Art. 7.
I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi alle sole iniziative successive alla data di entrata in vigore della legge stessa; sono tuttavia ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1, su richiesta dell'armatore interessato, anche le iniziative concernenti nuove costruzioni i cui lavori alla data del 1 gennaio 1981 non risultavano ancora ultimati nonche' le iniziative, successive a tale data e purche' per le iniziative stesse non siano stati stipulati i contratti di finanziamento di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modificazioni, e i lavori vengano ultimati entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 dicembre 1984, n. 848 , ha disposto (con l'art. 11) che "ai fini dell'applicazione dell' articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361 , per iniziative successive alla data del 1 gennaio 1981 ammissibili al contributo, nei limiti posti dallo stesso articolo, devono intendersi tutte le iniziative che rientrano tra quelle previste dall'articolo 2 della legge stessa". Ha inoltre disposto (con l'art. 17) che le modifiche apportate al presente provvedimento ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della L. 848/1984 , non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo. ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 giugno 1985, n. 295 ha disposto (con l'art. 2) che il termine previsto dall' articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361 , come modificato dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 848 , puo' essere, riconosciuta la causa di forza maggiore, prorogato dal Ministro della marina mercantile qualora l'istanza di proroga, corredata dalla documentazione necessaria, sia presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della L. 295/1985
I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi alle sole iniziative successive alla data di entrata in vigore della legge stessa; sono tuttavia ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1, su richiesta dell'armatore interessato, anche le iniziative concernenti nuove costruzioni i cui lavori alla data del 1 gennaio 1981 non risultavano ancora ultimati nonche' le iniziative, successive a tale data e purche' per le iniziative stesse non siano stati stipulati i contratti di finanziamento di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modificazioni, e i lavori vengano ultimati entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 dicembre 1984, n. 848 , ha disposto (con l'art. 11) che "ai fini dell'applicazione dell' articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361 , per iniziative successive alla data del 1 gennaio 1981 ammissibili al contributo, nei limiti posti dallo stesso articolo, devono intendersi tutte le iniziative che rientrano tra quelle previste dall'articolo 2 della legge stessa". Ha inoltre disposto (con l'art. 17) che le modifiche apportate al presente provvedimento ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della L. 848/1984 , non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo. ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 giugno 1985, n. 295 ha disposto (con l'art. 2) che il termine previsto dall' articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361 , come modificato dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 848 , puo' essere, riconosciuta la causa di forza maggiore, prorogato dal Ministro della marina mercantile qualora l'istanza di proroga, corredata dalla documentazione necessaria, sia presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della L. 295/1985