Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1604
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi propri dell'autotutela

    La Corte ritiene che, sebbene sia possibile impugnare il rifiuto di autotutela, le censure mosse devono riguardare vizi propri della procedura di autotutela e non possono risolversi in una inammissibile impugnazione di atti impositivi per i quali siano già decorsi i termini di impugnazione. L'istanza di autotutela non può riaprire i termini decadenziali per l'impugnazione degli atti originari.

  • Inammissibile
    Impugnazione estratto di ruolo

    La Corte rileva che il ricorso è stato di fatto un'impugnazione di un estratto di ruolo, la cui ammissibilità è limitata a casi specifici non dedotti nel presente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1604
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1604
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo