Articolo 20 della Legge 25 febbraio 1971, n. 95
Articolo 19Articolo 21
Versione
11 aprile 1971
Art. 20.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione della tabella F indicata nell'articolo 1 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8, sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio
Entrata in vigore il 11 aprile 1971