TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3838/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 3838/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il RT C.F._1
13/06/1980, residente in [...], rappresentato e difeso anche disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Serena Cungi e Elvira Supino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n.14
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Montespertoli, via San Piero in Mercato n. 226
CONVENUTA NON COSTITUITA
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 26/03/2025 e del 18/06/2025)
Posta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 03/07/2025, nel corso della quale, a parziale modifica delle conclusioni di cui all'atto introduttivo, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido super esclusivo al padre della minore , con collocamento presso l'abitazione paterna;
PE incontri protetti madre/figlia, qualora la faccia richiesta di vedere la minore, l'onere a carico CP_1 della di versare al ricorrente l'importo di e. 300,00 mensili quale contributo per il mantenimento CP_1 della figlia, la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% tra i due genitori;
la facoltà per la madre di telefonare a quotidianamente in fascia oraria 19:00-21:00; la conferma della Per_1 presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS.SS. per la prosecuzione delle misure di tra cui il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna, e la conferma della presa in carico della minore per la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico presso il Servizio UFSMIA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta di regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il mantenimento della minore , nata ad [...] in PE data 31/12/2010, dalla relazione more uxorio, intrattenuta da e RT CP_1
ad oggi cessata;
all'udienza del 25/06/2025, benché ritualmente notiziata con
[...] CP_1 notifica ex art. 140 c.p.c., non si è costituita in giudizio;
l'istruttoria si è svolta con l'interrogatorio libero del ricorrente, l'acquisizione di relazioni informative sul nucleo familiare presso i SS.SS. di riferimento e l'audizione della minore, espletata all'udienza del 3/07/2025, all'esito della quale il
Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione dei termini per il deposito di memorie.
2. Va premesso che il nucleo il nucleo familiare risulta seguito dal Controparte_2 [...] dall'anno 2018, epoca in cui i SS.SS. hanno segnalato alla Procura presso il Controparte_3
Tribunale per i Minorenni di Firenze una situazione di pregiudizio in cui versava la minore
[...]
(portatrice di handicap ex l. in situazione di gravità con diagnosi di “epilessia, Per_1 Numer_1 ritardo mentale, miastenia congenita”); detta segnalazione ha comportato l'apertura presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze del proc. n. 2303/2028, definito con decreto n. 5728/2019 del 21/11/2019, con il quale il preso atto della avvenuta ricostituzione del nucleo familiare (in precedenza la Pt_2 aveva abbandonato compagno e figlia per spostarsi a vivere fuori Regione), ha disposto CP_1
pagina 2 di 6 “l'attivazione dei necessari interventi di sostegno, orientamento e monitoraggio a tutela della minore ed a supporto dei genitori, incluso l'educativa domiciliare e l'inserimento della minore presso un
Centro Diurno e/o in contesti di socializzazione. Dà mandato all'UFSMIA di riferimento per la presa in carico della minore. Dà mandato all'UFSMIA di riferimento per la presa in carico dei genitori per sostegno alla genitorialità” (v. decreto T.M. allegato alla relazione dei SS.SS. depositata in PCT in data 18/06/2025).
Peraltro, nel corso dell'istruttoria svolta nel presente procedimento, è emerso che la madre della minore, si è nuovamente allontanata da maggio 2024 dalla famiglia per recarsi all'estero, CP_1 ove attualmente vive e lavora stabilmente, cessando da allora di fornire ogni tipo di apporto, morale e materiale, alla figlia minore (v. dichiarazioni rese all'udienza del 3/07/2025 dal ricorrente, riscontrate dalla relazione dei SS.SS. del 18/06/2025); peraltro, il disinteresse materno ha trovato piena conferma nel comportamento processuale tenuto dalla la quale non ha inteso costituirsi nel presente CP_1 giudizio, ancorchè regolarmente notiziata, mostrando così un evidente disinteresse rispetto aille esigenze di vita della figlia minore invalida;
non vi sono, di converso, elementi per dubitare della idoneità educativa del padre, il quale risulta riuscire adeguatamente a far fronte a tutte le necessità quotidiane della minore, potendosi avvalere del supporto della propria convivente, con la quale la minore ha intessuto un ottimo rapporto, come direttamente riscontrato - a seguito dei colloqui e delle visite domiciliari - dai SS.SS. di riferimento;
ne consegue, che deve accogliersi la domanda del ricorrente di prevedere l'affido super- esclusivo della minore al padre PE [...]
, con domiciliazione e collocamento della stessa presso l'abitazione paterna, come RT peraltro in atto da anni, dovendo quest'ultimo essere messo nelle condizioni di poter prendere con celerità tutte le decisioni per la figlia, anche quelle urgenti e quelle di maggiore importanza (scuola, salute), senza dover essere condizionato dall'ottenimento del previo consenso dell'altro genitore, allo stato stabilito all'estero.
Quanto alla regolamentazione del regime di frequentazione tra madre e figlia, ritiene il Tribunale che, qualora in futuro ne faccia richiesta, la madre possa incontrare la minore nell'ambito di 'incontri protetti', che dovranno essere organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, dovendosi sin da subito prevedere la facoltà per i suddetti SS.SS. di modificare nel tempo detti incontri, nella durata e nella frequenza, ove ciò appaia corrispondente al superiore interesse della minore;
va, infine, prevista la facoltà per la di telefonare giornalmente alla figlia nell'arco della fascia oraria compresa CP_1 Per_1 tra le ore 19:00 e le 21:00, avendo la minore dichiarato in sede di ascolto di voler continuare a sentire telefonicamente la madre (v. verbale di udienza del 3/07/2025: “G: Tu telefoni alla mamma o lei chiama te? S: Lei chiama me. G: Ti fa piacere? S: Sì”). pagina 3 di 6 Va, inoltre, accolta la domanda del ricorrente di confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS.SS. di riferimento territoriale per la prosecuzione dei percorsi di Controparte_2 supporto psicologico per la minore, in atto presso il Servizio UFSMIA, e del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna, a suo tempo disposti dal Tribunale per i Minorenni di Firenze con il menzionato decreto n. 5728/2019 del 21/11/2019; infine, va previsto l'onere per i SS.SS di trasmettere ogni sei mesi una relazione al Giudice Tutelare competente per l'attività di vigilanza.
3. Quanto ai rapporti economici, occorre procedere ad una disamina comparativa delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, dovendosi osservare che: a) quanto al , egli ha depositato Per_1 la C.U. 2024 dalla quale emerge che lo stesso ha percepito, nel corso dell'anno 2023, redditi annui lordi per e. 19.897,18, corrispondenti (una volta detratta l'imposta Irpef pari ad e. 2.117,13 e l'Addizionale regionale pari ad e. 283,03) ad un reddito netto annuo di e. 17.497,02 pari ad un reddito mensile netto di e. 1.458,08 mensili;
il ricorrente risulta gravato dal pagamento di un canone di locazione per l'abitazione nella quale vive con la figlia e l'attuale compagna, pari ad e. 450,00 mensili, di tal Per_1 chè lo stesso può contare su una liquidità netta mensile di circa e. 1.000,00; b) quanto alla il CP_1 ricorrente ha dichiarato che l'ex compagna lavora da un anno in una gelateria in Germania con una retribuzione mensile di circa e. 1.500,00, oltre vitto e alloggio, come dichiarato dalla resistente nel corso delle comunicazioni telefoniche con la figlia, di tal chè la donna non sopporta alcuna spesa per soddisfare l'esigenza abitativa;
ne consegue che va onerata di versare a CP_1 RT
, entro il giorno 5 del mese, l'importo di e. 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat,
[...] come richiesto dal ricorrente, quale contributo per il mantenimento indiretto della figlia Per_1 importo che, in assenza di indicazioni più specifiche sui redditi della resistente, appare congruo rispetto alle esigenze di vita di una ragazza di quindici anni, tenuto conto del fatto che, stante l'assenza di frequentazione tra e la madre, tutti gli oneri di accudimento e cura ricadono sul padre;
va, Per_1 altresì, prevista la suddivisione delle spese straordinarie necessarie per la minore nella misura del 50% tra i genitori, le quali dovranno essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida CNF del 2017; va, infine, disposta l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale in via esclusiva a RT
, in quanto genitore affidatario in via esclusiva di minore.
[...]
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, di tal chè va condannata a CP_1 rifondere le stesse a favore di che vengono liquidate in e. 2.800,00 oltre al RT
15% per spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
pagina 4 di 6
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, in sostituzione del decreto n. 5728/2019 emesso in data 21/11/2019 dal Tribunale per i Minorenni di
Firenze, così provvede:
- dispone l'affidamento super - esclusivo di (31/12/2010) al padre PE RT
, con collocamento e domiciliazione della minore presso l'abitazione paterna;
[...]
- dispone che, qualora ne faccia richiesta, il Servizio Sociale competente per territorio CP_1 organizzi incontri protetti madre/figlia alla presenza di un operatore, con facoltà per i SS.SS. di modificare nel tempo gli incontri nella durata e frequenza, ove corrispondente al superiore interesse della minore;
- conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS.SS. di riferimento Controparte_2 territoriale per la prosecuzione dei percorsi di supporto in atto;
- dispone la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna da parte dei
SS.SS. di riferimento;
- conferma la presa in carico della minore da parte del Servizio UFSMIA di PE riferimento per la prosecuzione del percorso di supporto psicologico;
- pone a carico dei SS.SS l'onere di trasmettere ogni sei mesi una relazione al Giudice Tutelare competente per l'attività di vigilanza;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 del mese, a CP_1 RT
l'importo di e. 300,00 a titolo di mantenimento ordinario per la figlia oltre rivalutazione Per_1 annuale secondo i parametri Istat;
- pone le spese straordinarie necessarie per la minore a carico dei genitori nella misura del 50% per ciascuno, da individuarsi e rimborsarsi secondo le Linee Guida CNF del 2017;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a;
RT
- condanna a rifondere a le spese di lite, che vengono liquidate CP_1 RT in e. 2.800,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla parte, ai SS.SS. e al Servizio UFSMIA di riferimento territoriale.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4/07/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice
dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi pagina 5 di 6 pagina 6 di 6