Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4789 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 42220/2024 R.G.
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott. Anna Cattaneo
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/11/2024 da
Parte_1 MILANO (MI), 23/05/1959)
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]19 2 MILANO con l'Avv. EFRATI DANIELE presso cui ha eletto domicilio gius5ta procura in atti e
BOVISIO-MASCIAGO (MB), 21/06/1957) Parte_2
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]11 20161 MILANO con l'Avv. GARA' FRANCESCO presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 29 novembre 2024
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a BOVISIO-MASCIAGO (MB) il 25/02/1985
Dall'unione sono nati Per 1 nato a [...] [...] e ER nato il [...]
10/12/2012 del Tribunale di Milano.
Con sentenza n. 5517 del 10/05/2017, passata in giudicato il 17/05/2017, il Tribunale di Milano dichiarò lo scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite dalle parti. Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/11/2024 Parte_1 ha chiesto a questo
Tribunale di Revocare il contributo per equitativo a suo carico per il mantenimento di R_ in ragione della sopravvenuta indipendenza economica del ragazzo
Parte convenuta si è costituita in giudizio e non si è opposta alla domanda
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 27 maggio 2025 le parti hanno dato atto che i figli Per_2 ed R_ sono economicamente autosufficienti e, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 5517 del 10/05/2017 del Tribunale di Milano passata in giudicato il 17/05/2017
1) Revocare con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025 il contributo per equitativo pari oggi a 278 € che il padre ha versato alla madre per il figlio R_ ;
2) Stabilire che, con decorrenza da giugno 2025, il marito corrisponderà alla moglie l'importo di 150 € mensili a titolo di assegno divorzile. Detto importo sarà versato entro la data del 28 di ogni mese oltre rivalutazione Istat di legge prima rivalutazione giugno 2026;
3) Revocare l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
4) Prendere atto che le parti in qualità di comproprietari convengono che la signora continui ad abitare nella ex casa familiare di Via Dora Baltea 11 senza pagamento di corrispettivo con impegno a sostenerne per intero le spese condominiali ordinarie e straordinarie, tutte le spese anche di manutenzione nonché tutte le imposte relative;
5) Prendere atto che le parti sono comproprietarie nella misura del 50% ciascuno di un box sito in Boviso Masciago via Cavour n. 6 e si impegnano entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza Rivolgersi a notaio avanti al quale formalizzare l'accessione della quota parte del signor Pt 3 in favore della signora Pt_2 senza pagamento di corrispettivo E spese natalizie saranno a carico della parte acquirente così come la parte acquirente potrà individuare il notaio a cui rivolgersi.
6) Spese legali compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, letto ed applicato l'art 473 bis. 21 u.c. c.p.c., dato atto che le parti si sono conciliate, ha rimesso la cusa in decisione
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Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c., frutto di libera determinazione delle parti e sostanziale attuazione delle condizioni di divorzio, possano e debbano essere recepiti in sentenza non contrastando con norme imperative.
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
42220 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 5517 del 10/05/2017, passata in giudicato il 17/05/2017, resa dal Tribunale di
Milano
1. Provvede come da accordi delle parti sopra riportati da intendersi qui richiamati a e trascritti
2. Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo