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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di secondo grado iscritta al n. 2624/2023
R.G.
tra
), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura allegata in atti di citazione dall'Avv. Hazan Maurizio Taurini Stefano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico
APPELLANTE
nei confronti di
), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa giusta procura in atti dagli Avv. Anna Camera e Valentina
Percopo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
APPELLATA
e nei confronti di
) Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
1 OGGETTO: solo danni a cose – appello avverso la sentenza n.
244/2023 emessa dal Giudice di Pace di Siena nel procedimento iscritto al n. r.g. 3980/2021
CONCLUSIONI:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale Parte_1 adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n.
244/2023, pronunciata e pubblicata dal Giudice di Pace di Siena il 9 maggio 2023 e pubblicata in pari data 10 maggio 2023, che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 3980/2021, e così provvedere:
a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai Controparte_1 sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di CP_1
Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
In ogni caso:
a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare alla restituzione delle somme Controparte_1 percepite a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi di giudizio.
.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - Controparte_1 respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito:
2 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante Parte_1 avverso la sentenza n° 244/2023 resa dal Giudice di Pace di Siena, dott.ssa Mereu, pubblicata in data 10/5/2023 e non notificata perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTI DI CAUSA
società che si occupa di attività di Controparte_1 bonifica e pulizia stradale, conveniva in giudizio Parte_1
e avanti al Giudice di Pace di Siena, per
[...] Controparte_2 sentirli condannare a risarcire all'attrice la somma di € 646,33 o quella maggiore o minore di giustizia, corrispondente al costo di ripristino del manto stradale effettuato dall'attrice a seguito del sinistro verificatosi in data 6.4.2019 a Siena, in via delle Regioni e cagionato dal veicolo targato DK 749 LE, condotto, nell'occasione, dal e assicurato per la r.c.a. con la suddetta Compagnia CP_2 assicurativa. Il risarcimento veniva invocato da
[...] in virtù della convenzione già stipulata con il Controparte_1
proprietario della strada teatro dell'evento Controparte_3 dannoso, in cui era previsto “Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di Assicurazione che coprono la
Responsabilità Civile Auto dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul ai CP_3 sensi del comma precedente”.
Si costituiva in giudizio contestando Parte_1 in primo luogo la domanda attorea, perché improcedibile e/o comunque inammissibile per l'inesperibilità, da parte di
[...]
dell'azione giudiziale diretta nei confronti Controparte_1 dell'assicuratore del veicolo responsabile del sinistro, e/o, comunque, per la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice,
3 e, nel merito, contestando la predetta domanda perché infondata in fatto e in diritto e comunque carente di prova.
Con l'appellata sentenza il Giudice di Pace, preliminarmente dichiarava infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, e ritenuta la domanda attorea fondata in punto di an e quantum debeatur, condannava le parti convenute, in solido tra loro,
a corrispondere all'attrice la somma di € 646,33 nonché a rifondere alla stessa le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva Parte_1 gravame, per motivi coincidenti con le eccezioni sollevate in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado:
l'appellante, anzitutto, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo all'allora attrice;
in secondo luogo, adduceva l'infondatezza della domanda attorea, in quanto carente di prova, e conseguentemente l'erroneità della sentenza impugnata e la carenza di motivazione, nella parte in cui la stessa aveva accolto la domanda.
Costituendosi in giudizio, Controparte_1 preliminarmente rilevava l'inammissibilità dell'appello, trattandosi di sentenza pronunciata dal Giudice di Pace ai sensi dell'art. 113, comma 2 c.p.c., pertanto soggetta a critica vincolata ex art. 339, comma 3, c.p.c. e sosteneva, nel merito, l'infondatezza delle censure sollevate dall'appellante.
All'udienza di trattazione era dichiarata la contumacia del convenuto e la causa, ritenuta matura per la Controparte_2 decisione, era rinviata per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 13.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in cui le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con priorità logica deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché avrebbe dovuto essere proposto ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c..
4 Deduce parte appellata che agiva in Controparte_1 giudizio chiedendo la condanna in solido delle controparti al pagamento di € 646,33 ovvero di quello eventualmente determinato a seguito di CTU oltre interessi, nei limiti della competenza del
Giudice di Pace.
