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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/06/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 187/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F.: , tutti rappresentati e difesi dall' avv. Parte_4 C.F._4
PISTOLA LUCIA RITA – ATTORI
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1 C.F._5
BERRA ANNA – CONVENUTO
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_2 C.F._6
DE ROSIS MARCO – TERZO CHIAMATO
E
di (P.I.: ), in persona del legale CP_3 CP_2 P.IVA_1
rappresentante (C.F.: , rappresento e difeso CP_2 C.F._7 dagli avv.ti MALOMO LUIGI e SANTELLA ANTONIO PIETRO – TERZO CHIAMATO
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_4 C.F._8
MALOMO LUIGI e SANTELLA ANTONIO PIETRO – TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni da perdita rapporto parentale – infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: per gli ATTORI: < … condannare al risarcimento Controparte_1
del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale in favore degli attori nelle misure indicate nell'atto di citazione secondo le previsioni di cui alle tabelle in uso presso il Tribunale di Castrovillari e comunque in applicazione dei principi espressi dalla
1 SC … secondo le Tabelle di Milano integrate a punti (ultima edizione) ovvero nella misura che sarà ritenuta secondo giustizia … vinte le spese e competenze di giudizio … da distrarsi … >> per : < 1) Rigettarsi tutte le domande formulate sia da parte Controparte_1 attorea sia da parte dei terzi chiamati nei confronti dell'Arch. in quanto infondate CP_1
in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
2) nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannare l'impresa
[...]
e a tenere indenne e manlevare il CP_2 CP_3 Controparte_4
convenuto da qualsiasi pretesa degli attori, condannandoli al pagamento diretto CP_1
in favore delle stesse; 3) In denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e previa idonea attività istruttoria, condannarsi l' arch. CP_1 limitatamente ai danni strettamente connessi all'attività posta in essere dallo stesso, previa valutazione del grado di corresponsabilità del de cuius e dei terzi chiamati e di altri soggetti, costituiti e non nel presente giudizio e detraendo le somme già versate dall' oggi ammontanti in € 424.906,11>>; CP_5
per : < 1) rigettare la domanda avversa perché infondata Controparte_2
… ; 2) rigettare la domanda di manleva proposta da Sig. 3) condannare parte CP_1 opponente al pagamento delle spese … di lite … da distrarsi ex art. 93 c.p.c.>> per < … rigettarsi tutte le domande formulate da parti attrici …, nonché CP_3
da parte convenuta confronti della IT e del suo Controparte_1 CP_3
legale rappresentante Sig. in quanto infondate in fatto e in diritto;
nella CP_2
denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannare il convenuto arch. per le sue qualità ricoperte nel cantiere oggetto Controparte_6
di sinistro, a tenere indenne e manlevare la IT e il suo legale CP_3 rappresentante Sig. – terzo chiamato in causa – da qualsiasi pretesa CP_2 degli attori …, condannandolo al pagamento diretto in favore degli stessi;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle predette conclusioni, e previa idonea attività istruttoria anche a mezzo di adeguata C.T.U., prevedere la condanna dei terzi convenuti Sig. e la IT limitatamente agli Controparte_2 CP_3 accertandi danni strettamente connessi all'attività posta in essere dagli stessi, previa valutazione del grado di corresponsabilità del de cuius, di altri soggetti terzi e del convenuto, …, detraendo le somme già versate dall' , oggi ammontanti in € CP_5
424.906,11 e quelle di cui è pronunzia a carico del Sig. in Parte_5
ogni caso con condanna di parte convenuta al risarcimento del Controparte_6
2 danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d' ufficio secondo equità; in ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali … da distrarsi …>> per : << … rigettarsi tutte le domande formulate da parti attrici Controparte_4
…, nonché da parte convenuta confronti della IT Controparte_1 CP_3
e del suo legale rappresentante Sig. …; in via del tutto subordinata, CP_2
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannare il convenuto arch. … , a tenere indenne e manlevare Controparte_6 la IT e il suo legale rappresentante Sig. – terzo CP_3 CP_2 chiamato in causa – da qualsiasi pretesa degli attori …, condannandolo al pagamento diretto in favore degli stessi;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle predette conclusioni, e previa idonea attività istruttoria anche a mezzo di adeguata C.T.U., prevedere la condanna dei terzi convenuti Sig.
e la IT limitatamente agli accertandi danni Controparte_2 CP_3 strettamente connessi all'attività posta in essere dagli stessi, previa valutazione del grado di corresponsabilità del de cuius, di altri soggetti terzi e del convenuto, … , detraendo le somme già versate dall' , oggi ammontanti in € 424.906,11 e quelle di CP_5
cui è pronunzia a carico del Sig. In ogni caso con Parte_5
condanna di parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 Controparte_6
c.p.c. da liquidarsi d' ufficio secondo equità; in ogni caso con vittoria di spese da distrarsi in favore dei costituiti procuratori antistatari >>
I FATTI
1 Con atto di citazione notificato il 18.1.2022, , , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio l' arch. Parte_3 Parte_4
perché fosse condannato a risarcire loro il danno per la Controparte_1 perdita del congiunto , deceduto all' età di 59 anni in un infortunio Persona_1
sul lavoro. Premettendo di essere rispettivamente la moglie ( ) e i figli Parte_1
(gli altri) del deceduto, essi hanno dedotto:
a) Che, in data 25.3.2025 alle ore 10,30 circa, , quale fabbro Persona_1
ferraio alle dipendenze della Controparte_7 stava lavorando in Corigliano Calabro, contrada Coscia, in un cantiere nell' immobile di (recte: Parte_5 Controparte_7
), intento a disimballare le lamiere da apporre quale copertura del
[...]
fabbricato in costruzione;
3 b) Che, a cagione di una apertura sul pavimento in massetto del secondo piano
(apertura delle dimensioni di metri 1,60 x 1,60) priva di adeguata protezione, egli era precipitato nel sottostante primo piano, riportando numerosi gravi traumi;
c) Che, trasportato con urgenza in ospedale, il era deceduto al Pronto Per_1
Soccorso alle ore 13,30 circa dello stesso giorno;
d) Che i rilievi eseguiti dai CC nonché dal personale dell'
[...]
Parte_6
avevano appurato, tra le varie violazioni delle regole antinfortunistiche, la mancata dotazione di presidi atti a prevenire la caduta nella citata apertura
(violazione ex art. 146 comma 1 d. lvo n. 81/2008);
e) Che in ragione del tragico evento erano stati incriminati Parte_5
e per omicidio colposo aggravato dalla
[...] Controparte_1
violazione delle norme antinfortunistiche (artt. 113 e 589 comma 2 CP);
f) Che , legale rappresentante della Persona_2 CP_3
era stato condannato con rito abbreviato con sentenza n. 223/2018 del GUP del
Tribunale di Castrovillari, con condanna altresì al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili, odierne parti attrici;
g) Che era stato condannato a seguito di patteggiamento Controparte_1
con sentenza n. 224/2018;
h) Che era tenuto a risarcire i congiunti parti attrici per la Controparte_1
perdita del rapporto parentale in applicazione del criterio a punti adottato dal
Tribunale di Roma, conducente ai seguenti importi risarcitori: a
[...]
(coniuge convivente) € 294.201,00; a (figlio Parte_1 Parte_2 convivente) € 284.394,00; a (figlia convivente) € 294.201,00; a Parte_3
(figlia non convivente) importo compreso tra € Parte_4
122.583,75 e € 245.167,50.
