò implica che la norma transitoria debba interpretarsi nel senso che la nuova fase debba intendersi avviata dalla pronuncia che ha definito il giudizio di merito, anche se non sia stato ancora presentato un ricorso, non potendosi d'altro canto ammettere una diversità di trattamento nel c:aso di processi con più imputati, solo alcuni dei quali abbiano già presentato ricorso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022. Né rileva la mera possibilità di deduzione della questione, la quale, a rigore, potrebbe essere prospettata con motivi aggiunti, riferiti ad un profilo non deducibile precedentemente: in realtà è proprio la natura del giudizio, che inerisce al merito e dunque postula l'individuazione di una sede appropriata, ad imporre la soluzione indicata. Può ulteriormente richiamarsi ai fini in esame quanto affermato allorché si trattò di stabilire la pendenza o meno del giudizio in grado di appello, ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di prescrizione: fu infatti dato rilievo in quella circostanza alla pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. U, 2 n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, Rancan, Rv. 252012), ciò che vale a confermare la soluzione proposta in questa sede con riferimento all'analogo tema della pendenza del giudizio di legittimità. 3. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile conseguendone la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2023