Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6014/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6014/2019
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, sia congiuntamente che di- C.F._2
sgiuntamente, dagli Avv.ti Riccardi Alfredo ed Edgardo Riccardi, elettivamente domiciliati alla Centro Direzionale Isola A/7 80143 Napoli;
- OPPONENTI
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
- OPPOSTA-CONTUMACE
, ( P. I.V.A. n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Patrizia Cifonelli, elettivamente domiciliati in Pietravairano (CE) alla Via Porta-
nova n. 3;
-TERZO INTERVENTORE AI SENSI DELL'ART. 111 C.P.C.-
NONCHE'
( P. I.V.A. n. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_3 P.IVA_3
1
74;
-TERZO INTEVENTORE AI SENSI DELL'ART. 111 C.P.C.-
E
(codice fiscale e Partita IVA ), rappresentato Controparte_4 P.IVA_4
e difeso dall'avv. Giorgio Sicari, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
PEC Email_1
-TERZO INTEVENTORE AI SENSI DELL'ART. 111 C.P.C.-
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso monitorio la ha chiesto l'emissione, nei confronti Controparte_1
della e dei Controparte_5 [...]
, di ingiunzione di pagamento della somma Parte_3 Parte_2
complessiva di Euro 2.164.312,56, oltre interessi al tasso legale dal 10/01/2019 e spese della procedura. A fondamento dell'istanza monitoria, l'istituto di credito rappresentava che:
“- il 21/07/2010 l' stipulava con la un mutuo Controparte_1 CP_5
chirografario (n. 4097076) di originari Euro 8.400.000,00 da restituire in n. 6
(sei) rate annuali posticipate;
- l'operazione creditizia veniva assistita da garanzia della SACE s.p.a. per il 50
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% dell'importo complessivo erogato rilasciata il 22/07/2010;
- l'operazione creditizia veniva, altresì, assistita da garanzia specifica dei sigg.ri e rilasciata il 28/01/2014 nonché da garanzia ge- Parte_1 Parte_2
nerica omnibus del sig. rilasciata il 11/02/2004 e il Parte_1
15/06/2010 rispettivamente per gli importi massimi di Euro 2.000.000,00 e di
Euro 1.235.000,00;
- a seguito dell'insolvenza della rata annuale scadente il
31/12/2014,l' risolveva il contratto di mutuo chirografario n. Controparte_1
4097076 con comunicazione del 02/07/2015;
- l a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dalla Controparte_1
SACE s.p.a., incassava da quest'ultima il 50 % dell'importo insoluto, pari ad Eu-
ro 2.236.560,79 di sorta capitale oltre ad Euro 19.389,40 a titolo di interessi;
- con scrittura privata del 18/01/2017 la sottoscriveva un piano CP_5
di rientro con l' e la SACE s.p.a., creditore in surroga, per il pa- Controparte_1
gamento rateale, al tasso dell'1,1 % annuo, del montante residuo rinveniente dal-
la risoluzione del mutuo chirografario n. 4097076;
- a fronte dell'inadempimento del citato piano di rientro, l' Controparte_1
vantava un credito residuo di Euro 2.164.312,56 oltre interessi nei confronti della e dei garanti sigg.ri e ”. CP_5 Parte_1 Parte_2
È stato emesso decreto ingiuntivo e si sono opposti i garanti, lamentando, in rela-
zione alla fideiussione specifica rilasciata da entrambi l'estinzione per novazione e la decadenza ex art 1957 c.c.; in relazione alla fideiussione omnibus del
28/1/2004, rilasciata dal solo la violazione della normativa anti- Parte_1
trust; in relazione alla fideiussione omnibus del 15/6/2010 rilasciata dal solo
[...]
la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e la concessione abusiva Parte_4
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di credito con conseguente effetto liberatorio ex art 1956 c.c. Hanno chiesto la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Non si è costituita l' ma sono intervenute, in qualità di cessionarie del CP_1
credito oggetto di ingiunzione prima e, poi, di e CP_2 CP_3 [...]
le quali hanno chiesto il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione di CP_4
esecutività del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 6/11/2004 è stata dichiarata l'incompetenza del Tribunale adi-
to, in favore del Tribunale di Napoli, sulle domande relative al rapporto di ga-
ranzia personale stipulato da in data 11/2/2004 e si è dato corso al Parte_1
processo in relazione alle altre domande. È stato assegnato termine alle parti per l'esperimento del procedimento di mediazione e, verificato l'esito negativo dello stesso, sono stati assegnati i termini di cui all'art 183 co 6 cpc. All'esito del de-
posito delle memorie istruttorie la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata alla presente udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'opposizione è in parte fondata.