2 , tempestivamente costituito, ha resistito alla domanda, Controparte_1
deducendo:
- Che egli aveva ricevuto incarico da , con riferimento Controparte_2
alla realizzazione di un magazzino di proprietà del predetto, di provvedere alla progettazione e alla direzione dei lavori, nonché di assumere le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori (art. 90 comma 3 e 4 d. l.vo n. 81/2008) [il ha altresì chiarito che CP_1 proprietario dell' immobile è il detto e non Controparte_2 CP_2
4 , quest' ultimo erroneamente indicato quale Parte_5 proprietario nella citata sentenza del GUP n. 223/2018, nonché nell' atto di citazione attoreo];
- Che egli, quale coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, aveva redatto il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ex art. 100 comma 1 d. lvo n. 81/2008, contemplando il rischio legato alle aperture nel vuoto dei solai, senza tuttavia che la segnalasse nel proprio piano operativo di sicurezza CP_3
(POS) le misure da adottare in relazione alle dette aperture;
- Che nella realizzazione del fabbricato erano intervenute diverse imprese tra cui la IT OV CE, incaricata di eseguire le tramezzature e murature interne: che proprio a quest' ultima egli aveva contestato, in occasione di un sopralluogo effettuato il 12.3.2016, l' inadeguatezza del suo POS e la non conformità dell' attrezzatura alla normativa vigente;
- Che egli, quale coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e ed esecuzione, non aveva mansioni di assiduo controllo del cantiere, le quali erano riconducibili al committente , alla IT esecutrice dei Controparte_2
lavori e datore di lavoro nonché a , altro CP_3 Controparte_4
dipendente della avente il ruolo di rappresentante dei lavoratori per CP_3
la sicurezza (RLS);
- Che, inoltre, nella specie era ravvisabile il concorso di colpa dell' infortunato stante la sua imprudenza e negligenza nel non ravvisare l' esistenza Per_1 dell' apertura nella quale era precipitato;
- Che dai crediti risarcitori pretesi, comunque spropositati nel quantum, andavano detratte le somme corrisposte agli attori dall' , ammontanti al complessivo CP_5 importo di € 424.906,11, già richiesto in rivalsa dall' istituto al convenuto.
Quindi, il a chiamato in causa , e CP_1 Controparte_2 CP_3
– non anche OV CE - quali veri Controparte_4 corresponsabili della morte del chiedendo l' accoglimento delle richieste Per_1
riportate in epigrafe.
3 ha resistito alla chiamata, deducendo che la Controparte_2
designazione, da lui operata in favore del del coordinatore per la sicurezza CP_1
nelle fasi di progettazione ed esecuzione lo aveva esonerato da ogni responsabilità.
4 ha contestato la chiamata in causa, assumendo che della mancanza di CP_3 protezione a presidio dell' apertura fosse responsabile la IT OV e che
5 comunque il comportamento della vittima era stato abnorme, in quanto del tutto estraneo alle direttive a lei impartite.
5 ha parimenti resistito alla chiamata in causa, assumendo Controparte_4
che egli era stato un mero operaio che quella mattina del 25 marzo 2016, venerdì santo, avrebbe dovuto, insieme al limitarsi all' apposizione delle grondaie Per_1
utilizzando il ponteggio esterno al fabbricato;
senonché, proprio per le insistenze del che voleva anticipare il lavoro che si sarebbe dovuto eseguire il martedì della Per_1 settimana successiva, i due avevano iniziato a disimballare le lamiere in prossimità dell' apertura sul pavimento nella quale è poi caduto lo stesso Per_1
6 Disattese le istanze istruttorie in ragione della loro superfluità, sulle conclusioni precisate a mezzo note scritte ex art. 127 ter CPC, la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 14.4.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a giorni 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è in parte fondata.
