Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/04/2026, n. 6596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6596 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13696/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13696 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gallinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione di sospensione del giudizio di avanzamento per il 2023 ex art.1051, co.3 del D.Lgs n.66/2010 ed ogni atto connesso e per l''accertamento del diritto del ricorrente in quanto compresa nell''aliquota dei Maggiori in s.p.e. del R.T. per l''avanzamento al grado superiore – anno 2023, a venir giudicata all''avanzamento ed ottenere la promozione al grado di Tenente Colonnello, con ogni connesso adempimento necessario.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/2/2024:
Provvedimento MD_Persomil del 29/11/2023 di promozione al grado superiore dei Maggiori del R.T. dell'Arma dei Carabinieri in s.p.e. anno 2023 con relativa graduatoria ove non viene inserito il nominativo della ricorrente ed atti connessi
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. OM De RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione del difensore di parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse della parte assistita alla decisione dei gravami proposti con richiesta di compensazione delle spese di giudizio;
Vista altresì l’adesione di controparte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AN, Presidente
OM De RT, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De RT | IO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.