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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 426/2025 R.G., posta in decisione all'udienza del 09/04/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio dell'avv. Georgia Donadeo, Parte_1
che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così giudicare:
NEL MERITO:
1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio civile in Cerro Maggiore in data 17 luglio 2004, in CP_1
regime di comunione dei beni, atto iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al pagina 1 di 6 n.20, P. 2, S.A - anno 2004, mandando alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerro Maggiore perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore nato a [...] il [...], Per_1
alla madre signora , con collocamento prevalente del medesimo presso la residenza Parte_1 materna nell'immobile sito in Villa Cortese Piazza Della Vittoria n.19.
4) In ogni caso i genitori prenderanno congiuntamente le decisioni più importanti inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute del figlio nel rispetto delle aspettative e delle capacità di quest'ultimo.
5) In subordine, disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente del medesimo presso la residenza della madre nell'immobile sito in Villa
Cortese Piazza Della Vittoria n.19.
6) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, e nei giorni infrasettimanali da concordarsi direttamente con il figlio compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore. Per_1
7) Disporre che il minore possa trascorrere con il padre, in alternanza con la madre, i giorni di festività natalizia e pasquale, oltre ad un periodo di due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con calendario da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
8) Disporre in capo al padre, signor l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio CP_1
minore nella misura di Euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del medesimo, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario o postale su conto intestato alla signora . Pt_1
9) Disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai minori secondo le linee guida della Corte di Appello di Milano, da intendersi qui trascritte.
10) Disporre che l'assegno unico per il nucleo familiare sia attribuito in via esclusiva alla madre.
11) Emettere ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario nell'interesse del minore.
12) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede che il Giudice voglia disporre l'ascolto del figlio minore sulle questioni che Per_1
attengono al proprio affidamento e collocamento ai sensi degli artt.473bis4 e 473bis5 c.p.c.
Si chiede che il Giudice voglia emettere nei confronti del signor Re ordine di esibizione in giudizio della documentazione di cui all'art.473bis.12 c.p.c.
pagina 2 di 6 Si chiede che il Giudice, ove ritenuto necessario, disponga indagini sui redditi e sul patrimonio del signor Re, valendosi se del caso della polizia tributaria.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione del resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve accogliersi la domanda della ricorrente diretta ad ottenere l'affidamento esclusivo a sé di
Per_1
Come è noto, tale forma di affido può essere concessa, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.
Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n°
18559) “alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica”.
La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione;
pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo;
nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori;
nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta
30/12/2015; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, pagina 3 di 6 addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).
Nel caso concreto, tale misura trova piena giustificazione negli accertamenti svolti dai Servizi Sociali, che così scrivono: “Per quanto concerne il suo ruolo genitoriale, l'uomo descrive positivamente la propria relazione con caratterizzata dalla condivisone di interessi comuni oltre che un da un Per_1 significativo legame affettivo. Lo stesso riporta di non vedere il figlio da novembre u.s., riferendo con dispiacere il progressivo deterioramento del loro rapporto, che tuttavia non è parso in grado di motivare: i due si sarebbero infatti incontrati sporadicamente nel corso dell'anno 2024 specialmente durante i weekend, trascorrendo insieme un periodo di vacanza nel mese di agosto u.s., mantenendosi costantemente in contatto tramite messaggio, che si sarebbero anch'essi interrotti dal mese di novembre.
L'uomo è parso inoltre fortemente recriminatorio in merito alla sua estromissione da tutte le decisioni inerenti al minore, di cui la madre, a suo dire, non lo metterebbe al corrente. L'uomo riporta infatti di non avere attualmente alcun contatto con la moglie, se non per richieste di tipo economico.
Le operatrici scriventi hanno incontrato presso la sede del servizio, in tale occasione lo stesso Per_1
si è mostrato disponibile nel condividere la propria quotidianità, approfondendo altresì aspetti legati al proprio rapporto con entrambi i genitori e gli eventi accaduti nell'ultimo anno.