7.a È pacifico che l' arch. rivestisse il ruolo di coordinatore Controparte_1
per la sicurezza sia per la fase di progettazione che per quella di esecuzione (artt. 91 e
92 d.lvo n. 81/2008), giusta incarico conferito da , Controparte_2
proprietario del realizzando fabbricato (vedi lettera firmata dal e controfirmata CP_2
dal el 18.11.2015, allegato 14 alla comparsa di costituzione . CP_1 CP_3
Nella qualità di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, il a CP_1
redatto il piano di sicurezza e coordinamento (c.d. ) ex art. 100 comma 1 d. lvo n. 81/2008, contemplando il rischio legato alle aperture nel vuoto dei solai. Nella qualità altresì di coordinatore per la sicurezza nella successiva fase di esecuzione, egli era tenuto, tra l' altro a verificare <con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l' applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento … e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro>>, nonché a verificare altresì
<l' idoneità del piano operativo di sicurezza [c.d. , redatto da ciascuna impresa], da considerare complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest' ultimo, …>> (art. 91 comma 1 lettere a e b d. lvo n. 81/2008). Il Giudice di legittimità ha di recente statuito che < in tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si limitano a una generica vigilanza finalizzata ad evitare le interferenze tra le attività
6 svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere, ma, …, si estendono al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese appaltatrici, con la conseguenza che la relativa violazione può rivestire efficacia causale rispetto alle lesioni occorse al lavoratore in conseguenza del mancato apprestamento delle misure di cui all'art. 2087 c.c. (Cass.III^ , 04/09/2023, n. 25738).
7.b Nella specie, l' apertura sul pavimento in massetto (apertura che, per comodità, chiameremo di seguito ) era esistente in loco da diverse settimane e al momento del sinistro era malamente coperta da pannelli con modalità tali da non impedire che il povero i cadesse dentro. Ebbene, sulla scorta dei suindicati Per_1
doveri gravanti sul ella sua qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di CP_1 esecuzione, egli non può negare la sua responsabilità nella produzione dell' evento, assumendo di non essere il responsabile della sicurezza del cantiere ovvero che fosse onere della IT OV provvedere a porre in sicurezza la botola. In riferimento a tale ultimo aspetto, anche ad ipotizzare che quest' ultima fosse tenuta a porre in sicurezza la botola, in occasione del sopralluogo effettuato dal in CP_1
contraddittorio con OV CE il 12.3.2015 (tredici giorni prima del sinistro), il on ha mosso alcuna contestazione riferibile alla pericolosità della botola, CP_1 limitandosi a contestare l' incompletezza della documentazione fornita dalla IT in punto di sicurezza e la non conformità dell' attrezzatura alla normativa vigente (vedi verbale di sopralluogo n. 9 del 12.3.2016> a pagina 11 del doc. 4 allegato a comparsa di risposta del CP_1
8 Alla responsabilità del va necessariamente aggiunta quella della CP_1 CP_3
datore di lavoro dell' infortunato, per violazione del dovere di protezione ex art.
[...]
2087 CC. L' assunto difensivo della – secondo cui il comportamento del CP_3 arebbe stato abnorme rispetto ai compiti a lui affidati – non si attaglia al caso Per_1
di specie. Giova al riguardo premettere in diritto che << in tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è responsabile dei danni subiti dal proprio dipendente non solo quando ometta di adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso anche da parte dello stesso dipendente, con la conseguenza che si può configurare un esonero totale di responsabilità, per lo stesso datore di lavoro, solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevedibilità>> (Cass. Sez. L., 25/05/2006, n. 12445; nel medesimo senso Cass. Sez.
L., 23/03/2007, n. 7127, che parla di condotta del lavoratore <del tutto atipica ed
7 eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute>>). Ebbene, il nel contesto in cui si è verificato l' infortunio, non stava facendo alcunché di Per_1
abnorme, in quanto, unitamente al collega stava svolgendo attività CP_4
(disimballaggio di lamiere coibentate) coerenti con le mansioni inerenti l' opera da realizzare (la copertura del fabbricato), oggetto dell' appalto commesso da
[...]
alla Da nessuna emergenza processuale risulta che CP_2 CP_3 la avesse impartito l' ordine di non eseguire quel giorno il disimballaggio CP_3
delle lamiere ovvero di operare solo sul ponteggio metallico esterno e non anche sul piano (il secondo) interno al fabbricato (ove trovavasi la botola). D' altro canto, la responsabilità della affermata nel presente giudizio civile si coerenzia con la CP_3
responsabilità affermata in sede penale nei confronti del legale rappresentante della medesima : infatti, sebbene il capo d' imputazione a carico di CP_3 [...]