1) Va innanzitutto affrontato l'ultimo motivo di opposizione in quanto, riguar-
dando l'entità del credito principale, risulta potenzialmente idoneo ad assorbire tutte le altre questioni, pertanto prioritario dal punto di vista logico.
Ed infatti, gli opponenti hanno dedotto che parte della somma mutuata in favore della (precisamente 3 milioni euro a fronte dei complessivi 8 mi- CP_5
lioni) era destinata a ripianare un debito pregresso di cui non era stata fornita prova. Siccome per la parte solutoria del mutuo non si sarebbe al cospetto di un vero e proprio prestito quanto piuttosto di una mera operazione contabile, ai fini della prova del credito sarebbe stato necessario il deposito del titolo posto a fon-
damento del rapporto obbligatorio estinto con il “mutuo solutorio”.
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La tesi non convince, in quanto, alla luce della più recente giurisprudenza di le-
gittimità, cui si intende qui aderire: <
per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante,
non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del de-
bito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto cor-
rente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica pro-
pria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa>>. (Cass 23149/2022).
2) Vanno, poi, affrontate le questioni relative ai singoli rapporti di fideiussione instauratisi tra le parti e rimasti nell'ambito del presente giudizio (va infatti ri-
cordato che con ordinanza del 6/11/2020 è stata dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale, in favore del Tribunale di Napoli, per le domande aventi ad oggetto il rapporto di garanzia personale stipulato da in data Parte_1
11/2/2004).
2.1) Vengono in rilievo le contestazioni mosse dagli opponenti all'efficacia della fideiussione specifica prestata da e in data 28/1/2014 al fi- CP_6 Parte_2
ne di garantire il credito derivante da contratto di mutuo chirografario n. 4097076
di euro 8.400.000,00.
2.1.1) La prima riguarda l'asserita estinzione dell'obbligazione per novazione.
Siccome a seguito della risoluzione del mutuo il debitore principale e la CP_7
[... stipularono un piano di rientro, sarebbe intervenuta l'estinzione dell'obbligazione principale e, in via derivativa, anche di quella accessoria gra-
vante sui fideiussori.
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L'assunto è privo di pregio.
Mette conto evidenziare in proposito che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco (art 1230 co II c.c.); si deve per-
tanto presumere la mera modifica del rapporto obbligatorio, in mancanza di una manifestazione inequivoca di volontà in senso estintivo;
inoltre, le modificazioni accessorie, qual è l'apposizione di un termine, non producono l'estinzione del precedente rapporto obbligatorio per novazione (art 1231 c.c.).
Nel caso di specie, la scrittura del 18/1/2017, depositata in sede monitoria, rap-
presenta un mero accordo sulla dilazione dei tempi di pagamento, onde si può ri-
tenere che si sia al cospetto dell'apposizione di un termine di adempimento che non comporta, per quanto detto, novazione. Inoltre, la volontà inequivoca di non estinguere il debito non solo non emerge dalla scrittura, ma è dalla stessa espres-
samente sconfessata;
l'art. 5 prevede infatti a chiare lettere che i garanti non si considerano liberati sino all'estinzione del debito oggetto dell'accordo di rientro.
2.1.2) La seconda argomentazione riguarda l'estinzione della fideiussione per non aver il creditore proposto le sue istanze verso il debitore principale e per non averle con diligenza continuate (art 18ì957 c.c.).
Parte interventrice sostiene che tale disposizione non troverebbe applicazione nel caso di specie, qualificabile in termini di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione.
