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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 09/01/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 380/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11792/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Renato Rajola 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250070727391000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22269/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha concluso come segue: nel merito, dichiararsi la nullità della cartella impugnata, con vittoria di spese.
La resistente Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli ha concluso come segue: dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere;
rigettarsi il ricorso nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 23.05.2025; la ricorrente Ricorrente_1 srl in persona del l. r. Nominativo_1 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 20.06.2025; la resistente Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza monocratica del 15.12.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e la resistente ha depositato memorie integrative;
all'udienza fissata per la trattazione il giudice, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 srl in persona del l.r. Nominativo_1 propone impugnativa avverso la cartella di pagamento n.071 2025 00707273 91 000 -notificata a mezzo pec in data 28.03.2025- dell'importo complessivo di €.24.847,19 concernente il mancato versamento dell'Iva e relativi interessi e sanzioni per l'anno 2021 scaturente dal controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 del modello Iva presentato: eccepisce l'infondatezza, anche parziale, della pretesa, il difetto di motivazione, il mancato esame della documentazione presentata, la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni.
La resistente Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli evidenzia che, pur confermando la legittimità della pretesa per avvenuta decadenza da rateazione, a seguito di verifica della documentazione prodotta dalla ricorrente relativa ai versamenti effettuati, ha provveduto ad una riliquidazione delle somme dovute come da provvedimento di sgravio parziale, in data 4.12.2025, rideterminando l'importo dovuto in €23.287,95.
Il ricorso è dunque parzialmente fondato e va accolto nei limiti dello sgravio parziale di €1.553,36 effettuato in quanto, a seguito delle verifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate, è emerso un importo rettificato di
€23.287,95 per il quale vi è rigetto del ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 21, in composizione monocratica, così dispone:
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Rigetta nel resto e compensa le spese.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11792/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Renato Rajola 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250070727391000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22269/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha concluso come segue: nel merito, dichiararsi la nullità della cartella impugnata, con vittoria di spese.
La resistente Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli ha concluso come segue: dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere;
rigettarsi il ricorso nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 23.05.2025; la ricorrente Ricorrente_1 srl in persona del l. r. Nominativo_1 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 20.06.2025; la resistente Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza monocratica del 15.12.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e la resistente ha depositato memorie integrative;
all'udienza fissata per la trattazione il giudice, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 srl in persona del l.r. Nominativo_1 propone impugnativa avverso la cartella di pagamento n.071 2025 00707273 91 000 -notificata a mezzo pec in data 28.03.2025- dell'importo complessivo di €.24.847,19 concernente il mancato versamento dell'Iva e relativi interessi e sanzioni per l'anno 2021 scaturente dal controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 del modello Iva presentato: eccepisce l'infondatezza, anche parziale, della pretesa, il difetto di motivazione, il mancato esame della documentazione presentata, la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni.
La resistente Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli evidenzia che, pur confermando la legittimità della pretesa per avvenuta decadenza da rateazione, a seguito di verifica della documentazione prodotta dalla ricorrente relativa ai versamenti effettuati, ha provveduto ad una riliquidazione delle somme dovute come da provvedimento di sgravio parziale, in data 4.12.2025, rideterminando l'importo dovuto in €23.287,95.
Il ricorso è dunque parzialmente fondato e va accolto nei limiti dello sgravio parziale di €1.553,36 effettuato in quanto, a seguito delle verifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate, è emerso un importo rettificato di
€23.287,95 per il quale vi è rigetto del ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 21, in composizione monocratica, così dispone:
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Rigetta nel resto e compensa le spese.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 15.12.2025.