Ritiene, in particolare, che l'inciso “della somma per euro
646,33=, ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice di
Pace” rappresenti una mera clausola di stile, tenuto conto che l'importo di € 646,33 è stato indicato in ragione della perizia di parte e della fattura e che, comunque, il Giudice di Pace a seguito dell'istruttoria procedeva ad una quantificazione entro i limiti di cui all'art. 113, comma 2 c.p.c..
Ebbene, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”. Per le sentenze pronunciate nelle cause il cui valore non eccede € 2.500,00 il legislatore ha previsto un mezzo di impugnazione a critica vincolata, come statuito dall'art. 339, comma
3, c.p.c., secondo cui “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Per la quantificazione del danno, con particolare riferimento all'inciso “o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3,
5 c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (Cass. 3290/2018).
Nella presente fattispecie, pertanto, l'impugnazione risulta ammissibile dovendosi ritenere la controversia di valore indeterminato.
2. L'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda avanzata da e il suo difetto di Controparte_1 legittimazione attiva è fondata e merita accoglimento.
In generale si osserva che la giurisprudenza di legittimità di recente ha riaffermato la distinzione tra i due istituti: la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio.
Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del
6 diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione
(discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. (Così, in motivazione, Cass. SSUU n. 24755/2015).
La legittimazione ad agire può dunque essere conclusivamente definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto;
la verifica circa la sussistenza della legitimatio ad causam va fatta in ossequio all'affermazione che parte attrice fa di essere titolare del diritto azionato, prescindendo, quindi dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce al merito della causa, investendo i
7 concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Assunta tale, corretta, prospettiva, le contestazioni realmente mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata sotto il profilo della insussistenza della legittimazione ad agire risultano fondate.
Orbene, sostanzialmente la società Controparte_1 ha agito in giudizio per il riconoscimento, nei confronti dei convenuti, del risarcimento del danno patrimoniale derivato alla sede stradale, di fonte extracontrattuale, in forza dell'art. 3 della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali (denominato “Corrispettivo del servizio”) e dell'intervento effettuato nell'immediatezza del sinistro, sostanzialmente quantificato nel costo dell'attività di ripristino.
L'art. 3 così dispone: “Le Parti danno atto che il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali non comporta nessun onere economico a carico del CP_3
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 il corrispettivo per il concessionario è infatti costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato.
Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di
Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul ai sensi del comma precedente”. CP_3
Ciò detto, in via generale è pacifico che il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale possa formare oggetto di cessione: in tal senso si è espressa, infatti, la Corte di
Cassazione: “Il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione,
8 non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (Cass. n. 22726 del 12/09/2019, cfr. Cass. n.
11095 del 13/05/2009: “Il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni”).
Nel caso di specie, tuttavia, la convenzione stipulata tra il e la odierna appellata costituita appare talmente generica CP_3 da non consentire di rinvenire al suo interno una specifica pattuizione con cui il si impegna a cedere tali diritti alla CP_3 società . Controparte_1
Diverso è il caso analizzato nella sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2647/2024 citata da parte appellata: qui, infatti, la convenzione prevedeva espressamente che dovesse esservi un'apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio della Polizia
Municipale, affinché la società (analoga ) Parte_2 potesse riscuotere il credito.
Nel caso che ci occupa, invece, all'interno della Convenzione non vi è alcuna analoga previsione.
L'ente comunale avrebbe dovuto rilasciare alla predetta società una formale cessione di credito risarcitorio, in modo tale da consentire a quest'ultima di procedere lei stessa al recupero diretto dei suoi costi nei confronti dei responsabili dell'evento.
9 Ma così non è stato.
Deve a tal proposito osservarsi che l'art. 3 del contratto concluso tra la società e il Controparte_1 Controparte_3 per l'affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali, prevede che “il corrispettivo per il concessionario è infatti costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato”.
Il contratto in esame ha quindi ad oggetto la cessione del diritto
“di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.