La tesi non è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, l'art. 7 prevede il pagamento a semplice richiesta scritta della banca;
non contiene anche la clausola senza eccezioni. Senza la clausola senza eccezioni, rimane impregiudicato il diritto del garante di sollevare eccezioni ri-
spetto al rapporto principale, pertanto la citata disposizione contrattuale, per co-
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me formulata, non è indice sintomatico della volontà delle parti di stipulare un contratto autonomo di garanzia.
Peraltro, va valorizzato il nomen juris conferito dalle parti al negozio in esame,
''fideiussione"; esso sebbene non preclusivo di una diversa qualificazione giuridi-
ca, assurge in ogni caso ad elemento valutativo e nel caso concreto esplicativo della volontà delle parti, rilevante ai fini dell'inquadramento nella categoria delle fideiussioni, non rinvenendosi altri elementi dai quali sia possibile desumere una diversa qualificazione.
Non può dirsi, pertanto, che so tratti di un contratto autonomo di garanzia.
Inoltre, le parti hanno espressamente richiamato la decadenza di cui all'art 1957
c.c. (art 6), seppur dilazionando il termine legale suppletivo, portandolo da 6 a 36
mesi. Tale pattuizione assume un duplice valore: da un lato orienta l'interprete a qualificare la garanzia in termini di vera e propria fideiussione, attesa la normale inapplicabilità al contratto autonomo dell'art 1957 c.c.; dall'altro rende irrilevan-
te l'operazione di qualificazione giacché, anche se si fosse al cospetto di un con-
tratto autonomo, le parti hanno in ogni caso inteso riferirsi espressamente al mec-
canismo decadenziale di cui all'art 1957 c.c., rendendolo in ipotesi operante an-
che in relazione alla garanzia autonoma;
trattasi di operazione certamente non preclusa, in ossequio ai principi di autonomia e libertà negoziale.
Altra contro eccezione dell'interventrice consiste nella considerazione che nel caso in cui la durata della fideiussione sia dalle parti messa in correlazione (non con la scadenza ma) con l'integrale adempimento dell'obbligazione principale si sarebbe al cospetto di una rinuncia implicita, da parte del fideiussore, alla deca-
denza di cui all'art 1957 c.c.
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Anche tale assunto è smentito dalla espressa previsione del meccanismo operati-
vo di cui all'art 1957 c.c.
Infine, parte opponente sostiene che il dies a quo per il computo dei 36 mesi non sia quello della risoluzione del contratto, quanto piuttosto quello della scadenza originaria dell'obbligazione di restituzione delle somme concesse in mutuo
(31/12/2016), obbligazione che, seppur ripartita in rate, deve intendersi a caratte-
re unitario.
La Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi sulla que-
stione, stabilendo che per "scadenza dell'obbligazione principale" deve inten-
dersi non il termine di scadenza previsto originariamente nel contratto, bensì,
(…) la data in cui per eventi di natura patologica (quali la risoluzione del contratto) il rapporto si sia comunque estinto (vedi Cass. n. 6503/1996 e n.11448/2003, n.5270/2004).
Nel caso di specie, risulta per stessa ammissione della parte creditrice (vd. Pg. 3
del ricorso monitorio), non contestata ed anzi fatta propria dagli opponenti (vd pg
6 dell'atto di citazione), che il contratto di mutuo è stato risolto in data 2/7/2015.
Il termine decadenziale di 36 mesi apposto alla garanzia fideiussoria, pertanto,
risulta scaduto in data 2/7/2018 senza che il creditore abbia proposto le proprie istanze, ed avendo anzi stipulato un piano di rientro, una dilazione di pagamento.
In proposito va osservato che agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, men che mai, una mis-
siva con la quale venga richiesto al debitore se e in che modo egli intenda adem-
piere la sua obbligazione. Occorre un'istanza giudiziale, vale a dire un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, se-
condo le forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimen-
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to della pretesa creditrice (C. 2532/2005). Non è di ostacolo il fatto che il debito-
re sia soggetto a procedura concorsuale, poiché in tal caso il creditore può far va-
lere il proprio credito mediante rituale istanza di ammissione e può curarne la tu-
tela mediante un'attiva partecipazione alle operazioni concorsuali, secondo le forme e nei modi all'uopo previsti dalla legge (C. 6604/1994). Ai fini del termine in menzione, nel caso in cui l'istanza de qua debba avere la forma del ricorso, de-
ve considerarsi la data del deposito e non già quella della successiva notifica. Per
"istanza" deve intendersi solo l'iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato (C.