Il minore riporta di aver vissuto faticosamente il periodo immediatamente successivo alla separazione tra i genitori anche a causa dei numerosi cambiamenti nella sua quotidianità, tra cui il trasferimento in una diversa abitazione. In merito a tale evento racconta di non aver percepito chiaramente Per_1
delle criticità nel rapporto di coppia tra i genitori, venendo a conoscenza di ciò a settembre 2023 a seguito dell'allontanamento del padre da casa per alcuni giorni. Il minore riferisce poi che sarebbe stata la madre ad avergli spiegato più dettagliatamente che cosa stava accadendo tra loro.
Nonostante ciò lo stesso riporta di non essere coinvolto in alcun modo nelle dinamiche interne alla coppia genitoriale e relativo procedimento di separazione, “non mi coinvolgono tanto”, motivo per cui lo stesso appare attualmente sereno.
In merito alla sua relazione con i genitori, descrive positivamente la sua relazione con la Per_1
madre, riportando di provare dispiacere per il poco tempo quotidiano trascorso insieme a causa degli orari di lavoro della stessa. Il minore riferisce che si sarebbero attualmente riorganizzati positivamente, dividendosi i principali oneri domestici, tanto da verbalizzare che l'attuale collocamento prevalente presso la residenza materna risulti rispondente ai propri bisogni.
Per quanto concerne il padre è stato possibile rilevare un significativo legame affettivo, tale per cui racconta con dispiacere il loro progressivo allontanamento che lo stesso avrebbe percepito a Per_1
fronte delle mancate risposte da parte del padre ai suoi messaggi e chiamate, oltre che non vedersi dal pagina 4 di 6 mese di novembre u.s., riprendendo i contatti solo recentemente in occasione della festa del papà.
Il minore riferisce di aver percepito un cambiamento nel comportamento paterno nel corso dell'ultimo anno, “non manteneva le promesse”, descrivendo un'incostanza da parte dell'uomo nel mantenere la relazione con lui, mostrandosi dunque non sempre affidabile. Nonostante ciò è stato possibile riscontrare il desiderio di nel riprendere contatti più costanti con il padre, con il quale Per_1
racconta di aver trascorso momenti positivi in passato e con cui condividerebbe alcune passioni”.
Ne consegue che tale regime di affidamento può essere valutato allo stato come il più confacente all'interesse primario del minore alla stregua della condotta del convenuto, resosi inottemperante ai suoi obblighi normativi di contribuire al mantenimento del figlio e di mantenere un rapporto affettivo con lui;
nel contempo, l'interruzione dei rapporti tra il convenuto ed il minore impone che le visite paterne siano regolate dai Servizi Sociali secondo le modalità e tempistiche ritenute opportune, previa predisposizione di ogni intervento utile all'accompagnamento di padre e figlio alla ripresa dei loro rapporti.
In conformità a quanto richiesto dalla ricorrente, deve porsi a carico del convenuto l'obbligo di versare un contributo al mantenimento del minore dell'importo mensile di € 300 rivalutabile annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano.
Sul punto deve considerarsi, da un lato, che l'interruzione della relazione padre ha comportato Per_2
un aggravio del peso del mantenimento del minore a carico della ricorrente, che può contare su un reddito mensile inferiore a € 1.000 mensili con cui deve far fronte anche al canone locativo di € 450
Co mensili e, dall'altro lato, che il risulta allo stato disoccupato ma convive con la madre.
Stante la sua qualità di genitore affidatario, deve attribuirsi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico
(attualmente circa € 233 mensili).
Alla soccombenza del resistente consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
Dovendosi verificare il ripristino della relazione tra padre-figlio, risulta opportuno disporsi l'apertura di una procedura di vigilanza sul minore nato il [...], invitando i Servizi Sociali del Per_1
Comune di Villa Cortese a relazionare al Giudice Tutelare ogni 6 mesi (prima relazione entro il
31/10/2025).
