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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1604/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18437/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 204686 C. COMMERCIO 2010
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 204686 IVA-ALTRO 2010
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 204686 IVA-ALTRO 2011
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 204686 IVA-ALTRO 2012
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 204686
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 0103332 C. COMMERCIO
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100113061674000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110101657332000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130080483420000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140091594269000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150077868765000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160005856424000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140025223510000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160040637515000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190019426277000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120024657456000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120123332274000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130080483319000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1243/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 31.10.2025 parte ricorrente impugnava il rifiuto tacito maturato in relazione all'istanza di sgravio in autotutela ex comma 2 dell'art. 10-quater l. 212/2000. Oggetto di tale istanza sono una serie di cartella di competenza degli enti citati in giudizio e che secondo parte ricorrente sarebbero oggetto di prescrizione, cartelle risultanti da un estratto di ruolo.
Le parti resistenti si costituivano e chiedevano dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene lo scrivente che avverso l'istanza di autotutela sia possibile il ricorso alle corti tributarie, ma sussista solo la possibilità di far valere vizi propri di tale procedura, dovendosi ritenere inammissibili le censure che dovevano introdursi a seguito dell'impugnazione di atti già notificati.
Più volte la Suprema Corte ha evidenziato che : “eventuali istanze stragiudiziali rivolte alla Amministrazione al fine di sollecitare una rimeditazione delle proprie determinazioni, introducono un autonomo procedimento amministrativo e si situano nel diverso ambito dell'esercizio dei poteri officiosi riservati alla Pubblica amministrazione, in ordine alla sindacabilità dei quali - pur dovendosi registrare la esistenza di contrasti giurisprudenziali in merito alla stessa impugnabilità, in considerazione della mancanza di una previsione espressa degli atti di autotutela nell'elenco tassativo di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett.
a) - cfr. Corte cass. 5 sez.
1.12.2004 n. 2264; id. SU 16.2.2009 n. 3698 - l'indirizzo che emerge dagli arresti giurisprudenziali più recenti, pur affermando la riconducibilità di tali atti (nonché dell'eventuale silenzio-rifiuto formatosi su istanza volta a sollecitare l'adozione di tali atti) nell'ambito della materia riservata alle
Commissioni tributarie (cfr. Corte Cass. SU 10.8.2005 n. 16776; id. SU 27.3.2007 n. 7388)ha tuttavia chiaramente precisato che l'istanza del contribuente di adozione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un provvedimento di autotutela sulla base di eventi sopravvenuti all'atto impositivo, è cosa diversa dalla domanda di annullamento dell'atto stesso per suoi vizi originali, con la conseguenza che il ricorso proposto al giudice tributario avverso il diniego parziale o totale di autotutela non può mai risolversi in una inammissibile impugnazione di atti impositivi in ordine ai quali siano già decorsi i termini per esperire la tutela giurisdizionale
(cfr. Corte Cass. 5 sez. 20.2.2006 n. 3608; id. 5 sez. 12.5.2010 n. 11457)”.
Nel caso di specie parte ricorrente ha introdotto censure che andavano portate avverso l'atto di accertamento originario;
ammettere che un'istanza di autotutela possa riaprire i termini significa portare un grave vulnus all'impianto complessivo della giustizia tributaria, fondato sul termine decadenziale quale istituto idoneo a realizzare il giusto equilibrio tra esigenze di difesa da un lato ed esigenza di certezza giuridica dall'altro. A ciò occorre aggiungere come parte ricorrente, di fatto, abbia proceduto ad un'impugnazione di estratto di ruolo, inammissibile se non in presenza di particolare condizioni nel caso di specie nemmeno dedotte.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Spese di giudizio a carico della parte ricorrente che si liquidano come da dispositivo in ragione dello sforzo defensionale e delle richieste delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €.1.500,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18437/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 204686 C. COMMERCIO 2010
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 204686 IVA-ALTRO 2010
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 204686 IVA-ALTRO 2011
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 204686 IVA-ALTRO 2012
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 204686
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 0103332 C. COMMERCIO
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100113061674000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110101657332000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130080483420000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140091594269000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150077868765000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160005856424000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140025223510000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160040637515000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190019426277000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120024657456000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120123332274000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130080483319000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1243/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 31.10.2025 parte ricorrente impugnava il rifiuto tacito maturato in relazione all'istanza di sgravio in autotutela ex comma 2 dell'art. 10-quater l. 212/2000. Oggetto di tale istanza sono una serie di cartella di competenza degli enti citati in giudizio e che secondo parte ricorrente sarebbero oggetto di prescrizione, cartelle risultanti da un estratto di ruolo.
Le parti resistenti si costituivano e chiedevano dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene lo scrivente che avverso l'istanza di autotutela sia possibile il ricorso alle corti tributarie, ma sussista solo la possibilità di far valere vizi propri di tale procedura, dovendosi ritenere inammissibili le censure che dovevano introdursi a seguito dell'impugnazione di atti già notificati.
Più volte la Suprema Corte ha evidenziato che : “eventuali istanze stragiudiziali rivolte alla Amministrazione al fine di sollecitare una rimeditazione delle proprie determinazioni, introducono un autonomo procedimento amministrativo e si situano nel diverso ambito dell'esercizio dei poteri officiosi riservati alla Pubblica amministrazione, in ordine alla sindacabilità dei quali - pur dovendosi registrare la esistenza di contrasti giurisprudenziali in merito alla stessa impugnabilità, in considerazione della mancanza di una previsione espressa degli atti di autotutela nell'elenco tassativo di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett.
a) - cfr. Corte cass. 5 sez.
1.12.2004 n. 2264; id. SU 16.2.2009 n. 3698 - l'indirizzo che emerge dagli arresti giurisprudenziali più recenti, pur affermando la riconducibilità di tali atti (nonché dell'eventuale silenzio-rifiuto formatosi su istanza volta a sollecitare l'adozione di tali atti) nell'ambito della materia riservata alle
Commissioni tributarie (cfr. Corte Cass. SU 10.8.2005 n. 16776; id. SU 27.3.2007 n. 7388)ha tuttavia chiaramente precisato che l'istanza del contribuente di adozione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un provvedimento di autotutela sulla base di eventi sopravvenuti all'atto impositivo, è cosa diversa dalla domanda di annullamento dell'atto stesso per suoi vizi originali, con la conseguenza che il ricorso proposto al giudice tributario avverso il diniego parziale o totale di autotutela non può mai risolversi in una inammissibile impugnazione di atti impositivi in ordine ai quali siano già decorsi i termini per esperire la tutela giurisdizionale
(cfr. Corte Cass. 5 sez. 20.2.2006 n. 3608; id. 5 sez. 12.5.2010 n. 11457)”.
Nel caso di specie parte ricorrente ha introdotto censure che andavano portate avverso l'atto di accertamento originario;
ammettere che un'istanza di autotutela possa riaprire i termini significa portare un grave vulnus all'impianto complessivo della giustizia tributaria, fondato sul termine decadenziale quale istituto idoneo a realizzare il giusto equilibrio tra esigenze di difesa da un lato ed esigenza di certezza giuridica dall'altro. A ciò occorre aggiungere come parte ricorrente, di fatto, abbia proceduto ad un'impugnazione di estratto di ruolo, inammissibile se non in presenza di particolare condizioni nel caso di specie nemmeno dedotte.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Spese di giudizio a carico della parte ricorrente che si liquidano come da dispositivo in ragione dello sforzo defensionale e delle richieste delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €.1.500,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.