7502/2004). Il precetto, non assolvendo alla funzione di recuperare giudizialmen-
te un credito non può essere considerato come istanza ai sensi dell'art. 1957 (C.
6823/2001). Anche l'esperimento del procedimento per sequestro conservativo di beni del debitore principale anteriormente al giudizio di merito è idoneo ad evita-
re al creditore la decadenza posta dall'art. 1957, sempre che il ricorso ex art. 672
c.p.c. sia stato depositato entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione princi-
pale.
In tale ottica, è evidente che la concessione di una dilazione stragiudiziale di pa-
gamento non è idonea ad impedire la decadenza prevista dalla disposizione;
d'altro canto il creditore ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo solo in da-
ta 18/3/2019, ben oltre il termine del 2/7/2018.
Per tali motivi, le obbligazioni fideiussorie gravanti su e Pt_1 Parte_2
fondate du fideiussione specifica prestata in data 28/1/2014 in relazione al mutuo chirografario n. 4097076 di euro 8.400.000,00 devono considerarsi estinte.
2.2) Rimane da valutare il rapporto di garanzia fondato sulla fideiussione omni-
bus prestata dal sig. con atto del 15/6/2010 (in relazione alle do- Parte_1
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mande fondate su fideiussione del 28/1/2004 è stata adottata pronuncia di incom-
petenza).
Due le motivazioni su cui si baserebbe la liberazione del debitore: in ordine logi-
co: la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto e l'abusiva concessione di credito al debitore principale (art 956 c.c.
2.2.1) Con riguardo alla prima questione l'opponente sostiene che la fideiussione omnibus del 15/06/2010 costituisce “la prosecuzione ad ogni effetto e senza so-
luzione di continuità della fideiussione da me prestata nell'interesse della
[...]
a favore della Banca di Roma s.p.a. con lettera del 20/04/2007, il CP_5
cui testo si intende sostituito dal presente, con esclusione di qualsiasi novazione”;
siccome non è stata prodotta la fideiussione del 20/4/2007 il rapporto di garanzia risulterebbe non provato.
La tesi non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, è lo stesso che intende, con la scrittura del 2010, interamente Pt_1
sostituire il testo del 2007; trattasi, all'evidenza, di un atto di riproduzione, sicu-
ramente legittimo e soventemente utilizzato dalle parti in caso di smarrimento di un documento (o in caso di necessità di più copie originali); esso ha una sua au-
tonomia quanto ad oggetto e non si riporta per la determinazione dello stesso alla scrittura antecedente del 2007. Ed infatti nella lettera del 2010 è previsto l'importo massimo garantito (1.235.000,00 euro) e sono contemplati il creditore ed il debitore garantito.
Va dunque disattesa l'eccezione di nullità sollevata dai fideiussori per indetermi-
natezza dell'oggetto. Ed invero quella stipulata dall'opponente è una fideiussione
“omnibus”, in cui l'indicazione dell'importo massimo garantito costituisce ed in-
tegra l'elemento oggettivo del negozio siccome l'obbligazione garantita, essendo
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futura o condizionata, è anche incerta nella sua consistenza ed esistenza. Tale fi-
gura, elaborata in tempi risalenti dalla prassi, ha ricevuto anche espresso ricono-
scimento legislativo con la L. 154/1992. Orbene, risultando l'indicazione dell'importo massimo garantito la fideiussione in parola deve ritenersi piena-
mente valida.
2.2.2) Altro rilievo mosso in relazione alla fideiussione del 15/6/2010 si sostanzia nella considerazione che la banca, con il summenzionato accordo del 18/01/2017,
avrebbe concesso nuovo credito al debitore garantito senza interpellare il fideius-
sore, onde si sarebbe verificato l'effetto liberatorio di cui all'art 1956 c.c.
Anche tale assunto è privo di pregio.