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_2
2) Dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, disponendosi sulle visite paterne come da Per_1
parte motiva;
pagina 5 di 6 3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 300 a titolo di concorso al mantenimento del figlio (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese), oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano;
4) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
5) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 4.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
6) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerro Maggiore l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 20, parte II, serie A, anno 2004;
7) Dispone l'apertura di una procedura di vigilanza come da parte motiva;
8) Dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Villa Cortese ed al Giudice
Tutelare.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente Estensore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 426/2025 R.G., posta in decisione all'udienza del 09/04/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio dell'avv. Georgia Donadeo, Parte_1
che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così giudicare:
NEL MERITO:
1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio civile in Cerro Maggiore in data 17 luglio 2004, in CP_1
regime di comunione dei beni, atto iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al pagina 1 di 6 n.20, P. 2, S.A - anno 2004, mandando alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerro Maggiore perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore nato a [...] il [...], Per_1
alla madre signora , con collocamento prevalente del medesimo presso la residenza Parte_1 materna nell'immobile sito in Villa Cortese Piazza Della Vittoria n.19.
4) In ogni caso i genitori prenderanno congiuntamente le decisioni più importanti inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute del figlio nel rispetto delle aspettative e delle capacità di quest'ultimo.
5) In subordine, disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente del medesimo presso la residenza della madre nell'immobile sito in Villa
Cortese Piazza Della Vittoria n.19.
6) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, e nei giorni infrasettimanali da concordarsi direttamente con il figlio compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore. Per_1
7) Disporre che il minore possa trascorrere con il padre, in alternanza con la madre, i giorni di festività natalizia e pasquale, oltre ad un periodo di due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con calendario da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
8) Disporre in capo al padre, signor l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio CP_1
minore nella misura di Euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del medesimo, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario o postale su conto intestato alla signora . Pt_1
9) Disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai minori secondo le linee guida della Corte di Appello di Milano, da intendersi qui trascritte.
10) Disporre che l'assegno unico per il nucleo familiare sia attribuito in via esclusiva alla madre.
11) Emettere ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario nell'interesse del minore.
12) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede che il Giudice voglia disporre l'ascolto del figlio minore sulle questioni che Per_1
attengono al proprio affidamento e collocamento ai sensi degli artt.473bis4 e 473bis5 c.p.c.
Si chiede che il Giudice voglia emettere nei confronti del signor Re ordine di esibizione in giudizio della documentazione di cui all'art.473bis.12 c.p.c.
pagina 2 di 6 Si chiede che il Giudice, ove ritenuto necessario, disponga indagini sui redditi e sul patrimonio del signor Re, valendosi se del caso della polizia tributaria.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione del resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve accogliersi la domanda della ricorrente diretta ad ottenere l'affidamento esclusivo a sé di
Per_1
Come è noto, tale forma di affido può essere concessa, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.
Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n°
18559) “alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica”.
La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione;
pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo;
nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori;
nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta
30/12/2015; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, pagina 3 di 6 addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).
Nel caso concreto, tale misura trova piena giustificazione negli accertamenti svolti dai Servizi Sociali, che così scrivono: “Per quanto concerne il suo ruolo genitoriale, l'uomo descrive positivamente la propria relazione con caratterizzata dalla condivisone di interessi comuni oltre che un da un Per_1 significativo legame affettivo. Lo stesso riporta di non vedere il figlio da novembre u.s., riferendo con dispiacere il progressivo deterioramento del loro rapporto, che tuttavia non è parso in grado di motivare: i due si sarebbero infatti incontrati sporadicamente nel corso dell'anno 2024 specialmente durante i weekend, trascorrendo insieme un periodo di vacanza nel mese di agosto u.s., mantenendosi costantemente in contatto tramite messaggio, che si sarebbero anch'essi interrotti dal mese di novembre.
L'uomo è parso inoltre fortemente recriminatorio in merito alla sua estromissione da tutte le decisioni inerenti al minore, di cui la madre, a suo dire, non lo metterebbe al corrente. L'uomo riporta infatti di non avere attualmente alcun contatto con la moglie, se non per richieste di tipo economico.
Le operatrici scriventi hanno incontrato presso la sede del servizio, in tale occasione lo stesso Per_1
si è mostrato disponibile nel condividere la propria quotidianità, approfondendo altresì aspetti legati al proprio rapporto con entrambi i genitori e gli eventi accaduti nell'ultimo anno.
Il minore riporta di aver vissuto faticosamente il periodo immediatamente successivo alla separazione tra i genitori anche a causa dei numerosi cambiamenti nella sua quotidianità, tra cui il trasferimento in una diversa abitazione. In merito a tale evento racconta di non aver percepito chiaramente Per_1
delle criticità nel rapporto di coppia tra i genitori, venendo a conoscenza di ciò a settembre 2023 a seguito dell'allontanamento del padre da casa per alcuni giorni. Il minore riferisce poi che sarebbe stata la madre ad avergli spiegato più dettagliatamente che cosa stava accadendo tra loro.
Nonostante ciò lo stesso riporta di non essere coinvolto in alcun modo nelle dinamiche interne alla coppia genitoriale e relativo procedimento di separazione, “non mi coinvolgono tanto”, motivo per cui lo stesso appare attualmente sereno.
In merito alla sua relazione con i genitori, descrive positivamente la sua relazione con la Per_1
madre, riportando di provare dispiacere per il poco tempo quotidiano trascorso insieme a causa degli orari di lavoro della stessa. Il minore riferisce che si sarebbero attualmente riorganizzati positivamente, dividendosi i principali oneri domestici, tanto da verbalizzare che l'attuale collocamento prevalente presso la residenza materna risulti rispondente ai propri bisogni.
Per quanto concerne il padre è stato possibile rilevare un significativo legame affettivo, tale per cui racconta con dispiacere il loro progressivo allontanamento che lo stesso avrebbe percepito a Per_1
fronte delle mancate risposte da parte del padre ai suoi messaggi e chiamate, oltre che non vedersi dal pagina 4 di 6 mese di novembre u.s., riprendendo i contatti solo recentemente in occasione della festa del papà.
Il minore riferisce di aver percepito un cambiamento nel comportamento paterno nel corso dell'ultimo anno, “non manteneva le promesse”, descrivendo un'incostanza da parte dell'uomo nel mantenere la relazione con lui, mostrandosi dunque non sempre affidabile. Nonostante ciò è stato possibile riscontrare il desiderio di nel riprendere contatti più costanti con il padre, con il quale Per_1
racconta di aver trascorso momenti positivi in passato e con cui condividerebbe alcune passioni”.
Ne consegue che tale regime di affidamento può essere valutato allo stato come il più confacente all'interesse primario del minore alla stregua della condotta del convenuto, resosi inottemperante ai suoi obblighi normativi di contribuire al mantenimento del figlio e di mantenere un rapporto affettivo con lui;
nel contempo, l'interruzione dei rapporti tra il convenuto ed il minore impone che le visite paterne siano regolate dai Servizi Sociali secondo le modalità e tempistiche ritenute opportune, previa predisposizione di ogni intervento utile all'accompagnamento di padre e figlio alla ripresa dei loro rapporti.
In conformità a quanto richiesto dalla ricorrente, deve porsi a carico del convenuto l'obbligo di versare un contributo al mantenimento del minore dell'importo mensile di € 300 rivalutabile annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano.
Sul punto deve considerarsi, da un lato, che l'interruzione della relazione padre ha comportato Per_2
un aggravio del peso del mantenimento del minore a carico della ricorrente, che può contare su un reddito mensile inferiore a € 1.000 mensili con cui deve far fronte anche al canone locativo di € 450
Co mensili e, dall'altro lato, che il risulta allo stato disoccupato ma convive con la madre.
Stante la sua qualità di genitore affidatario, deve attribuirsi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico
(attualmente circa € 233 mensili).
Alla soccombenza del resistente consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
Dovendosi verificare il ripristino della relazione tra padre-figlio, risulta opportuno disporsi l'apertura di una procedura di vigilanza sul minore nato il [...], invitando i Servizi Sociali del Per_1
Comune di Villa Cortese a relazionare al Giudice Tutelare ogni 6 mesi (prima relazione entro il
31/10/2025).
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_2
2) Dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, disponendosi sulle visite paterne come da Per_1
parte motiva;
pagina 5 di 6 3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 300 a titolo di concorso al mantenimento del figlio (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese), oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano;
4) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
5) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 4.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
6) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerro Maggiore l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 20, parte II, serie A, anno 2004;
7) Dispone l'apertura di una procedura di vigilanza come da parte motiva;
8) Dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Villa Cortese ed al Giudice
Tutelare.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente Estensore
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