Art. 20.
I miglioramenti derivanti dall'applicazione della tabella F indicata nell'articolo 1 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8, sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio
I miglioramenti derivanti dall'applicazione della tabella F indicata nell'articolo 1 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8, sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio