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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/05/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 46/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marcello Tortora, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 8.5.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.1.2025 [nato a [...] il [...] Parte_1
(CF. )] ha chiesto di dichiararsi la cessazione degli effetti C.F._1 civili del matrimonio concordatario contratto con [nata a CP_1
Pontecagnano Faiano (SA) il 16/12/1950 (CF. )] in data C.F._2
5.12.1971 in Pontecagnano Faiano e dal quale sono nati due figli maggiorenni ed autosufficienti.
Il ricorrente chiedeva, inoltre, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della resistente.
restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
All'udienza del 8.5.2025 il G.D., sentita il solo ricorrente, invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
2 Proc. R.G. n. 46/2025
Va dunque accolta la relativa domanda.
Il Tribunale evidenzia, inoltre, che non vi sono ulteriori statuizioni da adottare atteso che l'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio la quale segna il venir meno del presupposto di detto mantenimento, cioè del vincolo matrimoniale (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2011, n.
16127).
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
5.12.1971 in Pontecagnano Faiano tra [nato a [...] il Parte_1
22/01/1948 (CF. )] ed [nata a [...] C.F._1 CP_1
Faiano (SA) il 16/12/1950 (CF. )]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecagnano Faiano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile);
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 12.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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