faccia riferimento sia alla sua qualità di proprietario dell' Parte_5
immobile (qualità di fatto inesistente) che a quella di legale rappresentante della detta società, la motivazione della sentenza di condanna del GUP è incentrata esclusivamente sul dovere di protezione del lavoratore che la società datore di lavoro del avrebbe dovuto osservare e, di fatto, non ha osservato (vedi la citata Per_1
sentenza n. 223/2018).
9 Nessuna responsabilità è imputabile a , proprietario del Controparte_2 fabbricato e committente dei lavori, posto che, nella situazione di specie, l' osservanza delle norme antinfortunistiche era stata da lui legittimamente demandata al CP_1
Al riguardo vale menzionare il principio di diritto a mente del quale <in tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 494 del 1996, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell' eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della IT scelta per
l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo>> (Cass. Sez. III^, 03/04/2023, n. 9178).
8 9 Parimenti estraneo all' eziologia del tragico evento è la condotta di CP_4
, posto che egli era un mero operaio con mansioni di fabbro (vedi pagina 23
[...]
del POS della in doc. 3 allegato a comparsa costituzione del CP_3 CP_1
Né alcun ruolo di protezione dall' evento e a lui riconducibile nella qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), rilevando tale ruolo ai meri fini di rappresentatività dei lavoratori nelle scelte generali dell' impresa in tema di sicurezza.
10.a L' affermazione suesposta e argomentata della corresponsabilità del e CP_1 dell' nella produzione dell' evento non esonera il Giudicante dal valutare l' CP_3 eventuale parziale concorso della vittima nell' eziologia dell' evento medesimo. Al riguardo va considerato che << in materia di responsabilità datoriale nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro a causa di inadempimento all'obbligo contrattuale di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) si applicano le regole civilistiche sull'inadempimento (art. 1218 cod. civ.) e, tra queste, anche quella del concorso di colpa del creditore (art. 1227, primo comma, cod. civ.) e ciò diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, in forza del quale l'Istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione della lesione della propria integrità psicofisica>> (Cass. Sez. L.,
14/04/2008, n. 9817).
10.b Orbene, tenuto conto dell' età adulta del l tempo del sinistro (anni 59) e Per_1
della esperienza acquisita nelle sue mansioni di operaio, appare evidente la negligenza che ha connotato la sua attività nell' eseguire le operazioni di disimballaggio: infatti, egli si è posto in prossimità della botola, del tutto visibile, senza premurarsi di coprire previamente la medesima con i vari pannelli (in metallo e in legno) presenti nel cantiere, copertura che, seppur di fortuna, sarebbe stata sufficiente ad impedire la caduta nel vuoto. Va tenuto in conto che il e il stavano in quel contesto Per_1 CP_4
operando da soli e quindi senza alcuna direttiva specifica da parte del datore di lavoro volta a affrettare i tempi del disimballaggio. Anzi, a dire del la scelta di CP_4 operare il disimballaggio proprio quella mattina sarebbe stata un' iniziativa proprio dello stesso nell' intento di anticipare il lavoro che i due avrebbero dovuto Per_1 eseguire il martedì della settimana seguente (martedì successivo al lunedì dell'
Angelus).
Il concorso della vittima nella causazione dell' evento nella specie va congruamente quantificato nella misura della metà.
9 11.a E' innegabile che gli attori, moglie e figli della vittima, abbiano subito il danno da perdita del rapporto parentale, danno che questo Tribunale liquida con il criterio a punti, secondo la tabella del Tribunale di Milano elaborata nel 2022 e recentemente aggiornata con nota del Presidente del Tribunale meneghino del 5.6.2024. Tale tabella fissa il valore del punto in € 3.911,00 ove la perdita attenga al genitore/figlio/coniuge non separato, come nel caso di specie.
