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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2128/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
BA SA, RE
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10091/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Societa' Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025010221901700 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1910/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. società agricola ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento nr. 0712025 0102219017 per euro 17.842,00 relativa a controllo modello Iva anno 2019.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione della pretesa tributaria in quanto non era stata mai notificata la pretesa tributaria prima della notifica dell'atto impugnato.
Ha, quindi, eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto e la violazione del calcolo degli interessi e dell'applicazione delle sanzioni.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate riscossione deducendo che la cartella di pagamento, atto prodromico a quello impugnato, era stata regolarmente notificata in data 19 maggio 2025 all'indirizzo pec della società, notifica correttamente effettuata trattandosi di una società la quale è obbligata per legge a disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata ha chiesto quindi il rigetto del ricorso chiamando in causa l'amministrazione finanziaria direzione provinciale di Napoli ente impositore.
Ha, pertanto chiesto il rigetto dell' eccezione di prescrizione essendo stata la notifica effettuata il 19 maggio 2025 con interruzione dei termini di prescrizione decennali della pretesa tributaria in oggetto.
In data 13 gennaio 2026 la società ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale ha eccepito l'inesistenza o nullità della notifica effettuata da un indirizzo pec del mittente non ufficiale in quanto non inserito nei pubblici registri ufficiali dai quali gli enti impositori e riscossori devono attingere e da cui devono far partire le notifiche;
ha, altresì, eccepito la nullità dell'atto per mancanza di firma digitale valida in quanto l'atto allegato alla pec è un file in formato PDF privo della firma digitale in formato Cades, reiterando le eccezioni svolte nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 2 febbraio 2026 tenutasi per la trattazione del ricorso la Corte di giustizia di primo grado ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto. Ferma la tardività delle eccezioni proposte in quanto formulate per la prima volta nella memoria integrativa, va rilevato, quanto all'eccezione di nullità della notifica pec, in conformità con l'orientamento prevalente della Suprema Corte, che l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie si trattava di un controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (cfr.
Cass.7665/16).
Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità della notifica PEC dell'atto impugnato.
Come stabilito in una recente pronuncia della Suprema Corte a SS alla quale si ritiene di aderire, sebbene relativa ad una notifica effettuata da ente pubblico diverso da quello per cui è causa, in quanto affermativa di un principio di generale applicazione: “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (cfr. Cass. SS 15979/22).
Pertanto stante la validità della notifica deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione, stante la natura decennale della prescrizione del credito IVA nella specie non ancora decorso alla data di notifica dell'atto impugnato.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per vizio di motivazione per la mancanza di un analitico conteggio degli interessi e del criterio di calcolo adottato dall'ufficio, va richiamata la recente sentenza della Cassazione a SS (Cass. nr.22281/22) secondo cui “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
Il ricorso, in conclusione, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
BA SA, RE
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10091/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Societa' Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025010221901700 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1910/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. società agricola ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento nr. 0712025 0102219017 per euro 17.842,00 relativa a controllo modello Iva anno 2019.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione della pretesa tributaria in quanto non era stata mai notificata la pretesa tributaria prima della notifica dell'atto impugnato.
Ha, quindi, eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto e la violazione del calcolo degli interessi e dell'applicazione delle sanzioni.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate riscossione deducendo che la cartella di pagamento, atto prodromico a quello impugnato, era stata regolarmente notificata in data 19 maggio 2025 all'indirizzo pec della società, notifica correttamente effettuata trattandosi di una società la quale è obbligata per legge a disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata ha chiesto quindi il rigetto del ricorso chiamando in causa l'amministrazione finanziaria direzione provinciale di Napoli ente impositore.
Ha, pertanto chiesto il rigetto dell' eccezione di prescrizione essendo stata la notifica effettuata il 19 maggio 2025 con interruzione dei termini di prescrizione decennali della pretesa tributaria in oggetto.
In data 13 gennaio 2026 la società ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale ha eccepito l'inesistenza o nullità della notifica effettuata da un indirizzo pec del mittente non ufficiale in quanto non inserito nei pubblici registri ufficiali dai quali gli enti impositori e riscossori devono attingere e da cui devono far partire le notifiche;
ha, altresì, eccepito la nullità dell'atto per mancanza di firma digitale valida in quanto l'atto allegato alla pec è un file in formato PDF privo della firma digitale in formato Cades, reiterando le eccezioni svolte nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 2 febbraio 2026 tenutasi per la trattazione del ricorso la Corte di giustizia di primo grado ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto. Ferma la tardività delle eccezioni proposte in quanto formulate per la prima volta nella memoria integrativa, va rilevato, quanto all'eccezione di nullità della notifica pec, in conformità con l'orientamento prevalente della Suprema Corte, che l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie si trattava di un controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (cfr.
Cass.7665/16).
Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità della notifica PEC dell'atto impugnato.
Come stabilito in una recente pronuncia della Suprema Corte a SS alla quale si ritiene di aderire, sebbene relativa ad una notifica effettuata da ente pubblico diverso da quello per cui è causa, in quanto affermativa di un principio di generale applicazione: “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (cfr. Cass. SS 15979/22).
Pertanto stante la validità della notifica deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione, stante la natura decennale della prescrizione del credito IVA nella specie non ancora decorso alla data di notifica dell'atto impugnato.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per vizio di motivazione per la mancanza di un analitico conteggio degli interessi e del criterio di calcolo adottato dall'ufficio, va richiamata la recente sentenza della Cassazione a SS (Cass. nr.22281/22) secondo cui “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
Il ricorso, in conclusione, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.