Deve ritenersi, infatti, che al fine di conferire la titolarità del diritto di agire in capo alla società sarebbe Controparte_1 stata necessaria una cessione di credito, ovvero un'espressa autorizzazione, mentre la convenzione nel nostro caso non contiene alcun riferimento alla possibilità di agire in giudizio per conto dell'ente proprietario della strada in assenza di delega ad agire o di cessione del credito, né può ritenersi che la titolarità del diritto di agire risieda in sé nel contratto di Concessione stipulato tra l'ente e la società , costituendo il richiamato diritto “di Controparte_1 gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio” un diritto del tutto distinto da quello di incassare i crediti di spettanza della società in parola.
In sostanza non può dirsi che la società Controparte_1 sia configurabile come il soggetto cessionario del credito.
Alla luce di quanto detto sino ad ora deve ritenersi che, nel caso in esame, in assenza di un'espressa autorizzazione da parte dell'ente comunale, di una delega o cessione del credito, difetti in capo a la legittimazione ad agire, dovendosi Parte_3 ritenere che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il sia il solo Controparte_3 destinatario del pagamento per i danni cagionati dalla circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c..
10 A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, non è stata neppure comminata la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi
(che pure in via teorica potrebbe rientrare nella garanzia oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile), motivo per cui deve ritenersi carente a monte il presupposto della pretesa avanzata dalla società . Controparte_1
In conclusione, l'appello merita accoglimento, con integrale riforma della sentenza impugnata e con conseguente condanna della società a restituire a Controparte_1 Parte_1 le somme da quest'ultima corrisposte in esecuzione della
[...] sentenza di primo grado.
3. Le spese, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e nel minimo per quella decisionale stante la natura documentale del giudizio, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte appellata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza n. 244/2023 emessa dal Giudice di Pace di Siena nel procedimento iscritto al n. 3980/20212 R.G.;
- condanna a restituire a Controparte_1 [...] quanto corrisposto in esecuzione della predetta Parte_1 sentenza;
- condanna a rimborsare in favore Controparte_1 di le spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio che si liquidano per il primo grado in € 278,00 oltre rimborso spese generali, Iva e CAP se per legge e per il secondo grado in € 568,00 per compensi, € 91,50 per spese, oltre rimborso spese generali, Iva e CAP se per legge.
11 Così deciso in Siena, il 24/02/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di secondo grado iscritta al n. 2624/2023
R.G.
tra
), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura allegata in atti di citazione dall'Avv. Hazan Maurizio Taurini Stefano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico
APPELLANTE
nei confronti di
), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa giusta procura in atti dagli Avv. Anna Camera e Valentina
Percopo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
APPELLATA
e nei confronti di
) Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
1 OGGETTO: solo danni a cose – appello avverso la sentenza n.
244/2023 emessa dal Giudice di Pace di Siena nel procedimento iscritto al n. r.g. 3980/2021
CONCLUSIONI:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale Parte_1 adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n.
244/2023, pronunciata e pubblicata dal Giudice di Pace di Siena il 9 maggio 2023 e pubblicata in pari data 10 maggio 2023, che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 3980/2021, e così provvedere:
a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai Controparte_1 sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di CP_1
Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
In ogni caso:
a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare alla restituzione delle somme Controparte_1 percepite a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi di giudizio.
.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - Controparte_1 respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito:
2 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante Parte_1 avverso la sentenza n° 244/2023 resa dal Giudice di Pace di Siena, dott.ssa Mereu, pubblicata in data 10/5/2023 e non notificata perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTI DI CAUSA
società che si occupa di attività di Controparte_1 bonifica e pulizia stradale, conveniva in giudizio Parte_1
e avanti al Giudice di Pace di Siena, per
[...] Controparte_2 sentirli condannare a risarcire all'attrice la somma di € 646,33 o quella maggiore o minore di giustizia, corrispondente al costo di ripristino del manto stradale effettuato dall'attrice a seguito del sinistro verificatosi in data 6.4.2019 a Siena, in via delle Regioni e cagionato dal veicolo targato DK 749 LE, condotto, nell'occasione, dal e assicurato per la r.c.a. con la suddetta Compagnia CP_2 assicurativa. Il risarcimento veniva invocato da
[...] in virtù della convenzione già stipulata con il Controparte_1
proprietario della strada teatro dell'evento Controparte_3 dannoso, in cui era previsto “Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di Assicurazione che coprono la
Responsabilità Civile Auto dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul ai CP_3 sensi del comma precedente”.
Si costituiva in giudizio contestando Parte_1 in primo luogo la domanda attorea, perché improcedibile e/o comunque inammissibile per l'inesperibilità, da parte di
[...]
dell'azione giudiziale diretta nei confronti Controparte_1 dell'assicuratore del veicolo responsabile del sinistro, e/o, comunque, per la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice,
3 e, nel merito, contestando la predetta domanda perché infondata in fatto e in diritto e comunque carente di prova.
Con l'appellata sentenza il Giudice di Pace, preliminarmente dichiarava infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, e ritenuta la domanda attorea fondata in punto di an e quantum debeatur, condannava le parti convenute, in solido tra loro,
a corrispondere all'attrice la somma di € 646,33 nonché a rifondere alla stessa le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva Parte_1 gravame, per motivi coincidenti con le eccezioni sollevate in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado:
l'appellante, anzitutto, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo all'allora attrice;
in secondo luogo, adduceva l'infondatezza della domanda attorea, in quanto carente di prova, e conseguentemente l'erroneità della sentenza impugnata e la carenza di motivazione, nella parte in cui la stessa aveva accolto la domanda.
Costituendosi in giudizio, Controparte_1 preliminarmente rilevava l'inammissibilità dell'appello, trattandosi di sentenza pronunciata dal Giudice di Pace ai sensi dell'art. 113, comma 2 c.p.c., pertanto soggetta a critica vincolata ex art. 339, comma 3, c.p.c. e sosteneva, nel merito, l'infondatezza delle censure sollevate dall'appellante.
All'udienza di trattazione era dichiarata la contumacia del convenuto e la causa, ritenuta matura per la Controparte_2 decisione, era rinviata per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 13.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in cui le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con priorità logica deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché avrebbe dovuto essere proposto ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c..
4 Deduce parte appellata che agiva in Controparte_1 giudizio chiedendo la condanna in solido delle controparti al pagamento di € 646,33 ovvero di quello eventualmente determinato a seguito di CTU oltre interessi, nei limiti della competenza del
Giudice di Pace.
Ritiene, in particolare, che l'inciso “della somma per euro
646,33=, ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice di
Pace” rappresenti una mera clausola di stile, tenuto conto che l'importo di € 646,33 è stato indicato in ragione della perizia di parte e della fattura e che, comunque, il Giudice di Pace a seguito dell'istruttoria procedeva ad una quantificazione entro i limiti di cui all'art. 113, comma 2 c.p.c..
Ebbene, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”. Per le sentenze pronunciate nelle cause il cui valore non eccede € 2.500,00 il legislatore ha previsto un mezzo di impugnazione a critica vincolata, come statuito dall'art. 339, comma
3, c.p.c., secondo cui “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Per la quantificazione del danno, con particolare riferimento all'inciso “o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3,
5 c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (Cass. 3290/2018).
Nella presente fattispecie, pertanto, l'impugnazione risulta ammissibile dovendosi ritenere la controversia di valore indeterminato.
2. L'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda avanzata da e il suo difetto di Controparte_1 legittimazione attiva è fondata e merita accoglimento.
In generale si osserva che la giurisprudenza di legittimità di recente ha riaffermato la distinzione tra i due istituti: la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio.
Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del
6 diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione
(discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. (Così, in motivazione, Cass. SSUU n. 24755/2015).
La legittimazione ad agire può dunque essere conclusivamente definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto;
la verifica circa la sussistenza della legitimatio ad causam va fatta in ossequio all'affermazione che parte attrice fa di essere titolare del diritto azionato, prescindendo, quindi dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce al merito della causa, investendo i
7 concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Assunta tale, corretta, prospettiva, le contestazioni realmente mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata sotto il profilo della insussistenza della legittimazione ad agire risultano fondate.
Orbene, sostanzialmente la società Controparte_1 ha agito in giudizio per il riconoscimento, nei confronti dei convenuti, del risarcimento del danno patrimoniale derivato alla sede stradale, di fonte extracontrattuale, in forza dell'art. 3 della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali (denominato “Corrispettivo del servizio”) e dell'intervento effettuato nell'immediatezza del sinistro, sostanzialmente quantificato nel costo dell'attività di ripristino.
