Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato all'udienza del 10/04/2025 la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 171 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. TRUGLIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Via Nausica n. 53,
Trapani
-ricorrente- contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal funzionario D.ssa MONTANTI SERENA , elettivamente domiciliato in Via Castellammare 14,Trapani
-resistente-
OGGETTO: carta elettronica docente.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza odierna, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente a evocato in giudizio il Parte_1 [...]
e, premettendo di aver lavorato alle dipendenze del medesimo Controparte_1
quale docente in forza di successivi contratti a tempo determinato (negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, e 2021/2022), deducendo l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, chiedeva il riconoscimento del diritto ad usufruire della Carta del Docente di cui all'art. 1,
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l'adempimento in forma specifica mediante condanna del convenuto CP_1
alla concessione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. n. 107/2015, e all'accreditamento dell'importo di Euro 500,00= per ogni anno lavorato a tempo determinato
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la pretesa di CP_1
parte ricorrente, eccependo la prescrizione dei crediti e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata discussa all'udienza del 10/4/2025 e posta in decisione.
Il ricorso va accolto solo parzialmente.
La normativa di riferimento del beneficio in esame è costituita dall'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
2 formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione del successivo comma 122, le concrete modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono state inizialmente dettate dal Dpcm 23 settembre 2015 (che regola la sua erogazione per l'a.s. 2015/2016) e poi dal Dpcm 28 novembre
2016 (che riguarda gli a.s. successivi a partire dal 2016/2017).
Per l'a.s. 2015/2016 era stata prevista la consegna di apposita card personale elettronica. Dall'anno scolastico seguente, il Dpcm 28 novembre
2016 ha previsto che la Carta fosse realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata era consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Il nodo centrale della controversia in esame, caratterizzata da una spiccata serialità, verte sulla spettanza del beneficio in esame ai docenti a tempo determinato. In base alla disciplina sopra riportata, infatti, il ha CP_1
ritenuto che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato
(come la parte qui ricorrente) fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della Carta di che trattasi.
Sulla questione, il Consiglio di Stato - prescindendo dalla questione della riconducibilità della Carta del docente alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE – con sentenza n. 1842/2022 che ha mutato il suo precedente orientamento, ha affermato che, al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la
3 lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato n.
1842/2022).
Il Consiglio di Stato ha poi aggiunto - sul presupposto che la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione, materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria - che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento
– che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Le argomentazioni del Consiglio sono condivisibili e possono essere poste alla base della presente decisione.
4 Va poi aggiunto che, con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di
Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l'ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Aggiungeva la Corte che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali
“la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
5 Sul punto va rilevato che - come già affermato dalla Suprema Corte in tema di ricostruzione della carriera (Cass. n. 31149/2019), progressione economica (Cass. n. 22558/16) e retribuzione professionale docenti (Cass.
n. 20015/2018; Cass. n. 6293/2020) - il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato è comparabile a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che in sé non può costituire fattore di discriminazione a sensi della normativa eurounitaria.
Del resto, la c.d. Carta Docenti viene riconosciuta anche durante il periodo di prova, nonché ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento (v. DPCM 28 novembre 2016), e cioè a docenti che potrebbero non essere confermati in ruolo al termine del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva. La limitazione temporale del servizio o il fatto che non sia noto se esso verrà espletato anche nelle successive annualità, quindi, non costituiscono fattore di legittima differenziazione tra i docenti a termine e quelli a tempo indeterminato, neppure con riferimento all'obbligo di formazione.
Non sussistono quindi ragioni oggettive strettamente attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione che portino a ritenere, neppure sotto questo profilo, non comparabile il rapporto di lavoro dei docenti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato.
Tale argomento, a prescindere dalle considerazioni svolte dal Consiglio di
Stato (sopra riportate) in ordine all'opportunità di approdare ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della L.
107/15, impone di disapplicare la locuzione “docente di ruolo”, di cui al comma 121 del citato art. 1, e di ritenere che il beneficio spetti a qualsiasi docente, anche non di ruolo.
6 Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di
Taranto, ha definitivamente chiarito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Ne consegue che la parte ricorrente, rientrando fra le predette categorie, ha senz'altro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni di servizio a tempo determinato come in domanda e in atti documentati per l'intero anno scolastico.
Del resto, la parte ricorrente è stata immessa in ruolo in data 1/9/2022 , sicché va riconosciuto l'adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
7 Quanto all'eccepita prescrizione, la già richiamata sentenza Cass. n.
29961/2023 del 27/10/2023 ha affermato, per quel che qui interessa:
“L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (…)”
In altri termini, trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948
n. 4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. Quanto alla decorrenza, poiché a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Per l'anno scolastico 2018/2019 la docente ha ottenuto il conferimento dell'incarico in data 20.09.2018, come si evince dal contratto allegato da parte ricorrente, momento nel quale è sorto il diritto all'accredito.
Considerato che
il primo atto interruttivo è il ricorso depositato in data 30/01/2025 a tale data il credito era già prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14, con applicazione dell'abbattimento del 30% sul compenso liquidabile ex art. 4 comma 4, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, nonché della sostanziale assenza di questioni di fatto e di diritto ormai risolte dalla giurisprudenza consolidata, nonché della serialità della controversia.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio
2015 n. 107 con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022;
8 rigetta per il resto il ricorso.
Condanna il ad accreditare alla ricorrente, Controparte_1
mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 1.000,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 225,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 10/04/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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