I risarcimenti spettanti ad ognuna delle parti attrici sono esposte nel seguente prospetto: valore punto 3911 valore punto 3911 punti punti
coniuge
figlia Parte_1 Parte_3
A - età vittima primaria 18 A - età vittima primaria 18
B - età vittima secondaria 18 B - età vittima secondaria 26
C - convivenza 16 C - convivenza 16
D - sopravvivenza congiunti 9 D - sopravvivenza congiunti 9
E - intensità relazione affettiva 10 E - intensità relazione affettiva 10 totale 71 totale 79 risarcimento integrale 277681 risarcimento integrale 308969 risarcimento al 50% 138841 risarcimento al 50% 154485
valore punto 3911 valore punto 3911 punti punti
figlio
figlia Parte_2 Parte_4
A - età vittima primaria 18 A - età vittima primaria 18
B - età vittima secondaria 24 B - età vittima secondaria 22
C - convivenza 16 C - convivenza 0
D - sopravvivenza congiunti 9 D - sopravvivenza congiunti 9
E - intensità relazione affettiva 10 E - intensità relazione affettiva 10 totale 77 totale 59 risarcimento integrale 301147 risarcimento integrale 230749 risarcimento al 50% 150574 risarcimento al 50% 115375
11.b Nessuna decurtazione va operata in ragione delle erogazioni effettuate agli attori dall' , in quanto queste non sono a ristoro del danno jure proprio, di natura non CP_5
patrimoniale, da perdita del rapporto parentale.
11.c Gli importi predetti liquidano il danno all' attualità. Essi vanno maggiorati degli interessi legali che maturano sull' importo devalutato al tempo del sinistro (25.3.2016) e annualmente rivalutato, con decorrenza dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. n. 1712/1995).
12 La parziale soccombenza degli attori giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Nel rapporto tra il , va operata la CP_1 Controparte_2 compensazione integrale, atteso che l' esenzione di responsabilità in capo a quest' ultimo si è resa evidente solo nel corso del presente giudizio (vedi, nella menzionata sentenza del GUP, l' erroneità del capo di imputazione a carico di Parte_5
10 laddove lo qualifica anche quale proprietario dell' immobile). Il valore Parte_5 della causa è compreso nello scaglione € 52.000/260.000,00, tenuto conto del credito accertato in capo ad ognuno degli attori, salvo l' aumento del compenso spettante all' avvocato ai sensi dell' art. 4 comma 2 DM 55/2014 (applicazione dei compensi medi, salva la dimidiazione del compenso relativo alla fase istruttoria).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
confronti di , nonché sulla chiamata in causa di Controparte_1 CP_3
e , così provvede: Controparte_2 Controparte_4
a) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna
[...]
e a risarcire gli attori nella misura di € 138.841,00 CP_1 CP_3 in favore di , € 150.574,00 in favore di , € Parte_1 Parte_2
154.485,00 in favore di e € 115.375,00 in favore di Parte_3
; il tutto maggiorato degli interessi legali da liquidarsi Parte_4
nelle modalità indicate in motivazione;
b) Compensa per metà le spese legali nei rapporti tra i predetti attori, da una parte, e il convenuto e il terzo chiamato Controparte_1 CP_3
dall' altra, e condanna questi ultimi al pagamento in favore degli attori –
[...]
e, per essi, dell' avv. LUCIA RITA PISTOLA, procuratore distrattario - della residua metà; spese che liquida nell' interezza in € 545,00 per spese vive e €
18.030,00 (diciottomilatrenta) per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
c) Compensa integralmente le spese tra e il terzo Controparte_1
chiamato ; Controparte_2
d) Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di – e, per esso, dei procuratori distrattari Controparte_4 avv.ti LUIGI MALOMO e ANTONIO PIETRO SANTELLA -, che liquida in €
11.270,00 (undicimiladuecentosettanta) per compenso d' avvocato, oltre 15
% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Così deciso in Castrovillari, in data 07/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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