L'art. 3 così dispone: “Le Parti danno atto che il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali non comporta nessun onere economico a carico del CP_3
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 il corrispettivo per il concessionario è infatti costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato.
Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di
Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul ai sensi del comma precedente”. CP_3
Ciò detto, in via generale è pacifico che il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale possa formare oggetto di cessione: in tal senso si è espressa, infatti, la Corte di
Cassazione: “Il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione,
8 non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (Cass. n. 22726 del 12/09/2019, cfr. Cass. n.
11095 del 13/05/2009: “Il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni”).
Nel caso di specie, tuttavia, la convenzione stipulata tra il e la odierna appellata costituita appare talmente generica CP_3 da non consentire di rinvenire al suo interno una specifica pattuizione con cui il si impegna a cedere tali diritti alla CP_3 società . Controparte_1
Diverso è il caso analizzato nella sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2647/2024 citata da parte appellata: qui, infatti, la convenzione prevedeva espressamente che dovesse esservi un'apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio della Polizia
Municipale, affinché la società (analoga ) Parte_2 potesse riscuotere il credito.
Nel caso che ci occupa, invece, all'interno della Convenzione non vi è alcuna analoga previsione.
L'ente comunale avrebbe dovuto rilasciare alla predetta società una formale cessione di credito risarcitorio, in modo tale da consentire a quest'ultima di procedere lei stessa al recupero diretto dei suoi costi nei confronti dei responsabili dell'evento.
9 Ma così non è stato.
Deve a tal proposito osservarsi che l'art. 3 del contratto concluso tra la società e il Controparte_1 Controparte_3 per l'affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali, prevede che “il corrispettivo per il concessionario è infatti costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato”.
Il contratto in esame ha quindi ad oggetto la cessione del diritto
“di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.
Deve ritenersi, infatti, che al fine di conferire la titolarità del diritto di agire in capo alla società sarebbe Controparte_1 stata necessaria una cessione di credito, ovvero un'espressa autorizzazione, mentre la convenzione nel nostro caso non contiene alcun riferimento alla possibilità di agire in giudizio per conto dell'ente proprietario della strada in assenza di delega ad agire o di cessione del credito, né può ritenersi che la titolarità del diritto di agire risieda in sé nel contratto di Concessione stipulato tra l'ente e la società , costituendo il richiamato diritto “di Controparte_1 gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio” un diritto del tutto distinto da quello di incassare i crediti di spettanza della società in parola.
In sostanza non può dirsi che la società Controparte_1 sia configurabile come il soggetto cessionario del credito.
Alla luce di quanto detto sino ad ora deve ritenersi che, nel caso in esame, in assenza di un'espressa autorizzazione da parte dell'ente comunale, di una delega o cessione del credito, difetti in capo a la legittimazione ad agire, dovendosi Parte_3 ritenere che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il sia il solo Controparte_3 destinatario del pagamento per i danni cagionati dalla circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c..
10 A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, non è stata neppure comminata la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi
(che pure in via teorica potrebbe rientrare nella garanzia oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile), motivo per cui deve ritenersi carente a monte il presupposto della pretesa avanzata dalla società . Controparte_1
In conclusione, l'appello merita accoglimento, con integrale riforma della sentenza impugnata e con conseguente condanna della società a restituire a Controparte_1 Parte_1 le somme da quest'ultima corrisposte in esecuzione della
[...] sentenza di primo grado.
3. Le spese, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e nel minimo per quella decisionale stante la natura documentale del giudizio, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte appellata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza n. 244/2023 emessa dal Giudice di Pace di Siena nel procedimento iscritto al n. 3980/20212 R.G.;
- condanna a restituire a Controparte_1 [...] quanto corrisposto in esecuzione della predetta Parte_1 sentenza;
- condanna a rimborsare in favore Controparte_1 di le spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio che si liquidano per il primo grado in € 278,00 oltre rimborso spese generali, Iva e CAP se per legge e per il secondo grado in € 568,00 per compensi, € 91,50 per spese, oltre rimborso spese generali, Iva e CAP se per legge.
11 Così deciso in Siena, il 24/02/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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