Ed infatti la dilazione di pagamento, di certo non può qualificarsi in termini di messa a disposizione di ulteriori somme, di erogazione di nuovo ed ulteriore cre-
dito al debitore principale;
né nel senso suggerito dall'opponente può deporre la previsione, in favore del creditore, di un tasso di interesse da calcolarsi sulla somma oggetto del piano di rientro poiché, lungi dal costituire nuova elargizione attuale di danaro, rappresenta il normale corrispettivo per il ritardato adempimen-
to dell'obbligazione pecuniaria, le cui somme che avrebbero dovuto essere versa-
te ad una determinata data e che il creditore ha rinunciato ad incassare immedia-
tamente.
Inoltre, va considerato che il fideiussore che invochi l'applicazione dell'art. 1956
ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richie-
sti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condi-
zioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potes-
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se divenire insolvente, risultando all'uopo irrilevante la mera sopravvenuta con-
sapevolezza della precarietà di dette condizioni, quando detta precarietà sia in realtà preesistente al rilascio della fideiussione.
Va, vieppiù, considerato che tra i diritti del socio di una società di capitali vi è
quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura sia, al contempo, socio e garante della società debitrice, e domandi la propria liberazione, ai sensi dell'art. 1956, è legit-
tima la presunzione che il fideiussore era in realtà al corrente della situazione economica della società potendo comunque intervenire al fine di impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società (C. 8486/1995). I presupposti di applicabilità
dell'art. 1956 non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in detta ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (C. ). la mancata richiesta di autorizzazione al fideiussore, P.IVA_5
da parte della Banca, alla concessione di finanziamenti al debitore principale che versa in difficoltà economiche, fidandosi solamente della solvibilità del fideius-
sore, non può, tuttavia, configurare una violazione contrattuale liberatoria, se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune, o deve essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (C. 3761/2006). Più recentemen-
te, è stato stabilito che “nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di
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minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventi-
va autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché,
nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantome-
no in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di cono-
scere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass
16822/2024).
Nel caso di specie, nessuna prova a sostegno della sua eccezione ha fornito il sig.
ed anzi la sua qualità di socio ed amministratore della società de- Parte_1
bitrice principale proprio al tempo della denunciata “concessione CP_5
di credito” mediante scrittura del 18/1/2017 rendono a fortiori inapplicabile l'effetto liberatorio previsto dalla disposizione in parola.
La somma di cui risulta garante tuttavia, non corrisponde Parte_1
all'intero debito oggetto di decreto ingiuntivo (€ 2.164.312,56), giacchè la fi-
deiussione omnibus del 2010 è espressamente limitata ad euro 1.235.000,00 euro.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato ed il solo sig. va con- Parte_1
dannato al pagamento della minor somma di euro 1.235.000,00, oltre interessi le-
gali dalla notifica del decreto e sino al soddisfo;
alcuna esposizione debitoria può
essere riconosciuta al sig. (garante solo in virtù della fideiussione Parte_2
specifica, in relazione alla quale si è accertata l'intervenuta decadenza).
3) Va ora affrontata la questione relativa alla prova della titolarità passiva del rapporto, atteso che gli opponenti hanno contestato che i cessionari intervenuti non hanno dato prova effettiva della cessione.
Per quanto riguarda l'intervento di e, poi, di e di CP_2 CP_3 [...]
di in qualità di cessionarie del credito, va osservato che, ai sensi CP_4
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dell'art 111 cpc, il processo, a meno che non avvenga l'estromissione di cui al co
III, prosegue tra le parti originarie (vi sia o meno l'intervento o la chiamata del successore a titolo particolare); il successore può intervenire o essere chiamato in giudizio e la sentenza emanata a sua definizione spiega sempre i suoi effetti an-
che contro il successore a titolo particolare;
pertanto la questione relativa alla prova della titolarità del credito in capo al soggetto intervenuto assume rilevanza solo in ordine alla regolamentazione del regime delle spese e rimane assorbita dalla compensazione delle stesse.
4) Stante la soccombenza reciproca le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni ulteriore istanza disattesa, così
definitivamente provvede sulle domande proposte:
• Dichiara la contumacia di;
CP_1
• Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 CP_1
somma di 1.235.000,00, oltre interessi legali dalla notifica del decreto e sino al soddisfo;
• Compensa le spese.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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